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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RESTITUZIONE SO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- RESTITUZIONE SO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- RESTITUZIONE SO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso. Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate erogava al sig. Ricorrente_1, pilota di aeromobili, il credito di € 10.684 derivante dal modello 730/2022 - anno 2021 - dopo averlo riconosciuto quale dovuto ai lavoratori impatriati, ex art. 16 D. Lgs. n.147/2015.
Successivamente il contribuente riceveva comunicazione di restituzione della somma in quanto non risultavano più confermabili i requisiti per la fruizione della agevolazione, come da disposizione della
Direzione Regionale della Lombardia;
in particolare si escludeva che l'attività lavorativa fosse prestata nel territorio dello Stato italiano, ovvero svolta su tratte aeree nazionali o a terra sul territorio italiano, per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.
Avverso tale atto il sig. Ricorrente_1 propone ricorso eccependo preliminarmente la violazione dell'art. 7 c. 2 lett. c) L. 212/2000 e, nel merito, sostanzialmente , il pieno diritto a fruire della citata agevolazione, confutando il computo dei giorni come calcolato dall'Ufficio.
Si costituisce l' AdE facendo valere In via preliminare la inammissibilità del ricorso in virtù dell'art. 19 del
D.Lgs n. 546/1992 in quanto la mera comunicazione di recupero di rimborso non rappresenta atto autonomamente impugnabile;
nel merito conferma la legittimità della pretesa erariale.
Con successiva memoria la parte ribadisce le pregresse eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la tesi dell'Ufficio sulla inammissibilità del ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, atteso che la mera comunicazione di recupero di rimborso non costituisce atto autonomamente impugnabile.
È noto che, pur non potendosi più ritenere vigente in senso rigido il principio del numerus clausus degli atti elencati nell'art. 19, la Suprema Corte ha più volte chiarito che sono impugnabili solo gli atti che risultano riconducibili al novero tipizzato, ossia quelli dotati di efficacia lesiva immediata.
La comunicazione in esame non ha natura provvedimentale né effetti lesivi, trattandosi di semplice comunicazione con cui l'Amministrazione:
-informa dell'avvenuto disconoscimento indebito di un rimborso;
-invita alla restituzione spontanea delle somme;
-avverte che, in caso di mancato riversamento, si procederà con iscrizione a ruolo.
L'atto de quo:
-non contiene alcuna pretesa tributaria definitiva,
-non modifica unilateralmente la posizione giuridica del contribuente,
-non avvia la riscossione,
-non comporta decadenze o limitazioni all'esercizio di diritti.
Esso ha natura puramente sollecitatoria e preparatoria rispetto all'eventuale futuro atto impositivo (l'iscrizione a ruolo), che sarà l'unico provvedimento dotato di efficacia lesiva.
Le conclusioni alle quali si perviene sono in adesione alla sentenza della Suprema Corte , n. 21254/2023, in continuità con l'orientamento delle Sezioni Unite. Si precisa indi, per mero tuziorismo, che le doglianze della parte ricorrente circa la pretesa violazione dell'art. 7, comma 2, lett. c), L. 212/2000 sono manifestamente infondate, poiché tali obblighi informativi riguardano solo gli atti autonomamente impugnabili .
Alla luce delle suesposte considerazioni si dichiara il ricorso inammissibile.
La Corte, visto l'oggetto della vertenza, valutata l'attività delle parti e considerate le motivazioni addotte dai contendenti, reputa opportuno disporre l'equa compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
CO NI LO LA CC
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAURINI GIACOMINO, Presidente
DELLA VECCHIA ANGELO, Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 322/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RESTITUZIONE SO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- RESTITUZIONE SO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- RESTITUZIONE SO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso. Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate erogava al sig. Ricorrente_1, pilota di aeromobili, il credito di € 10.684 derivante dal modello 730/2022 - anno 2021 - dopo averlo riconosciuto quale dovuto ai lavoratori impatriati, ex art. 16 D. Lgs. n.147/2015.
Successivamente il contribuente riceveva comunicazione di restituzione della somma in quanto non risultavano più confermabili i requisiti per la fruizione della agevolazione, come da disposizione della
Direzione Regionale della Lombardia;
in particolare si escludeva che l'attività lavorativa fosse prestata nel territorio dello Stato italiano, ovvero svolta su tratte aeree nazionali o a terra sul territorio italiano, per un periodo pari o superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.
Avverso tale atto il sig. Ricorrente_1 propone ricorso eccependo preliminarmente la violazione dell'art. 7 c. 2 lett. c) L. 212/2000 e, nel merito, sostanzialmente , il pieno diritto a fruire della citata agevolazione, confutando il computo dei giorni come calcolato dall'Ufficio.
Si costituisce l' AdE facendo valere In via preliminare la inammissibilità del ricorso in virtù dell'art. 19 del
D.Lgs n. 546/1992 in quanto la mera comunicazione di recupero di rimborso non rappresenta atto autonomamente impugnabile;
nel merito conferma la legittimità della pretesa erariale.
Con successiva memoria la parte ribadisce le pregresse eccezioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la tesi dell'Ufficio sulla inammissibilità del ricorso ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, atteso che la mera comunicazione di recupero di rimborso non costituisce atto autonomamente impugnabile.
È noto che, pur non potendosi più ritenere vigente in senso rigido il principio del numerus clausus degli atti elencati nell'art. 19, la Suprema Corte ha più volte chiarito che sono impugnabili solo gli atti che risultano riconducibili al novero tipizzato, ossia quelli dotati di efficacia lesiva immediata.
La comunicazione in esame non ha natura provvedimentale né effetti lesivi, trattandosi di semplice comunicazione con cui l'Amministrazione:
-informa dell'avvenuto disconoscimento indebito di un rimborso;
-invita alla restituzione spontanea delle somme;
-avverte che, in caso di mancato riversamento, si procederà con iscrizione a ruolo.
L'atto de quo:
-non contiene alcuna pretesa tributaria definitiva,
-non modifica unilateralmente la posizione giuridica del contribuente,
-non avvia la riscossione,
-non comporta decadenze o limitazioni all'esercizio di diritti.
Esso ha natura puramente sollecitatoria e preparatoria rispetto all'eventuale futuro atto impositivo (l'iscrizione a ruolo), che sarà l'unico provvedimento dotato di efficacia lesiva.
Le conclusioni alle quali si perviene sono in adesione alla sentenza della Suprema Corte , n. 21254/2023, in continuità con l'orientamento delle Sezioni Unite. Si precisa indi, per mero tuziorismo, che le doglianze della parte ricorrente circa la pretesa violazione dell'art. 7, comma 2, lett. c), L. 212/2000 sono manifestamente infondate, poiché tali obblighi informativi riguardano solo gli atti autonomamente impugnabili .
Alla luce delle suesposte considerazioni si dichiara il ricorso inammissibile.
La Corte, visto l'oggetto della vertenza, valutata l'attività delle parti e considerate le motivazioni addotte dai contendenti, reputa opportuno disporre l'equa compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Bergamo, 28 gennaio 2026
Il Presidente Il Relatore Estensore
CO NI LO LA CC