Decreto cautelare 22 ottobre 2022
Sentenza breve 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 22/10/2022, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2022
N. 01155/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli e Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento, comunicato con nota Prot. n. -OMISSIS- del 7.10.2022, con cui l'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha attestato che, per l’alunno -OMISSIS-, in relazione all'anno scolastico 2022/2023, “non è stata fatta alcuna assegnazione formale delle ore assegnate in quanto l’organico di sostegno non è completo” (all. 1);
- del PEI provvisorio 2021/2022 di cui all’art. 16 del decreto interministeriale n. 182/2020, comunicato in data 10 ottobre 2022, in quanto compilato esclusivamente dal docente di sostegno, senza il coinvolgimento della famiglia e degli altri componenti del GLO, e in quanto redatto senza riportare alcuna proposta del numero di ore di sostegno per il corrente anno scolastico (all. 2).
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE
dell’amministrazione scolastica convenuta alla formale attribuzione delle ore di sostegno didattico per l’alunno -OMISSIS-in base al redigendo Piano Educativo Individualizzato da elaborare secondo il modello previsto dal decreto interministeriale n. 182/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che – tenuto conto non solo della facoltà del giudice di qualificare l’azione proposta ai sensi dell’art. 32 c.p.a. ma anche delle esigenze rappresentate dalla ricorrente – sia ravvisabile la presenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima camera di consiglio, da fissarsi nel rispetto dei termini di legge;
P.Q.M.
Accoglie la su indicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali ai sensi e nei termini in cui essa risulta formulata e, per l’effetto, dispone che le Amministrazioni intimate procedano alla convocazione del GLO per la redazione del Piano Educativo Individualizzato nel rispetto dei termini di legge, procedendo all’assunzione delle iniziative necessarie per assicurare il giusto sostegno all’alunno e, in termini generali, per garantire il diritto allo studio e alla frequenza per l’anno scolastico nei confronti di quest’ultimo.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 novembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce il giorno 22 ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.