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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6791 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Marasca e dall'avv. Eugenio Durando in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
parte opponente
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., e per essa CP_1 P.IVA_1 [...]
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraguto in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di
Napoli Nord;
P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_2 P.IVA_3
difesa dall'avv. Nicola Palmiero in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa alla via Vittorio Emanuele III n. 72;
parti opposte
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di pignoramento immobiliare notificato ad istanza della convenuta nell'ambito della procedura n. 177/2022 R.G.Esec. CP_1
Con provvedimento reso in data 13.04.2023, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Napoli Nord ha rigettato l'istanza di vendita, dichiarando l'improcedibilità dell'esecuzione limitatamente agli immobili siti nel Comune di Aversa, mentre ha rigettato l'istanza di sospensione in relazione agli immobili siti nel Comune di Carinaro, assegnando termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto tempestivamente notificato, ha quindi introdotto il presente Parte_1
procedimento, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., chiedendo la conferma del provvedimento del giudice dell'esecuzione, relativamente ai beni siti nel Comune di Aversa, e la divisione,
relativamente ai bene siti nel Comune di Carinaro.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita la e per essa CP_1
concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta. Controparte_2
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita, altresì, la Parte_2
rimettendosi alla decisione del Tribunale.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Passando ad esaminare la domanda proposta, occorre osservare che l'atto di pignoramento, con cui è stata intrapresa la procedura esecutiva n. 177/2022 R.G.Esec., ha ad oggetto alcuni immobili siti nel Comune di Aversa ed alcuni immobili siti nel Comune di
Carinaro.
Ebbene, in relazione al compendio staggito sito in Aversa, va rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di vendita ed ha dichiarato l'improcedibilità, in parte qua, dell'esecuzione. Tale provvedimento non risulta, del resto, oggetto di opposizione da nessuna delle parti del procedimento espropriativo.
Nel corso del giudizio è emerso, altresì, che con ordinanza del 02.03.2024, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione anche in relazione agli
2 immobili siti nel Comune di Carinaro. Tale provvedimento non risulta, del resto, oggetto di opposizione da nessuna delle parti del procedimento espropriativo.
Alla stregua di tali circostanze, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione.
Ai soli fini del regolamento delle spese processuali, occorre evidenziare che, alla luce di una valutazione complessiva degli interessi coinvolti e del comportamento tenuto dalle parti sia nel corso del presente giudizio che nell'ambito della procedura esecutiva n. 177/2022
R.G.Esec., reputa il Tribunale che sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
• dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta;
• dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07 aprile 2025.
Il giudice monocratico
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