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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
AN NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6583/2025 , introdotta da
(ROMA, 29/11/1984) e Parte_1 Parte_2
13/09/1979), con il patrocinio dell'avv. DIEGO FABBRI;
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/04/2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) la Sig.ra ha già disposto il cambio di residenza presso l'abitazione Parte_1 del padre , sita in via Palermiti 71; Per_1 Pt_2 2
3) il sig. a da tempo lasciato la casa coniugale andando a vivere presso la Pt_2 madre sita in Via Alserio 40; Pt_2 Per
4) mentre la figlia maggiorenne è domiciliata dal padre e deciderà di propria iniziativa, la minore sarà affidata ad entrambe i genitori secondo le Per_3 disposizioni dell'affido condiviso con collocamento e residenza presso l'abitazione della madre sita in via Palermiti 71. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni Pt_2 più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
5) entrambi i coniugi dichiarano di non essere economicamente autosufficienti, ma di beneficiare degli aiuti delle rispettive famiglie di origine, pertanto, nonostante l'attuale difficoltà economica e la precarietà nel lavoro, il sig. Pt_2 si impegna a corrispondere, grazie anche agli aiuti dei propri genitori, in favore della la somma di Euro 250,00/mese, oltre il 50% delle Parte_1 spese straordinarie secondo la convenzione formulata tra Foro e COA di
Pt_2
6) Salvo eventuali impegni lavorativi e personali di entrambe le parti, vrà Pt_2 la possibilità di tenere con sé la figlia anche tre giorni alla settimana consecutivi, martedì, mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola ore 14 e per tutto il pernotto;
7) i fine settimana saranno alternati con decorrenza dalle ore 9 del sabato alle alle ore 21 della domenica;
.
8) Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza (es. la settimana di Natale con uno e la settimana del Capodanno
-Epifania con l'altra e viceversa) e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio. Stesso dicasi per le vacanze estive, per le quali, visto il termine degli impegni scolastici, i genitori potranno concordare di tenere con sé il figlio per periodi più lunghi;
9) Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
10) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 29/11/1984) e (ROMA,
[...] Parte_2
13/09/1979), che hanno contratto matrimonio in in data 03/04/2010 Pt_2 3
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. Pt_2
00087, Parte 1 , Serie 09, Anno 2010, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA NZ Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
AN NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6583/2025 , introdotta da
(ROMA, 29/11/1984) e Parte_1 Parte_2
13/09/1979), con il patrocinio dell'avv. DIEGO FABBRI;
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 03/04/2010 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) la Sig.ra ha già disposto il cambio di residenza presso l'abitazione Parte_1 del padre , sita in via Palermiti 71; Per_1 Pt_2 2
3) il sig. a da tempo lasciato la casa coniugale andando a vivere presso la Pt_2 madre sita in Via Alserio 40; Pt_2 Per
4) mentre la figlia maggiorenne è domiciliata dal padre e deciderà di propria iniziativa, la minore sarà affidata ad entrambe i genitori secondo le Per_3 disposizioni dell'affido condiviso con collocamento e residenza presso l'abitazione della madre sita in via Palermiti 71. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni Pt_2 più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
5) entrambi i coniugi dichiarano di non essere economicamente autosufficienti, ma di beneficiare degli aiuti delle rispettive famiglie di origine, pertanto, nonostante l'attuale difficoltà economica e la precarietà nel lavoro, il sig. Pt_2 si impegna a corrispondere, grazie anche agli aiuti dei propri genitori, in favore della la somma di Euro 250,00/mese, oltre il 50% delle Parte_1 spese straordinarie secondo la convenzione formulata tra Foro e COA di
Pt_2
6) Salvo eventuali impegni lavorativi e personali di entrambe le parti, vrà Pt_2 la possibilità di tenere con sé la figlia anche tre giorni alla settimana consecutivi, martedì, mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola ore 14 e per tutto il pernotto;
7) i fine settimana saranno alternati con decorrenza dalle ore 9 del sabato alle alle ore 21 della domenica;
.
8) Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza (es. la settimana di Natale con uno e la settimana del Capodanno
-Epifania con l'altra e viceversa) e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio. Stesso dicasi per le vacanze estive, per le quali, visto il termine degli impegni scolastici, i genitori potranno concordare di tenere con sé il figlio per periodi più lunghi;
9) Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
10) Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 29/11/1984) e (ROMA,
[...] Parte_2
13/09/1979), che hanno contratto matrimonio in in data 03/04/2010 Pt_2 3
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. Pt_2
00087, Parte 1 , Serie 09, Anno 2010, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente TA NZ