Art. 2.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 3 della legge 23 ottobre 1961, n. 1114 , e' elevata da lire 13.520.000.000 a lire 26.320.000.000.
L'autorizzazione di spesa di cui all' art. 3 della legge 23 ottobre 1961, n. 1114 , e' elevata da lire 13.520.000.000 a lire 26.320.000.000.