TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/11/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
60-1/ /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Pulicati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma alla via Degli Scipioni n. 281, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Livio Esposizione del Foro di Roma (C.F.: , che lo C.F._2 rappresenta e difende;
Visto il ricorso ex art. 67 CCII depositato il 25 marzo 2025, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della crisi dott.ssa Gemma Stampatore;
esaminati gli atti;
lette le integrazioni documentali depositate dal Gestore della crisi in ottemperanza al provvedimento del G.D., le note autorizzate depositate per l'udienza del 29.09.2025 (differita al 3.11.2025) e le note depositate dal ricorrente in data 7.10.2025;
Letto il piano redatto con l'ausilio del Gestore della crisi;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti risiedono in CR (RM); richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
ritenuto che
ricorra la condizione di sovraindebitamento, in quanto è titolare di un Parte_1 reddito da lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro € 2.000,00 circa con un RAL annuale pari circa ad euro 42.271,30 e nel contempo è gravato da obbligazioni assunte per un valore pari a € 69.761,00;
considerato che
il piano prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione entro 10 giorni dal decorso dell'omologazione definitiva del Piano, il pagamento integrale dei crediti chirografari secondo le scadenze previste nei rispettivi contratti di finanziamento e la parziale soddisfazione, a saldo e stralcio, del 36,52% dei crediti privilegiati tributari entro 10 giorni dal decorso dell'omologazione definitiva del Piano, nell'arco temporale di 6 anni, secondo lo schema di cui alla p. 20 e 21 della relazione, che si richiama integralmente;
rilevato che le risorse con le quali adempiere alle obbligazioni assunte sono ritratte da una quota degli emolumenti mensili, pari a € 826,00 (offrendo quindi la cifra complessiva di € 9.912,00 annuali), tenuto conto che dalle retribuzioni, devono essere detratte le somme necessarie per il mantenimento del debitore congruamente quantificate in 1.174,19 euro al mese.
Ravvisata la fattibilità del piano in relazione al rapporto tra le entrate del debitore e le rate previste;
rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che dovranno essere accantonate le prime rate ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F.: ) e dichiara chiusa la procedura;
C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità; dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC sui beni della ricorrente;
ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori ex art. 70, comma
2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Tivoli, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Pulicati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Roma alla via Degli Scipioni n. 281, C.F._1 presso lo studio dell'avvocato Livio Esposizione del Foro di Roma (C.F.: , che lo C.F._2 rappresenta e difende;
Visto il ricorso ex art. 67 CCII depositato il 25 marzo 2025, accompagnato dalla relazione ex art. 68 comma 2 CCII dell'OCC nella persona del Gestore della crisi dott.ssa Gemma Stampatore;
esaminati gli atti;
lette le integrazioni documentali depositate dal Gestore della crisi in ottemperanza al provvedimento del G.D., le note autorizzate depositate per l'udienza del 29.09.2025 (differita al 3.11.2025) e le note depositate dal ricorrente in data 7.10.2025;
Letto il piano redatto con l'ausilio del Gestore della crisi;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti risiedono in CR (RM); richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;
considerato che
l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
ritenuto che
ricorra la condizione di sovraindebitamento, in quanto è titolare di un Parte_1 reddito da lavoro dipendente pari all'importo mensile medio di euro € 2.000,00 circa con un RAL annuale pari circa ad euro 42.271,30 e nel contempo è gravato da obbligazioni assunte per un valore pari a € 69.761,00;
considerato che
il piano prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione entro 10 giorni dal decorso dell'omologazione definitiva del Piano, il pagamento integrale dei crediti chirografari secondo le scadenze previste nei rispettivi contratti di finanziamento e la parziale soddisfazione, a saldo e stralcio, del 36,52% dei crediti privilegiati tributari entro 10 giorni dal decorso dell'omologazione definitiva del Piano, nell'arco temporale di 6 anni, secondo lo schema di cui alla p. 20 e 21 della relazione, che si richiama integralmente;
rilevato che le risorse con le quali adempiere alle obbligazioni assunte sono ritratte da una quota degli emolumenti mensili, pari a € 826,00 (offrendo quindi la cifra complessiva di € 9.912,00 annuali), tenuto conto che dalle retribuzioni, devono essere detratte le somme necessarie per il mantenimento del debitore congruamente quantificate in 1.174,19 euro al mese.
Ravvisata la fattibilità del piano in relazione al rapporto tra le entrate del debitore e le rate previste;
rilevato, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che dovranno essere accantonate le prime rate ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI secondo cui “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;
P.Q.M.
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F.: ) e dichiara chiusa la procedura;
C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al Giudice eventuali irregolarità; dispone la trascrizione della presente sentenza, a cura dell'OCC sui beni della ricorrente;
ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori ex art. 70, comma
2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito web di questo Tribunale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Tivoli, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati