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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 2878/2023 visto l'art. 473 bis CPC ha emesso la seguente
Sentenza sul ricorso proposto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELESTE ORIETTA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CELESTE ORIETTA.
Ricorrente nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALLAROTTO Parte_1 C.F._2
ISABELLA, elettivamente domiciliato in VIA G. GARIBALDI,16 01100 VITERBO presso il difensore avv. BALLAROTTO ISABELLA.
Resistente in relazione al RICORSO per la modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore C.F. nato a Persona_1 C.F._3
Orvieto (TR) il 23/01/2012 nonché delle relative determinazioni economiche.
Letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti e sentite le parti nel corso dell'udienza del 6.2.2025 nel corso della quale, anche a seguito del tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno raggiunto un accordo finalizzato al bonario componimento della controversia, nei termini che seguono:
a) affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso Per_1 la dimora della madre;
b) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1 attraverso la corresponsione della somma di euro 300,00 mensili con rivalutazione
pagina1 di 4 degli indici ISTAT che verserà entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese con decorrenza immediata;
c) l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra
CP_1
d) le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, comprensivo delle spese scolastiche di inizio anno non obbligatorie e di n. 2 lezioni private a settimana;
e) le parti si impegnano a porre in essere ogni iniziativa finalizzata alla risoluzione anche terapeutica dei disturbi dei quali è affetto, recandosi presso la ASL Per_1 territorialmente competente o, comunque, presso tutti gli Enti pubblici a ciò preposti.
f) quanto al diritto di visita:
1) il padre potrà tenere con sé il figlio, a settimane alterne, il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
2) il minore potrà trascorrere con il padre a week end alternati dal venerdì alle 18,00 alla domenica alle 21,00;
3) il lunedì, il mercoledì e il giovedì, quando il fine settimana non sarà presso il padre, lo stesso potrà tenere il figlio quanto al lunedì e giovedì dalle 18,00 alle 21,00 e quanto al mercoledì dalle 19,00 alle 21,00, salvo diverse esigenze del figlio;
4) le vacanze natalizie e pasquali come da ricorso introduttivo, con facoltà delle parti di accordarsi diversamente e segnatamente:
5) per quanto concerne le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, la giornata del 24 Dicembre o del 25 Dicembre, così quella del 26
Dicembre e del 31 Dicembre, nonché quella del 1 Gennaio alternata con quella dell'Epifania. Durante detto periodo, il figlio potrà trascorrere con il padre tre o quattro giorni consecutivi con due pernottamenti da concordare con la madre, purché non ricadenti nelle giornate di festività spettanti alla madre.
6) In ordine alle vacanze di Pasqua, il figlio potrà trascorrere alternativamente un anno la giornata di Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
durante detto periodo, il figlio potrà trascorrere con il padre ulteriori due giorni consecutivi con un pernottamento da concordare con la madre.
7) Relativamente alle vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi, con possibilità di ulteriore pernottamento presso il padre nelle sere in cui il minore cena presso di lui;
8) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
detto periodo dovrà essere individuato previo accordo reciproco entro il 31 Maggio di ogni anno.
9) Il figlio trascorrerà con ciascun genitore le giornate dei rispettivi compleanni degli stessi;
ad anni alterni, i genitori trascorreranno con il figlio la giornata del suo compleanno;
10) Il figlio potrà liberamente frequentare le dimore dei rispettivi parenti;
Per_1
pagina2 di 4 g) spese di lite integralmente compensate.
Tutto ciò premesso, letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti, visti gli esiti positivi del tentativo di conciliazione, osserva il Collegio che è possibile adottare le decisioni con riguardo all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nonché alle determinazioni economiche così come Persona_1 concordate in udienza dalle parti medesime, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo in primis alle modalità di affidamento del figlio minore nonché alle condizioni Persona_1 economiche, il Collegio, in considerazione delle condizioni economiche delle parti condivide l'impostazione assunta dalle stesse in udienza e in conseguenza condivide i termini evidenziati nell'accordo.
Le spese di lite debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio, Visto l'art. 738 CPC così Dispone
1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
b) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1 attraverso la corresponsione della somma di euro 300,00 mensili con rivalutazione degli indici ISTAT che verserà, con decorrenza immediata, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese;
c) l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
d) le spese straordinarie - comprensive delle spese scolastiche di inizio anno non obbligatorie e di n. 2 lezioni private a settimana - saranno ripartite al 50% tra i genitori;
e) le parti dovranno porre in essere ogni iniziativa finalizzata alla risoluzione anche terapeutica dei disturbi dei quali è affetto, recandosi presso la ASL Per_1 territorialmente competente o, comunque, presso tutti gli Enti pubblici a ciò preposti.
f) quanto al diritto di visita:
1) il padre potrà tenere con sé il figlio, a settimane alterne, il martedì e il giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00;
2) il minore potrà trascorrere con il padre a week end alternati dal venerdì alle 18,00 alla domenica alle 21,00;
3) il lunedì, il mercoledì e il giovedì, quando il fine settimana non sarà presso il padre, lo stesso potrà tenere il figlio - quanto al lunedì e giovedì dalle 18,00 alle 21,00 e quanto al mercoledì dalle 19,00 alle 21,00 -, salvo diverse esigenze del figlio;
4) le vacanze natalizie e pasquali, con facoltà delle parti di accordarsi diversamente:
pagina3 di 4 a) per quanto concerne le festività natalizie ciascun genitore trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, la giornata del 24 Dicembre o del 25 Dicembre, così quella del 26 Dicembre e del 31 Dicembre, nonché quella del 1 Gennaio alternata con quella dell'Epifania. Durante detto periodo, il figlio potrà trascorrere con il padre tre o quattro giorni consecutivi con due pernottamenti da concordare con la madre, purché non ricadenti nelle giornate di festività spettanti alla madre.
b) In ordine alle vacanze di Pasqua, il figlio potrà trascorrere alternativamente un anno la giornata di Pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
durante detto periodo, il figlio potrà trascorrere con il padre ulteriori due giorni consecutivi con un pernottamento da concordare con la madre.
5) Relativamente alle vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi, con possibilità di ulteriore pernottamento presso il padre nelle sere in cui il minore cena presso di lui.
6) I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
detto periodo dovrà essere individuato previo accordo reciproco entro il 31 Maggio di ogni anno.
7) Il figlio trascorrerà con ciascun genitore le giornate dei rispettivi compleanni degli stessi;
ad anni alterni, i genitori trascorreranno con il figlio la giornata del suo compleanno;
8) Il figlio potrà liberamente frequentare le dimore dei rispettivi parenti;
Per_1
9) spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2025.
Il Giudice Relatore
IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo)
(Eugenio Maria Turco)
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