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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 26/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to LOMBARDO ANTONELLA Parte_1
LOREDANA
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 18.04.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., a, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 15.5.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 anche solo “ ”), deducendo di aver presentato, in data 12.11.2020, domanda CP_2
amministrativa per fruire della pensione di vecchiaia anticipata, la quale veniva rigettata con la seguente motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente ha presentato ricorso al Comitato
Provinciale , senza ricevere alcun riscontro. CP_2
deducendo il possesso dei requisiti per accedere alla prestazione Parte_1 richiesta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che […] già alla data del 12/11/2020, di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età, presentava un grado di invalidità non inferiore all'80%. Per l'effetto, condannare
l' a corrispondere a favore del ricorrente i ratei di pensione di vecchiaia maturati e a CP_2 maturarsi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario iva e c.pa. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda per difetto del CP_2
requisito sanitario e contributivo e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
L'art. 1 del D. Lgs. n. 503/1992, nel prevedere il progressivo innalzamento del limite di età per accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli uomini e al
60° anno per le donne (v. Tabella A allegata al D.lgs. 503/1992), ha aggiunto al comma 8 che
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 percento”. Per tale categoria di assicurati, continuano ancora a valere i requisiti di età pensionabile antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 503/1992 , ovvero 60 anni se uomini e 55 anni se donne, cui vanno aggiunti gli aumenti in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 (cfr. Cass. 31001/2019).
Pag. 2 di 5 Oltre al possesso del requisito anagrafico e del suddetto grado di invalidità, è richiesto il versamento di almeno 20 anni di contribuzione in favore dell'assicurato (art. 2 d.lgs.
503/1992).
Nel caso di specie, ha allegato e documentato il possesso dei predetti Parte_1
requisiti.
In particolare, incontroversa la sussistenza del requisito anagrafico al momento della proposizione della domanda (essendo nata il [...]), la ricorrente ha provato mediante produzione dell'estratto conto previdenziale (cfr. estratto conto previdenziale, doc. 5 ricorso;
estratto conto certificativo depositato del 19.3.2024), di avere un'anzianità assicurativa di almeno 20 anni.
Per l'accertamento del requisito sanitario, nel corso del procedimento è stata disposta una
C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni, cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, risultanze che non risultano essere state oggetto di osservazioni critiche da parte dei consulenti di parte.
Della predetta relazione appare utile richiamare i passaggi fondamentali, ancorché da intendersi in questa sede integralmente richiamata (cfr. relazione peritale depositata all'interno del fascicolo telematico in data 20.2.2025).
Il C.T.U. nominato ha, anzitutto, riscontrato:
1-Esiti stabilizzati di polineuropatia demielinizzante sensitivo-motoria cronica, più marcata agli arti inferiori, con secondaria sindrome del tunnel carpale bilateralmente, prevalente a sinistra (gennaio 2018). 2-
Spondilodiscoartrosi con multiple protrusioni discali al rachide cervico-lombosacrale (C5-
C6_C6-C7, L3-L4_L4 L5_L5-S1) con radicolopatia cronicizzata in L5-S1 (2018-2020). 3-
Linfoma diffuso a grandi cellule B di alto grado in follow-up (gennaio 2024). […]
Acquista ulteriore documentazione medica, valorizzabile ai sensi dell'art. 149 disp. att.c.p.c., il CTU ha ritenuto che “Nel mese di gennaio del 2024 si hanno modificazioni peggiorative dello stato psico-fisico della ricorrente per il riscontro di linfonodi aumentati di volume in sede latero-cervicale, sottomandibolare, sovraclaveare e nella loggia parotidea;
presso la
U.O. di Ematologia del Policlinico di Palermo il 29-gennaio-2024, a seguito di esame bioptico ed esame istologico del linfonodo inguinale, viene posta diagnosi di Linfoma diffuso
Pag. 3 di 5 a grandi cellule B di alto grado;
in data 13-02-2024 inizia trattamento chemioterapico secondo schema R-CHOP. […]
Il CTU ha, dunque, concluso che: “ alla data del 12-11-2020 presentava Parte_1
un grado di invalidità del 74% (60%+35%); con il riscontro della malattia neoplastica
(linfoma diffuso a grandi cellule B di alto grado_40%) e il conseguente peggioramento dello stato psicofisico della ricorrente, il grado di invalidità riconosciuto è dell'84% con decorrenza, per aggravamento, dal mese di Gennaio 2024”.
Sulla base di tali conclusioni, in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, va dunque va dunque riconosciuto sussistente il requisito sanitario ina partire dal mese di dal mese di gennaio 2024.
In ordine alla decorrenza del diritto alla prestazione richiesta, si rileva che l'articolo 1, comma
6, lettera c) della legge n. 243 del 2004 e l'articolo 1, comma 5, lettere b) e c) della legge n.
247 del 2007 (che si applica ai lavoratori dipendenti) e successive modifiche, che hanno introdotto le finestre di accesso per il conseguimento della pensione, si applicano anche ai pensionamenti di vecchiaia anticipata, in ragione dell'invalidità in misura superiore all'80%,
(che, sino al 1° gennaio 2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), come statuito dalla S.C. (cfr. sent n. 32591/2018; 29191/2018,
Cass. 2382/2020) che ha affermato quanto segue: In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che,
a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
A tanto si aggiunga che il sistema delle finestre mobili è stato superato dall'art. 24 comma 5
D.L. 201/2011, solo per quegli assicurarti che maturano il diritto alla pensione secondo i requisiti previsti dal medesimo art. 24. Ne consegue la perdurante applicazione del regime
Pag. 4 di 5 delle finestre mobili ai pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, la cui età pensionabile non è stata interessata dalle disposzioni dell'art. 24 D.L.201/2011 (Cass. 32591/2018).
Pertanto, in ragione dell'applicazione del regime delle c.d. “finestre” mobili ex art. 12 D.L.
78/2010 convertito in L. 122/2010, la decorrenza dovrà essere spostata di 12 mesi rispetto alla data di maturazione del requisito sanitario, ossia dal mese di gennaio 2025.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e deve essere CP_2
condannato a corrispondere alla ricorrente la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, co.8
D.lgs. 503/92 a decorrere dal mese di gennaio 2025 oltre interessi di legge.
In ragione del riconoscimento del requisito sanitario utile per accedere al suddetto trattamento pensionistico in data successiva al deposito del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo ad , stante la CP_2
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso accerta il diritto di a fruire della pensione di vecchiaia anticipata a Parte_1 decorrere dal gennaio 2025 e, per l'effetto, condanna a corrispondere i ratei della CP_2
pensione anticipata, oltre interessi di legge;
compensa per intero le spese di lite;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. liquidato con separato decreto, Persona_1
in capo ad . CP_2
Così deciso in Sciacca, 26.4.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to LOMBARDO ANTONELLA Parte_1
LOREDANA
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi
*****
A seguito dell'udienza del 18.04.2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., a, esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 15.5.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' (d'ora in avanti, per brevità, Controparte_1 anche solo “ ”), deducendo di aver presentato, in data 12.11.2020, domanda CP_2
amministrativa per fruire della pensione di vecchiaia anticipata, la quale veniva rigettata con la seguente motivazione: “Lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”.
Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente ha presentato ricorso al Comitato
Provinciale , senza ricevere alcun riscontro. CP_2
deducendo il possesso dei requisiti per accedere alla prestazione Parte_1 richiesta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che […] già alla data del 12/11/2020, di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età, presentava un grado di invalidità non inferiore all'80%. Per l'effetto, condannare
l' a corrispondere a favore del ricorrente i ratei di pensione di vecchiaia maturati e a CP_2 maturarsi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre rimborso forfettario iva e c.pa. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda per difetto del CP_2
requisito sanitario e contributivo e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa istruita documentalmente e a mezzo di CTU medico-legale, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
L'art. 1 del D. Lgs. n. 503/1992, nel prevedere il progressivo innalzamento del limite di età per accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età per gli uomini e al
60° anno per le donne (v. Tabella A allegata al D.lgs. 503/1992), ha aggiunto al comma 8 che
“l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 percento”. Per tale categoria di assicurati, continuano ancora a valere i requisiti di età pensionabile antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 503/1992 , ovvero 60 anni se uomini e 55 anni se donne, cui vanno aggiunti gli aumenti in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 (cfr. Cass. 31001/2019).
Pag. 2 di 5 Oltre al possesso del requisito anagrafico e del suddetto grado di invalidità, è richiesto il versamento di almeno 20 anni di contribuzione in favore dell'assicurato (art. 2 d.lgs.
503/1992).
Nel caso di specie, ha allegato e documentato il possesso dei predetti Parte_1
requisiti.
In particolare, incontroversa la sussistenza del requisito anagrafico al momento della proposizione della domanda (essendo nata il [...]), la ricorrente ha provato mediante produzione dell'estratto conto previdenziale (cfr. estratto conto previdenziale, doc. 5 ricorso;
estratto conto certificativo depositato del 19.3.2024), di avere un'anzianità assicurativa di almeno 20 anni.
Per l'accertamento del requisito sanitario, nel corso del procedimento è stata disposta una
C.T.U. medico-legale alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni, cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura, risultanze che non risultano essere state oggetto di osservazioni critiche da parte dei consulenti di parte.
Della predetta relazione appare utile richiamare i passaggi fondamentali, ancorché da intendersi in questa sede integralmente richiamata (cfr. relazione peritale depositata all'interno del fascicolo telematico in data 20.2.2025).
Il C.T.U. nominato ha, anzitutto, riscontrato:
1-Esiti stabilizzati di polineuropatia demielinizzante sensitivo-motoria cronica, più marcata agli arti inferiori, con secondaria sindrome del tunnel carpale bilateralmente, prevalente a sinistra (gennaio 2018). 2-
Spondilodiscoartrosi con multiple protrusioni discali al rachide cervico-lombosacrale (C5-
C6_C6-C7, L3-L4_L4 L5_L5-S1) con radicolopatia cronicizzata in L5-S1 (2018-2020). 3-
Linfoma diffuso a grandi cellule B di alto grado in follow-up (gennaio 2024). […]
Acquista ulteriore documentazione medica, valorizzabile ai sensi dell'art. 149 disp. att.c.p.c., il CTU ha ritenuto che “Nel mese di gennaio del 2024 si hanno modificazioni peggiorative dello stato psico-fisico della ricorrente per il riscontro di linfonodi aumentati di volume in sede latero-cervicale, sottomandibolare, sovraclaveare e nella loggia parotidea;
presso la
U.O. di Ematologia del Policlinico di Palermo il 29-gennaio-2024, a seguito di esame bioptico ed esame istologico del linfonodo inguinale, viene posta diagnosi di Linfoma diffuso
Pag. 3 di 5 a grandi cellule B di alto grado;
in data 13-02-2024 inizia trattamento chemioterapico secondo schema R-CHOP. […]
Il CTU ha, dunque, concluso che: “ alla data del 12-11-2020 presentava Parte_1
un grado di invalidità del 74% (60%+35%); con il riscontro della malattia neoplastica
(linfoma diffuso a grandi cellule B di alto grado_40%) e il conseguente peggioramento dello stato psicofisico della ricorrente, il grado di invalidità riconosciuto è dell'84% con decorrenza, per aggravamento, dal mese di Gennaio 2024”.
Sulla base di tali conclusioni, in considerazione dell'aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, va dunque va dunque riconosciuto sussistente il requisito sanitario ina partire dal mese di dal mese di gennaio 2024.
In ordine alla decorrenza del diritto alla prestazione richiesta, si rileva che l'articolo 1, comma
6, lettera c) della legge n. 243 del 2004 e l'articolo 1, comma 5, lettere b) e c) della legge n.
247 del 2007 (che si applica ai lavoratori dipendenti) e successive modifiche, che hanno introdotto le finestre di accesso per il conseguimento della pensione, si applicano anche ai pensionamenti di vecchiaia anticipata, in ragione dell'invalidità in misura superiore all'80%,
(che, sino al 1° gennaio 2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), come statuito dalla S.C. (cfr. sent n. 32591/2018; 29191/2018,
Cass. 2382/2020) che ha affermato quanto segue: In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che,
a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
A tanto si aggiunga che il sistema delle finestre mobili è stato superato dall'art. 24 comma 5
D.L. 201/2011, solo per quegli assicurarti che maturano il diritto alla pensione secondo i requisiti previsti dal medesimo art. 24. Ne consegue la perdurante applicazione del regime
Pag. 4 di 5 delle finestre mobili ai pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, la cui età pensionabile non è stata interessata dalle disposzioni dell'art. 24 D.L.201/2011 (Cass. 32591/2018).
Pertanto, in ragione dell'applicazione del regime delle c.d. “finestre” mobili ex art. 12 D.L.
78/2010 convertito in L. 122/2010, la decorrenza dovrà essere spostata di 12 mesi rispetto alla data di maturazione del requisito sanitario, ossia dal mese di gennaio 2025.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e deve essere CP_2
condannato a corrispondere alla ricorrente la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, co.8
D.lgs. 503/92 a decorrere dal mese di gennaio 2025 oltre interessi di legge.
In ragione del riconoscimento del requisito sanitario utile per accedere al suddetto trattamento pensionistico in data successiva al deposito del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, in capo ad , stante la CP_2
dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso accerta il diritto di a fruire della pensione di vecchiaia anticipata a Parte_1 decorrere dal gennaio 2025 e, per l'effetto, condanna a corrispondere i ratei della CP_2
pensione anticipata, oltre interessi di legge;
compensa per intero le spese di lite;
pone il pagamento del compenso del C.T.U., dr. liquidato con separato decreto, Persona_1
in capo ad . CP_2
Così deciso in Sciacca, 26.4.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
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