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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/07/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740/2023 da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ivi elettivamente domiciliato alla via Ancona, n. 5, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Marilena Aloe (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti posta Email_1
in calce all'atto di citazione;
- ATTORE- contro
Avv. Casacchio Gallo Pasquale
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.3.2025, sulle conclusioni dell'avvocato di parte attrice, di cui al relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
OGGETTO
Risarcimento danni da responsabilità professionale.
FATTO E MOTIVI
1
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, conve- Parte_1
niva il giudizio l'avv. Pasquale Casacchio Gallo, esponendo: che in seguito ad un sinistro subito in data 29.7.2015 si era rivolto all'avv. Casacchio Gallo per avanzare richiesta risarcitoria nei confronti di che, infatti, Controparte_1
mentre era alla guida della propria bicicletta, in Cirò Marina, alla via F.lli Ban- diera, nella predetta data, a seguito dell'apertura repentina dello sportello ante- riore dell'autovettura Fiat Multipla, tg. BY612DY, condotta da , Parte_2
era caduto per terra subendo lesioni personali gravi come da referto dell'Ospedale di Crotone;
che l'avv. Casacchio Gallo, nell'inerzia dell'assicurazione, aveva convenuto in giudizio e per CP_1 Parte_2
ottenere il risarcimento dei danni subiti;
che il giudizio, recante R.G. n.
1704/2017 del Tribunale di Crotone, prendeva avvio ma l'avv. Casacchio Gallo depositava la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 due giorni dopo la scadenza del termine;
che alla successiva udienza il difensore chiedeva di essere rimesso nei termini in quanto il deposito tardivo era derivato da un disservizio come da do- cumentazione esibita;
che il giudice del procedimento rigettava l'istanza in quanto la stessa era valutata tardiva, avendo dovuto essere proposta nella me- moria n. 3 ex art. 183 co. 6 c.p.c.; che pertanto la causa era trattenuta in decisione senza lo svolgimento della necessaria istruttoria e la domanda giudiziale da lui proposta era rigettata;
che pertanto egli non aveva potuto più ottenere il risar- cimento del danno subito ed ammontante ad € 90.000,00 a causa della negligen- za professionale dell'avv. Casacchio Gallo;
che il convenuto non aveva risposto al tentativo di composizione stragiudiziale dell'insorgenda controversia e non aveva fornito i dati della polizza professionale a copertura dei rischi.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accertare la sussistenza della respon- sabilità professionale dell'avv. Pasquale Casacchio Gallo con condanna dello stesso al risarcimento del danno subito, quantificato in € 90,000,00 o nella som- ma di giustizia.
2 I.2.- Il convenuto non si costituiva, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
I.3.- Svolta l'attività istruttoria richiesta da parte attrice (prova testi e c.t.u.), all'udienza del 17.3.2025, la causa era trattenuta in decisione.
* * * *
II.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'avv. Pasquale Ca- sacchio Gallo.
II.1.- In via altrettanto preliminare, deve precisarsi che nel giudizio di ri- sarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimo- strare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del con- venuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è di- peso da propria colpa (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 30.10.2001 n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie si verte su un'ipotesi di colpa del professioni- sta in relazione ad un mandato professionale conferito ma non onorato dallo stesso.
Sul punto, è evidente che potrà essere ravvisata la responsabilità del pro- fessionista ove sia dimostrata la violazione degli obblighi assunti in forza del contratto di opera intellettuale concluso tra cliente e professionista.
Nella fattispecie in esame non v'è alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un rapporto professionale tra attore e convenuto, in quanto l'attore ha esibito copia degli atti del processo nel quale il professionista aveva espletato il suo mandato, oltre che quella della procura ad litem conferita, tanto da potersi rite- nere che sussista la prova dell'avvenuto conferimento di un incarico professio- nale oltre che dell'inadempimento dello stesso da parte del professionista.
Inoltre, in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è te- nuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una lesione patri- moniale (Cass. 12354/2009).
3 Pertanto, è possibile affer-mare che la responsabilità dell'avvocato per errore nell'espletamento del mandato – come nel caso di specie – può essere af- fermata solo se il cliente dimostri che ove il mandato fosse stato correttamente espletato, la domanda risarcitoria avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
Gli attori ricostruiscono la responsabilità dell'avvocato nel caso di specie nell'atto di citazione come mancato raggiungimento del risultato sperato, anche eventualmente in termini di perdita di chance.
In proposito, è pacifico che il cliente è legittimato a richiedere il ristoro
“integrale” dei danni subiti per effetto della negligenza professionale del rela- tivo procuratore nell'espletamento del proprio incarico professionale.
Tali pregiudizi possono consistere tanto nella definitiva perdita del ri- sultato processuale cui il medesimo ambiva, quanto nella mera perdita della chance di addivenire all'esito vittorioso della lite.
Nella prima ipotesi, il danno lamentato si sostanzia nel “lucro cessante”, ovverosia nel mancato guadagno patrimoniale che si sarebbe conseguito allor- ché l'obbligazione professionale fosse stata regolarmente adempiuta.
In tale prospettiva, la vittoria del giudizio rappresenta un risultato che il cliente, in applicazione del criterio eziologico del “più probabile che non o del- la preponderanza dell'evidenza”, avrebbe quasi certamente realizzato se non vi fosse stato l'inadempimento imputabile al difensore.
Sicché, ove sia raggiunta la relativa prova, l'importo del risarcimento corrisponderà integralmente a quanto il cliente avrebbe ottenuto in assenza dell'inadempimento professionale.
Sotto tale profilo la chance viene in rilievo in chiave esclusivamente ezio- logica, limitandosi a descrivere la sequenza causale che sfocia nell'evento dan- noso, costituito dall'“occasione persa”.
Essa, in tal caso, non costituisce un bene della vita autonomamente valu- tabile, ma solo un mero criterio di verifica della sussistenza del nesso di causa-
4 lità tra la condotta inadempitiva e la perdita del risultato finale anelato.
Nella fattispecie in esame, il giudice del procedimento del Tribunale di
Crotone, definito con sentenza n. 234/2019, in data 21.2.2019, ha espressamente attestato che parte attrice è incorsa in decadenza dall'articolazione dei mezzi di prova richiesti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., poiché depositata tardivamente, con rigetto altresì dell'istanza di rimessione in termini ex art. 153
c.p.c., quest'ultima depositata anch'essa tardivamente all'udienza del
20/12/2018, a distanza di circa 5 mesi dall'asserito impedimento. “In ragione della predetta decadenza, il sig. non è stato in grado di provare alcun Pt_1
elemento concreto di giudizio a sostegno della domanda giudiziale così come spiegata”.
Risulta pertanto provata la responsabilità professionale dell'avv. Casac- chio Gallo.
II.2.- Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, va rilevato quanto segue.
In virtù dell'evidente responsabilità dell'avv. Casacchio Gallo per il sud- detto errore, si ritiene congruo riconoscere all'attore un risarcimento dei danni per la pretesa in argomento pari all'importo che l'attore non ha potuto percepi- re in accoglimento della domanda formulata nel giudizio recante R.G. n.
1704/2017.
Nel corso del presente giudizio, proprio al fine di consentire all'attore di provare quanto non ha potuto dimostrare nel corso del giudizio in quanto il di- fensore non ha tempestivamente formulato i mezzi di prova, è stata espletata prova per testi e c.t.u. medico legale.
I testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale hanno confermato la dinamica del sinistro come narrata dall'attore; il c.t.u., dal canto suo, ha altresì attestato la compatibilità delle lesioni subite dall' con l'evento storico Pt_1
come narrato e quantificato il danno biologico nella misura del 5% (oltre all'invalidità temporanea al 100% per n. 41 gg.).
5 Ritenuta pertanto accertata la responsabilità dei convenuti del giudizio del 2017 per il danno subito dall' e calcolando l'importo del risarcimen- Pt_1
to come da previsioni di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs.
209/2005), come da importi aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, il danno che sarebbe stato risarcibile in favore dell' ammonta ad € 5.754,85 per Pt_1
danno biologico oltre € 2.264,84 a titolo di invalidità temporanea totale, la cui somma costituisce l'importo per il quale dev'essere condannato al risarcimento l'avv. Casacchio Gallo.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Il calcolo sarà effettuato secondo le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore della causa (secondo il criterio della valore riconosciuto all'esito del giudizio), della natura della causa e della diffi- coltà delle questioni trattate, con applicazione dei valori medi della relativa ta- riffa professionale ridotti del 50% per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione ritual- mente notificato, da , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, nei confronti dell'avv. Pasquale Casacchio Gallo, così C.F._1
provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità professionale del convenuto, riconosce in favore dell'attore il risarcimento del danno subito;
per l'effetto, condanna l'avv. Pasquale Casacchio Gallo al risarcimento del dan-
6 no in favore di , che quantifica in € 8.019,69, oltre interessi al Parte_1
tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data della domanda e fi- no all'effettivo pagamento;
b) condanna l'avv. Pasquale Casacchio Gallo al pagamento delle spese di giudi- zio sostenute da , che liquida in € 2.540,00 per compensi pro- Parte_1
fessionali, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, oltre spese forfettarie nella misu- ra del 15%, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Marilena Aloe, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Crotone, il 12 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740/2023 da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, ivi elettivamente domiciliato alla via Ancona, n. 5, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Marilena Aloe (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti posta Email_1
in calce all'atto di citazione;
- ATTORE- contro
Avv. Casacchio Gallo Pasquale
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.3.2025, sulle conclusioni dell'avvocato di parte attrice, di cui al relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
OGGETTO
Risarcimento danni da responsabilità professionale.
FATTO E MOTIVI
1
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, conve- Parte_1
niva il giudizio l'avv. Pasquale Casacchio Gallo, esponendo: che in seguito ad un sinistro subito in data 29.7.2015 si era rivolto all'avv. Casacchio Gallo per avanzare richiesta risarcitoria nei confronti di che, infatti, Controparte_1
mentre era alla guida della propria bicicletta, in Cirò Marina, alla via F.lli Ban- diera, nella predetta data, a seguito dell'apertura repentina dello sportello ante- riore dell'autovettura Fiat Multipla, tg. BY612DY, condotta da , Parte_2
era caduto per terra subendo lesioni personali gravi come da referto dell'Ospedale di Crotone;
che l'avv. Casacchio Gallo, nell'inerzia dell'assicurazione, aveva convenuto in giudizio e per CP_1 Parte_2
ottenere il risarcimento dei danni subiti;
che il giudizio, recante R.G. n.
1704/2017 del Tribunale di Crotone, prendeva avvio ma l'avv. Casacchio Gallo depositava la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 due giorni dopo la scadenza del termine;
che alla successiva udienza il difensore chiedeva di essere rimesso nei termini in quanto il deposito tardivo era derivato da un disservizio come da do- cumentazione esibita;
che il giudice del procedimento rigettava l'istanza in quanto la stessa era valutata tardiva, avendo dovuto essere proposta nella me- moria n. 3 ex art. 183 co. 6 c.p.c.; che pertanto la causa era trattenuta in decisione senza lo svolgimento della necessaria istruttoria e la domanda giudiziale da lui proposta era rigettata;
che pertanto egli non aveva potuto più ottenere il risar- cimento del danno subito ed ammontante ad € 90.000,00 a causa della negligen- za professionale dell'avv. Casacchio Gallo;
che il convenuto non aveva risposto al tentativo di composizione stragiudiziale dell'insorgenda controversia e non aveva fornito i dati della polizza professionale a copertura dei rischi.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di accertare la sussistenza della respon- sabilità professionale dell'avv. Pasquale Casacchio Gallo con condanna dello stesso al risarcimento del danno subito, quantificato in € 90,000,00 o nella som- ma di giustizia.
2 I.2.- Il convenuto non si costituiva, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
I.3.- Svolta l'attività istruttoria richiesta da parte attrice (prova testi e c.t.u.), all'udienza del 17.3.2025, la causa era trattenuta in decisione.
* * * *
II.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'avv. Pasquale Ca- sacchio Gallo.
II.1.- In via altrettanto preliminare, deve precisarsi che nel giudizio di ri- sarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimo- strare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del con- venuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è di- peso da propria colpa (cfr., ex multis, Cass., sez. un., 30.10.2001 n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie si verte su un'ipotesi di colpa del professioni- sta in relazione ad un mandato professionale conferito ma non onorato dallo stesso.
Sul punto, è evidente che potrà essere ravvisata la responsabilità del pro- fessionista ove sia dimostrata la violazione degli obblighi assunti in forza del contratto di opera intellettuale concluso tra cliente e professionista.
Nella fattispecie in esame non v'è alcun dubbio in ordine alla sussistenza di un rapporto professionale tra attore e convenuto, in quanto l'attore ha esibito copia degli atti del processo nel quale il professionista aveva espletato il suo mandato, oltre che quella della procura ad litem conferita, tanto da potersi rite- nere che sussista la prova dell'avvenuto conferimento di un incarico professio- nale oltre che dell'inadempimento dello stesso da parte del professionista.
Inoltre, in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è te- nuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista poiché l'art. 1223 c.c. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di una lesione patri- moniale (Cass. 12354/2009).
3 Pertanto, è possibile affer-mare che la responsabilità dell'avvocato per errore nell'espletamento del mandato – come nel caso di specie – può essere af- fermata solo se il cliente dimostri che ove il mandato fosse stato correttamente espletato, la domanda risarcitoria avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta.
Gli attori ricostruiscono la responsabilità dell'avvocato nel caso di specie nell'atto di citazione come mancato raggiungimento del risultato sperato, anche eventualmente in termini di perdita di chance.
In proposito, è pacifico che il cliente è legittimato a richiedere il ristoro
“integrale” dei danni subiti per effetto della negligenza professionale del rela- tivo procuratore nell'espletamento del proprio incarico professionale.
Tali pregiudizi possono consistere tanto nella definitiva perdita del ri- sultato processuale cui il medesimo ambiva, quanto nella mera perdita della chance di addivenire all'esito vittorioso della lite.
Nella prima ipotesi, il danno lamentato si sostanzia nel “lucro cessante”, ovverosia nel mancato guadagno patrimoniale che si sarebbe conseguito allor- ché l'obbligazione professionale fosse stata regolarmente adempiuta.
In tale prospettiva, la vittoria del giudizio rappresenta un risultato che il cliente, in applicazione del criterio eziologico del “più probabile che non o del- la preponderanza dell'evidenza”, avrebbe quasi certamente realizzato se non vi fosse stato l'inadempimento imputabile al difensore.
Sicché, ove sia raggiunta la relativa prova, l'importo del risarcimento corrisponderà integralmente a quanto il cliente avrebbe ottenuto in assenza dell'inadempimento professionale.
Sotto tale profilo la chance viene in rilievo in chiave esclusivamente ezio- logica, limitandosi a descrivere la sequenza causale che sfocia nell'evento dan- noso, costituito dall'“occasione persa”.
Essa, in tal caso, non costituisce un bene della vita autonomamente valu- tabile, ma solo un mero criterio di verifica della sussistenza del nesso di causa-
4 lità tra la condotta inadempitiva e la perdita del risultato finale anelato.
Nella fattispecie in esame, il giudice del procedimento del Tribunale di
Crotone, definito con sentenza n. 234/2019, in data 21.2.2019, ha espressamente attestato che parte attrice è incorsa in decadenza dall'articolazione dei mezzi di prova richiesti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., poiché depositata tardivamente, con rigetto altresì dell'istanza di rimessione in termini ex art. 153
c.p.c., quest'ultima depositata anch'essa tardivamente all'udienza del
20/12/2018, a distanza di circa 5 mesi dall'asserito impedimento. “In ragione della predetta decadenza, il sig. non è stato in grado di provare alcun Pt_1
elemento concreto di giudizio a sostegno della domanda giudiziale così come spiegata”.
Risulta pertanto provata la responsabilità professionale dell'avv. Casac- chio Gallo.
II.2.- Quanto alla richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore, va rilevato quanto segue.
In virtù dell'evidente responsabilità dell'avv. Casacchio Gallo per il sud- detto errore, si ritiene congruo riconoscere all'attore un risarcimento dei danni per la pretesa in argomento pari all'importo che l'attore non ha potuto percepi- re in accoglimento della domanda formulata nel giudizio recante R.G. n.
1704/2017.
Nel corso del presente giudizio, proprio al fine di consentire all'attore di provare quanto non ha potuto dimostrare nel corso del giudizio in quanto il di- fensore non ha tempestivamente formulato i mezzi di prova, è stata espletata prova per testi e c.t.u. medico legale.
I testi escussi nel corso dell'istruttoria processuale hanno confermato la dinamica del sinistro come narrata dall'attore; il c.t.u., dal canto suo, ha altresì attestato la compatibilità delle lesioni subite dall' con l'evento storico Pt_1
come narrato e quantificato il danno biologico nella misura del 5% (oltre all'invalidità temporanea al 100% per n. 41 gg.).
5 Ritenuta pertanto accertata la responsabilità dei convenuti del giudizio del 2017 per il danno subito dall' e calcolando l'importo del risarcimen- Pt_1
to come da previsioni di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs.
209/2005), come da importi aggiornati dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024, il danno che sarebbe stato risarcibile in favore dell' ammonta ad € 5.754,85 per Pt_1
danno biologico oltre € 2.264,84 a titolo di invalidità temporanea totale, la cui somma costituisce l'importo per il quale dev'essere condannato al risarcimento l'avv. Casacchio Gallo.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
Il calcolo sarà effettuato secondo le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto del valore della causa (secondo il criterio della valore riconosciuto all'esito del giudizio), della natura della causa e della diffi- coltà delle questioni trattate, con applicazione dei valori medi della relativa ta- riffa professionale ridotti del 50% per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione ritual- mente notificato, da , nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, nei confronti dell'avv. Pasquale Casacchio Gallo, così C.F._1
provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata la responsabilità professionale del convenuto, riconosce in favore dell'attore il risarcimento del danno subito;
per l'effetto, condanna l'avv. Pasquale Casacchio Gallo al risarcimento del dan-
6 no in favore di , che quantifica in € 8.019,69, oltre interessi al Parte_1
tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla data della domanda e fi- no all'effettivo pagamento;
b) condanna l'avv. Pasquale Casacchio Gallo al pagamento delle spese di giudi- zio sostenute da , che liquida in € 2.540,00 per compensi pro- Parte_1
fessionali, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, oltre spese forfettarie nella misu- ra del 15%, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Marilena Aloe, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Crotone, il 12 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Angiuli
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