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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/04/2024, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1826 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Bertaggia, (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
), del Foro di Ferrara, giusta procura su foglio separato da intendersi posta in calce al C.F._2
presente atto (doc. 1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara Via Aldighieri, 10
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Ul. Controparte_1
Wierzbięcice 44a-40a Poznań, wielkopolskie, 61-568 Polonia
la causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni
Nell'interesse dell'attore:
“accertare e dichiarare che il Sig. ha effettuato l'operazione di bonifico come sopra evidenziata, senza Pt_1
l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tutte le operazioni di bonifico eseguite dal sig. a favore della società in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede Ul. Wierzbięcice 44a-40a Poznań, wielkopolskie, 61-568 Polonia, siccome priva di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del pagina 1 di 6 D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituente, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta, e conseguentemente condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
Ul. Wierzbięcice 44a-40a Poznań, wielkopolskie, 61-568 Polonia, alla restituzione della somma di € 19.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo, a favore del sig.
per i motivi su esposti. Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge”.
Nessuna conclusione per la convenuta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere stato contattato, nel maggio 2021, da tale e da i quali, Persona_1 Org_1
presentatisi come brokers finanziari per la società riconducibile al sito cornerfxtrade24.co, lo inducevano ad aderire a un'operazione di investimento, previo bonifico a favore della Controparte_1
dell'importo di €. 19.900,00;
[...]
- che egli effettuava tale bonifico in data 7.10.2021;
- che dopo l'incameramento della somma da parte di quest'ultima sottoponeva Controparte_1
alcun contratto di investimento da far sottoscrivere al e neppure effettuava alcun investimento Pt_1
finanziario, né altro tipo di attività a favore del Pt_1
- che il dopo avere richiesto la restituzione dell'intera somma che, secondo i presunti brokers, Pt_1
aveva fruttato notevoli interessi in investimenti finanziari (doc. 4), come da prospetti inviati all'attore e intestati alla .co, si accorgeva della truffa subita e incaricava il proprio legale per Org_2
tentare il recupero di quanto versato;
- che il quindi, si determinava a sporgere denuncia querela dinanzi alla competente Autorità Pt_1
italiana, nonché a depositare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sulla scorta del regolamento UE n. 655/2014, quest'ultima accolta con ordinanza del 14/03/2022 (doc.
pagina 2 di 6 Concludeva chiedendo, previo accertamento dell'effettivo versamento, la condanna di Controparte_1
alla restituzione di quanto indebitamente incamerato, quantificato in € 19.900,00, oltre interessi
[...]
legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo e con vittoria di spese.
La società convenuta, regolarmente notificata in Estonia, rimaneva contumace.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
a) Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La contumacia del convenuto rende incontestato quantomeno il fatto, comunque provato documentalmente. È presente in atti l'ordine di bonifico su conto corrente polacco intestato alla e l'estratto conto dell'attore, a dimostrazione che il versamento è Controparte_1
stato effettivamente eseguito. Vi è comunicato stampa della che oscura il sito CP_2
cornerfxtrade24.co da cui sarebbe stato contattato il ricorrente tramite i brokers, e lo indica come intermediario finanziario abusivo. In effetti, il coinvolgimento di – Org_2
società inglese che si avvale di altre società come la e di plurimi conti Controparte_1
correnti disseminati in diversi Stati esteri (Polonia e Irlanda nel caso di specie) -
nell'operazione svolta dal sig. è dimostrata dal prospetto di contabilizzazione dei Pt_1
guadagni che, appunto, indica la come referente dell'inesistente operazione Org_2
di investimento, e come agente tale Ancora, la conversazione di Persona_2
messaggistica istantanea prodotta proviene da numero di telefono con prefisso inglese (+44)
e anche l'indirizzo e-mail dei sedicenti brokers appartiene a Persona_3 [...]
, che rientra tra quelli segnalati per presunte truffe in materia di trading Email_1
online. Ancora, la circostanza che il Paese in cui l'atto introduttivo è stato ricevuto sia l'Estonia, è ulteriore elemento che fa ritenere che il sig. sia stato vittima di truffa. Ne Pt_1
consegue che, con alto grado di probabilità, e siano Org_2 CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 società schermo dietro i quali si celi lo stesso gruppo di soggetti che utilizza lo schema sopra descritto, e ormai ben noto vista la sua diffusione, per realizzare truffe promettendo cospicui investimenti a fronte di moderati investimenti.
A questo punto, è necessario verificare quali conseguenze la dazione dell'importo alla
[...]
sebbene a seguito di un reato, abbia dal punto di vista civile. Controparte_1
In primo luogo, deve essere ipotizzata la inesistenza e/o nullità del contratto perché stipulato da intermediari non autorizzati e/o perché privo di forma scritta, laddove prevista dalla legge. Sul punto deve essere rilevato che la tipologia di truffa impedisce alla persona offesa di essere in possesso di sufficiente documentazione circa l'identità dei soggetti coinvolti, né
tantomeno di accordi quadro o di contratti di investimento. Ne consegue che, anche nel caso di specie, non risulta chiaramente né la natura del prodotto finanziario oggetto dell'accordo,
né la tipologia di intermediario coinvolto (persona fisica, impresa bancaria, assicurazione,
altro). Ciò, vista la complessità della disciplina prevista dal d.lgs. n. 58/2008, non consente di valutare se sussistesse obbligo di iscrizione ad elenchi (e, se sì, a quali) e se questo sia stato – o meno - ottemperato;
impedisce, altresì, di valutare se il contratto intercorso tra le parti (che vi sia stato accordo è incontestato, dato che il vi ha dato esecuzione), fosse Pt_1
soggetto all'obbligo di forma scritta o se rientrasse nelle eccezioni previste e consentite dagli
Organi di Vigilanza. Ora, siccome in queste ipotesi la nullità è, di regola, prevista espressamente dalla specifica norma che impone la condotta, è evidente che l'impossibilità
di individuare la norma applicabile impedisce l'operatività delle nullità formali invocate.
Ritiene, però, questo Tribunale, che l'interesse di cui il sig. è portatore sia meritevole Pt_1
di tutela, e di poter, pertanto, richiamare la giurisprudenza ormai consolidata, secondo cui
“sul tema della relazione tra reato e contratto, sotto il profilo della nullità del negozio, deve
infatti darsi rilievo decisivo, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, alla natura
della norma penale violata, dovendosi valutare se si tratti di norma posta a tutela di un
pagina 4 di 6 interesse generale dell'ordinamento ovvero di un interesse solo personale, cioè di un bene
privato e non di rilevanza pubblicistica. Solo nel primo caso può configurarsi la nullità del
contratto per contrasto con l'art. 1418, comma 1, cod. civ., considerato che la nullità del
negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare interessi di carattere
generale protetti dall'ordinamento (Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 17959 del 2020; Cass.
n. 26097 del 2016). In questo ordine di idee è stato ad esempio qualificato nullo il contratto
concluso a seguito del delitto di estorsione, in quanto lesivo del diritto fondamentale della
libertà personale (Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 17959 del 2020), ovvero per effetto del
delitto di circonvenzione di incapaci, in cui il bene protetto non è semplicemente la libertà a
contrarre ma la tutela del soggetto non in grado di autodeterminarsi (Cass. n. 10609 del
2017; Cass. n. 2860 del 2008), mentre si è esclusa la nullità del contratto concluso per
effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro, che è invece
solo annullabile, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto
di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che
vizia il consenso negoziale (Cass. n. 18930 del 2016; Cass. n. 7468 del 2011; Cass. n. 13566
del 2008)” (da ultimo Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 20/12/2023) 04-01-2024, n. 207).
Pertanto, sussistendone tutti i presupposti e potendo ritenere parte Controparte_1
sostanziale dell'accordo, per quanto detto sopra, il contratto intercorso tra le parti deve ritenersi annullabile. Coerentemente, ritenuto che abbia eseguito il Parte_1
bonifico sulla base di un contratto che deve essere annullato, è parimenti accertato il suo diritto alla integrale restituzione di quanto versato, in accoglimento integrale delle domande avanzate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e restano a carico della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 - annulla il contratto stipulato tra e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condanna la società convenuta alla restituzione a parte attrice dell'importo di €.
19.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte attrice, che liquida Controparte_1
in complessivi €. 7.671,95 come da nota depositata dal difensore.
Così deciso in Sassari, in data 21.4.2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 parte attrice).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1826 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Bertaggia, (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
), del Foro di Ferrara, giusta procura su foglio separato da intendersi posta in calce al C.F._2
presente atto (doc. 1) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara Via Aldighieri, 10
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Ul. Controparte_1
Wierzbięcice 44a-40a Poznań, wielkopolskie, 61-568 Polonia
la causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni
Nell'interesse dell'attore:
“accertare e dichiarare che il Sig. ha effettuato l'operazione di bonifico come sopra evidenziata, senza Pt_1
l'esistenza di una causa reale, e/o di un contratto, con conseguente revocabilità di tutte le operazioni di bonifico eseguite dal sig. a favore della società in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede Ul. Wierzbięcice 44a-40a Poznań, wielkopolskie, 61-568 Polonia, siccome priva di titolo giustificativo e/o per mancanza di un contratto in violazione dell'art. 23 comma 1 del pagina 1 di 6 D.lgs. 24/02/1998 n. 58 del TUF, nonché costituente, per l'effetto un indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., in capo alla convenuta, e conseguentemente condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
Ul. Wierzbięcice 44a-40a Poznań, wielkopolskie, 61-568 Polonia, alla restituzione della somma di € 19.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo, a favore del sig.
per i motivi su esposti. Parte_1
Con vittoria di spese e compenso professionale, rimb. Forf. 15%, Iva e cap come per legge”.
Nessuna conclusione per la convenuta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in Parte_2
giudizio esponendo: Controparte_1
- di essere stato contattato, nel maggio 2021, da tale e da i quali, Persona_1 Org_1
presentatisi come brokers finanziari per la società riconducibile al sito cornerfxtrade24.co, lo inducevano ad aderire a un'operazione di investimento, previo bonifico a favore della Controparte_1
dell'importo di €. 19.900,00;
[...]
- che egli effettuava tale bonifico in data 7.10.2021;
- che dopo l'incameramento della somma da parte di quest'ultima sottoponeva Controparte_1
alcun contratto di investimento da far sottoscrivere al e neppure effettuava alcun investimento Pt_1
finanziario, né altro tipo di attività a favore del Pt_1
- che il dopo avere richiesto la restituzione dell'intera somma che, secondo i presunti brokers, Pt_1
aveva fruttato notevoli interessi in investimenti finanziari (doc. 4), come da prospetti inviati all'attore e intestati alla .co, si accorgeva della truffa subita e incaricava il proprio legale per Org_2
tentare il recupero di quanto versato;
- che il quindi, si determinava a sporgere denuncia querela dinanzi alla competente Autorità Pt_1
italiana, nonché a depositare domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sulla scorta del regolamento UE n. 655/2014, quest'ultima accolta con ordinanza del 14/03/2022 (doc.
pagina 2 di 6 Concludeva chiedendo, previo accertamento dell'effettivo versamento, la condanna di Controparte_1
alla restituzione di quanto indebitamente incamerato, quantificato in € 19.900,00, oltre interessi
[...]
legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo e con vittoria di spese.
La società convenuta, regolarmente notificata in Estonia, rimaneva contumace.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
a) Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La contumacia del convenuto rende incontestato quantomeno il fatto, comunque provato documentalmente. È presente in atti l'ordine di bonifico su conto corrente polacco intestato alla e l'estratto conto dell'attore, a dimostrazione che il versamento è Controparte_1
stato effettivamente eseguito. Vi è comunicato stampa della che oscura il sito CP_2
cornerfxtrade24.co da cui sarebbe stato contattato il ricorrente tramite i brokers, e lo indica come intermediario finanziario abusivo. In effetti, il coinvolgimento di – Org_2
società inglese che si avvale di altre società come la e di plurimi conti Controparte_1
correnti disseminati in diversi Stati esteri (Polonia e Irlanda nel caso di specie) -
nell'operazione svolta dal sig. è dimostrata dal prospetto di contabilizzazione dei Pt_1
guadagni che, appunto, indica la come referente dell'inesistente operazione Org_2
di investimento, e come agente tale Ancora, la conversazione di Persona_2
messaggistica istantanea prodotta proviene da numero di telefono con prefisso inglese (+44)
e anche l'indirizzo e-mail dei sedicenti brokers appartiene a Persona_3 [...]
, che rientra tra quelli segnalati per presunte truffe in materia di trading Email_1
online. Ancora, la circostanza che il Paese in cui l'atto introduttivo è stato ricevuto sia l'Estonia, è ulteriore elemento che fa ritenere che il sig. sia stato vittima di truffa. Ne Pt_1
consegue che, con alto grado di probabilità, e siano Org_2 CP_1 Controparte_1
pagina 3 di 6 società schermo dietro i quali si celi lo stesso gruppo di soggetti che utilizza lo schema sopra descritto, e ormai ben noto vista la sua diffusione, per realizzare truffe promettendo cospicui investimenti a fronte di moderati investimenti.
A questo punto, è necessario verificare quali conseguenze la dazione dell'importo alla
[...]
sebbene a seguito di un reato, abbia dal punto di vista civile. Controparte_1
In primo luogo, deve essere ipotizzata la inesistenza e/o nullità del contratto perché stipulato da intermediari non autorizzati e/o perché privo di forma scritta, laddove prevista dalla legge. Sul punto deve essere rilevato che la tipologia di truffa impedisce alla persona offesa di essere in possesso di sufficiente documentazione circa l'identità dei soggetti coinvolti, né
tantomeno di accordi quadro o di contratti di investimento. Ne consegue che, anche nel caso di specie, non risulta chiaramente né la natura del prodotto finanziario oggetto dell'accordo,
né la tipologia di intermediario coinvolto (persona fisica, impresa bancaria, assicurazione,
altro). Ciò, vista la complessità della disciplina prevista dal d.lgs. n. 58/2008, non consente di valutare se sussistesse obbligo di iscrizione ad elenchi (e, se sì, a quali) e se questo sia stato – o meno - ottemperato;
impedisce, altresì, di valutare se il contratto intercorso tra le parti (che vi sia stato accordo è incontestato, dato che il vi ha dato esecuzione), fosse Pt_1
soggetto all'obbligo di forma scritta o se rientrasse nelle eccezioni previste e consentite dagli
Organi di Vigilanza. Ora, siccome in queste ipotesi la nullità è, di regola, prevista espressamente dalla specifica norma che impone la condotta, è evidente che l'impossibilità
di individuare la norma applicabile impedisce l'operatività delle nullità formali invocate.
Ritiene, però, questo Tribunale, che l'interesse di cui il sig. è portatore sia meritevole Pt_1
di tutela, e di poter, pertanto, richiamare la giurisprudenza ormai consolidata, secondo cui
“sul tema della relazione tra reato e contratto, sotto il profilo della nullità del negozio, deve
infatti darsi rilievo decisivo, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, alla natura
della norma penale violata, dovendosi valutare se si tratti di norma posta a tutela di un
pagina 4 di 6 interesse generale dell'ordinamento ovvero di un interesse solo personale, cioè di un bene
privato e non di rilevanza pubblicistica. Solo nel primo caso può configurarsi la nullità del
contratto per contrasto con l'art. 1418, comma 1, cod. civ., considerato che la nullità del
negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare interessi di carattere
generale protetti dall'ordinamento (Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 17959 del 2020; Cass.
n. 26097 del 2016). In questo ordine di idee è stato ad esempio qualificato nullo il contratto
concluso a seguito del delitto di estorsione, in quanto lesivo del diritto fondamentale della
libertà personale (Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 17959 del 2020), ovvero per effetto del
delitto di circonvenzione di incapaci, in cui il bene protetto non è semplicemente la libertà a
contrarre ma la tutela del soggetto non in grado di autodeterminarsi (Cass. n. 10609 del
2017; Cass. n. 2860 del 2008), mentre si è esclusa la nullità del contratto concluso per
effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro, che è invece
solo annullabile, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto
di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che
vizia il consenso negoziale (Cass. n. 18930 del 2016; Cass. n. 7468 del 2011; Cass. n. 13566
del 2008)” (da ultimo Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 20/12/2023) 04-01-2024, n. 207).
Pertanto, sussistendone tutti i presupposti e potendo ritenere parte Controparte_1
sostanziale dell'accordo, per quanto detto sopra, il contratto intercorso tra le parti deve ritenersi annullabile. Coerentemente, ritenuto che abbia eseguito il Parte_1
bonifico sulla base di un contratto che deve essere annullato, è parimenti accertato il suo diritto alla integrale restituzione di quanto versato, in accoglimento integrale delle domande avanzate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e restano a carico della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 - annulla il contratto stipulato tra e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condanna la società convenuta alla restituzione a parte attrice dell'importo di €.
19.900,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del bonifico sino al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite a parte attrice, che liquida Controparte_1
in complessivi €. 7.671,95 come da nota depositata dal difensore.
Così deciso in Sassari, in data 21.4.2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 parte attrice).