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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1778, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 11.04.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 3.12.1992 in GRAGNANO e residente in [...]Parte_1
ANNUNZIATA, C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di CodiceFiscale_1 procura in atti versata, dall'avv. Daniele Carmine GALLO presso il cui studio elettivamente domicilia, in TORRE ANNUNZIATA al CORSO UMBERTO I n. 93,
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE
GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a revoca del “reddito di cittadinanza” e a richiesta di restituzione somme a tale titolo corrisposte.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 22.05.2024 la IG.ra si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo accertarsi
1 l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e della conseguente richiesta di restituzione degli importi in origine corrispostile a tale causale per il periodo febbraio - novembre 2022 (= euro 6.443,58). Contestualmente l'istante avanzava richiesta di pagamento dei ratei della prestazione concernenti il periodo dicembre 2022/luglio 2023. Resta “logicamente” connesso a tale capo di domanda la subordinata finale inerente la compensazione fra l'indebito azionato e le somme non erogate da dicembre 2022 a luglio 2023. Si costituiva in giudizio l' convenuto che resisteva nel merito alle CP_1 iniziative attoree di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione. Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale all' 11 aprile 2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2) La domanda attorea non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte. La IG.ra presentava in data 28 gennaio 2022 domanda Parte_1 avente protocollo INPS-RDC-2022-5185219, per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza e, in positivo riscontro alla stessa, otteneva l'erogazione dei ratei inerenti il periodo febbraio - novembre 2022, per complessivi euro 6.443,58. Con missiva del 28 settembre 2023 l'ente previdenziale comunicava alla IG.ra che a seguito della intervenuta revoca del beneficio emergeva l'obbligo di Pt_1 restituire la somma nelle more erogatale a causale R.D.C., per l'importo di cui si è detto. La causale della revoca veniva individuata nella omessa dichiarazione in domanda della presenza di componenti il nucleo familiare condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all'art. 7, comma 3 D.L. n. 4/2019. La pratica di riferimento è quella inerente la domanda del 28 gennaio 2022. La ricorrente contesta il rilievo sulla cui base l ha intrapreso le CP_1 iniziative per cui è causa sostenendo di aver correttamente rappresentato la realtà dei fatti nella compilazione della domanda mediante la precisazione “componenti in stato detentivo di cui maggiorenni 1”. (3) L'assunto da cui muove la ricorrente è del tutto errato in quanto l'aver indicato lo stato di detenzione di un componente del nucleo familiare non vale ad escludere l'erogazione della prestazione ma rileva ai fini della riduzione dell'importo del beneficio economico. Infatti, l'art. 3 comma 13 del D.L. n. 4 del 2019 prevede che “nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in
2 istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti”. Ne discende che l' , con la sola indicazione dello stato di detenzione CP_1 di un familiare ha correttamente ritenuto sussistenti i requisiti legittimanti la concessione del beneficio ed ha poi provveduto alla sua erogazione, tenendo conto del parametro della scala di equivalenza. La questione posta dall'ente previdenziale è un'altra. (4)
Ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza l'art. 7 comma 3 D.L.
n. 4/2019 prevede che alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma
3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
la revoca e' disposta dall ai sensi del comma 10; il beneficio non puo' CP_1 essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna>. Nel caso di specie, parte ricorrente nella compilazione della domanda avente protocollo INPS-RDC-2022-5185219 espressamente ha dichiarato: “nonché componenti sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale, di cui minorenni 0 e maggiorenni 0”.
Se non che, dai controlli effettuati successivamente dall è emerso CP_1 che il IG. , coniuge della ricorrente, è stato condannato dalla Persona_1
Corte d'Appello di Napoli con sentenza divenuta irrevocabile l'11.06.2015, come da certificato del Casellario Giudiziale allegato dalla resistente, per una serie di reati tra cui quelli previsti dagli artt. 416-bis, 628 e 629 c.p, ovvero quelli rientranti nell'esclusione prevista dall'art. 7 comma 3 D.L. n. 4/2019. Il dato, peraltro, non viene nemmeno contestato dalla IG.ra le cui Pt_1 obiezioni planano su una sorta di equiparazione fra l'esternazione del “familiare detenuto” e quella del “familiare condannato” per una determinata fattispecie di
3 reato. Una tale equiparazione è palesemente errata, l'impianto normativo di riferimento a chiare lettere stabilendo la diversità, ontologica ed effettuale, delle due dichiarazioni.
Consegue che la IG.ra nella propria domanda “prot. RDC 2022- Pt_1
5185219” del 28 gennaio 2022 ha omesso di elencare circostanze, id est: reati, che le avrebbero impedito di accedere al reddito di cittadinanza. La relativa omissione, fra l'altro, comporta per legge la revoca della prestazione e l'obbligo della restituzione di quanto medio tempore percepito. Come indicato espressamente nella modulistica da utilizzare per la formalizzazione della domanda, di fatto per tabulas usata dall'istante (cfr. produzione documentale attorea).
(5) Quanto alla natura di indebito assistenziale del reddito di cittadinanza, la Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025 ha chiarito che:
<<il reddito di cittadinanza pur presentando anche tratti propri una>
misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale;
a tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.
… Gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà.
… Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico.
… È evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi
e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l'eIGenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, indifferenziabili e indilazionabili >>. Alla luce di una così chiara traccia segnata per perimetrare l'indirizzo propriamente ermeneutico pare evidente l'impossibilità di seguire una interpretazione normativa basata sulle ricadute dell'inquadramento astratto del R.
4 d. C. nell'ambito dell'indebito assistenziale. Anche perché, deve ribadirsi, l'obbligo di restituzione è esplicitamente previsto dalla Legge quale conseguenza automatica della infedele dichiarazione.
Del resto, una volta accertata la fondatezza storico-documentale del rilievo valorizzato dall'ente previdenziale ai fini della revoca del beneficio e della pretesa restitutoria, diventa arduo anche solo ipotizzare un “legittimo affidamento” in capo all'istante. Gli avvisi contenuti nella modellistica usata dalla IG.ra per veicolare la Pt_1 domanda del 28 gennaio 2022 dimostrano la perfetta consapevolezza della inveridicità della dichiarazione inerente i “familiari” condannati per determinate tipologie di reati e, a monte, della non rapportabilità di tale dichiarazione a quella inerente i “familiari detenuti”. Consapevolezza, a ben vedere, cartolarmente desumibile anche dalla seconda domanda di R. d. C. presentata dalla odierna ricorrente -verosimilmente- nel mese di febbraio 2023 che, a differenza della prima, correttamente rimanda in modo veritiero ad entrambe le situazioni comunicative previste dalla Legge. Di qui l'ineludibile rigetto dalla domanda principale, obiettivamente infondata palesandosi anche l'obiezione attorea che fa leva sul ritardo con cui l si CP_1 sarebbe attivato per sospendere prima l'erogazione della prestazione e recuperare poi quanto corrisposto.
Devono, all'uopo, segnalarsi le seguenti circostanze “ostative”:
-- un tale ritardo in ogni caso non eliderebbe la situazione cosciente originaria di cui si è data contezza;
-- il dato non è processualmente apprezzabile nella misura in cui resta valorizzato dall'istante sulla base della catalogazione dell'indebito alla stregua di indebito assistenziale, premessa errata per come si è argomentato e paralizzata dalla espressa previsione normativa del recupero delle somme medio tempore corrisposte “sine titulo”, previsione non accompagnata da alcun termine;
-- da una prospettiva parallela, una volta esclusa la sussistenza di termini più o meno decadenziali, l'eventuale emersione di una inerzia “sospensiva” e
“recuperatoria” non interferirebbe comunque con la originaria illegittimità del riconoscimento di una prestazione non erogabile per diritto positivo con conseguente obbligo del G.U.L., che non è il giudice della fase amministrativa ma del rapporto sottostante, di assumere le decisioni “legali”. (6)
Evidentemente infondato si palesa anche il capo di domanda inerente il pagamento dei ratei successivi al mese di novembre 2022.
In realtà tale capo di domanda introduce la tematica veicolata con la subordinata finale attraverso la quale la IG.ra chiede di compensare Pt_1
l'indebito per cui è causa con i ratei della medesima prestazione non concessi per i mesi da dicembre 2022 a luglio 2023.
5 In effetti, la ricorrente non allega ma documenta l'esistenza di una seconda domanda amministrativa di R. d. C. del febbraio 2023, verosimilmente identificabile tramite il prot. RDC 2022-6788027. Correggendo il tiro con le note sostitutive finali, assume l'istante che avrebbe avuto diritto ai ratei della prestazione con decorrenza febbraio 2023 e che, invece, avrebbe ottenuto il R. d. C. solo da agosto 2023. Conseguirebbe un credito a suo favore non quantificato ma rapportabile ai ratei del periodo febbraio/luglio 2023, da porre in compensazione con l'indebito formalizzato dall' e in questa sede “impugnato”. CP_1
Va subito segnalata la scarsa intellegibilità di una tale presa di posizione.
La valenza di una seconda pratica amministrativa non è né allegata né documentata. Per come anticipato, essa resta desumibile solo dalla esistenza di una seconda domanda amministrativa, recante numero di protocollo diverso, risalente verosimilmente a febbraio 2023. Null'altro è dato sapere in argomento. La stessa erogazione di ratei a decorrere dal mese di agosto 2023 è circostanza solo genericamente allegata dalla IG.ra , senza riferimento alcuno a dati Pt_1 circostanziali idonei ad una pur minima perimetrazione della vicenda. Ragione per la quale può solo paventarsi la formalizzazione di un secondo atto impulso amministrativo proveniente dalla odierna ricorrente verosimilmente datato febbraio 2023. Il che comporta:
1) l'impossibilità di annettere qualsivoglia valenza al capo di domanda inerente i ratei da dicembre 2022 a gennaio-febbraio 2023, astrattamente coperti dalla prima istanza del 28 gennaio 2022, delle cui criticità si è già detto;
2) l'impossibilità di scrutinare la seconda vicenda amministrativa, da cui a stretto rigore discende
3) l'impossibilità di omologare una compensazione di cui non si conoscono nemmeno gli estremi economici, atteso che nulla si sa dell'evocato, ma indimostrato, credito relativo alla seconda domanda amministrativa.
Solo a margine si rammenta che esiste una ben precisa tempistica che delimita la possibilità stessa di iniziative funzionali al riconoscimento del reddito di cittadinanza a fronte di condanne ostative. E che quel termine sembra interferire anche con la domanda verosimilmente formalizzata dalla ricorrente nel mese di febbraio 2023.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Pt_1 CP_1
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori, se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito. Il Giudice Dott. Dionigio VERASANI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.1778, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 11.04.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 3.12.1992 in GRAGNANO e residente in [...]Parte_1
ANNUNZIATA, C.F.: , rappresentata e difesa, in virtù di CodiceFiscale_1 procura in atti versata, dall'avv. Daniele Carmine GALLO presso il cui studio elettivamente domicilia, in TORRE ANNUNZIATA al CORSO UMBERTO I n. 93,
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE
GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a revoca del “reddito di cittadinanza” e a richiesta di restituzione somme a tale titolo corrisposte.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 22.05.2024 la IG.ra si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo accertarsi
1 l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e della conseguente richiesta di restituzione degli importi in origine corrispostile a tale causale per il periodo febbraio - novembre 2022 (= euro 6.443,58). Contestualmente l'istante avanzava richiesta di pagamento dei ratei della prestazione concernenti il periodo dicembre 2022/luglio 2023. Resta “logicamente” connesso a tale capo di domanda la subordinata finale inerente la compensazione fra l'indebito azionato e le somme non erogate da dicembre 2022 a luglio 2023. Si costituiva in giudizio l' convenuto che resisteva nel merito alle CP_1 iniziative attoree di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione. Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale all' 11 aprile 2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2) La domanda attorea non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte. La IG.ra presentava in data 28 gennaio 2022 domanda Parte_1 avente protocollo INPS-RDC-2022-5185219, per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza e, in positivo riscontro alla stessa, otteneva l'erogazione dei ratei inerenti il periodo febbraio - novembre 2022, per complessivi euro 6.443,58. Con missiva del 28 settembre 2023 l'ente previdenziale comunicava alla IG.ra che a seguito della intervenuta revoca del beneficio emergeva l'obbligo di Pt_1 restituire la somma nelle more erogatale a causale R.D.C., per l'importo di cui si è detto. La causale della revoca veniva individuata nella omessa dichiarazione in domanda della presenza di componenti il nucleo familiare condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per i reati di cui all'art. 7, comma 3 D.L. n. 4/2019. La pratica di riferimento è quella inerente la domanda del 28 gennaio 2022. La ricorrente contesta il rilievo sulla cui base l ha intrapreso le CP_1 iniziative per cui è causa sostenendo di aver correttamente rappresentato la realtà dei fatti nella compilazione della domanda mediante la precisazione “componenti in stato detentivo di cui maggiorenni 1”. (3) L'assunto da cui muove la ricorrente è del tutto errato in quanto l'aver indicato lo stato di detenzione di un componente del nucleo familiare non vale ad escludere l'erogazione della prestazione ma rileva ai fini della riduzione dell'importo del beneficio economico. Infatti, l'art. 3 comma 13 del D.L. n. 4 del 2019 prevede che “nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in
2 istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti”. Ne discende che l' , con la sola indicazione dello stato di detenzione CP_1 di un familiare ha correttamente ritenuto sussistenti i requisiti legittimanti la concessione del beneficio ed ha poi provveduto alla sua erogazione, tenendo conto del parametro della scala di equivalenza. La questione posta dall'ente previdenziale è un'altra. (4)
Ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza l'art. 7 comma 3 D.L.
n. 4/2019 prevede che alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonche' comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma
3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito;
la revoca e' disposta dall ai sensi del comma 10; il beneficio non puo' CP_1 essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna>. Nel caso di specie, parte ricorrente nella compilazione della domanda avente protocollo INPS-RDC-2022-5185219 espressamente ha dichiarato: “nonché componenti sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale, di cui minorenni 0 e maggiorenni 0”.
Se non che, dai controlli effettuati successivamente dall è emerso CP_1 che il IG. , coniuge della ricorrente, è stato condannato dalla Persona_1
Corte d'Appello di Napoli con sentenza divenuta irrevocabile l'11.06.2015, come da certificato del Casellario Giudiziale allegato dalla resistente, per una serie di reati tra cui quelli previsti dagli artt. 416-bis, 628 e 629 c.p, ovvero quelli rientranti nell'esclusione prevista dall'art. 7 comma 3 D.L. n. 4/2019. Il dato, peraltro, non viene nemmeno contestato dalla IG.ra le cui Pt_1 obiezioni planano su una sorta di equiparazione fra l'esternazione del “familiare detenuto” e quella del “familiare condannato” per una determinata fattispecie di
3 reato. Una tale equiparazione è palesemente errata, l'impianto normativo di riferimento a chiare lettere stabilendo la diversità, ontologica ed effettuale, delle due dichiarazioni.
Consegue che la IG.ra nella propria domanda “prot. RDC 2022- Pt_1
5185219” del 28 gennaio 2022 ha omesso di elencare circostanze, id est: reati, che le avrebbero impedito di accedere al reddito di cittadinanza. La relativa omissione, fra l'altro, comporta per legge la revoca della prestazione e l'obbligo della restituzione di quanto medio tempore percepito. Come indicato espressamente nella modulistica da utilizzare per la formalizzazione della domanda, di fatto per tabulas usata dall'istante (cfr. produzione documentale attorea).
(5) Quanto alla natura di indebito assistenziale del reddito di cittadinanza, la Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025 ha chiarito che:
<<il reddito di cittadinanza pur presentando anche tratti propri una>
misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale;
a tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.
… Gli strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà.
… Non incoerentemente, quindi, il mancato rispetto degli impegni priva il soggetto del beneficio economico, in conseguenza dell'interruzione del percorso che era stato condiviso tra il beneficiario e il sistema pubblico.
… È evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi
e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l'eIGenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, indifferenziabili e indilazionabili >>. Alla luce di una così chiara traccia segnata per perimetrare l'indirizzo propriamente ermeneutico pare evidente l'impossibilità di seguire una interpretazione normativa basata sulle ricadute dell'inquadramento astratto del R.
4 d. C. nell'ambito dell'indebito assistenziale. Anche perché, deve ribadirsi, l'obbligo di restituzione è esplicitamente previsto dalla Legge quale conseguenza automatica della infedele dichiarazione.
Del resto, una volta accertata la fondatezza storico-documentale del rilievo valorizzato dall'ente previdenziale ai fini della revoca del beneficio e della pretesa restitutoria, diventa arduo anche solo ipotizzare un “legittimo affidamento” in capo all'istante. Gli avvisi contenuti nella modellistica usata dalla IG.ra per veicolare la Pt_1 domanda del 28 gennaio 2022 dimostrano la perfetta consapevolezza della inveridicità della dichiarazione inerente i “familiari” condannati per determinate tipologie di reati e, a monte, della non rapportabilità di tale dichiarazione a quella inerente i “familiari detenuti”. Consapevolezza, a ben vedere, cartolarmente desumibile anche dalla seconda domanda di R. d. C. presentata dalla odierna ricorrente -verosimilmente- nel mese di febbraio 2023 che, a differenza della prima, correttamente rimanda in modo veritiero ad entrambe le situazioni comunicative previste dalla Legge. Di qui l'ineludibile rigetto dalla domanda principale, obiettivamente infondata palesandosi anche l'obiezione attorea che fa leva sul ritardo con cui l si CP_1 sarebbe attivato per sospendere prima l'erogazione della prestazione e recuperare poi quanto corrisposto.
Devono, all'uopo, segnalarsi le seguenti circostanze “ostative”:
-- un tale ritardo in ogni caso non eliderebbe la situazione cosciente originaria di cui si è data contezza;
-- il dato non è processualmente apprezzabile nella misura in cui resta valorizzato dall'istante sulla base della catalogazione dell'indebito alla stregua di indebito assistenziale, premessa errata per come si è argomentato e paralizzata dalla espressa previsione normativa del recupero delle somme medio tempore corrisposte “sine titulo”, previsione non accompagnata da alcun termine;
-- da una prospettiva parallela, una volta esclusa la sussistenza di termini più o meno decadenziali, l'eventuale emersione di una inerzia “sospensiva” e
“recuperatoria” non interferirebbe comunque con la originaria illegittimità del riconoscimento di una prestazione non erogabile per diritto positivo con conseguente obbligo del G.U.L., che non è il giudice della fase amministrativa ma del rapporto sottostante, di assumere le decisioni “legali”. (6)
Evidentemente infondato si palesa anche il capo di domanda inerente il pagamento dei ratei successivi al mese di novembre 2022.
In realtà tale capo di domanda introduce la tematica veicolata con la subordinata finale attraverso la quale la IG.ra chiede di compensare Pt_1
l'indebito per cui è causa con i ratei della medesima prestazione non concessi per i mesi da dicembre 2022 a luglio 2023.
5 In effetti, la ricorrente non allega ma documenta l'esistenza di una seconda domanda amministrativa di R. d. C. del febbraio 2023, verosimilmente identificabile tramite il prot. RDC 2022-6788027. Correggendo il tiro con le note sostitutive finali, assume l'istante che avrebbe avuto diritto ai ratei della prestazione con decorrenza febbraio 2023 e che, invece, avrebbe ottenuto il R. d. C. solo da agosto 2023. Conseguirebbe un credito a suo favore non quantificato ma rapportabile ai ratei del periodo febbraio/luglio 2023, da porre in compensazione con l'indebito formalizzato dall' e in questa sede “impugnato”. CP_1
Va subito segnalata la scarsa intellegibilità di una tale presa di posizione.
La valenza di una seconda pratica amministrativa non è né allegata né documentata. Per come anticipato, essa resta desumibile solo dalla esistenza di una seconda domanda amministrativa, recante numero di protocollo diverso, risalente verosimilmente a febbraio 2023. Null'altro è dato sapere in argomento. La stessa erogazione di ratei a decorrere dal mese di agosto 2023 è circostanza solo genericamente allegata dalla IG.ra , senza riferimento alcuno a dati Pt_1 circostanziali idonei ad una pur minima perimetrazione della vicenda. Ragione per la quale può solo paventarsi la formalizzazione di un secondo atto impulso amministrativo proveniente dalla odierna ricorrente verosimilmente datato febbraio 2023. Il che comporta:
1) l'impossibilità di annettere qualsivoglia valenza al capo di domanda inerente i ratei da dicembre 2022 a gennaio-febbraio 2023, astrattamente coperti dalla prima istanza del 28 gennaio 2022, delle cui criticità si è già detto;
2) l'impossibilità di scrutinare la seconda vicenda amministrativa, da cui a stretto rigore discende
3) l'impossibilità di omologare una compensazione di cui non si conoscono nemmeno gli estremi economici, atteso che nulla si sa dell'evocato, ma indimostrato, credito relativo alla seconda domanda amministrativa.
Solo a margine si rammenta che esiste una ben precisa tempistica che delimita la possibilità stessa di iniziative funzionali al riconoscimento del reddito di cittadinanza a fronte di condanne ostative. E che quel termine sembra interferire anche con la domanda verosimilmente formalizzata dalla ricorrente nel mese di febbraio 2023.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Pt_1 CP_1
a) rigetta le domande attoree;
b) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori, se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito. Il Giudice Dott. Dionigio VERASANI
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