Articolo 2 della Legge 16 agosto 1962, n. 1292
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 settembre 1962
Art. 2.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 3 della legge 23 ottobre 1961, n. 1114 , e' elevata da lire 13.520.000.000 a lire 26.320.000.000.
Entrata in vigore il 14 settembre 1962