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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 145/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 145/2025, promosso congiuntamente da con l'avv. BUSO MONIA Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. TURLON FEDERICA CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato l'8/01/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare dell'11/03/2025: 2
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e in Padova (PD), in data 25.8.2007, trascritto al n. 274, p. 2,
[...] Parte_1 serie A al n. anno 2007 dei registri dello stato civile del Comune di Padova (PD), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nessuna pretesa di carattere economico fra i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
per l'effetto, i coniugi rinunciano ad ogni rispettiva pretesa nei confronti dell'altro coniuge in ordine al proprio mantenimento.
- I coniugi si danno reciprocamente atto di aver in precedenza integralmente definito con separato accordo e, con soddisfazione, ogni altro rapporto patrimoniale tra di essi intercorrente, e di non avere più nulla a pretendere, ad alcun titolo, l'uno nei confronti dell'altro;
- I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
- le spese legali del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in data 25.08.2007 in Padova, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 274, Parte II, Serie A, anno 2007, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di Pt_1 sentir pronunciare la separazione personale. In seguito alla udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta in data
26.10.2021, la separazione personale veniva pronunciata con Sentenza non definitiva n. 787/2022 del 20/04/2022, depositata il 22/04/2022, e successiva
Sentenza definitiva n. 107/2024 del 3/01/2024, pubblicata il 16/01/2024, alle condizioni concordate e a verbale d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 3
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta il 26.10.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 CP_1
25.08.2007 in Padova, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Padova, al n. 274, Parte II, Serie A, anno 2007;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 145/2025, promosso congiuntamente da con l'avv. BUSO MONIA Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. TURLON FEDERICA CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato l'8/01/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare dell'11/03/2025: 2
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e in Padova (PD), in data 25.8.2007, trascritto al n. 274, p. 2,
[...] Parte_1 serie A al n. anno 2007 dei registri dello stato civile del Comune di Padova (PD), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova (PD) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- nessuna pretesa di carattere economico fra i coniugi in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
per l'effetto, i coniugi rinunciano ad ogni rispettiva pretesa nei confronti dell'altro coniuge in ordine al proprio mantenimento.
- I coniugi si danno reciprocamente atto di aver in precedenza integralmente definito con separato accordo e, con soddisfazione, ogni altro rapporto patrimoniale tra di essi intercorrente, e di non avere più nulla a pretendere, ad alcun titolo, l'uno nei confronti dell'altro;
- I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
- le spese legali del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in data 25.08.2007 in Padova, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 274, Parte II, Serie A, anno 2007, optando per il regime patrimoniale di comunione dei beni
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di Pt_1 sentir pronunciare la separazione personale. In seguito alla udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta in data
26.10.2021, la separazione personale veniva pronunciata con Sentenza non definitiva n. 787/2022 del 20/04/2022, depositata il 22/04/2022, e successiva
Sentenza definitiva n. 107/2024 del 3/01/2024, pubblicata il 16/01/2024, alle condizioni concordate e a verbale d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 3
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta il 26.10.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data Parte_1 CP_1
25.08.2007 in Padova, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Padova, al n. 274, Parte II, Serie A, anno 2007;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato