Sentenza 27 settembre 2024
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/12/2025, n. 8403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8403 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02640/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TE IR, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mitilflegrea Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Ferrara, TE Sorriento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla diffida notificata al Comune a mezzo p.e.c. l’8.4.2024 (acquisita al prot. n. 8651);
e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla predetta diffida e la condanna dell’Amministrazione a provvedere in ordine alla diffida notificata l’8.4.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il reclamo notificato il 21 gennaio 2025 e depositato il 22 gennaio 2025 e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli e di Mitilflegrea Società Cooperativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, stante il silenzio serbato dal Comune di Bacoli sull’atto di diffida/ messa in mora da lui presentato tramite pec dell’8 aprile 2024, ha proposto ricorso, r.g. 2640 del 2024, ex art. 117 e 31 c.p.a.
Con sentenza n. 5137 del 2024, questa Sezione ha accolto il ricorso nei limiti dell’obbligo da parte del Comune di provvedere con determinazione espressa a seguito delle relative verifiche.
Con reclamo notificato il 21 gennaio 2025 e depositato il 22 gennaio 2025, il ricorrente lamenta che: - il Comune di Bacoli con ordinanza dirigenziale n. 161 del 26.11.2024 ha ordinato la demolizione dei seguenti interventi abusivi “1. pavimentazione in calcestruzzo dell’intero piazzale d’ingresso posto a nord del fabbricato principale; 2. recinzione realizzata in muretti con soprastante orsogril su tutto il fronte nord e in parte su quelli est ed ovest del lotto, con cancello carrabile d’ingresso in ferro di lunghezza ca 8,00 m; 3. superficie pavimentata in calcestruzzo di ca 35 mq posta a sud dell’ex cellaio, ricavata dalla realizzazione di un muro alto di ca 3,00 e riempimento fino al piano di calpestio del predetto cellaio”; - tale provvedimento non prenderebbe in considerazione il ricorso e l’ordine del Giudice contenuto nella sentenza del TAR Napoli n. 5137/24, in quanto il provvedimento sarebbe stato adottato senza fare nemmeno un riferimento al contenzioso e alla sentenza del T.a.r. Campania e non farebbe alcun riferimento agli ulteriori abusi segnalati dal ricorrente nell’atto di diffida mentre disporrebbe solo con riferimento ad abusi minori; - il ricorrente ha chiesto al commissario ad acta, nominato dalla sentenza n. 5137 del 2024, di intervenire ma il commissario ad acta ha ritenuto con nota dell’8.1.2025, di non dover operare essendo stato informato, con pec e relativa documentazione, dal Comune che lo stesso aveva ottemperato alla sentenza; - il provvedimento del Comune e la risposta del commissario ad acta sarebbero nulli per violazione della sentenza n. 5137 del 2024 del Tar Napoli.
Il ricorrente ha quindi chiesto che venga dichiarata la nullità del provvedimento comunale e ordinato al commissario ad acta di provvedere e, in subordine, qualora si ritenga il provvedimento non nullo ma annullabile ha chiesto la conversione dell’azione ex art. 32 c.p.a.
Il Comune di Bacoli ha depositato memoria e documentazione, argomentando per l’inammissibilità e infondatezza del reclamo.
Anche la controinteressata società cooperativa ha argomentato per l’inammissibilità e infondatezza del reclamo sotto vari profili.
Con ordinanza n. 3731 del 2025 il collegio, a fronte del cumulo di azioni proposte, ha disposto il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., per la trattazione della causa con rito ordinario.
In vista dell’udienza di trattazione, le parti hanno depositato ulteriori memorie insistendo nelle loro pretese.
Innanzitutto si ritiene che la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento di demolizione n. 161 del 26.11.2024 del Comune e della risposta del commissario ad acta siano da respingere.
Il Comune, infatti, ha adottato tale provvedimento espresso ad esito di apposito sopralluogo e delle relative verifiche effettuati a seguito della sentenza n. 5137 del 2024 di questo Tar (vedi verbale di sopralluogo, doc n. 2 in atti deposito del Comune del 25 marzo 2025, che richiama proprio tale sentenza) e la sentenza di questo Tar, resa in un contesto di silenzio-inadempimento, imponeva all’Amministrazione comunale solo un obbligo a provvedere mentre non ha definito, né avrebbe potuto farlo, il “contenuto” del provvedimento ( cfr. tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 7169 del 2025).
Le censure del ricorrente, avendo lo stesso proposto anche in via subordinata domanda di annullamento del provvedimento adottato dal Comune, vanno quindi scrutinate in tale diversa sede (Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 2 del 2013; sent. n. 620 del 2018).
La domanda annullatoria, avendo il ricorrente provveduto a notificare all’Amministrazione e alla controinteressata l’impugnazione nel rispetto del termine di decadenza ex art. 29 e 41 c.p.a., è ammissibile.
La stessa è fondata nei limiti del dedotto vizio di difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata.
L’ordinanza impugnata, infatti, nella misura in cui nulla argomenta anche in relazione agli ulteriori abusi segnalati dal ricorrente con circostanziata diffida, deve ritenersi affetta da difetto di motivazione, non potendo valere ad integrare la motivazione del provvedimento le argomentazioni rese solo in sede di memoria difensiva depositata in giudizio dal Comune.
Nei sensi di cui sopra, pertanto, l’ordinanza dirigenziale n. 161 del 26.11.2024 è in parte illegittima e va annullata.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, così dispone: - respinge l’azione di nullità; - accoglie la domanda annullatoria nei sensi e termini di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AT | IN EL |
IL SEGRETARIO