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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2024, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 9.4.2024 nella causa in II grado R.G. n. 3179/2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3819/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Parte_1
Serpilli ed elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini 10,; APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Vallebona ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 114; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la presente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, “Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.12.2019 e ritualmente notificato adiva Controparte_1
l'intestato Tribunale chiedendo “l'accertamento di un rapporto subordinato tra il pagina1 di 9 ricorrente e la società convenuta [la dall'1 Parte_1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 e la condanna della predetta a pagare al ricorrente la somma di € 209.974,00 con rivalutazione monetaria e interessi così suddivisa:
- Euro 18.000,00 per compensi dei mesi di novembre e dicembre 2019 anche a titolo di risarcimento del danno;
- Euro 97.200,00 per compensi per tutto l'anno 2020 anche a titolo di risarcimento del danno;
- Euro 22.500,00 per differenze compensi per i mesi da gennaio 2017 a maggio 2017;
- Euro 12.000,00 per differenze compensi per i mesi di aprile, maggio e giugno 2018;
- Euro 3.720,00 per i compensi delle quattro trasferte in Kazakistan;
- Euro 15.570,00 per indennità di ferie non godute;
- Euro 24.000,00 per trattamento di fine rapporto;
- Euro 12.960,00 per previdenza integrativa Org_1
- Euro 4.024,00 per risarcimento del danno dovuto alla mancata contribuzione del .”. Pt_2
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente deduceva: di aver ricevuto l'incarico di gestione risorse umane della società convenuta a partire dall'1.01.17 con contratto di lavoro autonomo dal 23.12.2016 che prevedeva un compenso di € 54.000,00 per le attività svolte dal ricorrente impegnando il 50% del tempo lavorativo;
di aver, invece, lavorato nel corso dei mesi da gennaio a maggio 2017 a tempo pieno, eseguendo la prestazione oltre le otto ore lavorative al giorno per cinque giorni alla settimana;
di aver ricevuto, in relazione a detto periodo, un compenso di € 4.500,00 per detti mesi, inferiore rispetto a quello spettategli con riguardo al lavoro svolto e di aver pertanto diritto a ricevere l'ulteriore 50% per un importo di € 22.500,00 complessivi;
che tra le parti era intervenuto un successivo contratto in data 23.6.2017 che, nel richiamare il precedente contratto, ne aumentava il compenso mensile ad € 9.000,00 dall'1.6.2017; che in data 14.12.2017 le parti avevano stipulato un altro contratto di collaborazione coordinata e continuativa sempre per l'espletamento di compiti di Responsabile di gestione delle risorse umane, - con compenso invariato - della durata decorrente dall'1.1.2018 al 31.12.2018, rinnovatosi automaticamente per l'anno 2019; di aver ricevuto un compenso ridotto, pari a € 5.000,00 mensili, anche nei mesi di aprile maggio e giugno 2018, in virtù di un accordo del 19.3.2018 che prevedeva una prestazione lavorativa al 50%, avendo tuttavia diritto al compenso per il tempo pieno effettivamente lavorato;
di aver sottoscritto un accordo in data 11.7.2019 nel quale era stato convenuto che esso ricorrente avrebbe rivestito per l'anno 2020 la funzione di consulente del nuovo Direttore Risorse Umane, con proroga del contratto 14.12.2017 in essere e riduzione del compenso del 10%, pari ad € 8.100 mensili (€ 97.200 annuali); che nel predetto accordo - sottoscritto dall'allora A.D., cessato dalla carica in data 31.7.2019 - era stato stabilito che il Parte_3 recesso anticipato da parte della convenuta per qualsiasi motivo avrebbe comportato l'obbligo della società convenuta al pagamento dell'intera somma prevista per l'anno 2020; che dal mese di 2019 era stato escluso dalle decisioni inerenti le risorse umane;
che con racc. a/r del 19.10.2019- ricevuta in data 23.10.2019
pagina2 di 9 - gli era stata comunicata la risoluzione del contratto in essere del 14.12.2017 alla data del 31.12.2019; di aver ricevuto una successiva comunicazione, in data 26.10.19, di risoluzione in tronco per un asserito inadempimento, “inventato” dalla società convenuta, che lo accusava di aver “artatamente” caricato nel server della società il contratto 11.7.2019 (non presente nel sistema informatico e nell'archivio cartaceo), invece affatto sconosciuto ad essa datrice di lavoro;
che aveva impugnato il recesso del 26.10.2019 con raccomandata del 25.11.2019 e offerto la prestazione lavorativa con lettera del 3.12.2019; di aver diritto di percepire, stante la natura subordinata del rapporto il pagamento: delle trasferte, delle ferie, del TFR, del versamento dei Per_ contributi al d al Org_1
Si costituiva in giudizio la la quale, negata la Parte_1 sussistenza della subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti - regolato formalmente da contratti di lavoro autonomo e di collaborazione ed effettivamente svoltosi con le pattuite modalità, così come dimostrato da chiari indici documentali - e l'effettuazione di una prestazione lavorativa maggiore o diversa da parte del ricorrente, negava la conoscenza da parte sua, prima del 25.10.2019 - data in cui nell'ambito di una riunione con i nuovi vertici della ricorrente aveva informato dell'esistenza della lettera di incarico - del contratto datato 11.7.2019, con la quale la società (nella persona del precedente A.D., Dott. aveva esteso il suo Pt_4 Pt_3 contratto di consulenza a tutto l'anno 2020 - che, privo di data certa e non risultante dagli archivi dagli archivi societari, era stato ritenuto inveritiero e quindi sottoposto ad un perizia informatica dalla quale era emerso che lo stesso era stato formato dal pc del ricorrente ed era stato effettivamente immesso all'interno del server aziendale soltanto in data 24.10.2019 - resisteva al ricorso chiedendone l'integrale rigetto”.
Invero, il giudice di primo grado, ritenute infondate quasi tutte le domande spiegate del rilevava, però, circa quella “volta ad azionare il contratto CP_1 dell'11.7.2019 con il quale le parti hanno convenuto che il ricorrente “rivestirà per l'anno 2020, la funzione di consulente del nuovo Direttore Risorse Umane” con proroga del contratto del 14.12.2017, ritenuto, dalla convenuta, frutto di artato confezionamento da parte del ricorrente, è in primo luogo il caso di sottolineare che la difesa della pur avendo dettagliatamente ricostruito il processo di Pt_1 formazione e inserimento nel sistema della società (sulla scorta di un'indagine di parte condotta per il tramite di un perito appositamente incaricato) che rivelerebbe il difetto di genuinità del documento, non ha provveduto, poi, nelle conclusioni spese nella memoria difensiva, a chiedere l'accertamento della sua falsità. La stessa, a ben vedere, pur posta a fondamento della querela sporta dalla società nei confronti del ricorrente, conseguentemente indagato per il (tentato) reato di truffa aggravata, non è stata in questa sede neppure formalmente disconosciuta, essendosi limitata la T.C.G. ad eccepirne l'inopponibilità nei suoi riguardi nella memoria difensiva, dichiarando di disconoscerla “perché da lei non proveniente” solo al verbale di udienza 10.12.2020. In definitiva, “Appurata l'opponibilità della scrittura privata datata 11.7.2020 alla società resistente e la provenienza della stessa da organo dotato, all'epoca della sua formazione, di poteri idonei al conferimento dell'incarico al
non essendo intervenuto alcun valido recesso in relazione al detto rapporto CP_1
- dal momento che la società ha formalmente esercitato il recesso dal contratto del 14.12.2017 –“ accoglieva “la domanda del ricorrente relativa al pagamento delle
pagina3 di 9 spettanze derivanti dall' “accordo estensivo” in essa contenuto” e condannava la al pagamento, in favore del ricorrente, Parte_1 dell'ammontare di € 97.200,00, maggiorato di rivalutazione e interessi dalle singole date di maturazione del credito al soddisfo.
Con ricorso depositato il 21.10.2021 la ha Parte_1 proposto gravame nei confronti della sentenza indicata in oggetto. Si è costituito opponendosi. Controparte_1
Con l'atto di appello, la censura la decisione Parte_1 del Tribunale per aver “erroneamente, illogicamente e immotivatamente accolto la domanda avanzata dalla parte appellata in ordine al pagamento della somma di Euro 97.200,00 per compensi asseritamente dovuti dalla al per CP_2 CP_1 tutto l'anno 2020, scaturenti da documento la cui provenienza e genuinità è stata ampiamente e ripetutamente contestata da parte dell'odierna appellante”, e evidenzia a tal fine in particolare: Il “MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA QUESTIONE PRELIMINARE DI DECADENZA DEL RICORRENTE APPELLATO DAL DIRITTO DI IMPUGNARE IL RECESSO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA EX ART. 32 l 183/2010”. Deduce l'appellante che “il magistrato pur avendo appurato che il contratto di collaborazione del 14.12.17 (erroneamente indicato in 14.07.17) si era risolto per mancata impugnazione, ha illogicamente e immotivatamente condannato la società odierna appellante a pagare in favore del RP l'importo previsto dalla sua proroga datata 11/07/19”; la “ERRONEA E ILLEGITTIMA VALUTAZIONE SULLA MANCATA CONTESTAZIONE DELL'ATTO DATATO 11/07/19”. Sostiene l'appellante che “la difesa della Parte_1 ha costantemente contestato la paternità e provenienza del
[...] documento datato 11.07.19 e, la conseguente non opponibilità dello stesso all'odierna appellante ... la perizia prodotta (cfr doc. 19 fascicolo primo grado), ha riscontrato che il file word da cui è stato generato il documento datato 11.07.19, è stato creato per la prima volta come file nativo all'inizio di ottobre 2019 (ovvero tre mesi dopo la data indicata nell'accordo estensivo) dal pc in dotazione al . Il CP_1
Tribunale, tra l'altro, non aveva considerato “i biglietti aerei prodotti da cui risultava che l'allora A.D. della in data 11/07/2019 era all'estero (cfr. doc.to 22 fascicolo Pt_4 di primo grado)”; la “ERRATA, CONTRADDITTORIA E ILLEGITTIMA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO IN MERITO ALLA DOMANDA DI CONDANNA”. Deduce l'appellante che “il magistrato di prime cure ha errato nell'affermare che il documento datato 11/07/19 non sia stato tempestivamente e precisamente contestato dall'odierna appellante nella memoria difensiva, cioè molto prima dell'udienza intervenuta a dicembre 2020. A fronte delle contestazioni avanzate tempestivamente e dettagliatamente dalla difesa dell'appellante, il è CP_1 rimasto inerme senza muovere alcuna controdeduzione e/o contestazione”; la “ERRATA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO”. Asserisce l'appellante: “l'Avv. stato A.D. della società appellante Pt_3 sino al 31/07/2019, così come confermato dal verbale di assemblea prodotto agli atti (cfr. doc. 9 del fascicolo di primo grado) e che l'odierna appellante ha
pagina4 di 9 costantemente affermato di non sapere se l'accordo estensivo in esame sia o meno firmato dal er non avere più avuto rapporti con quest'ultimo, sicura tuttavia Pt_3 che se lo ha sottoscritto, detto atto è intervenuto in una data successiva rispetto al termine dell'incarico di rappresentante dell'azienda e per tale motivo non opponibile alla T.C.G … il magistrato si è limitato a fondare il proprio convincimento dalla lettura della richiesta di archiviazione del PM, senza neanche ordinare l'acquisizione del verbale redatto dalla P.G. in occasione dell'assunzione delle sommarie informazioni.”; la “MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA”. Dice l'appellante: “diversamente da quanto affermato dal magistrato, la prova articolata avrebbe potuto consentire all'odierna appellante di provare la non opponibilità del documento attraverso svariati fatti … In ogni caso, l'ingresso alla prova orale, oltre agli elementi fattuali concreti già offerti e disattesi dal magistrato di primo grado (la perizia, il mancato invio del documento all'ufficio legale, il mancato caricamento nel sistema informatico e cataceo etc) avrebbero consentito alla di dare la prova Pt_4 definitiva dell'inopponibilità del documento. Vero è che, anche la giurisprudenza formatasi in merito all'art. 2704 c.c. di segno più opposto alla tesi odierna, che considera parte e non terzo una società a cui viene opposto un documento sottoscritto da un legale rappresentante cessato, ritiene che il soggetto giuridico possa invocare la non opponibilità del documento e fornirne la prova”.
L'appello è infondato. Giova sottolineare che i motivi di appello devono essere congiuntamente esaminati, attesa la stretta connessione tra i medesimi. A livello documentale deve darsi atto che fu stipulato dalle parti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa il 14.12.2017. Con accordo dell'11.7.2019 il su citato contratto fu prorogato al 31.12.2020 e fu stabilito tra l'altro che “Qualora la Società ntendesse risolvere anticipatamente Pt_1 il contratto, qualunque ne sia il motivo, o avanzasse richiesta di risoluzione consensuale, sarà tenuta in ogni caso a versare l'intera somma prevista per l'anno 2020”.
al momento della stipula dell'accordo dell'11.7.2019 era Parte_3 ancora, sia pure per poco, amministratore delegato e legale rappresentante della società appellante. Con lettera raccomandata inviata il 22.10.2019 fu comunicato all'odierno appellato che la collaborazione con il medesimo sarebbe cessato il 31.12.2019. Con successiva lettera del 28.10.2019 fu effettuata una contestazione disciplinare nei riguardi di chiedendo al medesimo quanto Persona_2 segue pagina5 di 9
Successivamente, fu risolto per giusta causa il contratto con l'appellato con la lettera appresso riportata pagina6 di 9
Occorre subito precisare che, con la lettera raccomandata inviata il 22.10.2019, fu comunicato all'odierno appellato che la collaborazione con il medesimo sarebbe cessata il 31.12.2019.
pagina7 di 9 Tale comunicazione non era lettera di recesso tout court, ma di comunicazione di data di cessazione del rapporto. Non doveva, pertanto, essere impugnata ex art. 32 l.n. 183/2010 non essendo un recesso, ma una mera comunicazione di non rinnovo contrattuale a termine. In ogni caso, giova osservare che detta lettera risulta preceduta dall'accordo dell'11.7.2019 con cui il su citato contratto di collaborazione fu prorogato al 31.12.2020 e soprattutto fu previsto che “Qualora la intendesse risolvere Parte_5 anticipatamente il contratto, qualunque ne sia il motivo, o avanzasse richiesta di risoluzione consensuale, sarà tenuta in ogni caso a versare l'intera somma prevista per l'anno 2020”. Tale affermazione non risulta derogata dalla lettera del 22.10.2019 (né, peraltro, alcuno solleva questione al riguardo, essendo solo in contestazione la riferibilità o meno dell'accordo dell'11.7.2019 alla società appellante) e la sottoscrizione del all'epoca A,D. della società appellante è da ritenere autentica sia perché Pt_3 la querela presentata dinanzi alla procura della Repubblica risulta essere stata rigettata dalla stessa con archiviazione della medesima el diniego della relativa opposizione al decreto di archiviazione della Procura da parte del GIP presso il Tribunale di Roma del 24,1,2022, atteso, peraltro, il riconoscimento della sottoscrizione da parte dello stesso sia perché risulta in atti la documentazione che Pt_3 dimostra la non partenza dell'aereo su cui lo stesso avrebbe dovuto viaggiare in concomitanza con la data della sua sottoscrizione (v. all. appellato). Ne consegue il rigetto dell'appello dovendo riferirsi l'accordo dell'11.7.2019 alla società con sottoscrizione del suo allora amministratore delegato anche in riferimento alla clausola che prevedeva in favore del medesimo l'importo già liquidato in primo grado con la sentenza gravata, a prescindere dai motivi del recesso del rapporto di collaborazione. In considerazione della soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante. Deve darsi atto, infine, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la al pagamento delle spese Parte_1 del giudizio che liquida in complessive € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 9.4.2024
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
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