Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7890/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel.est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.7.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina italiana codice fiscale CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Alessia Pasquali presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino italiano codice fiscale CodiceFiscale_2 residente a[...] e domiciliato in via Cortivo n. 4 a
Castagnola (Lugano) in Svizzera con l'Avv. Carlo Cappuccio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 09/07/1999 a Triuggio (Mi) trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Triuggio (Mi), Atto N. 33 parte 2 serie A - anno 1999, nonché trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vedano al Lambro, n. 14, P. II, S. B, anno 1999 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Basiglio, n. 10, P. II, S. B, anno
1999.
- con i seguenti figli: nata a [...] il [...], residente a [...]; cittadina italiana;
nato il [...] in [...], Persona_2 cittadino italiano, maggiorenne non economicamente autosufficiente (studente) e iscritto, dall'anno accademico 2024/25 presso l'Università Business School (UIBS) con sede il primo anno Barcellona.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.7.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia prima di separazione
(pronunciata con sentenza n. 1763/2024) e poi di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) con riferimento alla figlia , che svolge la sua prima attività lavorativa post-laurea in Per_1
Berlino, i genitori concordano di continuare a tenere a proprio carico – per 24 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente ricorso - nella misura del 50% i seguenti costi per la stessa: - costi per la locazione dell'alloggio (oggi pari a € 1.150,00 mensili); - il costo dei voli per almeno 5 rientri in Italia all'anno (andata e ritorno); - i costi per il sostegno psicologico in essere. Il padre terrà anche a proprio carico i costi per il conseguimento della patente di guida, sempre in misura del 50%.
2) con riferimento al figlio , studente, i genitori con decorrenza dal giugno 2024 terranno a Per_2 proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
I genitori danno atto di aver già concordato in merito all'iscrizione di , dall'anno Per_2 accademico 2024/2025, all'United International Business School (UIBS, con sede il primo anno
Barcellona) con costi suddivisi al 50% e al pagamento, sempre al 50% ciascuno, dell'alloggio presso la sede universitaria. Inoltre, i genitori terrano a proprio carico, sempre nella misura del 50% ciascuno: - il costo dei voli per almeno 5 rientri in Italia all'anno (andata e ritorno); - i costi per il sostegno psicologico in essere. Le parti danno atto anche di essere d'accordo in merito al conseguimento della patente di guida da parte di e, conseguentemente, per la suddivisione Per_2 dei relativi costi.
3) Il signor con decorrenza da settembre 2024, verserà inoltre direttamente al figlio Parte_2
l'assegno mensile di € 500,00; assegno da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita.
4) quale contributo al mantenimento del figlio , il signor verserà alla signora Per_2 Parte_2
l'importo di € 1.500,00 relativo al mantenimento ordinario dello stesso per il periodo da Pt_1 giugno 2024 sino alla data di partenza di per Barcellona;
l'importo sarà versato in via Per_2 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese (ad eccezione dell'assegno di € 1.500,00 per giugno 2024 che sarà versato entro il 5 luglio 2024, unitamente all'assegno di luglio); dopo tale partenza, oltre a quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3, il signor o viceversa la signora , terrà a Parte_2 Pt_1 proprio carico il 50% dei costi documentati che la madre e/o il padre, sosterrà per il mantenimento ordinario (inteso come spesa alimentare e spesa per la conduzione della casa, esclusi costi per il tempo libero e costi di ristoranti ecc.) dei figli presso le abitazioni nella disponibilità dei genitori
(Milano, Lugano oppure in altre località di vacanza) durante i periodi di permanenza in Italia o a
Lugano.
5) Le parti danno atto che, con l'esecuzione di quanto sopra, non hanno più nulla pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa al matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] il 09/07/1999 a Triuggio (Mi); Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Triuggio (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vedano al Lambro e di Basiglio dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG