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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/09/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 478 DELL'ANNO 2025
FRA
EL AN
E
Controparte_1
Oggi 3.09.2025 alle ore 9.05 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. ACQUILINO SERGIO Parte_1 per la parte convenuta il Controparte_1 funzionario dott. Controparte_2
i procuratori si richiamano ai rispettivi atti e insistono per le conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1
N. R.G. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 478/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to SERGIO ACQUILINO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso dai suoi funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis P.IVA_1
c.p.c.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.5.2025, ha adito il Tribunale di Savona, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 egli aveva lavorato e stava lavorando come insegnante non di ruolo, alle dipendenze del
[...]
; - in tutti i periodi in cui aveva lavorato con contratto a tempo Controparte_1 determinato avente scadenza 30 giugno non aveva mai fruito delle ferie e non era stato invitato a goderne, fatta eccezione per l'anno 2024/2025; - durante i periodi di sospensione delle lezioni ed al termine delle lezioni, fino allo scadere del contratto, era sempre rimasto a disposizione del dirigente dell'Istituto per qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica;
- sotto altro profilo, il ricorrente non aveva percepito la retribuzione professionale docente per l'anno 2021/2022; - infine, egli neppure aveva ricevuto la Carta Elettronica del docente, di importo di 500 euro annui, riservata ai soli docenti immessi in ruolo e, a decorrere dal 2023/2024, a quelli assunti con contratto annuale.
Il ricorrente ha lamentato che il mancato riconoscimento di tali prestazioni si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione, di matrice europea, tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. Pertanto, ha chiesto conclusivamente: - accertare il suo diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, con conseguente condanna del a pagare in suo favore la somma di euro 6.154,00; - accertare CP_1 il suo diritto ad ottenere la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del al relativo rilascio e all'accreditamento della somma di euro CP_1
2.500,00; - accertare il suo diritto ad ottenere la retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/2022, con conseguente condanna del a corrispondergli la somma di CP_1 euro 1.657,75.
Si è costituito il , contestando le pretese avversarie. In particolare, relativamente CP_1 alla domanda di pagamento delle indennità per le ferie non godute, il convenuto ha rappresentato che il ricorrente aveva fruito di riposi durante i giorni di sospensione delle lezioni;
relativamente alla Carta elettronica del docente, la situazione degli insegnanti a tempo determinato non poteva essere equiparata a quella dei docenti in ruolo che avevano esigenze formative differenti;
quanto alla retribuzione professionale docenti, il ricorrente non aveva dimostrato di aver svolto nel periodo di riferimento le stesse mansioni dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Conclusivamente il ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
Alla prima udienza, i procuratori delle parti hanno richiamato gli atti difensivi ed insistito per le rispettive conclusioni. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene allegata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
3 Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
Procedendo ad esaminare separatamente le domande, in quanto ciascuna fondata su specifiche norme, in relazione alle quali è intervenuta una fervida attività interpretativa giurisprudenziale, si osserva che:
1) Sull'indennità per ferie non godute
Il ricorrente ha lamentato che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, egli non aveva chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni, oltre a quelli dedotti in ricorso, non era stato invitato a fruirne dai dirigenti scolastici e non era stato informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
Ciò nonostante, al termine di ciascun periodo, il convenuto gli aveva CP_1 illegittimamente negato l'indennità sostitutiva delle ferie poiché aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si erano svolte le lezioni, ma comunque rientranti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.
Al riguardo, il si è limitato a contestare la possibilità di monetizzare le giornate CP_1 di festività soppresse, in quanto vanno fruite nel corso dell'anno scolastico di riferimento e hanno natura non assimilabile a quella delle ferie.
Si ritiene opportuno muovere dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 5 co. 8 del d.l. n. 95 del 6.7.2012 convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, ha introdotto l'obbligo di fruizione delle ferie, rinviando ai rispettivi ordinamenti per la fruizione, nonché il divieto generalizzato di monetizzazione per tutto il pubblico impiego.
Tuttavia, per il personale scolastico assunto a tempo determinato, l'art. 1 della legge n.
228 del 24.12.2012 ai commi 54-55-56 ha introdotto una deroga all'art. 5 comma 8 citato.
In particolare, l'art. 1 co. 54 dispone che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
L'art. 1 comma 55 ha conseguentemente aggiunto all'articolo 5, comma 8, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
4 All'art. 1 comma 56 è previsto che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Dunque, per i docenti a termine, la legge consente la possibilità di monetizzare le ferie nell'anno scolastico di riferimento, limitatamente alla eccedenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni in cui il personale è tenuto a fruire delle ferie, coincidenti cioè con i periodi di sospensione delle lezioni.
Dalla lettura combinata delle citate disposizioni discende pertanto che il personale scolastico: a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e può fruire nella rimanente parte dell'anno di un massimo di sei giorni di ferie, subordinatamente al verificarsi di ulteriori condizioni;
b) se assunto a tempo determinato, ha diritto alla monetizzazione, ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, coincidenti con il periodo di sospensione dell'attività didattica.
Va però considerato che tali norme interne devono necessariamente essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione ed in particolare alla direttiva 2003/88 sull'organizzazione dell'orario di lavoro.
In particolare, all'art. 7 la direttiva prevede che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-
570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che essa osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
5 In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, le condizioni richieste dalla CGUE “possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n.
95 del 2012”.
Dunque, sulla base dell'interpretazione resa dal Giudice di Lussemburgo, cui il giudice nazionale è tenuto a uniformarsi in virtù del principio dell'interpretazione conforme, corollario del principio di leale collaborazione, “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (Cass. 15415/2024).
Osserva ancora la Cassazione come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass.
28587/2024).
Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori
6 degli organi collegiali). Suddette attività se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie.
Sul punto si è espressa la Cassazione rilevando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del 2020).
Nell'interpretare la disciplina della contrattazione collettiva (art. 13, poi confluito nell'art. 19 CCNL ratione temporis vigente), la Corte ha altresì chiarito, da un lato, che le ferie devono essere necessariamente richieste dal lavoratore e non possono essere computate d'ufficio. Al riguardo, pertanto, il previsto obbligo di fruirne durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina l'automatica collocazione in ferie del docente, ma va invece riferito alla tempistica entro la quale questi è tenuto a richiederle e il datore è vincolato a concederle.
D'altro lato, che i periodi di sospensione delle lezioni, stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono non solo quelli tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno, ma tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale
(Cass. 16715/2024).
In definitiva, interpretando il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione Europea, si ricava che:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (in continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018);
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022; Cass. 8926/2024).
d) in mancanza di tale prova, i docenti precari hanno diritto alla monetizzazione delle ferie, non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, l.
7 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in termini, Cass. 14268/2022
e da ultima Cass. 16715/2024, Trib. Biella, sentenza 13/2025 del 28.1.2025).
Ad analoga disciplina devono essere sottoposte le festività soppresse, in relazione alle quali è stata riconosciuta la medesima natura delle ferie.
In particolare, l'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi
(lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse “sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
8 L' , con orientamento applicativo del 30.5.2017, ha ritenuto che le quattro giornate CP_3 di riposo ex L. 937/77 debbano essere richieste e fruite nell'anno solare di maturazione e non possano essere retribuite né monetizzate.
Tuttavia, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”
(Cass. n.8926/24).
Pertanto, la monetizzazione delle festività soppresse va riconosciuta entro i medesimi limiti e criteri previsti per le ferie, delle quali condividono la natura.
Dando applicazione concreta di tali principi nel caso di specie, si osserva che:
- il ricorrente non risulta aver fruito di giorni di ferie su richiesta, ulteriori rispetto a quelli già conteggiati in ricorso;
- il convenuto, sul quale grava il relativo onere probatorio, non ha provato né CP_1 ha offerto di provare di aver invitato il docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dalle lezioni;
- il ha negato l'indennità sostitutiva considerando automaticamente in ferie il CP_1 ricorrente in tutti i giorni di sospensione dalle lezioni, come previsti dal calendario scolastico regionale;
- tuttavia, per le ragioni esposte, tale scelta non risulta conforme alla normativa vigente, interpretata secondo il diritto dell'Unione Europea.
- ne discende il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse maturate e non fruite nel corso dei rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, con scomputo di quelle richieste e fruite nel corso degli anni scolastici.
Al riguardo, si ritiene di condividere il conteggio proposto dalla difesa Mannella, considerato che il convenuto non ha formulato alcuna contestazione, né in relazione CP_1 alle giornate da computare, né in relazione alla quantificazione monetaria della prestazione.
Inoltre, il calcolo appare effettuato in conformità ai principi di calcolo dettati in materia.
Pertanto, il deve essere condannato a pagare in Controparte_1 favore di per tale voce l'importo complessivo di euro 6.154,00 oltre alla Parte_1
9 maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94, anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
2) sul diritto a ricevere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Sotto diverso profilo, il ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riservata dalla legge istitutiva 171/2015 ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e successivamente estesa ai docenti assunti con contratto annuale.
Il , sul punto, si è difeso sostenendo la coerenza della normativa interna rispetto CP_1
a quella europea, la non comparabilità delle esigenze formative del personale di ruolo con quelle dei docenti assunti solo per brevi supplenze o comunque non per l'intero anno scolastico. Ha rilevato che, nella denegata ipotesi di affermazione del diritto fatto valere dalla controparte, parte ricorrente non avrebbe potuto ottenere la condanna dell'amministrazione alla consegna di una generica somma di denaro, ma solo di una “Carta elettronica del docente” da utilizzarsi per gli scopi previsti dalla L. 107/15.
Anche tale domanda è fondata.
È noto che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_4
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_5
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
10 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_4
Successivamente, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Il legislatore ha pertanto inteso estendere il beneficio ai docenti assunti con contratto annuale, ma ha mantenuto l'esclusione di tutti coloro che prestino attività di docenza con contratti di supplenza brevi e saltuari e con contratti fino al termine delle attività scolastiche.
Tuttavia, il mancato riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto a tempo determinato è stato scrutinato a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la
Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
11 - la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1 punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1 precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4,
12 punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione
e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Successivamente, con la recente sentenza del 3 luglio 2025, resa nella causa C-268/2022, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi sull'interpretazione della Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in relazione al diritto dei docenti che abbiano svolto, nel corso del medesimo anno scolastico, supplenze temporanee presso istituti differenti in forza di plurimi contratti, a fruire del beneficio in oggetto.
La Corte, superando l'orientamento interno sviluppatosi all'esito della pronuncia della
Corte di Cassazione (29961/2023), che aveva limitato il riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto annuale o fino al termine delle attività scolastiche fondando proprio sul dato
13 temporale il diritto all'ottenimento del beneficio, ha ulteriormente esteso il diritto anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria.
Nel confermare i principi espressi con l'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, ha ritenuto che non costituisca ragione oggettiva, idonea a escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione ai sensi della Clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, la sola circostanza che l'attività di supplenza non sia destinata a protrarsi sino al termine dell'anno scolastico.
Secondo la Corte, in particolare, la valutazione intorno alla comparabilità tra le funzioni svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata e i docenti assunti a tempo indeterminato, va effettuata considerando un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. “Da tali elementi risulta che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale
a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche. Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C- Controparte_6
270/22, EU:C:2023:933, punto 68)”.
Ed ancora, fondare la legittimità della differenziazione nel trattamento tra lavoratori sulla base della sola natura temporanea del rapporto “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
14 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46]. Controparte_7
D'altra parte, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,
EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata]”.
La Corte è pertanto pervenuta all'affermazione del principio di diritto secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (CGUE sez. X, 03/07/2025, n.
268).
Sulla base dei principi giurisprudenziali esposti, è necessario allora disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della
Corte di Giustizia, con pronunce avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che le decisioni hanno portata interpretativa, esse devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Pertanto, nel caso di specie, dando applicazione al principio di non discriminazione, secondo l'interpretazione offerta dalla CGUE e conseguentemente disapplicando le norme che ad esso si contrappongono, il deve essere condannato a Controparte_1 riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche al personale assunto a tempo determinato, e financo al personale che abbia prestato servizio per brevi periodi di tempo, non equiparabili all'annualità, come il ricorrente.
15 In definitiva, la domanda attorea è fondata, poiché : - ha agito per l'esatto Parte_1 adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- ha dimostrato in via documentale di aver svolto continuativamente le mansioni di docenza per gli anni oggetto di ricorso, con esigenze di formazione del tutto equiparabili a quelle riconosciute ai docenti in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere al ricorrente la carta docenti e CP_1 ad accreditarvi la somma di euro 500 annui per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, mentre per l'a.s. 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma
572 L. 207/24, con decreto del , di concerto con il Controparte_1 [...]
. Controparte_8
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
3) sulla retribuzione professionale del docente
Il ricorrente ha, infine, lamentato di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti, per l'anno 2021/2022, così subendo un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché egli aveva di fatto reso un servizio del tutto sovrapponibile e a quello reso dai docenti assunti a tempo indeterminato e che avevano ricoperto supplenze annuali, sicché doveva ritenersi violato il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria e interna.
Il su tale aspetto si è limitato ad affermare che il ricorrente non aveva provato CP_1 di aver svolto le medesime mansioni dei docenti assunti a tempo indeterminato o determinato sino al 31 agosto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Anche in questo caso, si ritiene utile muovere dal dettato normativo di riferimento. In particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale
16 docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Da tale disposizione emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., sentenza n. 17773/2017).
Dunque, l'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato)
è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15/4/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/9/2007, causa C307/05, ; Persona_2
8/9/2011,causa C-177/10 Rosado Santana).
Il principio di non discriminazione (sancito dalla sopra citata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001) deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE 18/10/2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa C393/11, Bertazzi).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, deve allora escludersi che il ricorrente, destinatario di contratti a tempo determinato continuativi dal 15.9.2021 al 1.7.2022, possa essere destinatario di un trattamento deteriore rispetto a quello ottenuto dai colleghi assunti a tempo indeterminato o determinato con durata annuale.
Infatti, egli è stato assunto proprio per l'esercizio delle mansioni di docenza, come dimostrano i contratti via via stipulati, ed ha allegato di aver svolto incarico equipollente a quello
17 di tutti i colleghi. Al riguardo, il resistente si è limitato a lamentare che il ricorrente non CP_1 avrebbe fornito adeguata prova della circostanza, ma non ne ha contestato la veridicità intrinseca.
Pertanto, il fatto storico deve ritenersi provato, poiché non contestato e comprovato dalla stessa documentazione in atti.
Deve, pertanto, presumersi che anche il personale chiamato ad espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale sia assunto con le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Tale interpretazione, fondata sul richiamato principio di non discriminazione, è stata accolta dall'orientamento prevalente della Suprema Corte, la quale ha statuito che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Infatti “… una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. 20015/2018).
Come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito, che si intende condividere, “non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla
18 retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto (Tribunale di Ivrea, sentenza n. 34/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche tale domanda deve trovare accoglimento. Di conseguenza, il va condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma lorda di euro 1.657,75. Tale importo risulta correttamente quantificato dal ricorrente
- utilizzando la modalità di calcolo prevista dal comma 5 dell'art. 25 CCNL del 31.8.1999, che prevede per i periodi di servizio inferiori al mese un compenso liquidato in ragione di 1/30 dell'importo mensile riconosciuto, per ogni giorno di servizio prestato – ed in ogni caso non è stato in alcun modo contestato dalla parte convenuta, sicché deve intendersi integralmente recepito.
Dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili spettano poi al ricorrente gli accessori di legge, da ridursi ai soli interessi moratori al tasso legale in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6, legge 312/1991 e 22, comma 36, legge 724/1994, che non consente il cumulo di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente, liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non Parte_1 godute negli anni scolastici oggetto di ricorso, per l'effetto;
2) Condanna il a pagare in favore del ricorrente la Controparte_1 somma di euro 6.154,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
3) Dichiara il diritto di alla assegnazione del beneficio previsto dall'art. Parte_1
1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità oggetto di ricorso
(aa.ss. 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25), per l'effetto;
4) Condanna il al rilascio in favore del ricorrente della Controparte_1
Carta elettronica di aggiornamento e formazione del docente e all'accredito della somma
19 di euro 500,00 annui per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché della somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del , di concerto con il Controparte_1 Controparte_8
, per l'anno scolastico 2024/2025, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi
[...] dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) Dichiara il diritto di ad ottenere la retribuzione professionale docenti Parte_1 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.657,75, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) Condanna il resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida in euro 2.109,00 per compensi al difensore, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA., somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Savona, 3.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
20
VERBALE DELLA CAUSA N. 478 DELL'ANNO 2025
FRA
EL AN
E
Controparte_1
Oggi 3.09.2025 alle ore 9.05 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente : l'avv. ACQUILINO SERGIO Parte_1 per la parte convenuta il Controparte_1 funzionario dott. Controparte_2
i procuratori si richiamano ai rispettivi atti e insistono per le conclusioni rassegnate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1
N. R.G. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 478/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to SERGIO ACQUILINO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA Controparte_1
), rappresentato e difeso dai suoi funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis P.IVA_1
c.p.c.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.5.2025, ha adito il Tribunale di Savona, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 egli aveva lavorato e stava lavorando come insegnante non di ruolo, alle dipendenze del
[...]
; - in tutti i periodi in cui aveva lavorato con contratto a tempo Controparte_1 determinato avente scadenza 30 giugno non aveva mai fruito delle ferie e non era stato invitato a goderne, fatta eccezione per l'anno 2024/2025; - durante i periodi di sospensione delle lezioni ed al termine delle lezioni, fino allo scadere del contratto, era sempre rimasto a disposizione del dirigente dell'Istituto per qualsiasi attività scolastica ed extrascolastica;
- sotto altro profilo, il ricorrente non aveva percepito la retribuzione professionale docente per l'anno 2021/2022; - infine, egli neppure aveva ricevuto la Carta Elettronica del docente, di importo di 500 euro annui, riservata ai soli docenti immessi in ruolo e, a decorrere dal 2023/2024, a quelli assunti con contratto annuale.
Il ricorrente ha lamentato che il mancato riconoscimento di tali prestazioni si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione, di matrice europea, tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. Pertanto, ha chiesto conclusivamente: - accertare il suo diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, con conseguente condanna del a pagare in suo favore la somma di euro 6.154,00; - accertare CP_1 il suo diritto ad ottenere la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del al relativo rilascio e all'accreditamento della somma di euro CP_1
2.500,00; - accertare il suo diritto ad ottenere la retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/2022, con conseguente condanna del a corrispondergli la somma di CP_1 euro 1.657,75.
Si è costituito il , contestando le pretese avversarie. In particolare, relativamente CP_1 alla domanda di pagamento delle indennità per le ferie non godute, il convenuto ha rappresentato che il ricorrente aveva fruito di riposi durante i giorni di sospensione delle lezioni;
relativamente alla Carta elettronica del docente, la situazione degli insegnanti a tempo determinato non poteva essere equiparata a quella dei docenti in ruolo che avevano esigenze formative differenti;
quanto alla retribuzione professionale docenti, il ricorrente non aveva dimostrato di aver svolto nel periodo di riferimento le stesse mansioni dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Conclusivamente il ha chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
Alla prima udienza, i procuratori delle parti hanno richiamato gli atti difensivi ed insistito per le rispettive conclusioni. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene allegata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
3 Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
Procedendo ad esaminare separatamente le domande, in quanto ciascuna fondata su specifiche norme, in relazione alle quali è intervenuta una fervida attività interpretativa giurisprudenziale, si osserva che:
1) Sull'indennità per ferie non godute
Il ricorrente ha lamentato che, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, egli non aveva chiesto di fruire delle ferie nei periodi di sospensione dalle lezioni, oltre a quelli dedotti in ricorso, non era stato invitato a fruirne dai dirigenti scolastici e non era stato informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.
Ciò nonostante, al termine di ciascun periodo, il convenuto gli aveva CP_1 illegittimamente negato l'indennità sostitutiva delle ferie poiché aveva erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si erano svolte le lezioni, ma comunque rientranti nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.
Al riguardo, il si è limitato a contestare la possibilità di monetizzare le giornate CP_1 di festività soppresse, in quanto vanno fruite nel corso dell'anno scolastico di riferimento e hanno natura non assimilabile a quella delle ferie.
Si ritiene opportuno muovere dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 5 co. 8 del d.l. n. 95 del 6.7.2012 convertito nella legge n. 135 del 7.8.2012, ha introdotto l'obbligo di fruizione delle ferie, rinviando ai rispettivi ordinamenti per la fruizione, nonché il divieto generalizzato di monetizzazione per tutto il pubblico impiego.
Tuttavia, per il personale scolastico assunto a tempo determinato, l'art. 1 della legge n.
228 del 24.12.2012 ai commi 54-55-56 ha introdotto una deroga all'art. 5 comma 8 citato.
In particolare, l'art. 1 co. 54 dispone che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
L'art. 1 comma 55 ha conseguentemente aggiunto all'articolo 5, comma 8, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
4 All'art. 1 comma 56 è previsto che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Dunque, per i docenti a termine, la legge consente la possibilità di monetizzare le ferie nell'anno scolastico di riferimento, limitatamente alla eccedenza tra i giorni di ferie maturati e i giorni in cui il personale è tenuto a fruire delle ferie, coincidenti cioè con i periodi di sospensione delle lezioni.
Dalla lettura combinata delle citate disposizioni discende pertanto che il personale scolastico: a) è obbligato al godimento delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, e può fruire nella rimanente parte dell'anno di un massimo di sei giorni di ferie, subordinatamente al verificarsi di ulteriori condizioni;
b) se assunto a tempo determinato, ha diritto alla monetizzazione, ma in relazione alla differenza numerica tra giorni di ferie maturati e spettanti e quelli in cui è consentito ai docenti di fruire delle ferie, coincidenti con il periodo di sospensione dell'attività didattica.
Va però considerato che tali norme interne devono necessariamente essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione ed in particolare alla direttiva 2003/88 sull'organizzazione dell'orario di lavoro.
In particolare, all'art. 7 la direttiva prevede che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-
570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che essa osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
5 In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, le condizioni richieste dalla CGUE “possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n.
95 del 2012”.
Dunque, sulla base dell'interpretazione resa dal Giudice di Lussemburgo, cui il giudice nazionale è tenuto a uniformarsi in virtù del principio dell'interpretazione conforme, corollario del principio di leale collaborazione, “il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (Cass. 15415/2024).
Osserva ancora la Cassazione come non possa “ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass.
28587/2024).
Deve infatti considerarsi che il docente, nel periodo di sospensione delle lezioni, rimane in servizio, a disposizione dell'istituzionale scolastica, impegnato nello svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento (quali quelle di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori
6 degli organi collegiali). Suddette attività se pure non comportano l'obbligo di presenza a scuola, non consentono di ritenere il lavoratore automaticamente in ferie.
Sul punto si è espressa la Cassazione rilevando come sia “evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perché non siano previste attività si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie” (Cass. N. 23944 del 2020).
Nell'interpretare la disciplina della contrattazione collettiva (art. 13, poi confluito nell'art. 19 CCNL ratione temporis vigente), la Corte ha altresì chiarito, da un lato, che le ferie devono essere necessariamente richieste dal lavoratore e non possono essere computate d'ufficio. Al riguardo, pertanto, il previsto obbligo di fruirne durante il periodo di sospensione dalle lezioni non determina l'automatica collocazione in ferie del docente, ma va invece riferito alla tempistica entro la quale questi è tenuto a richiederle e il datore è vincolato a concederle.
D'altro lato, che i periodi di sospensione delle lezioni, stabiliti dal calendario scolastico regionale, sono non solo quelli tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno, ma tutti quelli compresi dal 1° settembre al 30 giugno di ciascun anno, come individuati dal calendario scolastico regionale
(Cass. 16715/2024).
In definitiva, interpretando il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione Europea, si ricava che:
a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite (in continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018);
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. n. 23153/2022; Cass. n. 21780/2022; Cass. 8926/2024).
d) in mancanza di tale prova, i docenti precari hanno diritto alla monetizzazione delle ferie, non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, modificato dall'art. 1, comma 55, l.
7 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione (in termini, Cass. 14268/2022
e da ultima Cass. 16715/2024, Trib. Biella, sentenza 13/2025 del 28.1.2025).
Ad analoga disciplina devono essere sottoposte le festività soppresse, in relazione alle quali è stata riconosciuta la medesima natura delle ferie.
In particolare, l'art. 1 della L. l. 937/1977 dispone che “ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L.
8.500 giornaliere lorde”.
Secondo tale disposizione, valevole per tutti i dipendenti pubblici senza distinzione, quindi anche per quelli a tempo determinato, le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e, se non godute nel corso dell'anno, possono essere monetizzate solo se, a fronte di una espressa richiesta dell'interessato, la loro mancata fruizione derivi da esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi.
L'art. 2 della citata legge recita: “le giornate di cui al punto b) dell'articolo 1 sono attribuite dal funzionario che, secondo i vigenti ordinamenti, è responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma che per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi
(lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 1, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfettario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.
L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfettario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta”.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Scuola 2006/2008 conferma la spettanza a tutti i dipendenti delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77 precisando che le stesse “sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Il CCNL, però, non disciplina espressamente la mancata fruizione di tali giornate di riposo.
8 L' , con orientamento applicativo del 30.5.2017, ha ritenuto che le quattro giornate CP_3 di riposo ex L. 937/77 debbano essere richieste e fruite nell'anno solare di maturazione e non possano essere retribuite né monetizzate.
Tuttavia, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di monetizzare le festività soppresse non godute, la Suprema Corte ha recentemente affermato che a fronte delle chiare disposizioni contenute nel sopra citato art. 2, la mancata previsione nella contrattazione collettiva (nel caso scrutinato, quella relativa agli enti pubblici non economici) di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse “non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime”
(Cass. n.8926/24).
Pertanto, la monetizzazione delle festività soppresse va riconosciuta entro i medesimi limiti e criteri previsti per le ferie, delle quali condividono la natura.
Dando applicazione concreta di tali principi nel caso di specie, si osserva che:
- il ricorrente non risulta aver fruito di giorni di ferie su richiesta, ulteriori rispetto a quelli già conteggiati in ricorso;
- il convenuto, sul quale grava il relativo onere probatorio, non ha provato né CP_1 ha offerto di provare di aver invitato il docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione dalle lezioni;
- il ha negato l'indennità sostitutiva considerando automaticamente in ferie il CP_1 ricorrente in tutti i giorni di sospensione dalle lezioni, come previsti dal calendario scolastico regionale;
- tuttavia, per le ragioni esposte, tale scelta non risulta conforme alla normativa vigente, interpretata secondo il diritto dell'Unione Europea.
- ne discende il diritto del ricorrente alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse maturate e non fruite nel corso dei rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, con scomputo di quelle richieste e fruite nel corso degli anni scolastici.
Al riguardo, si ritiene di condividere il conteggio proposto dalla difesa Mannella, considerato che il convenuto non ha formulato alcuna contestazione, né in relazione CP_1 alle giornate da computare, né in relazione alla quantificazione monetaria della prestazione.
Inoltre, il calcolo appare effettuato in conformità ai principi di calcolo dettati in materia.
Pertanto, il deve essere condannato a pagare in Controparte_1 favore di per tale voce l'importo complessivo di euro 6.154,00 oltre alla Parte_1
9 maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94, anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
2) sul diritto a ricevere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Sotto diverso profilo, il ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riservata dalla legge istitutiva 171/2015 ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e successivamente estesa ai docenti assunti con contratto annuale.
Il , sul punto, si è difeso sostenendo la coerenza della normativa interna rispetto CP_1
a quella europea, la non comparabilità delle esigenze formative del personale di ruolo con quelle dei docenti assunti solo per brevi supplenze o comunque non per l'intero anno scolastico. Ha rilevato che, nella denegata ipotesi di affermazione del diritto fatto valere dalla controparte, parte ricorrente non avrebbe potuto ottenere la condanna dell'amministrazione alla consegna di una generica somma di denaro, ma solo di una “Carta elettronica del docente” da utilizzarsi per gli scopi previsti dalla L. 107/15.
Anche tale domanda è fondata.
È noto che, sulla base della l. 107/2015, istitutiva della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, il beneficio è stato riconosciuto solo in favore di tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_4
Infatti, l'art. 1 comma 121 di tale legge dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_5
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
10 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” viene corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestano servizio in forza di contratti a tempo determinato (DPCM 3212/15 e nota 15219/15). CP_4
Successivamente, con la finalità di rendere conforme l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dagli atti dell'Unione Europea, è stato emanato il decreto-legge n. 69/2023 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, che all'art. 15 dispone “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Inoltre, la legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, all'art. 1 co. 572 ha disposto la modifica dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, prevedendo l'estensione della prestazione non solo ai docenti di ruolo, ma anche a quelli assunti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Il legislatore ha pertanto inteso estendere il beneficio ai docenti assunti con contratto annuale, ma ha mantenuto l'esclusione di tutti coloro che prestino attività di docenza con contratti di supplenza brevi e saltuari e con contratti fino al termine delle attività scolastiche.
Tuttavia, il mancato riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto a tempo determinato è stato scrutinato a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ne ha statuito l'illegittimità, per contrasto con la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
In particolare, nell'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, la
Corte ha affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto della temporaneità dell'attività, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
11 - la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1 punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” in quanto “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1 precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- una differenza di trattamento nella sua erogazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato può, dunque, trovare ragione solo in quanto oggettivamente giustificata. In particolare, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4,
12 punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
- nel caso di specie, non sussiste una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro, giustifichi tale differenza di trattamento, in quanto i docenti, siano essi assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato rivestono ruoli “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Giustizia è pervenuta al principio di diritto secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione
e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Successivamente, con la recente sentenza del 3 luglio 2025, resa nella causa C-268/2022, la Corte di Giustizia è tornata a pronunciarsi sull'interpretazione della Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in relazione al diritto dei docenti che abbiano svolto, nel corso del medesimo anno scolastico, supplenze temporanee presso istituti differenti in forza di plurimi contratti, a fruire del beneficio in oggetto.
La Corte, superando l'orientamento interno sviluppatosi all'esito della pronuncia della
Corte di Cassazione (29961/2023), che aveva limitato il riconoscimento della Carta ai docenti assunti con contratto annuale o fino al termine delle attività scolastiche fondando proprio sul dato
13 temporale il diritto all'ottenimento del beneficio, ha ulteriormente esteso il diritto anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria.
Nel confermare i principi espressi con l'ordinanza resa in data 18 maggio 2022, ha ritenuto che non costituisca ragione oggettiva, idonea a escludere la ricorrenza di una ipotesi di discriminazione ai sensi della Clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, la sola circostanza che l'attività di supplenza non sia destinata a protrarsi sino al termine dell'anno scolastico.
Secondo la Corte, in particolare, la valutazione intorno alla comparabilità tra le funzioni svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata e i docenti assunti a tempo indeterminato, va effettuata considerando un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego. “Da tali elementi risulta che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Infatti, da un lato, secondo tale argomento, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale
a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, del resto, che tali «attività di carattere collegiale» abbiano un'importanza preponderante nell'ambito dell'esercizio, da parte dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, delle loro funzioni, in particolare rispetto alle loro attività didattiche. Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C- Controparte_6
270/22, EU:C:2023:933, punto 68)”.
Ed ancora, fondare la legittimità della differenziazione nel trattamento tra lavoratori sulla base della sola natura temporanea del rapporto “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
14 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46]. Controparte_7
D'altra parte, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico [sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,
EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata]”.
La Corte è pertanto pervenuta all'affermazione del principio di diritto secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (CGUE sez. X, 03/07/2025, n.
268).
Sulla base dei principi giurisprudenziali esposti, è necessario allora disapplicare la norma nazionale della quale sia stato affermato il contrasto al diritto dell'Unione Europea da parte della
Corte di Giustizia, con pronunce avente pacificamente valore vincolante per il giudice nazionale.
In particolare, considerato che le decisioni hanno portata interpretativa, esse devono essere applicate a tutti i rapporti sorti nella vigenza della l. 107/2015, in virtù dell'obbligo di interpretazione conforme, corollario del principio di leale cooperazione.
Pertanto, nel caso di specie, dando applicazione al principio di non discriminazione, secondo l'interpretazione offerta dalla CGUE e conseguentemente disapplicando le norme che ad esso si contrappongono, il deve essere condannato a Controparte_1 riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche al personale assunto a tempo determinato, e financo al personale che abbia prestato servizio per brevi periodi di tempo, non equiparabili all'annualità, come il ricorrente.
15 In definitiva, la domanda attorea è fondata, poiché : - ha agito per l'esatto Parte_1 adempimento di una prestazione di natura contrattuale, da parte del datore di lavoro;
- ha allegato specificamente l'inadempimento dell'amministrazione, consistente nel mancato riconoscimento della carta durante l'assunzione a tempo determinato;
- ha dimostrato in via documentale di aver svolto continuativamente le mansioni di docenza per gli anni oggetto di ricorso, con esigenze di formazione del tutto equiparabili a quelle riconosciute ai docenti in ruolo.
Il deve pertanto essere condannato a riconoscere al ricorrente la carta docenti e CP_1 ad accreditarvi la somma di euro 500 annui per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, mentre per l'a.s. 2024/2025, la somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma
572 L. 207/24, con decreto del , di concerto con il Controparte_1 [...]
. Controparte_8
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. La Suprema Corte, in proposito, ha evidenziato come la rivalutazione dei crediti da lavoro rappresenti una proprietà intrinseca ed indissolubile di tali crediti e, in quanto tale, deve essere riconosciuta anche d'ufficio e in assenza di domanda specifica della parte (Cass. n. 29961/23).
3) sulla retribuzione professionale del docente
Il ricorrente ha, infine, lamentato di non aver ricevuto la retribuzione professionale docenti, per l'anno 2021/2022, così subendo un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché egli aveva di fatto reso un servizio del tutto sovrapponibile e a quello reso dai docenti assunti a tempo indeterminato e che avevano ricoperto supplenze annuali, sicché doveva ritenersi violato il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria e interna.
Il su tale aspetto si è limitato ad affermare che il ricorrente non aveva provato CP_1 di aver svolto le medesime mansioni dei docenti assunti a tempo indeterminato o determinato sino al 31 agosto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Anche in questo caso, si ritiene utile muovere dal dettato normativo di riferimento. In particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la “retribuzione professionale docenti”, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale
16 docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Da tale disposizione emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass., sentenza n. 17773/2017).
Dunque, l'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro (pubblico o privato)
è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15/4/2008, causa C- 268/06, Impact;
13/9/2007, causa C307/05, ; Persona_2
8/9/2011,causa C-177/10 Rosado Santana).
Il principio di non discriminazione (sancito dalla sopra citata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001) deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. CGUE 18/10/2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7/3/2013, causa C393/11, Bertazzi).
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, deve allora escludersi che il ricorrente, destinatario di contratti a tempo determinato continuativi dal 15.9.2021 al 1.7.2022, possa essere destinatario di un trattamento deteriore rispetto a quello ottenuto dai colleghi assunti a tempo indeterminato o determinato con durata annuale.
Infatti, egli è stato assunto proprio per l'esercizio delle mansioni di docenza, come dimostrano i contratti via via stipulati, ed ha allegato di aver svolto incarico equipollente a quello
17 di tutti i colleghi. Al riguardo, il resistente si è limitato a lamentare che il ricorrente non CP_1 avrebbe fornito adeguata prova della circostanza, ma non ne ha contestato la veridicità intrinseca.
Pertanto, il fatto storico deve ritenersi provato, poiché non contestato e comprovato dalla stessa documentazione in atti.
Deve, pertanto, presumersi che anche il personale chiamato ad espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale sia assunto con le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Tale interpretazione, fondata sul richiamato principio di non discriminazione, è stata accolta dall'orientamento prevalente della Suprema Corte, la quale ha statuito che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Infatti “… una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. 20015/2018).
Come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di merito, che si intende condividere, “non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla
18 retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto (Tribunale di Ivrea, sentenza n. 34/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, anche tale domanda deve trovare accoglimento. Di conseguenza, il va condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma lorda di euro 1.657,75. Tale importo risulta correttamente quantificato dal ricorrente
- utilizzando la modalità di calcolo prevista dal comma 5 dell'art. 25 CCNL del 31.8.1999, che prevede per i periodi di servizio inferiori al mese un compenso liquidato in ragione di 1/30 dell'importo mensile riconosciuto, per ogni giorno di servizio prestato – ed in ogni caso non è stato in alcun modo contestato dalla parte convenuta, sicché deve intendersi integralmente recepito.
Dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili spettano poi al ricorrente gli accessori di legge, da ridursi ai soli interessi moratori al tasso legale in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6, legge 312/1991 e 22, comma 36, legge 724/1994, che non consente il cumulo di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente, liquidate direttamente in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, della serialità dei procedimenti e dunque facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di riferimento per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti del 50%. Le spese vengono poste direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara il diritto di a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non Parte_1 godute negli anni scolastici oggetto di ricorso, per l'effetto;
2) Condanna il a pagare in favore del ricorrente la Controparte_1 somma di euro 6.154,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
3) Dichiara il diritto di alla assegnazione del beneficio previsto dall'art. Parte_1
1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità oggetto di ricorso
(aa.ss. 2020/2021, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25), per l'effetto;
4) Condanna il al rilascio in favore del ricorrente della Controparte_1
Carta elettronica di aggiornamento e formazione del docente e all'accredito della somma
19 di euro 500,00 annui per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché della somma che sarà determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 572 L. 207/24, con decreto del , di concerto con il Controparte_1 Controparte_8
, per l'anno scolastico 2024/2025, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi
[...] dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) Dichiara il diritto di ad ottenere la retribuzione professionale docenti Parte_1 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto condanna il convenuto al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 1.657,75, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) Condanna il resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida in euro 2.109,00 per compensi al difensore, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA., somma da versare direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Savona, 3.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
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