Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2855/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti LAMAZZA RITA e VENTURINO Parte_1
DOMENICO
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile/all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP, già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. Ai sensi dell'art.12, l.118/1971, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile è costituito dalla totale riduzione della capacità lavorativa (100%); invece, a mente dell'art.13, l.118/1971, il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al
74%.
Tanto premesso, il CTU ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che la rende attualmente invalida civile in misura almeno pari all'84 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici ed accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato
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Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all ed il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire).
Le spese di lite (anche della fase di ATP) sono poste a carico dell' (in omaggio al CP_1 principio della soccombenza), in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite (anche della fase di ATP), CP_1 liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU (anche della fase di ATP) CP_1 liquidate con separati decreti.
Crotone, 14/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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