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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 10/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 27.5.2025 da
c.f. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Marocco), rappresentato e difeso dall' Avv. Kaoutar Badrane, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI), Via Marinali n.73, in virtù di procura speciale in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. , nata il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Kaoutar Badrane, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa (VI), Via Marinali n.73, in virtù di procura speciale in calce all'atto di intervento volontario in giudizio su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 7.10.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.5.2025 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi e, successivamente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Casablanca CP_1
(Marocco), il 3.2.2011, precisando: Per_ Per_ che dall'unione erano nati i figli (il 15.2.2013), (il 15.12.2015) e Per_1
(il 27.10.2020); che l'unione matrimoniale nel corso degli anni era venuta meno a causa dell'atteggiamento aggressivo e ostile tenuto dalla moglie, anche alla presenza dei figli, nei confronti del ricorrente di tal che quest'ultimo si vedeva costretto a lasciare la casa familiare;
che esso ricorrente aveva continuato a farsi carico del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche relative alla casa familiare provvedendo inoltre a tutte le necessità dei figli, consentendo altresì che l'assegno unico universale venisse percepito interamente dalla moglie;
che il ricorrente manteneva comunque contatti stabili e continui con i figli, prevalentemente telefonici, e si rendeva disponibile a versare euro 100,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva di sentire pronunciare la separazione tra i coniugi, con addebito della separazione alla resistente, nonché, successivamente, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 29.5.2025 il Giudice delegato fissava l'udienza del 7.10.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio. Con atto di intervento volontario depositato in data 26.9.2025 si costituiva in giudizio la resistente che dichiarava di aderire integralmente al contenuto del ricorso introduttivo di controparte dando atto che le parti, nelle more, avevano raggiunto un accordo come da foglio depositato telematicamente.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 7.10.2025 comparivano personalmente le parti, entrambe assistite dall'avv. Kaoutar, sostituita a quell'udienza da altro Difensore nella persona dell'Avv. Sabrina Trasburgo. Nella stessa udienza veniva sentita la sig.ra che dichiarava : ” Preciso che la procura che io ho conferito CP_1 all'avv. Badrane Kaoutar che è lo stesso difensore di mio marito è da intendersi riferita alle condizioni di separazione e di divorzio sulle quali mio marito ed io siamo d'accordo
e dunque ai fini di un regolamento concordato di separazione e divorzio in conformità al ricorso come modificato dal foglio depositato telematicamente con la dicitura “accordo privato tra i coniugi in vista della separazione e di divorzio”. In tal senso anche l'atto di intervento volontario deve essere inteso come atto che esprime la mia volontà di intervenire in giudizio, costituendomi a seguito della notifica del ricorso per aderire alla domanda, alle condizioni di cui ho detto.” A questo punto le parti dichiaravano di volersi separare consensualmente avendo raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo come da foglio depositato telematicamente e che sottoscrivevano nuovamente davanti al giudice.
A questo punto, esperito il tentativo di conciliazione, in via temporanea ed urgente,
i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, in conformità alle condizioni concordate dalle parti, e, a fronte delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, all'esito della discussione orale, veniva trattenuta la causa in decisione, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dato atto che, nelle more del procedimento con domanda cumulativa di separazione e di divorzio, la parte resistente si è costituita in giudizio con
“atto di intervento volontario”, depositando telematicamente un regolamento concordato di separazione e di divorzio, in adesione al ricorso, denominato ”accordo privato tra i coniugi in vista della separazione e del divorzio”, che le stesse parti hanno confermato e sottoscritto nuovamente in udienza.
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
A fronte di ciò, nel caso in esame ricorrono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa dalle parti, in un quadro descritto dal ricorrente nel quale risulta già da tempo in atto una separazione di fatto tra i coniugi - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, ritiene invero il Collegio che l'accordo intervenuto tra le parti risponda al superiore interesse dei figli minori, laddove si prevede l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre ma con regolare frequentazione del padre, nel rispetto del principio della bigenitorialità, prevedendosi altresì una contribuzione in capo al padre per il mantenimento dei figli da ritenersi congrua, anche alla luce dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione sulla base delle condizioni come specificamente riportate in dispositivo, dandosi atto che, ai fini della pronuncia della separazione, rilevano le condizioni che ineriscono specificamente alla separazione.
Quanto, invece, alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, si osserva che la relativa domanda non è procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70, di tal che la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione - provveda a trattare la domanda di divorzio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 - Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1. Affidamento e collocazione Per_ Per_ La responsabilità genitoriale sui figli minori e è esercitata Per_1 congiuntamente da entrambi i genitori.
I figli risiederanno stabilmente presso la madre, IG.ra , che ne avrà la custodia CP_1 prevalente.
2. Diritto di visita del padre
Il padre, IG. , potrà incontrare e frequentare liberamente i figli, in Parte_1 accordo con la madre, senza limitazione di giorni o orari, secondo modalità da concordare di volta in volta in modo flessibile e rispettoso del benessere dei minori.
3. Assegno di mantenimento
Il padre si impegna a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla madre.
4. Spese straordinarie
Il padre si impegna a contribuire alle spese straordinarie relative ai figli (quali ad esempio spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, educative, sportive, viaggi studio) previa consultazione reciproca con la madre e sulla base delle necessità concrete, nella misura del 100%.
5. Assegno unico universale
L'intero importo dell'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito esclusivamente dalla madre, IG.ra , con pieno accordo e consenso del padre, CP_1 il quale rinuncia espressamente ad ogni pretesa o diritto in merito alla ripartizione dello stesso.
6. Festività
I figli trascorreranno con il padre eventuali festività da concordarsi tra le parti. La madre propone che il padre partecipi in particolare alle spese del solo (Festa del Persona_4
Sacrificio).
7. Autorizzazione ai viaggi
Entrambi i genitori acconsentono sin d'ora a che i figli possano viaggiare, in Italia o all'estero, accompagnati da uno dei due genitori, previo consenso scritto e autorizzazione reciproca, da rilasciarsi per ciascun viaggio.
8. Impegno al rispetto e alla cooperazione Le parti si impegnano a cooperare in un clima di rispetto, collaborazione e responsabilità genitoriale, al fine di garantire il benessere, la stabilità e l'equilibrio emotivo dei figli.
Entrambi i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
- Provvede, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del
Presidente relatore dott.ssa Marisella Gatti;
- Spese di lite al definitivo.
Piacenza, 10 dicembre 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti