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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 115/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa MA Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 3238/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MA IT TO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Garibaldi Pt_1
9, Palazzo Tursi, Civica Avvocatura, come da mandato in atti
Appellante contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Curti, ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso il suo studio in alla Via Macaggi 25/21, come da mandato in atti Pt_1
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, respingere le domande tutte proposte dalla Sig.ra nei Controparte_1 confronti del . Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi giudizio.” Parte_1
Per l'appellata:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: - rigettare l'appello proposto dal;
- confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 3238/2024 del Tribunale di Genova;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. In via subordinata si assumono comunque le conclusioni già precisate in primo grado e di cui in appresso, nulla eccettuato o rinunciato di quanto dedotto in primo grado: -previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e precisamente: -a che venga disposta CTU grafica, in ordine alla verificazione della sottoscrizione pretesamente apposta dalla sig.ra , sulla cartolina di ritorno della Parte_2 notifica a mezzo posta datata 11.2.2021, allegata in calce all'avviso di accertamento IMU, ed allegata al ricorso introduttivo nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Genova, avverso la richiesta di pagamento IMU per l'anno 2016 di cui all'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni n. 122781/2016 rgr 331/2023
(documento 2); -i capitoli di prova dedotti in 3° memoria ex art 171 C.p.c.; a)Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento 2 e precisamente alla cartolina di ritorno della notifica a mezzo posta datata 11.2.2021, allegata in calce all'avviso di accertamento IMU, ed allegata al ricorso introduttivo nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Genova, avverso la richiesta di pagamento IMU per l'anno 2016 di cui all'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni n. 122781/2016 rgr 331/2023; b)
Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c)
Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal nel Parte_1 giudizio n. 331/2023. d)In ogni caso rigettare le domande tutte proposte dal . Parte_1
Vinte spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato roponeva querela di falso al fine di Controparte_1 sentire dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ritorno della notifica a mezzo posta datata 11.02.102, allegata in calce all'avviso di accertamento IMU, ed allegata al ricorso introduttivo nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Genova, avverso la richiesta di pagamento IMU per l'anno 2016 di cui all'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni n. 122781/2016 rg. 331/2023.
L'attrice riferiva di aver ricevuto in data 16.12.2022 atto di sollecito ex art. 1, c.795 Legge
n.160/2019, relativo al mancato pagamento dell'IMU per il 2016, con il quale le veniva richiesta la corresponsione della somma di € 12.428,00, di cui € 9.160,00 a titolo di imposta non versata,
€ 517,03 per interessi di mora, € 2.748,00 a titolo di sanzioni ed € 3,10 per spese di notifica.
Deduceva di non aver mai ricevuto la richiesta di pagamento IMU per l'anno 2016, di cui veniva a conoscenza solo con il citato sollecito, e che la firma apposta sulla cartolina di ricevimento della notifica a mezzo posta il giorno 11.02.2021 era apocrifa in quanto completamente diversa rispetto alla sua firma e sottoscrizione, né riconducibile a qualche familiare o convivente.
Si costituiva in giudizio il eccependo, dapprima l'inammissibilità della Parte_1 querela di falso, e l'infondatezza nel merito della stessa.
Il Giudice di primo grado, rilevata la diversità della sottoscrizione contestata rispetto alle sottoscrizioni di comparazione riferibili con certezza all'attrice, confermata altresì dalle risultanze testimoniali dalle quali emergeva che l'attrice alla data della notifica non si trovasse presso la propria residenza, con sentenza emessa a seguito di discussione orale così statuiva:
“1. dichiara la falsità della sottoscrizione oggetto di querela;
2. ordina la sua cancellazione;
3. condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, Parte_1 liquidate in Euro 2.540,00 per spettanze professionali, in Euro 237,00 per esborsi non imponibili oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Avverso la pronuncia proponeva appello il domandando respingere tutte le Parte_1 domande proposte nei suoi confronti da Controparte_1
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado, con un unico motivo di gravame, lamentando la erronea valutazione della diversità tra la sottoscrizione contestata e le firme di comparazione. Sosteneva che era irrilevante, senza una specifica consulenza tecnica, la mera diversità tra una firma e altre portate dalle scritture di comparazione. Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'appello proposto dal Controparte_1 [...]
, con conferma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Genova. In via Parte_1 subordinata, insisteva per le conclusioni già rassegnate in primo grado.
Il Procuratore Generale si costituiva in giudizio instando per la declaratoria di inammissibilità della querela.
Con provvedimento del 12.11.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 11.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte in ipotesi analoga a quella oggetto di causa con la sentenza resa in data 9.4.2025 all'esito del procedimento RG 840/2024 ha statuito: “ La relata di notifica è un atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa fede, fino a querela di falso della “provenienza del documento dal p.u. che lo ha firmato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti alla sua presenza”.
Oggetto di tale fede privilegiata è solo quanto percepito direttamente dal p.u., nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.
Il contenuto "intrinseco" delle dichiarazioni riportate dall'ufficiale notificante, di cui questi abbia avuto conoscenza dalle parti o dai terzi, e quanto appreso al di fuori dei suoi obblighi istituzionali, non hanno valore di prova legale e non costituisce oggetto di querela.
Nella specie, quindi, si tratta di capire qual è la portata dell'efficacia probatoria della relata in merito all'identità dei soggetti ai quali gli atti risulterebbero consegnati.
Seppur sul punto esiste un contrasto giurisprudenziale, la Corte di Appello aderisce alla tesi sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29974/17, richiamata dal provvedimento impugnato.
Il caso esaminato da tale sentenza è quasi identico al presente. Anche in quel caso, infatti, il ricorrente aveva proposto querela di falso relativamente a due relate attestanti la sottoscrizione delle stesse da parte della querelante, che ne intendeva far dichiarare la falsità. Secondo la
Suprema Corte, tali attestazioni, contenute nella relata, “null'altro dicono se non che una persona si è presentata all'ufficiale notificante indicando le generalità del consegnatario, in quanto non ricade su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
In termini analoghi, si vedano Corte di Appello L'Aquila, sez. I, 10 settembre 2020 n. 1124, nonché Cass. 8828/24, in motivazione, secondo cui, “per consolidato orientamento di nomofilachia, non rientrano la autenticità della sottoscrizione apposta dal consegnatario in presenza dell'ufficiale notificatore e la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese (circa la qualità legittimante la ricezione dell'atto) dallo stesso consegnatario, del quale l'ufficiale notificatore non è tenuto a riscontrare l'identità e i rapporti con il destinatario della notifica
(così, Cass 12577/23; Cass. 29871/19; Cass. 26134/16)”.
Non esiste un obbligo da parte del p.u. notificatore di identificare il consegnatario dell'atto.
Essendo questi privo del potere di verificare l'identità di colui a cui consegna l'atto, la relativa attestazione contenuta nella relata non costituisce una circostanza da lui accertata, né rientrante nei suoi obblighi istituzionali e, quindi, non c'è alcuna ragione per attribuire fede privilegiata alle generalità rilasciate dal consegnatario.
L'assenza di un potere di verifica delle generalità del consegnatario da parte del p.u. addetto alla notifica è affermata anche da Cass. 14279/24, che pure aderisce all'orientamento contrario, secondo cui la relata attesta fino a querela di falso che l'atto è stato consegnato al destinatario.
Se è vero che il p.u. deve prioritariamente accertare che l'atto notificando sia consegnato al destinatario, è anche vero che tale accertamento viene condotto limitandosi a recepire quanto a lui riferito da chi riceve l'atto.
Da quanto precede, discende che non è necessaria la querela di falso per contestare la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto da altri, potendo questa essere contestata con ogni mezzo di prova.
La querela di falso è l'unico strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli articoli 2700 e 2702 c.c. di un documento, mediante l'accertamento della sua falsità; essa è finalizzata a privare un atto pubblico della sua intrinseca idoneità "a far fede", a servire, cioè, come prova privilegiata di atti o di rapporti, precludendo ogni prova contraria (Cass.
8362/00). Essendo questa la sua funzione, essa può essere proposta rispetto a quanto è, sul piano probatorio, coperto dall'efficacia di prova legale.” Va premesso che l'appellata sottolinea che il ha dedotto, nel primo grado Parte_1 del giudizio, solamente nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc che il ritiro della raccomandata sarebbe avvenuto presso lo sportello delle poste anziché presso la residenza.
Il nulla ha opposto sul punto e pertanto va rilevato che tale circostanza è stata Pt_1 tardivamente dedotta.
Orbene, la questione della ammissibilità della querela di falso è stata sollevata in primo grado di giudizio dal e non riproposta nel presente grado di giudizio dall'ente appellante, Pt_1 bensì eccepita dal Procuratore Generale intervenuto nel presente grado.
L'appellata assume che si sia compiuto il giudicato sul punto dal momento che il CP_1
Tribunale ha esaminato la questione nel merito.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, in tema di giudicato implicito interno su questioni processuali, si sono espresse sulla sussistenza o meno del potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado: Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di Cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Nella fattispecie la inammissibilità della querela di falso deriva dal difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016), ipotesi esclusa dal giudicato implicito di cui alla pronuncia, in quanto si tratta di vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo..
Ne deriva che l'eccezione di giudicato sul punto va respinta.
Conclusivamente, in riforma della sentenza di primo grado, la querela di falso deve essere dichiarata inammissibile.
In ragione del rilievo d'ufficio si stima equo compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza 3238/2024 del
Tribunale di Genova, dichiara inammissibile la querela di falso formulata da Controparte_1
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Genova 18.11.2025
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
Il Consigliere relatore
Dott.ssa MA Laura Morello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa MA Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 3238/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
in persona del Vicesindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MA IT TO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Garibaldi Pt_1
9, Palazzo Tursi, Civica Avvocatura, come da mandato in atti
Appellante contro
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Curti, ed elettivamente domiciliata Controparte_1 presso il suo studio in alla Via Macaggi 25/21, come da mandato in atti Pt_1
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, respingere le domande tutte proposte dalla Sig.ra nei Controparte_1 confronti del . Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi giudizio.” Parte_1
Per l'appellata:
“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: - rigettare l'appello proposto dal;
- confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 3238/2024 del Tribunale di Genova;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio. In via subordinata si assumono comunque le conclusioni già precisate in primo grado e di cui in appresso, nulla eccettuato o rinunciato di quanto dedotto in primo grado: -previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e precisamente: -a che venga disposta CTU grafica, in ordine alla verificazione della sottoscrizione pretesamente apposta dalla sig.ra , sulla cartolina di ritorno della Parte_2 notifica a mezzo posta datata 11.2.2021, allegata in calce all'avviso di accertamento IMU, ed allegata al ricorso introduttivo nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Genova, avverso la richiesta di pagamento IMU per l'anno 2016 di cui all'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni n. 122781/2016 rgr 331/2023
(documento 2); -i capitoli di prova dedotti in 3° memoria ex art 171 C.p.c.; a)Dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento 2 e precisamente alla cartolina di ritorno della notifica a mezzo posta datata 11.2.2021, allegata in calce all'avviso di accertamento IMU, ed allegata al ricorso introduttivo nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Genova, avverso la richiesta di pagamento IMU per l'anno 2016 di cui all'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni n. 122781/2016 rgr 331/2023; b)
Ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
c)
Escludere il documento contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dal nel Parte_1 giudizio n. 331/2023. d)In ogni caso rigettare le domande tutte proposte dal . Parte_1
Vinte spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato roponeva querela di falso al fine di Controparte_1 sentire dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce alla cartolina di ritorno della notifica a mezzo posta datata 11.02.102, allegata in calce all'avviso di accertamento IMU, ed allegata al ricorso introduttivo nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Genova, avverso la richiesta di pagamento IMU per l'anno 2016 di cui all'avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni n. 122781/2016 rg. 331/2023.
L'attrice riferiva di aver ricevuto in data 16.12.2022 atto di sollecito ex art. 1, c.795 Legge
n.160/2019, relativo al mancato pagamento dell'IMU per il 2016, con il quale le veniva richiesta la corresponsione della somma di € 12.428,00, di cui € 9.160,00 a titolo di imposta non versata,
€ 517,03 per interessi di mora, € 2.748,00 a titolo di sanzioni ed € 3,10 per spese di notifica.
Deduceva di non aver mai ricevuto la richiesta di pagamento IMU per l'anno 2016, di cui veniva a conoscenza solo con il citato sollecito, e che la firma apposta sulla cartolina di ricevimento della notifica a mezzo posta il giorno 11.02.2021 era apocrifa in quanto completamente diversa rispetto alla sua firma e sottoscrizione, né riconducibile a qualche familiare o convivente.
Si costituiva in giudizio il eccependo, dapprima l'inammissibilità della Parte_1 querela di falso, e l'infondatezza nel merito della stessa.
Il Giudice di primo grado, rilevata la diversità della sottoscrizione contestata rispetto alle sottoscrizioni di comparazione riferibili con certezza all'attrice, confermata altresì dalle risultanze testimoniali dalle quali emergeva che l'attrice alla data della notifica non si trovasse presso la propria residenza, con sentenza emessa a seguito di discussione orale così statuiva:
“1. dichiara la falsità della sottoscrizione oggetto di querela;
2. ordina la sua cancellazione;
3. condanna alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, Parte_1 liquidate in Euro 2.540,00 per spettanze professionali, in Euro 237,00 per esborsi non imponibili oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Avverso la pronuncia proponeva appello il domandando respingere tutte le Parte_1 domande proposte nei suoi confronti da Controparte_1
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado, con un unico motivo di gravame, lamentando la erronea valutazione della diversità tra la sottoscrizione contestata e le firme di comparazione. Sosteneva che era irrilevante, senza una specifica consulenza tecnica, la mera diversità tra una firma e altre portate dalle scritture di comparazione. Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'appello proposto dal Controparte_1 [...]
, con conferma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Genova. In via Parte_1 subordinata, insisteva per le conclusioni già rassegnate in primo grado.
Il Procuratore Generale si costituiva in giudizio instando per la declaratoria di inammissibilità della querela.
Con provvedimento del 12.11.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 11.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte in ipotesi analoga a quella oggetto di causa con la sentenza resa in data 9.4.2025 all'esito del procedimento RG 840/2024 ha statuito: “ La relata di notifica è un atto pubblico, che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. fa fede, fino a querela di falso della “provenienza del documento dal p.u. che lo ha firmato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il p.u. attesta avvenuti alla sua presenza”.
Oggetto di tale fede privilegiata è solo quanto percepito direttamente dal p.u., nell'ambito dei suoi compiti istituzionali.
Il contenuto "intrinseco" delle dichiarazioni riportate dall'ufficiale notificante, di cui questi abbia avuto conoscenza dalle parti o dai terzi, e quanto appreso al di fuori dei suoi obblighi istituzionali, non hanno valore di prova legale e non costituisce oggetto di querela.
Nella specie, quindi, si tratta di capire qual è la portata dell'efficacia probatoria della relata in merito all'identità dei soggetti ai quali gli atti risulterebbero consegnati.
Seppur sul punto esiste un contrasto giurisprudenziale, la Corte di Appello aderisce alla tesi sostenuto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29974/17, richiamata dal provvedimento impugnato.
Il caso esaminato da tale sentenza è quasi identico al presente. Anche in quel caso, infatti, il ricorrente aveva proposto querela di falso relativamente a due relate attestanti la sottoscrizione delle stesse da parte della querelante, che ne intendeva far dichiarare la falsità. Secondo la
Suprema Corte, tali attestazioni, contenute nella relata, “null'altro dicono se non che una persona si è presentata all'ufficiale notificante indicando le generalità del consegnatario, in quanto non ricade su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni - ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
In termini analoghi, si vedano Corte di Appello L'Aquila, sez. I, 10 settembre 2020 n. 1124, nonché Cass. 8828/24, in motivazione, secondo cui, “per consolidato orientamento di nomofilachia, non rientrano la autenticità della sottoscrizione apposta dal consegnatario in presenza dell'ufficiale notificatore e la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese (circa la qualità legittimante la ricezione dell'atto) dallo stesso consegnatario, del quale l'ufficiale notificatore non è tenuto a riscontrare l'identità e i rapporti con il destinatario della notifica
(così, Cass 12577/23; Cass. 29871/19; Cass. 26134/16)”.
Non esiste un obbligo da parte del p.u. notificatore di identificare il consegnatario dell'atto.
Essendo questi privo del potere di verificare l'identità di colui a cui consegna l'atto, la relativa attestazione contenuta nella relata non costituisce una circostanza da lui accertata, né rientrante nei suoi obblighi istituzionali e, quindi, non c'è alcuna ragione per attribuire fede privilegiata alle generalità rilasciate dal consegnatario.
L'assenza di un potere di verifica delle generalità del consegnatario da parte del p.u. addetto alla notifica è affermata anche da Cass. 14279/24, che pure aderisce all'orientamento contrario, secondo cui la relata attesta fino a querela di falso che l'atto è stato consegnato al destinatario.
Se è vero che il p.u. deve prioritariamente accertare che l'atto notificando sia consegnato al destinatario, è anche vero che tale accertamento viene condotto limitandosi a recepire quanto a lui riferito da chi riceve l'atto.
Da quanto precede, discende che non è necessaria la querela di falso per contestare la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta di aver ricevuto da altri, potendo questa essere contestata con ogni mezzo di prova.
La querela di falso è l'unico strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli articoli 2700 e 2702 c.c. di un documento, mediante l'accertamento della sua falsità; essa è finalizzata a privare un atto pubblico della sua intrinseca idoneità "a far fede", a servire, cioè, come prova privilegiata di atti o di rapporti, precludendo ogni prova contraria (Cass.
8362/00). Essendo questa la sua funzione, essa può essere proposta rispetto a quanto è, sul piano probatorio, coperto dall'efficacia di prova legale.” Va premesso che l'appellata sottolinea che il ha dedotto, nel primo grado Parte_1 del giudizio, solamente nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc che il ritiro della raccomandata sarebbe avvenuto presso lo sportello delle poste anziché presso la residenza.
Il nulla ha opposto sul punto e pertanto va rilevato che tale circostanza è stata Pt_1 tardivamente dedotta.
Orbene, la questione della ammissibilità della querela di falso è stata sollevata in primo grado di giudizio dal e non riproposta nel presente grado di giudizio dall'ente appellante, Pt_1 bensì eccepita dal Procuratore Generale intervenuto nel presente grado.
L'appellata assume che si sia compiuto il giudicato sul punto dal momento che il CP_1
Tribunale ha esaminato la questione nel merito.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, in tema di giudicato implicito interno su questioni processuali, si sono espresse sulla sussistenza o meno del potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado: Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di Cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Nella fattispecie la inammissibilità della querela di falso deriva dal difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016), ipotesi esclusa dal giudicato implicito di cui alla pronuncia, in quanto si tratta di vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo..
Ne deriva che l'eccezione di giudicato sul punto va respinta.
Conclusivamente, in riforma della sentenza di primo grado, la querela di falso deve essere dichiarata inammissibile.
In ragione del rilievo d'ufficio si stima equo compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza 3238/2024 del
Tribunale di Genova, dichiara inammissibile la querela di falso formulata da Controparte_1
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Genova 18.11.2025
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
Il Consigliere relatore
Dott.ssa MA Laura Morello