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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9105/2014 R.G.
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Matteo Perchinunno, C.F._2
che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Mario Liscio, giusta mandato in atti;
attori
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico
Merlicco, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuto
NONCHÉ
(già , in persona del legale rap- Controparte_2 Controparte_3 presentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Caso, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
altra convenuta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 22.7.2024, hanno depositato note di trat- tazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa all'esito dell'udienza del 10.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in deci- sione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione del 4.11.2014, (padre) e (figlio) han- Parte_1 Parte_2
no chiesto la condanna di (oggi e del Controparte_3 Controparte_2 [...]
al risarcimento, in solido fra loro, del danno, patrimoniale e non patrimoniale, conse- CP_1 guito all'infortunio del 25.10.2010, con vittoria di spese di lite. Segnatamente, hanno chiesto che si dichiari la responsabilità dei convenuti, con contestuale condanna al pagamento di € 1.886.881,52 per e € 695.345,31 per oltre interessi legali e rivalutazione moneta- Parte_1 Parte_2 ria, dall'evento e fino al soddisfo, nonché la corresponsione della somma relativa alla personalizza- zione del danno non patrimoniale secondo i criteri indicati.
Secondo la ricostruzione attorea, i sarebbero stati folgorati da una scarica elettrica da 20.000 Pt_1
Volt, sprigionata dall'elettrodotto sovrastante la siepe di alberi ad alto fusto che erano intenti a pota- re per conto del del quale sono inquilini: in particolare, Controparte_1 Controparte_4
rebbe stato «folgorato per induzione» mentre saliva su una scala a pioli, utilizzata per le operazioni assieme ad un'impalcatura e una cesoia, subendo la conseguente amputazione del quarto dito della mano destra, con limitazioni funzionali di entrambe le mani, esistiti cicatriziali post-traumatici sul corpo e uno stato ansioso depressivo reattivo;
il padre , invece, sarebbe rimasto folgorato Pt_1
dalla scarica, trasmessagli dal figlio, mentre si trovava ai piedi della scala e scaraventato al suolo, riportando frattura con lussazione di C6-C7, frattura di D7 e D8 e fratture costali multiple, con con- seguente grave tetraplegia e importante stato ansioso depressivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 12.5.2015, si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti fornita dagli attori. La Controparte_3
parte ha precisato che la linea elettrica in questione, alimentata a 20kv (MT) e ubicata nelle vicinan- ze del fabbricato condominiale, fu costruita nel 1971 e interessava originariamente due fondi rustici, sui quali venne costituita una servitù di elettrodotto mediante scritture private (versate in atti). Tali atti di asservimento stabilirono che i concedenti provvedessero a loro cura e spese e sotto la propria responsabilità al capitozzamento e/o alla deramificazione delle piante in prossimità della linea, po- tendo chiedere l'intervento dell'Ente (Enel) in caso di operazioni pericolose. Intorno al 1989, do- vendosi realizzare un nuovo lotto di edilizia civile, l'impianto veniva spostato ai margini del fondo,
a ridosso di una recinzione, e le originali particelle formavano oggetto di successiva variazione ca- tastale. Lo spostamento venne autorizzato e realizzato nel pieno rispetto delle norme, anche tecni- che, vigenti all'epoca. Attualmente, l'altezza e l'ubicazione dei sostegni e il tiro dei conduttori sa-
2 rebbero tali da garantire, in ogni condizione, il corretto franco verso terra e le distanze di sicurezza dai fabbricati. Pertanto, ha contestato la ricostruzione del sinistro, ritenendola inverosimile: CP_3
considerati gli strumenti a disposizione dei e le distanze dal conduttore più vicino, infatti, Pt_1
l'infortunio può essere avvenuto solo per contatto indiretto, probabilmente attraverso le cesoie, col conduttore;
la linea non ha subito interruzioni e per questo non c'è stato intervento delle protezioni per dispersione a terra. Inoltre, considerato che l'“innesco di arco elettrico tra conduttore di linea
20kv” e “una massa metallica” può avvenire soltanto quando la distanza è nell'ordine di pochi cen- timetri, ciò non può essere avvenuto nel caso di specie, in quanto tra la parte superiore del trabattel- lo e il conduttore più vicino c'era una distanza di circa tre metri. La convenuta ritiene pertanto che la responsabilità sia da addebitare ai o al condominio per violazione delle norme sulla sicu- Pt_1
rezza.
ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, esclusa in ogni caso la sussi- Controparte_3
stenza di solidarietà passiva tra e il IO;
in subordine, ha contestato il quantum della CP_3
pretesa risarcitoria in relazione al concorso di colpa dei danneggiati e chiesto la condanna al paga- mento delle spese delle controparti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.5.2015, si è costituito tardivamente in giudizio il , il quale ha riconosciuto le lesioni lamentate dagli attori, ma Controparte_1
ha eccepito la mancata prova del nesso di causalità tra evento e danno;
ha inoltre contestato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e/o occasionale dei alle dipendenze del Con- Pt_1
dominio e, quindi, di responsabilità derivanti dalla violazione di obblighi di garanzia derivanti da norme in tema di sicurezza sul lavoro, sottolineando invece l'inesperienza e l'imprudenza delle vit- time. Il IO non avrebbe mai chiesto ai di eseguire lavori di manutenzione del giar- Pt_1
dino condominiale, né mai corrisposto alcuna somma di denaro, circostanza che sarebbe dimostrata dalle dichiarazioni rilasciate dagli inquilini alla Polizia intervenuta il giorno del sinistro, che si rife- riscono a lavori effettuati spontaneamente, senza necessaria professionalità e perizia e senza stru- menti di protezione, senza neppure avere informato il IO (non vi sarebbe traccia di essi in alcuna delibera condominiale). La parte ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, ha con- testato la quantificazione del danno di parte attrice.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e l'espletamento di due CTU (tecnica e medi- ca) e, dopo una serie di rinvii, è pervenuta all'udienza del 10.10.2024 svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, in cui le parti hanno precisato le conclusioni,
è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
3 II.- Il giudizio ha ad oggetto l'azione di accertamento della responsabilità e conseguente ri- sarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alle gravi lesioni e menomazioni subite dagli attori in occasione della folgorazione per induzione elettrica di cui rimasero vittime nell'incidente occorso in data data 25.10.2010, mentre stavano eseguendo lavori di potatura di albe- ro di pino collocati all'interno del giardino condominiale, in prossimità di un elettrodotto di media tensione.
Rileva preliminarmente il Tribunale che la condotta colposa attribuita ad Controparte_3
(ora va inquadrata nell'ipotesi di responsabilità oggettiva disciplinata
[...] Controparte_2 dall'art. 2050 c.c..
Ciò rileva evidentemente ai fini dell'art. 2697 c.c., operando la presunzione di responsabilità a cari- co di chi svolge l'attività pericolosa, salvo la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
In particolare, l'esercente l'attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evi- tare il danno.
Sennonché, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico – la prova del quale incombe al danneggiato – tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il sogget- to agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fon- dare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta, che da sola sia stata idonea a causare l'evento, recide il nesso eziologico che si sarebbe innestato tra l'attività pericolosa stessa, esercitata in assenza di misure di cautela idonee, e l'evento, se questa causa sopravvenuta è idonea a determinare l'evento in via esclusiva, costituendo, invece, causa concorrente, se l'evento dannoso si ricolleghi eziologicamente ad entrambe le cause (cioè all'attività pericolosa, in assenza di idonee cautele, ed alla causa sopravvenuta).
La rilevanza del fortuito (che deve avere i caratteri dell'eccezionalità e dell'oggettiva imprevedibili- tà) attiene, infatti, al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consente di ricon- durre all'elemento esterno, anziché all'attività pericolosa, che ne è fonte immediata, il danno concre- tamente verificatosi.
4 Anche il fatto del danneggiato o del terzo può integrare il caso fortuito e quindi produrre effetti libe- ratori, sempre che per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso cau- sale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produ- zione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa della inidoneità delle misure preventive adottate (cfr. Cass Civ. n. 8457/2004).
In particolare, in tema di responsabilità civile, dovendosi ancorare il concetto di caso fortuito al cri- terio generale della prevedibilità con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si ri- solve in un giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di prevedere e pre- venire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che possono teoricamente verificarsi, an- che quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di improbabilità, ac- cidentalità o anormalità da poter essere parificati, in pratica, a fatti imprevedibili.
Ebbene tanto chiarito in punto di diritto, occorre rilevare in punto di fatto che secondo la ri- costruzione degli attori, l'attore mentre stava salendo sulla scala di alluminio, utiliz- Parte_2
zata per procedere alla potatura degli alberi ad alto fusto, sarebbe stato folgorato da una scarica elet- trica di 20.000 Volt proveniente dai cavi dell'elettrodotto di media tensione, entrati in contatto CP_3
con i rami degli alberi. Il padre , che si trovava ai piedi della scala, vicino al figlio, Parte_1
veniva a sua volta folgorato e scaraventato al suolo dalla medesima scarica elettrica (tramessa, quindi, dal al ). In sostanza, la conduzione della scarica elettrica sa- Parte_2 Parte_1
rebbe avvenuta tramite gli alberi presenti lungo il perimetro del complesso residenziale, ciò in quan- to “i rami dei suddetti alberi ad alto fusto intersecavano al momento dell'incidente occorso agli at- tori ed ed intersecano a tutt'oggi i conduttori dell'elettrodotto”. Parte_1 Pt_2
Secondo la ricostruzione della società di distribuzione, invece, siccome l'altezza dei soste- gni, la loro ubicazione ed il tiro dei conduttori era idonea a garantire il corretto franco verso terra e le distanze di sicurezza rispetto ai fabbricati realizzati, l'infortunio non poteva che essere avvenuto per contatto indiretto con un conduttore, presumibilmente attraverso la cesoia (nella specie con pro- lunga metallica di circa 1,50 mt), utilizzata nell'occasione da per tagliare gli alberi. Parte_2
Soccorre, a questo punto, l'esito della CTU tecnica espletata in corso di causa, a firma dell'Ing. di cui è opportuno citare i passaggi più rilevanti: “la linea oggetto di causa ri- Per_1 sulta installata nel corso dell'anno 1971 come raccordo MT fra la nuova s/s di con la li- CP_1 nea “Cerignola Campagna”. Nell'anno 1989 veniva realizzato uno spostamento dell'impianto, do- vuto alla realizzazione di un nuovo lotto edilizio;
tale spostamento è stato oggetto dell'Autorizzazione alla Costruzione ed all'esercizio in sanatoria n. 3343 del 22/11/2011, rilasciato dalla Provincia di Foggia, ai sensi della L.R. 25/2008”.
5 Il Ctu ha constatato che sul fondo era presente “erba molto alta e non curata” e che nel punto indi- cato dai presenti al sopralluogo circa l'avvenuto incidente erano presenti “alberi di pino alti circa
6,50 impiantati con rami molto lunghi e folti, ma non in contatto con i conduttori della linea elettri- ca”.
Il Ctu ha, infine, accertato che “i lavori “non elettrici” in prossimità di parti attive di linee elettri- che sotto tensione” vennero eseguiti “a distanza inferiore ai limiti imposti dal D. Lgs. 81/2008 all.
IX e comunque riportate nella “Concessione di servitù di elettrodotto”, senza previa comunicazione
(necessaria nel caso di specie) e conseguente intervento da parte dei tecnici CP_3
Il Ctu, all'esito del sopralluogo e dopo aver effettuato tutte i rilievi e le misurazioni necessarie, an- che tramite l'ausilio dei tecnici ha concluso il proprio elaborato affermando, quanto al rispetto CP_3 delle distanze prescritte dalla normativa di settore, che “in nessuna delle 4 misurazioni risulta supe- rato il limite previsto dalla normativa vigente per linee di tipo MT la quale prevede una distanza minima di 6 mt dal suolo. Come detto il fondo dove è avvenuta la folgorazione risulta disconnesso e non continuo e per tale motivo lo scrivente ammetteva una tolleranza di 5 cm di errore per le misu- razioni, comunque ben superiore al limite previsto e pertanto la linea presente risulta rispondente alla normativa vigente di settore”.
Anche per quanto riguarda le prescrizioni in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni, il Ctu ha ritenuto che “tale linea rispetta la normativa di settore poiché, come abbiamo visto, sono previ- ste delle fasce di rispetto entro le quali un operaio non addetto non dovrebbe lavorare e lo scriven- te CTU pertanto non riscontrava irregolarità sulla linea elettrica”.
Sulla scorta di tali conclusioni, deve quindi ritenersi che l'incidente – contrariamente a quanto so- stenuto dagli attori – non sia stato causato dal contatto degli alberi con la linea elettrica.
Tale ricostruzione dei fatti, infatti, non solo non è compatibile con quanto riscontrato dal Ctu sui luoghi di causa (non è stata rilevata la presenza di rami di pino poggianti ed intersecanti la linea
MT) e non è stata confermata da alcun teste escusso (essendo tutti intervenuti dopo la verificazione dell'incidente), ma peraltro risulta contraddetta dalla documentazione in atti.
Per contro, la tesi di parte convenuta risulta suffragata da plurimi riscontri probatori, ed in particola- re:
- dalla relazione di servizio redatta in data 25.5.2010 dagli agenti del Commissario di Pubbli- ca Sicurezza di Cerignola il giorno del sinistro, nella quale è verbalizzato che “probabilmen- te mentre stava muovendo la cesoia che aveva legato ad un'asta per renderla Parte_2 più lunga, toccava inavvertitamente un cavo dell'alta tensione dell'altezza di circa 6 metri”
(doc. 6 del fascicolo del ); CP_1
6 - dalla C.N.R ASL/FG Dipartimento di Prevenzione-Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro prot. n. 3645/P/SPSAL del 26/10/2010 a carico di Parte_3 nella quale si legge “si presume che quest'ultima (la troncatrice) impugnata dal sig. Pt_2
, posto sulla parte alta della scala più lunga, abbia sfiorato accidentalmente i fili
[...]
della linea elettrica investendo il malcapitato di una scarica elettrica che lo ha lasciato con una gamba incastrata in un piolo della scala e con il corpo penzolante verso il suolo. Si presume, altresì, che il sig. posto lì vicino, sia stato investito per conduzio- Parte_1 ne, dalla stessa scarica elettrica che lo ha scaraventato per terra” (all. 6a della memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c. di parte attrice);
- dal verbale di contestazione ASL/FG Dipartimento di Prevenzione-Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro area Sud di contravvenzione n. 526/V.C. Del
26/10/2010 nei confronti di nel quale si legge gli attori sarebbero “rima- Parte_3 sti accidentalmente folgorati, mentre erano intenti con l'ausilio della troncatrice con basto- ne telescopico, a tagliare i rami della siepe di pino” (all. 7a della memoria ex art. 183, 6 co.,
n. 2, c.p.c. di parte attrice);
- dalla relazione medica del 16.7.2022, redatta dal CTU, dott.ssa nella parte Persona_2 relativa alla descrizione del fatto storico, laddove si precisa che “il saliva sulla Parte_2
scala, con delle cesoie di ferro. Su tali alberi di pino era presente un filo elettrico non visi- bile allo stesso … Il a causa di tale filo elettrico veniva folgorato per induzio- Parte_2 ne da una scarica elettrica di 20.000 Volt, proveniente dai cavi dell'elettrodo a me- CP_3 dia tensione”;
- dall'annotazione di servizio redatta in pari data dalla PS - Reparto Prevenzione Crimine
“Puglia Settentrionale” del 25.5.2010, dalla quale si evince che le due persone, identificate in e padre e figlio abitanti in quel complesso, poco prima Parte_1 Parte_2 dell'incidente, erano intenti a tagliare i rami della siepe di pino adiacenti la recinzione e che, al fine di raggiungere l'altezza della siepe, avevano utilizzato un ponteggio per impalcatura completa di ruote dell'altezza di quattro metri (…) due scale in alluminio di cui una alta quattro metri e novanta cinque (…) mentre l'altra di altezza di tre metri e novanta cinque
(…) ed una troncatrice di rami con bastone telescopico ricoperto in plastica verde di altezza da chiuso pari a metri uno e cinquantanove, mentre esteso pari a metri 2 e sessanta sette.
Gli agenti verbalizzanti – nel descrivere la dinamica del fatto – hanno rilevato che “durante le fasi della potatura molto probabilmente la persona che impugnava la troncatrice, acci- dentalmente toccava i cavi di alta tensione posti sopra la siepe ad un'altezza di circa sei
7 metri venendo investita da una scossa, che probabilmente trasmetteva alla seconda perso- na”, tanto è vero che “sull'impugnatura del bastone telescopico della troncatrice sono state trovate delle bruciature nel punto in cui lo stesso era stato impugnato, così come su un piolo della scala più alta sono stati rinvenuti segni di bruciatura molto probabilmente lasciati dalle mani di uno dei due soggetti”.
Per tutte le suesposte ragioni, deve ritenersi che la folgorazione sia stata causata dal contatto tra il cavo elettrico (posto oltre 6 mt. di altezza) e la cesoia con bastone telescopico (lunga 1,59 mt. chiu- sa e 2, 67 mt. completamente aperta) che il aveva in mano per tagliare i rami Parte_2 dell'albero di pino mentre si trovava in cima alla scala più lunga (quella di 4,95 mt).
Dalla relazione di servizio della PS è emerso, altresì, che non è stata rinvenuta sul posto la presenza di strumenti di protezione del tipo casco, guanti, cinture ecc..; che, fatta richiesta al medico del 118, intervenuto sul posto prima dell'arrivo della Polizia, se le due persone indossassero strumenti di protezione, lo stesso ha riferito che probabilmente solo uno dei due indossava dei guanti, senza spe- cificare chi.
Gli agenti hanno, infine, dato atto di aver opportunamente smontato il ponteggio impalcatura, sotto- posto a sequestro, per questioni di sicurezza perché poco stabile e posizionato pericolosamente vici- no ai cavi di alta tensione.
Deve aggiungersi che la collocazione dei fili elettrici al di sopra del giardino condominiale era – o quanto meno doveva essere – nota agli attori, in quanto gli stessi, oltre ad essere condomini del me- desimo stabile, avevano già in passato svolto lavori nel giardino condominiale (come riferito dai te- sti e escussi all'udienza del 23.2.2017 e dal teste Testimone_1 Controparte_5 Tes_2
, escussa all'udienza del 22.2.2018). A ciò si aggiunga che i fili erano ben visibili, così come
[...] riscontrabile sia dalle fotografie in atti (cfr. allegato 2 della CTU dell'Ing. che dalla de- Per_1 posizione testimoniale resa all'udienza del 16.10.2018 da don Parroco della Testimone_3
Chiesa di San Leonardo, adiacente ai luoghi di causa, il quale ha riferito che “i fili della corrente si vedono ad occhio nudo”.
Trattandosi di conduttori posti ad oltre 6 mt. di altezza, sorretti da pali di sostegno alti, rispettiva- mente, 9,60 mt e 8,40 mt. (come accertato dal Ctu), la presenza di cartelli di ammonimento era del tutto superflua e l'adozione di ulteriori misure atte ad impedire l'intromissione da parte di terzi non necessaria (trattandosi di cavi elettrici collocati ad alta quota, ben visibili e non raggiungibili se non attraverso l'utilizzo di strumentazione ad hoc).
In merito alla mancata ispezione da parte di dell'elettrodotto, nel rispetto di quelle che sono CP_3 le attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche ad opera dell'Ente concessionario,
8 deve innanzitutto osservarsi che l'impianto elettrico di che trattasi, costruito nel 1971, ha in origine interessato due fondi rustici, per i quali erano state sottoscritte due scritture private di servitù di elet- trodotto, autenticate per atto di Notaio e regolarmente registrate, con le quali i concedenti si erano obbligati a provvedere periodicamente, a proprie cure e spese, al capitozzamento delle piante ed al taglio dei rami affinché le relative estremità non venissero a trovarsi a meno di mt. 5 dal conduttore più esterno della linea, e di mt. 3 dal conduttore più basso. La ditta concedente era stata, altresì, resa edotta della possibilità di richiedere l'intervento dell' per le opportune cautele nel caso di ne- CP_3
cessità di effettuare operazioni pericolose (all. memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c. della convenu- ta . Controparte_3
Ora, in disparte la considerazione che alcun intervento dell' è stata richiesto nel caso di specie CP_3 dagli attori per mettere in sicurezza l'impianto, pur trattandosi di un'attività potenzialmente perico- losa (in quanto da effettuarsi ad alta quota in prossimità di cavi elettrici a media tensione), si deve in tale sede verificare se un'omessa attività di manutenzione sia in concreto imputabile all'Ente con- cessionario.
Nella specie, il Ctu, pur avendo constatato che i rami degli alberi non intersecavano la linea elettrica in questione, ha rinvenuto una omessa manutenzione da parte dell'Ente nel fatto che i rami dei pre- detti alberi fossero molto folti in prossimità del cavidotto.
La valutazione del Ctu non è, però, condivisibile, atteso che non è chiaro se vi siano, e nelle specie quali siano, i rami degli alberi cresciuti in misura tale da mettere in pericolo l'elettrodotto e da costi- tuirne un ostacolo e quale sia in concreto la distanza di tali rami dai cavi elettrici, non essendo stata fornita dal Ctu alcuna indicazione su quale fosse o dovesse essere la distanza da rispettare per ga- rantire la sicurezza dell'impianto.
Per contro, dalla deposizione testimoniale resa all'udienza del 23.3.2017 da Testimone_4 ufficiale PG ASL FG – Dipartimento di Prevenzione, è emerso che “i rami più alti … distavano a circa un metro dai cavi dell'elettrodotto”.
Risulta, quindi, rispettata (o quanto meno non si hanno elementi di segno contrario per ritenere non rispettata) la distanza minima legale che deve intercorrere tra i rami degli alberi e la linea elettrica a
20 kV prescritta dall'articolo 2.1.06, lettera h) di cui al D.M. n. 449 del 21 marzo 1988 in tema di
“approvazione delle norme tecniche per la progettazione e l'esercizio delle linee aeree esterne”.
Non si ritiene poi condivisibile l'assunto del Ctu secondo cui “pur essendo le misure rispettose dei limiti imposti dalla legge (max 50 cm) (intesa come differenza di 50 cm in più rispetto alla distanza minima della linea elettrica dal suolo prescritta dalla legge nella misura di 6 mt.), la scarsa differen- za non si ritiene adeguatamente sicura per la collocazione dell'elettrodotto in tale contesto”.
9 Deve, a tal proposito, richiamarsi quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e cioè che, nella scelta delle misure idonee ad evitare il danno, l'esercente l'attività pericolosa dispone di un certo margine di discrezionalità da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività.
Tuttavia, siffatta discrezionalità viene meno quando è la legge ad imporre l'obbligo di adottare talu- ne misure (come nella specie).
Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei confronti dell'esercente l'attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l'idoneità (Cass. Civ. n. 3022/2001; Cass. Civ. n.
8457/2004).
Da ultimo, non è condivisibile nemmeno la considerazione del Ctu secondo cui una delle concause dell'evento vada ravvisata nella formazione di un arco voltaico causato da conduttori non perfetta- mente isolati, in condizioni di elevata umidità.
Ritenere, infatti, che i conduttori dell'elettrodotto siano “non isolati” per il sol fatto che sono com- posti in rame nudo, come ritenuto dagli attori, è tecnicamente sbagliato, in quanto nel caso di con- duttori in rame nudo (il cui utilizzo è consentito dalla normativa di settore) vengono utilizzati degli
“isolatori” idonei a collegare meccanicamente, isolandoli elettricamente, i conduttori ai sostegni.
La censura – oltre a non essere stata accertata nel contraddittorio tra le parti in quanto non oggetto di incarico peritale – è anche infondata nel merito, avendo il Ctu accertato la presenza di detti “iso- latori”. Tanto lo si evince a pagg. 8 e 9 della relazione, nella parte in cui si legge “i pali di sostegno sono del tipo 12/F, composti di mensole in acciaio ed isolatori in vetro per collegare meccanica- mente i conduttori alle strutture di sostegno”.
[... Nella fattispecie in esame, va pertanto esclusa la responsabilità di (oggi Controparte_3
non solo perché questa ha adottato tutte le misure previste dalla legge e, in Controparte_6 ogni caso, idonee ad evitare l'evento dannoso, ma anche – e comunque – perché il nesso causale tra l'attività dell' e l'evento dannoso deve ritenersi interrotto dalla condotta dei danneggiati che si CP_3
sono imprudentemente avventurati, senza avere alcuna specifica competenza in materia e senza premunirsi di supporto del personale che avrebbe messo in sicurezza il tratto di linea, CP_3 nell'esecuzione di lavori di potatura di alberi di pino ad alta quota (e, quindi, lavori potenzialmente pericolosi perché in prossimità di linee elettriche), senza indossare alcuno strumento di protezione e senza rispettare la distanza minima di sicurezza di metri 3,50 prescritta dalle legge dai conduttori in tensione, i quali – benché fossero visibili ad occhio nudo (e, quindi, agevolmente individuabili con l'uso dell'ordinaria attenzione e prudenza) – sono stati urtati dal mentre si trovava in Parte_2
10 cima ad una scala alta più di 4 metri, intento a tagliare i rami di albero con in mano una troncatrice con bastone telescopico. Tale comportamento incosciente e irresponsabile assume i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità ed è tale da recidere il nesso eziologico tra attività pericolo- sa, esercitato dalla convenuta, ed evento dannoso.
Quanto al IO, la responsabilità che si invoca troverebbe la propria fonte in un con- tratto di lavoro stipulato tra le parti e nella conseguente violazione degli “obblighi e misure imposte dalle legge e dai regolamenti in materia di salute e sicurezza, nonché di adottare tutte le misure ne- cessarie a tutelare l'incolumità degli attori” (pag. 11 atto di citazione).
Quanto al titolo di responsabilità gli attori sembrerebbero, quindi, invocare l'art. 1218 c.c. in com- binato disposto con l'art. 2087 c.c. per violazione degli obblighi di comportamento imposti da nor- me di legge, dalla prudenza e dalla tecnica e, quindi, per la mancata adozione da parte dell'imprenditore di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del pre- statore di lavoro.
In particolare, la norma di cui all'art. 2087 c.c. – che contiene un principio generale, di cui la legi- slazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro costituisce applica- zione specifica e che ha, altresì, valore integrativo rispetto a tale legislazione costituendo norma di chiusura del sistema antinfortunistico – obbliga l'imprenditore ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo spe- cifico tipo di attività esercitata, nonché quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che, in concreto, si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro, in base alla particolarità dell'attività svolta, all'esperienza ed alla tecnica.
Questa peculiare forma di responsabilità civile viene, quindi, imputata al datore di lavoro per la mancata adozione delle misure di sicurezza generiche e specifiche che siano idonee, in relazione al- la concreta pericolosità dell'attività lavorativa, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore dipendente.
Ciò posto, va evidenziato che secondo l'orientamento della giurisprudenza di Cassazione che si condivide, tale norma riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato (cfr. Cass. Civ. n.
7127/2007; Cass. Civ. n. 6000/1998; Cass. Civ. n. 6993/1998).
Ai rapporti di lavoro autonomo, infatti, non possono trovare applicazione le norme speciali antinfor- tunistiche, che di regola presuppongono l'inserimento del prestatore nell'impresa del soggetto desti- natario della prestazione, né l'art. 2087 c.c., che, integrando le richiamate leggi speciali, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato (cfr. Cass. Civ. 7128/2013; Cass. Civ. n.
9614/2001).
11 Ciò in quanto il contratto d'opera di cui agli artt. 2222 ss. c.c. è caratterizzato dall'autonomia del prestatore d'opera nella scelta dei mezzi e nell'organizzazione della propria attività volta al conse- guimento dell'"opus", con la conseguenza che, nell'indicato contratto, non è ipotizzabile un generale dovere di controllo del committente, in ordine all'attitudine del prestatore, all'efficienza o adegua- tezza dell'organizzazione da lui predisposta e delle concrete modalità di svolgimento dell'opera
(Cass. Civ. n. 933/1995).
Ebbene, alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, la domanda risarcitoria spiegata dagli attori nei confronti del non può trovare accoglimento. CP_1
Nel caso in esame, infatti, va senza dubbio escluso un rapporto di subordinazione tra il CP_1
e gli attori, non essendo contestato il fatto che i lavori siano stati svolti dagli attori senza vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente (ma solo il titolo in virtù del quale tali lavori sarebbero stati svolti: contrattuale secondo gli attori, liberale se- condo il condominio), tant'è che la stessa parte attrice ha escluso la sussistenza di un rapporto di la- voro subordinato, precisando a pag. 3 della memoria di replica del 30.12.2024 che “ugualmente irri- levante la questione sull'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei signori alle di- Pt_4 pendenze del IO, circostanza mai dedotta dagli attori”, in quanto “essi erano titolari di distinti rapporti di lavoro, essendosi unicamente limitati ad accettare l'incarico specifico richiesto- gli dal condominio nella gestione delle opere di manutenzione ordinaria”.
Per quanto la sentenza penale di patteggiamento emessa a carico del nella qualità Parte_3
di amministratore di condominio (all. 10a della memoria ex art. 183, 6 co., n. 2, c.p.c. di parte attri- ce), costituisca un elemento di prova a fondamento della responsabilità del datore di lavoro (cfr.
Cass Civ. n. 29769/2022), non può non evidenziarsi che nel caso di specie difettano i presupposti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ai fini dell'applicabilità della norma invocata (art. 2087 c.c.).
Ne consegue che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione di rito o di merito sollevata dalle parti.
III.- La complessità della ricostruzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie, la natura della presente controversia e la molteplicità e peculiarità delle questioni ad essa sottese, in uno all'esito complessivo della causa raggiunto dopo gli accertamenti di due consulenze tecniche d'ufficio, globalmente considerati, costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giusti- ficare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., do- vendosi tener conto anche della pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n.
77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima
12 nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizza- te dal legislatore.
IV.- Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, rimangono definitivamente a carico delle parti in solido fra loro, essendo la CTU un ausilio di natura tecnica del giudice di carattere neutrale, ovvero “un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale su- periore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti” (ex multis, Cass. Civ.
17953/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda pro- posta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[... 1) RIGETTA la domanda risarcitoria formulata dagli attori sia nei confronti di
(già sia nei confronti di Controparte_6 Controparte_3 [...]
; Controparte_7
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
3) PONE le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in solido fra loro.
Foggia, 7 Gennaio 2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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