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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento unitario R.G. P.U. n. 1620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDNARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza promosso ex art. 298 ccii su istanza del
Commissario Liquidatore Dott.ssa SERENELLA DI DONATO C.F. [...], della società di cui con provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( MIMIT ) –
D.M. emesso in data 28/09/2023 pubbl. G.U. n.234 del 06/10/2023 ( doc. all. 1 ) è stata disposta la
Liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt.293 e ss. del Decreto Legislativo
12 gennaio 2019 n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Tucci del Foro di Milano, presso il cui
Studio professionale in Milano Corso di Porta Vittoria n.42 elegge domicilio – Tel. 0254107150 –
PEC: alberto.tucci@milano.pecavvocati.it, giusta procura alle liti allegata al ricorso rilasciata in data
12.12.2024; nei confronti di "BRIANZA FIDUCIARIA S.R.L. SOCIETA' FIDUCIARIA E DI
REVISIONE" CHE, NELL'USO COMUNE PER BREVITA' VIENE RIDOTTA A
"BRIANZA FIDUCIARIA S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale a MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 cap
20122, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 06770910153 Partita IVA 00836770966; vista la rituale instaurazione del contraddittorio ex artt. 297 comma 4 e 40 CCII – dovendo essere sentito il debitore - nei confronti del soggetto che legalmente rappresenta la società quale ultimo liquidatore in bonis nelle forme ordinarie, ovvero il sig. RE DI IO (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16746 del 04/07/2013 (Rv. 627250 - 01), conforme Sez. 1, Sentenza n. 1645 del
27/01/2014 “In tema di liquidazione coatta amministrativa, poiché lo stato d'insolvenza si riferisce alla attività di gestione anteriore alla nomina del commissario liquidatore e quindi alla società, il
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento unitario R.G. P.U. n. 1620/2024
contraddittorio sul relativo accertamento deve costituirsi nei confronti degli ultimi titolari dell'organo esterno della società medesima, in grado di validamente interloquire su tali vicende indipendentemente dal fatto che, alla data del relativo d.m., le loro funzioni ordinarie, anche di rappresentanza, siano cessate, o, meglio, sospese;
ove, peraltro, la sottoposizione alla predetta procedura concorsuale sia stata preceduta, come nella specie, dalla sottoposizione a gestione commissariale straordinaria a norma della legge 12 agosto 1982, n. 576, si giustifica l'estensione del contraddittorio nei confronti del commissario straordinario, con riguardo alle vicende inerenti tale gestione, piuttosto che l'attribuzione della legittimazione ad un soggetto estraneo, quale il curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., il cui intervento costituisce "extrema ratio" di chiusura del sistema)”; rilevato che la notifica alla società ex art. 40 ccii non perfezionatasi alla PEC per causa negativa imputabile al destinatario si è poi perfezionata, nel rispetto dei termini di legge, in data 3 gennaio
2025, mediante inserimento in area web, come da attestazione di cancelleria;
rilevato che il legale rappresentante RE DI IO, comparso in udienza, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla dichiarazione di stato di insolvenza ex art. 298 CCII;
rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale e COMI, a MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 cap 20122;
ritenuto che
la società indicata si trova in stato di insolvenza, come emerge con palese evidenza dalla narrativa dell'istanza del Commissario Liquidatore, in quanto dall'esame della documentazione contabile prodotta dalla Società, coordinato con l'analisi della documentazione ottenuta dai creditori, emergono passività ben superiori alle attività che si ipotizza di realizzare: il Passivo della liquidazione accertato ed ammesso ammonta a complessivi € 1.954.916,52= di cui € 921.364,05= in via privilegiata ed € 1.033.552,47= in via chirografaria, come da Stato Passivo depositato presso il
Tribunale di Milano in data 21/06/2024, mentre il presumibile attivo realizzabile, derivante dalla liquidazione, risulta essere pari complessivamente ad € 328.408,21=; rilevato che dall'estratto aggiornato del concessionario della riscossione emergono debiti scaduti e non pagati per € 246.831,47 di natura tributaria e previdenziale;
rilevato che in merito allo stato di insolvenza, con riferimento alle società poste in liquidazione, il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. da ultimo la pacifica giurisprudenza sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento unitario R.G. P.U. n. 1620/2024
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.”; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834); considerato che è pervenuto parere del MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY nel quale si legge:
rilevato che emergono plurimi elementi che dimostrano come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
ACCERTA E DICHIARA lo stato di insolvenza di BRIANZA FIDUCIARIA S.R.L. SOCIETA' FIDUCIARIA E DI
REVISIONE" CHE, NELL'USO COMUNE PER BREVITA' VIENE RIDOTTA A
"BRIANZA FIDUCIARIA S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale a MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 cap
20122, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 06770910153 Partita IVA 00836770966;
DISPONE
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento unitario R.G. P.U. n. 1620/2024
ai sensi degli artt. 297-298-45 CCII e 136 c.p.c. che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni al MINISTERO PER LE IMPRESE E IL MADE IN ITALY, nonché entro il giorno successivo al suo deposito sia notificata e comunicata in copia integrale al debitore, al Commissario Liquidatore istante ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 6 febbraio
2025.
Il giudice rel. est.
Dott. Francesco Pipicelli
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDNARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza promosso ex art. 298 ccii su istanza del
Commissario Liquidatore Dott.ssa SERENELLA DI DONATO C.F. [...], della società di cui con provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( MIMIT ) –
D.M. emesso in data 28/09/2023 pubbl. G.U. n.234 del 06/10/2023 ( doc. all. 1 ) è stata disposta la
Liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt.293 e ss. del Decreto Legislativo
12 gennaio 2019 n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Tucci del Foro di Milano, presso il cui
Studio professionale in Milano Corso di Porta Vittoria n.42 elegge domicilio – Tel. 0254107150 –
PEC: alberto.tucci@milano.pecavvocati.it, giusta procura alle liti allegata al ricorso rilasciata in data
12.12.2024; nei confronti di "BRIANZA FIDUCIARIA S.R.L. SOCIETA' FIDUCIARIA E DI
REVISIONE" CHE, NELL'USO COMUNE PER BREVITA' VIENE RIDOTTA A
"BRIANZA FIDUCIARIA S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale a MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 cap
20122, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 06770910153 Partita IVA 00836770966; vista la rituale instaurazione del contraddittorio ex artt. 297 comma 4 e 40 CCII – dovendo essere sentito il debitore - nei confronti del soggetto che legalmente rappresenta la società quale ultimo liquidatore in bonis nelle forme ordinarie, ovvero il sig. RE DI IO (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 16746 del 04/07/2013 (Rv. 627250 - 01), conforme Sez. 1, Sentenza n. 1645 del
27/01/2014 “In tema di liquidazione coatta amministrativa, poiché lo stato d'insolvenza si riferisce alla attività di gestione anteriore alla nomina del commissario liquidatore e quindi alla società, il
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento unitario R.G. P.U. n. 1620/2024
contraddittorio sul relativo accertamento deve costituirsi nei confronti degli ultimi titolari dell'organo esterno della società medesima, in grado di validamente interloquire su tali vicende indipendentemente dal fatto che, alla data del relativo d.m., le loro funzioni ordinarie, anche di rappresentanza, siano cessate, o, meglio, sospese;
ove, peraltro, la sottoposizione alla predetta procedura concorsuale sia stata preceduta, come nella specie, dalla sottoposizione a gestione commissariale straordinaria a norma della legge 12 agosto 1982, n. 576, si giustifica l'estensione del contraddittorio nei confronti del commissario straordinario, con riguardo alle vicende inerenti tale gestione, piuttosto che l'attribuzione della legittimazione ad un soggetto estraneo, quale il curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., il cui intervento costituisce "extrema ratio" di chiusura del sistema)”; rilevato che la notifica alla società ex art. 40 ccii non perfezionatasi alla PEC per causa negativa imputabile al destinatario si è poi perfezionata, nel rispetto dei termini di legge, in data 3 gennaio
2025, mediante inserimento in area web, come da attestazione di cancelleria;
rilevato che il legale rappresentante RE DI IO, comparso in udienza, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla dichiarazione di stato di insolvenza ex art. 298 CCII;
rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale e COMI, a MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 cap 20122;
ritenuto che
la società indicata si trova in stato di insolvenza, come emerge con palese evidenza dalla narrativa dell'istanza del Commissario Liquidatore, in quanto dall'esame della documentazione contabile prodotta dalla Società, coordinato con l'analisi della documentazione ottenuta dai creditori, emergono passività ben superiori alle attività che si ipotizza di realizzare: il Passivo della liquidazione accertato ed ammesso ammonta a complessivi € 1.954.916,52= di cui € 921.364,05= in via privilegiata ed € 1.033.552,47= in via chirografaria, come da Stato Passivo depositato presso il
Tribunale di Milano in data 21/06/2024, mentre il presumibile attivo realizzabile, derivante dalla liquidazione, risulta essere pari complessivamente ad € 328.408,21=; rilevato che dall'estratto aggiornato del concessionario della riscossione emergono debiti scaduti e non pagati per € 246.831,47 di natura tributaria e previdenziale;
rilevato che in merito allo stato di insolvenza, con riferimento alle società poste in liquidazione, il giudice non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo (ed il suo valore di realizzo in sede liquidatoria) sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (cfr. da ultimo la pacifica giurisprudenza sul punto Cass. civ., n. 25167/2016 “Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento unitario R.G. P.U. n. 1620/2024
unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.”; conf. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644, Cass. civ. 14.10.2009, n. 21834); considerato che è pervenuto parere del MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY nel quale si legge:
rilevato che emergono plurimi elementi che dimostrano come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
ACCERTA E DICHIARA lo stato di insolvenza di BRIANZA FIDUCIARIA S.R.L. SOCIETA' FIDUCIARIA E DI
REVISIONE" CHE, NELL'USO COMUNE PER BREVITA' VIENE RIDOTTA A
"BRIANZA FIDUCIARIA S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, in liquidazione coatta amministrativa, con sede legale a MILANO (MI) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 cap
20122, Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 06770910153 Partita IVA 00836770966;
DISPONE
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Sentenza nel procedimento unitario R.G. P.U. n. 1620/2024
ai sensi degli artt. 297-298-45 CCII e 136 c.p.c. che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni al MINISTERO PER LE IMPRESE E IL MADE IN ITALY, nonché entro il giorno successivo al suo deposito sia notificata e comunicata in copia integrale al debitore, al Commissario Liquidatore istante ed al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 6 febbraio
2025.
Il giudice rel. est.
Dott. Francesco Pipicelli
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi
Pagina nr. 4