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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 684 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 11/07/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Mangano, C.F._1
e domiciliato presso il suo studio in Capo Email_1
d'Orlando, Via A. Volta n 100, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(cod. fis. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti
[...] dall'Avv. Antonello Garufi con domicilio eletto presso il suo studio Email_2
in Via Gasparro n. 16 CP_1
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE Avverso la sentenza n. 434/2020, del Tribunale di Patti emessa in data 24/08/2020 nel procedimento R.G. 1000553/2005.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 23/12/2005 conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Patti, Sezione distaccata di S. Agata Militello, la
[...]
esponendo che in data 17/07/2005, intorno alle ore 10.55, era Controparte_2 rimasto vittima di un incidente verificatosi mentre in sella alla propria bicicletta mod. R, marca Geminiani, percorreva la via Consolare Antica a Capo d'Orlando, con direzione
Me – Pa;
rilevava in proposito che, giunto all'altezza del numero civico 78, in prossimità della nuova Chiesa di Santa Lucia, a causa di un avvallamento non visibile del manto stradale, perdeva il controllo del veicolo e andava a urtare l'autovettura parcheggiata Opel Corsa tg CH106SR di proprietà di . Rilevava Persona_1 inoltre, che a causa dell'impatto cadeva rovinosamente sull'asfalto riportando
“contusione costola dx, escoriazioni alla mano e al polso dx, allo zigomo dx, al ginocchio dx, alla gamba ed alla caviglia, con prognosi di giorni 20 s.c.” come diagnosticati con certificazione dell'Azienda U.S.L. n. 5 di e che la prognosi CP_1 originaria veniva prolungata a più riprese di ulteriori giorni quaranta;
inoltre a causa dell'urto aveva cagionato danni alla Opel Corsa per un ammontare di Euro 689,15, provvedendo al risarcimento in favore del proprietario, e, infine, che aveva subito danni alla propria bicicletta quantificabili in Euro 222,00. In conclusione rilevando l'obbligo della , in quanto gestore e, quindi, custode della strada, a Controparte_2 garantire la sicurezza anche mediante una regolare e accurata manutenzione del manto stradale, chiedeva la condanna del suddetto Ente al risarcimento di tutti i danni subiti.
Nell'instaurato giudizio R.G. 553/2005 si costituiva la convenuta Controparte_2
che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava tutte le
[...] domande attrici chiedendone il rigetto.
pag. 2/9 In corso di causa veniva assunta la prova testimoniale così come richiesta dalle parti, e veniva ammessa ad espletata CTU medico legale affidata al Dott. Persona_2
che depositava il proprio elaborato peritale.
[...]
La causa era posta in decisione e con sentenza del 24/08/2020 il Tribunale di Patti (dopo la soppressione della sede distaccata di S. Agata di Militello) ha rigettato la domanda compensando fra le parti le spese di lite.
Il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente il nesso eziologico tra evento e danno, sia a fronte dell'applicazione dell'art. 2043 cod. civ. che dell'art. 2051 cod.civ., e ciò in ragione delle condizioni generali del luogo oggetto del sinistro con particolare riferimento al manto stradale ed al presunto avvallamento causa della caduta.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituita la Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.
[...]
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione una prima volta con ordinanza del 14/02/2025, con successivo deposito di scritti ex art. 190 c.p.c. e quindi nuovamente con ordinanza del 11/07/2025 senza termini ex art. 190 c.p.c. avendo le parti già prodotto i propria atti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il proprio atto di appello impugna la decisione del Giudice di Parte_1 prime cure che ha ritenuto insussistente la responsabilità dell'ente convenuto sia ex art. 2043 cod. civ. che ex art. 2051 cod. civ.; l'appellante in particolare contesta l'assunto per il quale il
Tribunale ritiene accertato, sulla scorta di una fotografia in atti, che l'avvallamento oggetto di causa fosse di lieve entità e ben visibile e ne fa derivare che in virtù dell'orario del sinistro, della visibilità metereologica e della giovane età del danneggiato, il sinistro potesse essere evitato con l'ordinaria diligenza. Di conseguenza contesta il fatto che il decidente ha riconosciuto al comportamento asseritamente imprudente del danneggiato l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro e, quale ulteriore conseguenza della ritenuta piena visibilità dell'ostacolo, ha giudicato inattendibili le dichiarazioni dei testi che, invece, secondo l'appellante, hanno affermato la poca visibilità dell'ostacolo e l'andatura moderata del ciclista. Osserva l'appellante che è sufficiente esaminare la foto dei luoghi allegata in atti per rendersi conto che la depressione del manto stradale, a differenza di quanto opinato dal pag. 3/9 Tribunale, era percepibile dall'utente solo quale lievissima difformità di colore rispetto alla restante carreggiata, non potendosene apprezzare, anche ad un andamento di marcia moderato, l'effettiva profondità e pericolosità. L'appellante rileva che in realtà neppure ha tentato una manovra diretta ad evitare l'ostacolo, poiché la leggera difformità di colorazione dell'asfalto non appariva agli occhi degli utenti quale depressione del manto e, quindi, da evitare, ma una semplice diversa colorazione della carreggiata, percorribile senza pericolo, e tanto meno il ciclista, affrontato l'avvallamento e perso l'equilibrio a causa dello stesso, aveva margini spaziali per evitarlo, atteso il posizionamento delle auto proprio sul margine della parte di carreggiata transitabile. Accertato, quindi, che l'avvallamento non era percepibile in quanto tale, secondo l'appellante risulta del tutto immotivata ed infondata la valutazione di inattendibilità dei testi e che invece hanno affermato di riconoscere Tes_1 Tes_2
nell'avvallamento raffigurato nella foto ad essi esibita come la causa della perdita di equilibrio dell'appellante.
Aggiunge inoltre l'appellante che nel caso di specie, avuto riguardo alla circostanza che l'incidente è avvenuto in pieno centro abitato e, soprattutto, che la pericolosità del bene non è derivata dal suo improvviso deterioramento ma da un'incuria prolungata nel tempo e nell'omessa manutenzione del manto stradale che incombeva sulla Controparte_2
in quanto proprietaria della strada, va eventualmente affermata la responsabilità ex
[...]
CP_ art. 2051 cod.civ.; secondo l'appellante l' convenuto non ha mai contestato che l'anomalia della strada fosse conseguenza di un raffazzonato intervento ripristinatorio ed anzi condivide l'assunto dell'esponente tanto da imputare l'anomalia alle ditte che si sono occupate della realizzazione della rete di metanizzazione del e di riparazione di Controparte_5 perdite della rete idrica avvenuta mesi prima del verificarsi del sinistro e pertanto, di conseguenza, non sussiste alcun evento repentino o imprevedibile atto ad integrare il caso fortuito richiesto dalla norma per elidere la presunzione di responsabilità.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e va rigettato.
Nel rapporto che intercorre tra azione di responsabilità per danni ex art. 2043 cod. civ. ed azione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od pag. 4/9 omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, adempimento dal quale si può invece prescindere nel caso di responsabilità per custodia il cui fondamento è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa, salvo il caso fortuito.
Nella ipotesi di applicazione dell'art. 2043 cod. civ. in materia di danni da omessa manutenzione di beni di proprietà pubblica ed oggetto di pubblica fruizione, ciò si traduce nella elaborazione del concetto di "insidia" o "trabocchetto" determinante un "pericolo occulto" per il carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità che, in quanto tale, comporta un indice tassativo ed ineludibile della responsabilità per colpa della pubblica amministrazione;
l'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. comporta che sia l'utente danneggiato a dover provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile.
Al contrario, considerando applicabile la previsione dell'art. 2051 cod. civ., si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell'onere probatorio per la quale la colpa della
P.a. è presunta con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio, e la responsabilità per danno da cosa in custodia viene meno quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito".
Nella nozione di "caso fortuito" si riflettono le diverse opinioni in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 cod.civ., poiché chi sostiene che questa ha natura soggettiva, fondandosi su una presunzione di colpa che sanziona il comportamento di colui che non abbia svolto in modo diligente l'attività del custode, fa consistere il caso fortuito con la situazione in cui il custode è esente da colpa;
chi sostiene, invece, che questa ha natura oggettiva, addossando la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, fa consistere il caso fortuito in quel fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento e che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
Orbene, il secondo dei due orientamenti sopra esposti è assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite n. 12019 del 11/11/1991, ed è pienamente condivisibile, poiché il profilo del comportamento del responsabile sembra estraneo alla previsione normativa di cui all'art. 2051 cod. civ..
pag. 5/9 L'evoluzione giurisprudenziale ha nel tempo portato a riconoscere definitivamente l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., e sul punto la sentenza 156/1999 della Corte
Costituzionale è stata il primo "spartiacque", allorché la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, 1° comma, cod. civ. (in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost.), nel ritenere non fondata la questione, e pur non offrendo una soluzione univoca, ha segnato l'abbandono del precedente orientamento affermando la possibilità di diverse soluzioni modulate sulla specificità del caso concreto, tra cui quella dell'applicazione dell'art. 2051 cod.civ. alla responsabilità della P.a..
Questa Corte concorda con l'orientamento ormai consolidato per il quale la fattispecie del risarcimento dei danni determinati da ipotesi come quelle in esame rientri in quella disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. in quanto dalla proprietà pubblica del bene discende l'obbligo dell'ente alla custodia.
L'odierno appellante ha formulato la sua domanda secondo il profilo di responsabilità sia ex art. 2043 cod. civ. che ex art. 2051 cod. civ., ma sul punto questa Corte concorda con quanto ritenuto dal Tribunale in ragione di quanto risultato dalla fase istruttoria e dalla descrizione dei luoghi teatro dell'evento.
Seppure, infatti, a fronte dei principi sopra esposti e quindi di una possibile presunzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente, è pur sempre onere del richiedente dimostrare il necessario nesso eziologico fra le condizioni del sito, la caduta ed i danni conseguenti, onere cui, invero, l'appellante non ha adeguatamente adempiuto.
Appare evidente dalla fotografia prodotta in atti e raffigurante l'autovettura ed il Parte_2 tratto di strada interessato dall'avvallamento, uno stato dei luoghi che non determina alcuna insidia o trabocchetto o che comunque non determina alcuna condizione di pericolo o incuria tale da potersi configurare responsabilità dell'Ente.
Come detto è onere del richiedente dimostrare l'esistenza del nesso eziologico fra l'evento e il danno che nella fattispecie dovrebbe concretizzarsi nella diretta conseguenza fra le condizioni del luogo e la perdita di equilibrio, di guisa che il presunto avvallamento dovrebbe essere stato la causa determinante la caduta del ciclista;
in realtà dalla fotografia si evince solo la presenza di una macchia colorata sul manto stradale che al massimo potrebbe consistere in un pag. 6/9 modestissimo e leggero avvallamento del terreno che di certo non può essere ritenuto da solo sufficiente a determinare la caduta del ciclista.
L'appellante, nel proporre la sua domanda introduttiva aveva l'onere di allegare un supporto probatorio sufficiente e convincente, ed avrebbe opportunamente dovuto produrre in atti più fotografie che ritraevano il luogo da diverse angolazioni, specialmente da quella di marcia, risultando invece l'unica fotografia del tutto scarna oltre che scattata dalla prospettiva di marcia opposta, non permettendo in tal modo di potere valutare quale fosse l'esatta visuale del presunto avvallamento presentatasi innanzi al ciclista.
Non risultano, invero, a totale supporto nemmeno le dichiarazioni dei testimoni i quali non affermano in maniera chiara ed esplicita che lo è caduto a causa dell'avvallamento, ma Pt_1
piuttosto si limitano entrambi a ritenere che l'avvallamento della fotografia possa essere la causa della caduta, con ciò esprimendo una mera valutazione di fatto.
Infine va sottolineato che se il ciclista, come affermato da uno dei testi, teneva una “andatura normale”, non si spiega come possa essere caduto solo a causa di un avvallamento così modesto e comunque di certo visibile stante l'orario in pieno giorno in cui si è verificato l'evento.
La domanda è quindi infondata e va rigettata.
Viene adesso all'esame della Corte l'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
la quale, a fronte del rigetto tout court della domanda attrice, sostiene che il giudice
[...]
di prime cure avrebbe dovuto condannare l'attore alle spese di lite di primo grado, ponendo, a maggior ragione, quelle di CTU a carico di parte attrice.
L'appello incidentale è fondato e va accolto.
Il principio di soccombenza, sancito dall'articolo 91 c.p.c. stabilisce che la parte che perde una causa, e cioè quella soccombente, è tenuta a rimborsare all'altra parte vittoriosa le spese di lite sostenute;
questo principio è fondamentale nel diritto processuale civile italiano e regola la ripartizione dei costi del processo tra le parti coinvolte e va applicato specialmente in fattispecie, come quella per cui è causa, nella quale la soccombenza è stata totale stante l'integrale rigetto della domanda.
pag. 7/9 Per tale ragione, a fronte dell'integrale rigetto della domanda attorea, Parte_1
andava e va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore
[...]
della controparte;
analoga considerazione va fatta per il giudizio di secondo grado, il tutto liquidando i compensi come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale promosso dalla Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 434/2020, del Tribunale di Patti emessa in Controparte_3
data 24/08/2020 nel procedimento R.G. 1000553/2005, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto rigetta la domanda risarcitoria avanzata da
[...]
; Parte_1
2) Accoglie l'appello incidentale proposto dalla e per l'effetto, Controparte_3 in riforma dell'impugnata sentenza, condanna alla rifusione delle Parte_1
spese del giudizio di primo grado che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; pone le spese della CTU interamente a carico di;
Parte_1
3) Condanna al rimborso in favore della Parte_1 Controparte_3
di spese e compensi del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro
[...]
pag. 8/9 174,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.;
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento dell'importo Parte_1
pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 9/9