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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 485/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8467/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035104839000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7770/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , ricorreva
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di Messina e Società_1 SPA. IN LIQUIDAZIONE avverso la cartella di pagamento n. 2952024 003 5 104839 000, notificata il 25/09/2024, per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012 € 2.320,88 eccependo:
- violazione dell'art.7 l.212/2000 per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici
- difetto di motivazione
- intervenuta prescrizione del credito per tributi locali tari 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Società_1 SPA IN LIQUIDAZIONE deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, di aver legittimamente agito e non essere incorsa in alcuna preclusione;
la sequenza procedimentale prescritta dalla legge è stata ampiamente rispettata.
Con memoria di replica il difensore del ricorrente insiste nell'eccepire che, in assenza di prova di validi e tempestivi atti interruttivi, la Tassa rifiuti per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012, richiesta con la cartella de quo, notificata il 25/09/2024, è prescritta per decorso del termine quinquennale, in assenza di prova di validi atti interruttivi. La cartella è nulla.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di Messina non costituita.
All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente si riporta ed insiste. Il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente, ciò che in questa sede deve essere rammentato
è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2019.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che Società_1 s.p.a. in liquidazione in cartella essere avvenuta in data 03.10.2019, qualora anche accertato fosse avvenuta, ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 25.09.2024. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata.
Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem (che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato (25.09.2024).
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di Società_1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate RI, anche se contumace, che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1748/2024 che è stato reso esecutivo il 02.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e
3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Società_1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 950,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente. Dichiara le spese di causa compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate RI.
Così deciso in Messina, lì 19/12/2025.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8467/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035104839000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7770/2025 depositato il 23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 , ricorreva
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di Messina e Società_1 SPA. IN LIQUIDAZIONE avverso la cartella di pagamento n. 2952024 003 5 104839 000, notificata il 25/09/2024, per TASSA RACCOLTA RIFIUTI 2008, 2009, 2010,
2011 e 2012 € 2.320,88 eccependo:
- violazione dell'art.7 l.212/2000 per omessa allegazione e notificazione degli avvisi prodromici
- difetto di motivazione
- intervenuta prescrizione del credito per tributi locali tari 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Società_1 SPA IN LIQUIDAZIONE deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92, di aver legittimamente agito e non essere incorsa in alcuna preclusione;
la sequenza procedimentale prescritta dalla legge è stata ampiamente rispettata.
Con memoria di replica il difensore del ricorrente insiste nell'eccepire che, in assenza di prova di validi e tempestivi atti interruttivi, la Tassa rifiuti per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012, richiesta con la cartella de quo, notificata il 25/09/2024, è prescritta per decorso del termine quinquennale, in assenza di prova di validi atti interruttivi. La cartella è nulla.
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE di Messina non costituita.
All'odierna udienza il difensore della parte ricorrente si riporta ed insiste. Il Giudice pone in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente, ciò che in questa sede deve essere rammentato
è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2019.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre, infatti, rilevare che, anche aderendo all'indirizzo secondo cui la prova della notifica della intimazione di pagamento emessa il 29.07.2019 costituisce elemento idoneo a scongiurare il maturare del termine prescrizionale quinquennale del tributo per cui è causa, nel caso di specie, la notifica che Società_1 s.p.a. in liquidazione in cartella essere avvenuta in data 03.10.2019, qualora anche accertato fosse avvenuta, ha avuto luogo in data che precede di oltre un quinquennio quella della cartella di pagamento per cui è causa (che è stata notificata al contribuente in data 25.09.2024. La eccepita prescrizione è, pertanto, maturata.
Infatti, nel caso di computo del termine di prescrizione di un diritto, allorché sia noto il dies a quo dal quale conteggiare il decorso del termine, è necessario che il termine di prescrizione sia rispettato tra detta data e quella del dies ad quem (che coincide con la data di notifica dell'atto impugnato) e tra le due date risulta che il termine di prescrizione sia maturato prima della notifica dell'atto impugnato (25.09.2024).
Ciò esonera il giudicante dall'esame degli altri motivi di impugnazione, per il carattere assorbente della eccezione di prescrizione sollevata dall'istante. E' noto, infatti, che l'assorbimento di un motivo di impugnazione è corretto solo se la decisione su una questione rende superfluo l'esame di un'altra.
In applicazione del criterio della soccombenza, le spese vanno poste a carico di Società_1 s.p.a. e liquidate in favore della ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva. Deve disporsene la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
Le spese vanno, invece, compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate RI, anche se contumace, che è intervenuto nel procedimento di notifica dell'atto impugnato solo nella fase finale del procedimento (la cartella conteneva il ruolo 1748/2024 che è stato reso esecutivo il 02.03.2024 e consegnato all'agente della riscossione il 25.04.2024). Ed è pacifico che l'agente della riscossione non ha potere di controllo e verifica sugli atti formati e notificati prime del suo intervento dall'ente impositore.
Sul punto, va precisato che la richiesta di condanna solidale di entrambe le parti convenute al pagamento delle spese non può trovare accoglimento. Infatti, la Corte di Cassazione (in tal senso: Cass., 7716/2022 e
3817/2024) ha precisato che la condanna solidale presuppone la soccombenza di entrambe le parti convenute per la causalità che lega l'azione dell'agente della riscossione all'insorgenza della lite. Viceversa, se l'illegittimità della cartella è imputabile esclusivamente all'ente impositore (se la pretesa è prescritta per ragioni che riguardano solo l'ente impositore o per la omessa notifica degli atti presupposti), la condanna non può che essere pronunciata solo a carico dell'ente titolare della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna Società_1 spa in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 950,00 oltre accessori come per legge e al rimborso del CU, se assolto disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente. Dichiara le spese di causa compensate nei confronti di Agenzia delle Entrate RI.
Così deciso in Messina, lì 19/12/2025.