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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N.7266/2015 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7266 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015;
TRA
, in persona del liquidatore p.t. Parte_1 Parte_2
, P.IVA c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_3
, , c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'AVV. SPADAFORA ALESSANDRA,
presso il cui studio in SALERNO (SA), VIA MICHELE CONFORTI, 3;
OPPONENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., c.f./p.iva Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. P.IVA_2
ALFANO CATERINA, presso il cui studio elettivamente domicilia, in NOCERA
INFERIORE (SA), VIA GARIBALDI, 28 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_ La società “ ” (di seguito “ ), in persona del legale rapp.te p.t., il Sig. Parte_1
e il Sig. (questi ultimi nella loro Parte_3 Parte_2
qualità di garanti), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1792.2015, reso dal Tribunale di Salerno, con il quale gli si intimava di corrispondere alla (di seguito anche “ ), in persona del Controparte_1 CP_2
legale rapp.te p.t., in solido e nei limiti delle rispettive responsabilità, l'importo di
€311.893,45 a saldo dello scoperto del c/c n.9907.04 e del conto anticipi n.37207607.56, deducendo: l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria assunta dall'ing. il difetto di prova circa la sussistenza del credito vantato;
Parte_2
l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria per avere la opposta CP_2
applicato agli intercorsi rapporti con i clienti interessi in misura ultralegale, clausole anatocistiche illegittime, c.m.s e spese non dovute, eccependo, altresì, la mancata registrazione di pagamenti effettuati sul conto anticipo.
Ancora, in via riconvenzionale, gli odierni opponenti esperivano azione di restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla nonché di condanna della CP_2
medesima al risarcimento del danno cagionato per aver violato le regole sulla buona fede. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la “ Controparte_1
”, in persona del legale rapp.te p.t., contestando la pretesa avversaria ed
[...]
instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, disposti i termini di cui all'art. 183, co. VI. c.p.c,
svoltasi l'attività istruttoria mediante deposito di CTU contabile, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione del fideussore-opponete, ing. Parte_2
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere può e deve essere dichiarata dal Giudice di merito una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto la eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cfr. ex
multis Cass. 22 marzo 1995, n. 3265: Cass. 26 maggio 1999, n. 5097) e, per quel che qui interessa, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al Giudice
conclusioni conformi in tal senso (potendo, al più, residuare un contrasto sulle spese di lite, da risolvere secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere dalla volontà di una delle parti, del tipo: rinuncia alla pretesa;
rinuncia all'azione; adempimento spontaneo;
transazione o conciliazione. Nel caso di specie, la difesa dell'Ing. ha depositato in atti Parte_2
l'accordo transattivo stipulato tra quest'ultimo e (quale mandataria della CP_3
cessionaria del credito ), nel quale risulta espressamente pattuita, nei soli CP_4
confronti dell'Ing. la rinuncia al decreto ingiuntivo oggetto del presente Pt_2
giudizio da parte della creditrice, con compensazione delle spese di lite, dietro versamento da parte dell'ing. dell'importo di €170.000,00, Parte_2
attestato mediante bonifico allegato alla transazione.
Pertanto, l'Ing. va estromesso dal presente giudizio e, con Parte_2
riferimento alla sua posizione, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere,
con compensazione delle spese di lite così come pattuito in sede di transazione e conseguente detrazione dell'importo di € 170.000,00 da esso corrisposto dal debito complessivo.
Per quel che concerne l'improcedibilità della domanda, va osservato che ai sensi dell'art. 5 co.
1-bis del d.lgs 28/2010, il convenuto-opponente è tenuto, a pena di decadenza, ad eccepire la improcedibilità della domanda non oltre la prima udienza utile ed entro tale limite temporale e il mancato assolvimento della condizione di procedibilità può essere rilevato d'ufficio dal giudice;
sicché, nel caso in cui,
“l'inosservanza dell'obbligo in parola di esperire la mediazione non sia stato né
eccepito dal convenuto – che nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo è
l'opponente, quale debitore sostanziale della pretesa introdotta ab origine con l'azione
monitoria – né rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza utile, non
possa essere dichiarata l'improcedibilità dell'actio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo” (Cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n. 1033/2023).
Orbene, alla luce di tale principio, l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti deve intendersi rigettata.
Sul punto, ritiene il Tribunale di poter condividere, facendole proprie, le considerazioni svolte dalla l'asserita mancata realizzazione della condizione di procedibilità CP_2
della domanda è stata eccepita con le note di trattazione scritta depositate il 23.1.2023,
laddove il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1
bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 doveva essere contestato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal precedente istruttore,
non oltre la prima udienza, tenutasi in data 14.1.2016.
In ordine all'asserità nullità della fideiussione prestata, si osserva che l'eccezione risulta infondata, in quanto si basa su di un fatto costitutivo non tempestivamente allegato dagli opponenti.
Ed invero, sul punto valga richiamare il principio di diritto secondo cui gli elementi di fatto sui quali la nullità, come lamentata dagli opponenti, si fonda, ossia, nella vicenda che ci occupa, lo schema contrattuale della fideiussione omnibus predisposto dall'ABI
nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, non rientrano tra le fonti del diritto e sono perciò soggetti agli oneri di allegazione e produzione (e non al principio iura novit curia) , nonché ai termini perentori stabiliti dall'art. 183 co. VI
c.p.c. (Cfr. Trib. Brescia sentenza n. 3222/2023).
Nella fattispecie in esame, gli opponenti hanno dedotto la nullità della fideiussione per solamente con un atto successivo alle memorie di cui sopra e, invero, hanno prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e il modulo ABI una volta maturate le preclusioni previste dal codice di procedura civile: logica conseguenza è il rigetto della eccezione in analisi, alla luce delle motivazioni suesposte.
Per quel che concerne i residui motivi di opposizione, invece, il Tribunale ritiene di poter aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, atteso che la relazione peritale in atti si appalesa immune da vizi logici e tecnici, nonché adeguatamente motivata e conforme alla normativa vigente.
Anzitutto, l'ausiliario ha precisato che il contratto di conto corrente n. 9907.04 rispetta i requisiti previsti dalla Delibera CICR del 2000, poiché in esso è pattuita la pari periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori ed è specificata la durata del periodo trascorso il quale si procede a capitalizzazione degli interessi, è indicato sia il TAN (tasso annuale nominale) applicato agli interessi creditori e debitori, sia il
TAE (tasso annuo effettivo), vale a dire l'effettivo tasso di interessi creditori e debitori che è conseguenza dell'incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto e vi è approvazione scritta della clausola anatocistica.
Per quel che concerne la violazione della normativa antiusura, l'ausiliario ha ravvisato un superamento del tasso soglia nel 3^ e 4^ trimestre 2010 e nel 1^ e 2^ trimestre 2011
e, come da integrazione all'elaborato peritale del 23 febbraio 2021, ha applicato il tasso pattuito convenzionalmente del 10,75% pattuito nella lettera di credito del 20.06.2009.
Nel ricalcolo così effettuato, il CTU ha considerato, altresì, l'importo della c.m.s. ed i corrispettivi su accordato previsti sempre nella lettera di credito del 10.06.2009. Il CTU, pertanto, ha operato la ricostruzione del saldo del conto n. 9907.04 alla luce dei seguenti criteri: capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori per l'intera durata del rapporto;
tassi di interesse creditori e debitori nei limiti pattuiti;
4.
tasso di interesse debitore nei limiti pattuiti nei trimestri usurari (3^ e 4^ trimestre 2010
e 1^ e 2^ trimestre 2011); importi a titolo di c.m.s. e di corrispettivo sull'accordato nei limiti pattuiti;
movimenti disposti per data valuta e, alla data del 09.12.2014, ha potuto accertare un debito pari ad € 207.613,84 per il conto n. 9907.04 ed € 81.934,52 per il contratto anticipazioni n. 37207607,56, per la società correntista.
In virtù di ciò e considerato che la ha dato prova del credito fatto valere mediante CP_2
la produzione del contratto di c/c n. 9907.04; del certificato di cui all'art. 50 T.U.B.
relativo a tale contratto;
delle lettere-contratto di credito del 11.5.2004, del 9.11.2006,
del 10 giugno 2009; del conto anticipi su fatture n. 3720607,56 e della relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B.; degli anticipi nn.: 19 con allegata fattura n.
5 del 24.02.2010; 21 con allegata fattura n. 9 del 14.03.2010; 22 con allegata fattura n.
7 del 23.04.2010; 24 con allegata fattura n. 8 del 15.06.2010 e delle fideiussioni del 10
giugno 2009 e del 28 agosto 2007, la società opponente ed il Sig. vanno Parte_3
condannati, in solido, nei limiti della loro responsabilità e delle rispettive qualità, a corrispondere alla Banca la somma di € 207.613,84, per il conto n. 9907.04 ed €
81.934,52 per il contratto anticipazioni n. 37207607,56, cui va detratto, tuttavia,
l'importo versato dal condebitore per effetto della transazione, Parte_2
pari ad €170.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione del Sig.
in virtù della transazione stipulata con la Banca e, per Parte_2
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
-condanna, per le ragioni esposte in parte motiva, la “ Parte_1
in persona del liquidatore p.t. ed il Sig. , in solido, nei limiti Parte_3
della loro responsabilità e delle rispettive qualità, a corrispondere alla Banca la
somma di € 207.613,84, per il conto n. 9907.04 e di € 81.934,52 per il contratto
anticipazioni n. 37207607,56, cui va detratto, tuttavia, l'importo versato dal
condebitore per effetto della transazione, pari ad Parte_2
€170.000,00,
-pone le spese di lite in capo alla società “ in persona Parte_1
del liquidatore p.t. ed al Sig. , che si liquidano in € 10.052,00, Parte_3
di cui € 4.500,00 per spese, ivi compresa la ctu come da decreto del 29 gennaio
2025, ed il residuo per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in
favore dell'Avv. Caterina Alfano.
Salerno, il 3 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7266 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2015;
TRA
, in persona del liquidatore p.t. Parte_1 Parte_2
, P.IVA c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_3
, , c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'AVV. SPADAFORA ALESSANDRA,
presso il cui studio in SALERNO (SA), VIA MICHELE CONFORTI, 3;
OPPONENTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., c.f./p.iva Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato agli atti, dall'AVV. P.IVA_2
ALFANO CATERINA, presso il cui studio elettivamente domicilia, in NOCERA
INFERIORE (SA), VIA GARIBALDI, 28 OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_ La società “ ” (di seguito “ ), in persona del legale rapp.te p.t., il Sig. Parte_1
e il Sig. (questi ultimi nella loro Parte_3 Parte_2
qualità di garanti), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1792.2015, reso dal Tribunale di Salerno, con il quale gli si intimava di corrispondere alla (di seguito anche “ ), in persona del Controparte_1 CP_2
legale rapp.te p.t., in solido e nei limiti delle rispettive responsabilità, l'importo di
€311.893,45 a saldo dello scoperto del c/c n.9907.04 e del conto anticipi n.37207607.56, deducendo: l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria assunta dall'ing. il difetto di prova circa la sussistenza del credito vantato;
Parte_2
l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria per avere la opposta CP_2
applicato agli intercorsi rapporti con i clienti interessi in misura ultralegale, clausole anatocistiche illegittime, c.m.s e spese non dovute, eccependo, altresì, la mancata registrazione di pagamenti effettuati sul conto anticipo.
Ancora, in via riconvenzionale, gli odierni opponenti esperivano azione di restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla nonché di condanna della CP_2
medesima al risarcimento del danno cagionato per aver violato le regole sulla buona fede. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la “ Controparte_1
”, in persona del legale rapp.te p.t., contestando la pretesa avversaria ed
[...]
instando per il rigetto della dispiegata opposizione.
Instaurato così il contraddittorio, disposti i termini di cui all'art. 183, co. VI. c.p.c,
svoltasi l'attività istruttoria mediante deposito di CTU contabile, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione del fideussore-opponete, ing. Parte_2
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere può e deve essere dichiarata dal Giudice di merito una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto la eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (Cfr. ex
multis Cass. 22 marzo 1995, n. 3265: Cass. 26 maggio 1999, n. 5097) e, per quel che qui interessa, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al Giudice
conclusioni conformi in tal senso (potendo, al più, residuare un contrasto sulle spese di lite, da risolvere secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere dalla volontà di una delle parti, del tipo: rinuncia alla pretesa;
rinuncia all'azione; adempimento spontaneo;
transazione o conciliazione. Nel caso di specie, la difesa dell'Ing. ha depositato in atti Parte_2
l'accordo transattivo stipulato tra quest'ultimo e (quale mandataria della CP_3
cessionaria del credito ), nel quale risulta espressamente pattuita, nei soli CP_4
confronti dell'Ing. la rinuncia al decreto ingiuntivo oggetto del presente Pt_2
giudizio da parte della creditrice, con compensazione delle spese di lite, dietro versamento da parte dell'ing. dell'importo di €170.000,00, Parte_2
attestato mediante bonifico allegato alla transazione.
Pertanto, l'Ing. va estromesso dal presente giudizio e, con Parte_2
riferimento alla sua posizione, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere,
con compensazione delle spese di lite così come pattuito in sede di transazione e conseguente detrazione dell'importo di € 170.000,00 da esso corrisposto dal debito complessivo.
Per quel che concerne l'improcedibilità della domanda, va osservato che ai sensi dell'art. 5 co.
1-bis del d.lgs 28/2010, il convenuto-opponente è tenuto, a pena di decadenza, ad eccepire la improcedibilità della domanda non oltre la prima udienza utile ed entro tale limite temporale e il mancato assolvimento della condizione di procedibilità può essere rilevato d'ufficio dal giudice;
sicché, nel caso in cui,
“l'inosservanza dell'obbligo in parola di esperire la mediazione non sia stato né
eccepito dal convenuto – che nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo è
l'opponente, quale debitore sostanziale della pretesa introdotta ab origine con l'azione
monitoria – né rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza utile, non
possa essere dichiarata l'improcedibilità dell'actio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo” (Cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere sent. n. 1033/2023).
Orbene, alla luce di tale principio, l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti deve intendersi rigettata.
Sul punto, ritiene il Tribunale di poter condividere, facendole proprie, le considerazioni svolte dalla l'asserita mancata realizzazione della condizione di procedibilità CP_2
della domanda è stata eccepita con le note di trattazione scritta depositate il 23.1.2023,
laddove il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1
bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 doveva essere contestato dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal precedente istruttore,
non oltre la prima udienza, tenutasi in data 14.1.2016.
In ordine all'asserità nullità della fideiussione prestata, si osserva che l'eccezione risulta infondata, in quanto si basa su di un fatto costitutivo non tempestivamente allegato dagli opponenti.
Ed invero, sul punto valga richiamare il principio di diritto secondo cui gli elementi di fatto sui quali la nullità, come lamentata dagli opponenti, si fonda, ossia, nella vicenda che ci occupa, lo schema contrattuale della fideiussione omnibus predisposto dall'ABI
nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, non rientrano tra le fonti del diritto e sono perciò soggetti agli oneri di allegazione e produzione (e non al principio iura novit curia) , nonché ai termini perentori stabiliti dall'art. 183 co. VI
c.p.c. (Cfr. Trib. Brescia sentenza n. 3222/2023).
Nella fattispecie in esame, gli opponenti hanno dedotto la nullità della fideiussione per solamente con un atto successivo alle memorie di cui sopra e, invero, hanno prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e il modulo ABI una volta maturate le preclusioni previste dal codice di procedura civile: logica conseguenza è il rigetto della eccezione in analisi, alla luce delle motivazioni suesposte.
Per quel che concerne i residui motivi di opposizione, invece, il Tribunale ritiene di poter aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, atteso che la relazione peritale in atti si appalesa immune da vizi logici e tecnici, nonché adeguatamente motivata e conforme alla normativa vigente.
Anzitutto, l'ausiliario ha precisato che il contratto di conto corrente n. 9907.04 rispetta i requisiti previsti dalla Delibera CICR del 2000, poiché in esso è pattuita la pari periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori ed è specificata la durata del periodo trascorso il quale si procede a capitalizzazione degli interessi, è indicato sia il TAN (tasso annuale nominale) applicato agli interessi creditori e debitori, sia il
TAE (tasso annuo effettivo), vale a dire l'effettivo tasso di interessi creditori e debitori che è conseguenza dell'incidenza sul tasso annuale nominale della capitalizzazione degli interessi alle periodicità previste in contratto e vi è approvazione scritta della clausola anatocistica.
Per quel che concerne la violazione della normativa antiusura, l'ausiliario ha ravvisato un superamento del tasso soglia nel 3^ e 4^ trimestre 2010 e nel 1^ e 2^ trimestre 2011
e, come da integrazione all'elaborato peritale del 23 febbraio 2021, ha applicato il tasso pattuito convenzionalmente del 10,75% pattuito nella lettera di credito del 20.06.2009.
Nel ricalcolo così effettuato, il CTU ha considerato, altresì, l'importo della c.m.s. ed i corrispettivi su accordato previsti sempre nella lettera di credito del 10.06.2009. Il CTU, pertanto, ha operato la ricostruzione del saldo del conto n. 9907.04 alla luce dei seguenti criteri: capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori per l'intera durata del rapporto;
tassi di interesse creditori e debitori nei limiti pattuiti;
4.
tasso di interesse debitore nei limiti pattuiti nei trimestri usurari (3^ e 4^ trimestre 2010
e 1^ e 2^ trimestre 2011); importi a titolo di c.m.s. e di corrispettivo sull'accordato nei limiti pattuiti;
movimenti disposti per data valuta e, alla data del 09.12.2014, ha potuto accertare un debito pari ad € 207.613,84 per il conto n. 9907.04 ed € 81.934,52 per il contratto anticipazioni n. 37207607,56, per la società correntista.
In virtù di ciò e considerato che la ha dato prova del credito fatto valere mediante CP_2
la produzione del contratto di c/c n. 9907.04; del certificato di cui all'art. 50 T.U.B.
relativo a tale contratto;
delle lettere-contratto di credito del 11.5.2004, del 9.11.2006,
del 10 giugno 2009; del conto anticipi su fatture n. 3720607,56 e della relativa certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B.; degli anticipi nn.: 19 con allegata fattura n.
5 del 24.02.2010; 21 con allegata fattura n. 9 del 14.03.2010; 22 con allegata fattura n.
7 del 23.04.2010; 24 con allegata fattura n. 8 del 15.06.2010 e delle fideiussioni del 10
giugno 2009 e del 28 agosto 2007, la società opponente ed il Sig. vanno Parte_3
condannati, in solido, nei limiti della loro responsabilità e delle rispettive qualità, a corrispondere alla Banca la somma di € 207.613,84, per il conto n. 9907.04 ed €
81.934,52 per il contratto anticipazioni n. 37207607,56, cui va detratto, tuttavia,
l'importo versato dal condebitore per effetto della transazione, Parte_2
pari ad €170.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione del Sig.
in virtù della transazione stipulata con la Banca e, per Parte_2
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
-condanna, per le ragioni esposte in parte motiva, la “ Parte_1
in persona del liquidatore p.t. ed il Sig. , in solido, nei limiti Parte_3
della loro responsabilità e delle rispettive qualità, a corrispondere alla Banca la
somma di € 207.613,84, per il conto n. 9907.04 e di € 81.934,52 per il contratto
anticipazioni n. 37207607,56, cui va detratto, tuttavia, l'importo versato dal
condebitore per effetto della transazione, pari ad Parte_2
€170.000,00,
-pone le spese di lite in capo alla società “ in persona Parte_1
del liquidatore p.t. ed al Sig. , che si liquidano in € 10.052,00, Parte_3
di cui € 4.500,00 per spese, ivi compresa la ctu come da decreto del 29 gennaio
2025, ed il residuo per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in
favore dell'Avv. Caterina Alfano.
Salerno, il 3 gennaio 2025
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.