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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Vinicia Calendino Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. Marco Veneruso. C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
P.IVA con gli Avv.ti Francesca De Florio (cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
) e Francesco Tamborino (cod. fisc. . C.F._3 C.F._4
APPELLATA
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per e “Per le ragioni che abbiamo esposto, le Parte_1 Parte_2
conclusioni alle quali confidiamo che la Corte vorrà attenersi sono le seguenti:
1) Il corrispettivo per le opere extracontratto, che il Ctu ha stimato in € 34.397,91, andrà ridotto di €
18.810,35, corrispondente al valore delle opere non autorizzate e non accettate da e Pt_1
Quindi l'importo dovuto a a tale titolo ammonta a € 15.587,56, da detrarsi Pt_2 CP_1 dall'importo astrattamente dovuta a pari a € 328.740,30. CP_1
2) L'importo dovuto da a e per il ritardo nella consegna dell'opera CP_1 Pt_1 Pt_2 ammonta a € 30.000,00, oltre a una somma determinata equitativamente dal Giudice per la mancata consegna delle certificazioni fino al 25/7/2022 e del certificato di fine lavori.
3) infine, dovrà restituire a e € 9.055,95, ingiustamente pagati CP_1 Pt_1 Pt_2 all'esito della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 7082/2021, azionato per il pagamento della fattura n. 36/2018, che è stato richiesto nella domanda proposta nella causa n.
30394/2021 r.g.
Effettuate le compensazioni, ha quindi astrattamente diritto a ricevere da e CP_1 Pt_1
€ 274.096,79 (€ 328.740,30 - € 54.643,51), ma poiché costoro gli hanno pagato € 300.382,48, Pt_2 risultano creditori di di almeno € 26.285,69. CP_1
Impregiudicato il diritto a percepire le somme loro spettanti in via equitativa per il ritardato rilascio delle certificazioni la certificazione di conformità dell'impianto elettrico (doc. 17) e idrico e del gas
(doc. 18), datate rispettivamente il 25 ottobre 2018 e 31 ottobre 2018 e consegnate a e Pt_1
solo il 25/7/2022 e in pendenza di causa, e per il mancato rilascio del certificato di fine Pt_2 lavori, oltre a un congruo risarcimento per il mancato e perdurante mancato funzionamento dell'aria condizionata. Si chiede pertanto l'accoglimento delle già precisate conclusioni. Con la più ampia riserva, sia istruttoria che di merito”.
Per Pertanto, per tutti i motivi sin qui esposti, si chiede che l'Ecc.ma Corte Controparte_1
di Appello di Milano, Voglia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_3
e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 8587/2024, emessa dal Tribunale di Milano,
[...]
sez. VII Civile, Dott.ssa Novelli, in data 03.10.2024, pubblicata in data 04.10.2024, per tutti i motivi esposti in fatto e diritto del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge”.
pagina 2 di 16 **************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Causa rg 27308/2021
Con atto di citazione notificato in data 7.06.2021 e (committenti) Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 7082/2021, emesso a favore di Controparte_1
(impresa appaltatrice) per il pagamento dell'importo di €18.660,80 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale, effettuata nell'ambito di un più ampio contratto d'appalto.
Gli attori a fondamento dell'opposizione deducevano che: -il credito si basava solo sull'esistenza di una singola fattura (n. 36/2018), senza che vi fosse l'indicazione dei lavori posti a fondamento;
- i lavori non erano ancora terminati, presentavano comunque vizi e difetti e, l'unità immobiliare non era ancora agibile stante la mancanza delle relative certificazioni;
- avevano già corrisposto a tutto il dovuto, fatti salvi i saldi risultanti dalla CP_1
contabilità finale delle opere che doveva essere redatta nel contraddittorio tra le parti.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale, a sua volta, deduceva che: Controparte_1
-l'opposizione era inammissibile in quanto notificata oltre i termini di legge;
- il giudizio monitorio aveva ad oggetto la sola fornitura dei materiali e non i lavori inerenti al contratto d'appalto (fornitura mai contestata dagli attori);
- i committenti, inoltre, avevano corrisposto parte del prezzo indicato nella fattura n. 36/2018, riconoscendo così il debito.
Veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. e la predetta causa veniva riunita con la causa r.g.
n. 3094/2021 successivamente instaurata dalla società appaltatrice la quale, citando in giudizio Pt_1
e aveva chiesto il pagamento del saldo del prezzo pari a complessivi
[...] Parte_2
€80.829,91 di cui era ancora creditrice, inerente alla esecuzione delle lavorazioni di manutenzione straordinaria svolte sulla base del contratto di appalto – sottoscritto in data 6.02.2017 - e del corrispettivo per l'esecuzione di opere in variante, aventi ad oggetto il bene immobile sito a Milano, via
Paisiello n. 10. Nello specifico, la società appaltatrice allegava:
-di aver realizzato opere in variante, a norma dell'art. 1660 c.c., in quanto necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del progetto, ed opere su richiesta dei committenti proprietari, disciplinate dall'art. 1661 c.c.:
- la e il avevano accettato l'opera, fatto idoneo quindi ad esonerare Pt_1 Pt_2
l'appaltatrice dalla responsabilità per vizi o difformità dell'opera e sulla base del conto finale pagina 3 di 16 elaborato dal D.L. chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di
€42.347,84;
- i ritardi nell'ultimazione dei lavori non erano dipesi dall'appaltatrice, ma dal dai CP_2
committenti (i quali proposero varie modifiche al progetto iniziale), e da altre circostanze imprevedibili come la problematica dell'amianto.
A fronte di tali allegazioni, la ed il contestavano la domanda evidenziando che: Pt_1 Pt_2
- l'atto di citazione era nullo poiché non era possibile capire sulla base di quali fatti fosse stata richiesta l'emissione, in via preliminare, di un'ordinanza di ingiunzione per un importo pari a €
42.347,84, atteso che la relazione del direttore lavori, oggetto di puntuale contestazione, quantificava il saldo dovuto a in €38.501,86, nonostante, i committenti Controparte_1 avessero già corrisposto la somma di €300.382,48; difettava la contabilità delle opere e delle forniture extra capitolato;
l'opera ristrutturata non solo non era stata consegnata ai committenti ma presentava plurimi vizi e difformità ed era stata messa nella disponibilità dei committenti con ritardo rispetto alla data prevista in contratto;
chiedevano dunque il rigetto della domanda;
- in via riconvenzionale principale, chiedevano di condannare l'appaltatrice alla restituzione della somma di euro 31.621,14, pagata in eccedenza e della somma di euro 153.000,00 a titolo di danno da ritardo;
- in via riconvenzionale subordinata, accertato che l'opera era stata resa nella disponibilità dei committenti dal 30.07.2018 di condannare parte attorea al pagamento della somma di euro 21.000,00 a titolo di danno da ritardo oltre al risarcimento del danno liquidato in euro 50.000,00 per la mancata verifica dell'opera, la mancata consegna delle certificazioni energetiche;
- in ogni caso, di condannare al risarcimento del danno per il Controparte_1 mancato funzionamento dell'aria condizionata, per il sovradimensionamento del calorifero del bagno, per l'insufficiente pressione dell'acqua, per il montaggio dello scaldabagno senza il filtro, e per la mancata installazione del sistema di allarme, liquidandolo nella somma di euro
20.000,00 o quella diversa e anche maggior somma che riterrà di giustizia. Inoltre, i convenuti erano creditori dell'importo di € 21.000,00 a titolo di danno da ritardo calcolata sulla base della penale prevista nel contratto di appalto.
Concessi i termini di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e disposta CTU, all'esito delle memorie ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, con la sentenza n.8587/2024 così decideva:
“1) rigetta l'opposizione di e di nella causa R.G. n. 27308/2021, Parte_1 Parte_2
e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 7082/2021 emesso dal Tribunale di
Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna e in via solidale, nella causa R.g.n. 30394/2021 Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 16 al pagamento, a favore di della somma di euro 28.357,82 oltre interessi legali Controparte_1
a norma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali formulate da e nella Parte_1 Parte_2
causa R.g.n. 30394/2021;
4) pone definitivamente a carico solidale di parte attorea e di parte convenuta le spese della CTU;
5) condanna e in via solidale, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di che si liquidano in € 759,00 per spese esenti ed € 8.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
In particolare, il primo giudice rigettava l'opposizione al D.I. essendo risultata pacifica, all'esito della
CTU espletata, la fornitura e posa dei materiali di cui alla fattura azionata, l'accordo delle parti sulla fornitura di tali beni ed il fatto che il corrispettivo dovuto, non rientrasse nel compenso pattuito nel contratto di appalto. Quanto alla domanda di pagamento per le opere extra contratto il Tribunale, dopo aver rilevato che i committenti non avevano contestato la sussistenza di una fonte negoziale né, con allegazioni specifiche a norma dell'art. 115 c.p.c., l'esecuzione delle opere in variante, ma avevano eccepito, da un lato, che pagarono l'intero corrispettivo, vantando, anzi un credito restitutorio per il pagamento in eccesso effettuato, dall'altro, la titolarità di crediti derivanti da vizi e difformità dell'opera e dal ritardo nel completamento della stessa, ha accertato sulla base della CTU che spettavano a € 219.610,63 per le opere in contratto eseguite;
€ 74.581,13 per forniture di CP_1
materiali; € 34.547,91 per opere in variante, e quindi, riconosceva in capo all'appaltatrice un diritto di credito minore pari a € 28.357,82 derivante dalla differenza tra quanto dovuto dai committenti e quanto già corrisposto da quest'ultimi e comprensivo, altresì, della somma corrispondente alla fattura n.
36/2018 fatta valere nell'ambito del procedimento monitorio. Viceversa, in relazione alle domande riconvenzionale e al risarcimento dei danni per vizi e difformità, proposte dai committenti il giudice di prime cure rigettava ogni domanda mettendo in evidenza che:
- l'omessa realizzazione del sistema d'allarme non poteva qualificarsi quale vizio e/o difformità, bensì quale voce da decurtare in quanto non realizzata;
- le problematiche inerenti alla pressione dell'acqua e allo scaldabagno senza filtro non erano imputabili all'attività dell'appaltatrice;
- parimenti, i problemi di settaggio e ottimizzazione dell'aria condizionata, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, non erano riferibili a Controparte_1
- l'erroneo posizionamento del radiatore era imputabile ad una società terza e quindi nessun addebito poteva essere formulato nei confronti dell'appaltatrice.
pagina 5 di 16 Inoltre, con riferimento alla penale per il ritardo, riteneva che non fosse imputabile a la CP_1
consegna tardiva perché necessitata dalle variazioni progettuali ordinate dai committenti stessi e non essendo stata dimostrata la pattuizione di un nuovo termine da parte dei contraenti rispetto a tali nuovi interventi, non accoglieva la domanda di condanna al pagamento della penale medesima.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello del 04.11.2024, e impugnavano la Parte_1 Parte_2
predetta sentenza sulla base di cinque motivi di appello che saranno di seguito esaminati e ne chiedevano l'integrale riforma;
si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e CP_3
diritto le deduzioni avversarie.
All'udienza di prima comparizione del 13.03.2025 i difensori davano atto di come non fosse possibile un accordo transattivo. Il Consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, n. 2, c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste le precisavano come in atti;
inoltre, visto l'art. 350 bis c.p.c., fissava l'udienza collegiale del 22.05.2025 per la discussione orale ed assegnava alle parti termine fino il 30.04.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi atti e documenti tutti e la causa veniva poi decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello gli appellanti denunciano l' ”erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il saldo della fattura n. 36/2018 di € 18.60,00 fosse dovuto in ragione della mancata contestazione dell'avvenuta fornitura (consegna e posa in opera) del rovere plancia verniciato tea naturale, rovere bianco Genova, ceramica fioranese, cementine black and white, esclusa dal corrispettivo del contratto d'appalto all'art. 2 per violazione dell'art. 2697 c.c.
e degli artt. 633 n. 1 c.p.c. e 634 c.p.c.”. Infatti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo n. 7082/2021 poiché, il diritto di credito vantato non poteva considerarsi certo (in difetto, quindi, dei presupposti di legge): il Tribunale ha omesso di considerare, quale motivo idoneo a causarne la revoca, “la mancanza di una contabilità finale delle opere e delle forniture eseguite da
[...]
donde l'incertezza in ordine alla quantità di materiale fornito e la correlativa CP_1 infondatezza della richiesta di pagamento delle quantità indicate in fattura” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11). In ogni caso, evidenziano che l'appaltatrice aveva chiesto l'importo di €18.660,80 invece, a seguito della CTU, il consulente ha accertato come dovuta per le forniture ivi indicate la minore somma di €16.944,05 risultanti dalla contabilità finale delle opere, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto revocare il predetto decreto ingiuntivo e, conseguenzialmente, gli appellanti hanno pagina 6 di 16 diritto alla restituzione della somma pagata in eccedenza quantificabile in € 9.055,95 comprensiva degli interessi moratori non dovuti, e delle spese del D.I. parimenti, non dovute.
Con il secondo motivo si appello gli appellanti si dolgono dell' ”erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha tenuto conto che il contratto d'appalto era a corpo (a forfait)
e che l'appaltatore aveva diritto solo al pagamento del corrispettivo pattuito, maggiorato solo dei corrispettivi dovuti a per le forniture dei pavimenti, dei rivestimenti, del parquet, dei CP_1
sanitari, delle rubinetterie e dei serramenti interni ed esterni e per l'esecuzione delle sole opere extra contratto commissionate da e per violazione degli artt. 1372, 1659, 1660 e 1664 Pt_1 Pt_2
c.c.”. Gli appellanti contestano la relazione del consulente tecnico d'ufficio in quanto quest'ultimo, riferendo al giudice che le opere extracontratto realizzate da ammontano a € 34.397,91, ha CP_1
compreso, altresì, il valore di opere né autorizzate, né accettate successivamente dai committenti, ossia:
- la fornitura e posa di piano lavabo in marmo di carrara al quarto piano, € 800,00;
- la posa in opera di facciata ventilata terrazzo quarto piano, € 700,00;
- la fornitura e posa di tubazione scarico cappa, e cassonetto in cartongesso per cappa, € 900,00;
- il rifacimento del terrazzo, dovuta a fatto attribuibile a € 4.266,13; CP_1
- il noleggio extra ponteggio, € 834,00;
- le lattonerie aggiuntive, € 1.250,00;
- le varianti all'impianto impianto idraulico, € 1.700,00;
- le varianti all'impianto elettrico, € 8.360,22.
Il Tribunale, quindi, non solo ha disapplicato il disposto degli artt. 1659 c.c. e 1660 c.c., ma non ha altresì, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “che ritiene che per gli appalti a corpo (ovvero a forfait) non trova applicazione l'art. art. 1664 c.c. (tenuto peraltro conto che non ha dato dimostrazione che tali opere fossero dovute a circostanze CP_1 imprevedibili” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 12-13).
Ma vi è di più. Il giudice di prime cure ha errato anche ove ha apoditticamente ritenuto, nonostante, il consulente tecnico si sia espresso differentemente, che il rifacimento del terrazzo fosse stato dovuto a un errore del progetto, addossando ai committenti l'ulteriore somma di € 4.266,13.
Quindi, gli appellanti in riforma chiedono che venga detratto dal valore complessivo delle opere eseguite da ovvero € 328.702,33 (€ 294.304,42 + € 34.397,91) il corrispettivo richiesto CP_1
per opere non previste in contratto e non autorizzate da e ossia € 18.810,35. Pt_1 Pt_2
Con il terzo motivo di appello gli appellanti denunciano l' ”erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto i danni patiti da e per la carente Pt_1 Pt_2
pagina 7 di 16 pressione dell'acqua e per il mancato funzionamento dell'aria condizionata non fossero risarcibili da per violazione dell'art. 2697 c.c. e 1223 e segg. c.c.”. CP_1
Nella propria relazione, il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato determinati vizi dell'impianto di raffrescamento dell'aria condizionata, evidenziando come l'impianto stesso vada “settato e ottimizzato,
e la sua prestazione (per essere efficace) potrebbe essere sensibilmente migliorata con un intervento integrativo al piano quarto costituito dall'installazione di una macchina supplementare nella zona ingresso con relative bocchette di mandata e ripresa oltre dalla realizzazione di bocchette di mandata dell'impianto esistente e ciò al fine di conseguire una omogenea climatizzazione dei volumi” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15). Dato che il consulente ha implicitamente ammesso quanto dedotto dai committenti, è legittima la sospensione del pagamento dell'impianto di raffrescamento, pari a €
6.500,00, fino a quando non lo avrà reso a regola d'arte. CP_1
Con il quarto motivo di appello gli appellanti sostengono l' ”erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'opera venne completata e accettata da e Pt_1
in data 18/9/2018, e non ha accordato a e il danno cagionato loro per il Pt_2 Pt_1 Pt_2
mancato rilascio delle certificazioni energetiche e del certificato di agibilità dell'opera, per violazione degli artt. 1218 e 1665 c.c.”.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che l'opera fosse stata consegnata ai committenti in data 18.09.2018 sulla base di una mail del Direttore dei Lavori arch. , perché la fine dei lavori può Persona_1
essere dichiarata solo dopo lo svolgimento delle seguenti attività:
- la pulizia del cantiere da detriti, materiali inutilizzati e attrezzature non più necessarie;
- la conduzione di collaudi e ispezioni finali per verificare che il lavoro sia stato eseguito in conformità con i piani, le prescrizioni normative e le specifiche del progetto;
- la risoluzione dei problemi residui rilevati durante le ispezioni, che possono essere affrontati efficacemente mediante un elenco di controllo che indica quali sono e come gestire i difetti, le problematiche e i lavori incompleti del progetto;
- la chiusura dei contratti ancora aperti, inclusa la liquidazione dei vari appaltatori e fornitori, e la valutazione dei costi sostenuti rispetto al budget preventivato;
- la consegna dell'opera al committente e l'archiviazione di tutta la documentazione relativa al progetto (tra cui i permessi, i piani, i certificati, le relazioni sull'avanzamento dei lavori, ecc.), che deve essere accuratamente conservata per riferimenti futuri o potenziali reclami.
Ebbene, non solo l'appaltatrice non ha adempiuto a tali incombenti, ma non ha neppure provveduto all'elaborazione ed al rilascio di una serie di documenti tecnici ed amministrativi accertanti il pagina 8 di 16 completamento di tutte le attività e idonei ad assicurare la rispondenza del progetto alle specifiche prestabilite;
tale documentazione è composta da:
- gli elaborati redatti dal progettista che riflettono lo stato finale del progetto, comprese eventuali modifiche apportate durante la costruzione;
- il report sulle ispezioni finali atti a verificare la funzionalità e la corretta esecuzione delle componenti strutturali, meccaniche, elettriche, idrauliche, antincendio, di sicurezza, ecc.;
- l'elenco dei lavori da completare, comprendente tutti i problemi che devono essere risolti o completati prima che la costruzione sia considerata finita (come lavori di finitura, correzione di difetti o imperfezioni, pulizia finale ecc.);
- il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione delle opere (che si deve basare su un'ispezione accurata e sulla verifica che l'esecuzione sia conforme al contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicatrice, in termini di forma, dimensioni, qualità, quantità, forniture dei materiali ed adempimenti);
- le dichiarazioni di conformità degli impianti che hanno lo scopo di valutare la corretta funzionalità degli impianti installati all'interno dell'edificio;
- il certificato di agibilità: è un documento che viene richiesto dopo quindici giorni dalla fin dei lavori e serve ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'edificio.
Dati quindi i plurimi inadempimenti da parte dell'appaltatrice, il Tribunale doveva accogliere la domanda risarcitoria, quantificata in via equitativa in € 10.000,00.
Con il quinto motivo di appello gli appellanti denunciano l' ”erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto a e il danno da ritardo nella consegna Pt_2 Pt_1 dell'opera, avvenuta il 31/07/2018, con un ritardo di 10 mesi rispetto alla data convenuta del
30/9/2017, nonostante, fosse contrattualmente previsto nella somma di € 3.000,00 al mese per ciascun mese di ritardo rispetto alla data pattuita, per violazione degli artt. 1223 e 1384 c.c.”.
È pacifico, infatti, che l'unità immobiliare oggetto di edificazione sia stata consegnata ai committenti in data 31.07.2018, con un ritardo di dieci mesi rispetto a quanto previsto negozialmente (30.09.2017); quindi, dato che “l'art. 6 del contratto d'appalto prevedeva (e prevede tuttora) una penale a carico di di € 3.000,00 per ciascun mese di ritardo nella consegna dell'opera, a e CP_1 Pt_1 spettavano (e spettano tuttora) € 30.000,00 a tale titolo, oltre agli interessi dal 30/7/2018 al Pt_2 saldo effettivo” (cfr. atto di citazione in appello, p. 18).
- l'art. 1384 c.c. conferisce al giudice il potere di ridurre la penale ma non quello di escluderla;
pagina 9 di 16 - il giudice di prime cure ha fondato la propria statuizione sulla base di pronunce della giurisprudenza di legittimità del tutto inconferenti;
- inoltre, “l'art. 6 del contratto d'appalto prevedeva che il ritardo nella consegna dell'opera, prevista per il 30/9/2017 e avvenuta il 31/7/2018, poteva comportare l'esonero da responsabilità per solo se dovuta a modifica del computo metrico richiesto CP_1
dalla committenza, o a imprevisti dovuti a eventi non rilevabili allo stato attuale, imprevisti di forza maggiore quali scoppi, incendi, fermo cantiere per controlli ASL di competenza, etc.
Poiché nessuno di questi eventi è accaduto, né tantomeno è stato provato, la penale concordata era senz'altro dovuta a e nella misura stabilita anche per questo motivo” Pt_1 Pt_2
(cfr. atto di citazione in appello, p. 18).
In ragione di ciò, l'appaltatrice deve essere condannata ad una somma pari a € 30.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell'opera.
Opinione della Corte
L'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della appellata, non sussistono i presupposti dell'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. da parte degli appellanti (consistente in un fenomeno di accettazione della sentenza) perché e hanno dichiarato di prestare acquiescenza alle Pt_1 Pt_2
sole conclusioni del Ctu e alla correlativa decisione del primo giudice, nella parte in cui si afferma: i) che e hanno pagato a la complessiva somma di € 300.382,48 oltre Pt_1 Pt_2 CP_1
iva, a saldo di tutte le fatture emesse da quest'ultima (pag. 47 dell'elaborato); ii) che le opere eseguite da hanno un valore di € 328.740,30; iii) che pertanto avrebbe avuto CP_1 CP_1 astrattamente diritto a ricevere da e la somma di € 28.357,82 (€ 328.740,30 - € Pt_1 Pt_2
300.382,48) rinunciando pertanto alle note critiche nella parte in cui si contestava questa contabilità finale, viceversa, contestano tutte le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza.
Il primo motivo è infondato: gli appellanti ritengono che non sia dovuto l'importo riconducibile alla fattura n. 36/2018 (doc. n. 1 appellanti, fascicolo di primo grado) per un importo residuo pari a €
18.660,00, per la fornitura di beni e materiali, in quanto difetterebbero i presupposti di legge previsti per l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 7082/2021.
Tuttavia, ai fini dell'emissione di in decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., è doveroso ricordare che:
- la somma oggetto del credito fatto valere sia liquida, ossia precisa nel proprio ammontare;
pagina 10 di 16 - la somma oggetto del credito azionato sia esigibile, ossia un importo per cui il creditore possa richiedere il pagamento;
- il creditore fornisca una prova scritta del credito fatto valere.
Ebbene, l'appaltatrice in sede monitoria aveva prodotto il contratto d'appalto (cioè la fonte negoziale del credito), la relativa fattura corredata dall'estratto autentico notarile, ed il bonifico attestante l'acconto di € 3.679,45 pagato dai committenti. Ma vi è di più: il contratto d'appalto stesso prevedeva che non facessero parte del negozio le seguenti forniture: pavimenti;
rivestimenti; parquet;
sanitari; rubinetterie;
serramenti esterni;
serramenti interni. E ancora: gli appellanti non hanno mai contestato l'avvenuta fornitura dei predetti materiali, limitandosi a sollevare eccezioni relativamente ai vizi e difetti dell'opera oggetto del contratto d'appalto “effettivamente consegnati ai Sigg.ri e Pt_1
(cfr. memoria 183 appellanti, p. 2) ed il CTU ne ha accertato la posa. Parte_2
Ne consegue che l'affermazione degli appellanti secondo cui vi sarebbe “l'incertezza in ordine alla quantità di materiale fornito e la correlativa infondatezza della richiesta di pagamento delle quantità indicate in fattura di rovere plancia verniciato tea naturale, rovere bianco Genova, ceramica fioranese, cementine black and white, effettivamente fornite e posate” (cfr. atto di citazione in appello,
p. 11) è del tutto infondata perché la fattura n. 36/2018 è anche corredata dall'indicazione della quantità dei materiali forniti (doc. n. 5 appellata, fascicolo di primo grado);
- l'art. 2 del contratto d'appalto, come suesposto e come altresì messo in evidenza dal Tribunale, prevedeva che la fornitura di beni e materiali costituisse una operazione indipendente rispetto ai lavori concernenti l'unità immobiliare oggetto della stipula;
- non è meritevole di condivisione, neppure, l'ulteriore considerazione degli appellanti per cui
“L'opposizione si è rivelata fondata, dal momento che con riguardo a questa fornitura, il Ctu
(alle pagg. 16 e 17 dell'elaborato peritale) ha quantificato che e avrebbero Pt_1 Pt_2 dovuto pagare: € 7.878,91 per rovere plancia verniciato tea naturale, invece di € 9.259,50 richiesti con il ricorso per ingiunzione (ovvero € 1.380,59 in difetto); € 1.120,00 per rovere bianco Genova, invece di € 1.456,16 richiesti con il ricorso per ingiunzione (ovvero € 336,16 in difetto)” (cfr. atto di citazione in appello, p. 12): occorre mettere in evidenza come il consulente tecnico d'ufficio, nel quantificare il corrispettivo per le forniture in €74.581,13, abbia già effettuato le riduzioni di prezzo in rapporto a quanto già corrisposto dai committenti medesimi.
In ragione di ciò, il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
È parimenti infondato il secondo motivo di appello: gli appellanti ritengono che il consulente tecnico d'ufficio, nel quantificare in € 34.397,91 il valore delle opere extracontratto realizzate dall'appaltatrice, abbia erroneamente ricompreso anche il valore di opere né autorizzate, né accettate dai committenti pagina 11 di 16 quali: - rifacimento del terrazzo, dovuta a fatto attribuibile a € 4.266,13; - noleggio extra CP_1 ponteggio, € 834,00; -lattonerie aggiuntive, € 1.250,00; -varianti all'impianto impianto idraulico, €
1.700,00; -lavorazioni sull'impianto elettrico, € 8.360,22, ed il Tribunale nel riconoscere tali importi ha violato ed erroneamente interpretato gli artt. 1659 c.c. e 1660 c.c.
In realtà, tale doglianza non ha pregio: il contratto d'appalto rientra nell'ambito dei contratti di risultato, e l'opera deve essere realizzata in conformità alle prescrizioni previste nel capitolato, senza che l'appaltatore possa effettuare variazioni unilaterali al progetto originario. Tuttavia, tale principio di invariabilità dell'opera, in base al dettato normativo, subisce tre deroghe:
- in primis, l'appaltatore può introdurre variazioni e addizioni unilaterali all'opera, laddove, queste siano espressamente autorizzate in forma scritta dal committente (art. 1659 co. 1 c.c.); è necessaria la forma scritta ad probationem (art. 1659 co. 2 c.c.);
- vi sono poi modifiche derivanti da variazioni necessarie al progetto: il disposto dell'art. 1660
c.c. disciplina il caso in cui l'esecuzione dell'opera a regola d'arte renda necessario, per l'appunto, l'apporto di variazioni al progetto stesso, affidando al giudice, in caso di disaccordo tra le parti, il compito di determinare le variazioni e le correlative variazioni di prezzo;
trattasi di un potere speciale esercitabile dall'organo giudicante in quanto sostitutivo dell'autonomia privata, volto a rideterminare il contenuto delle prestazioni contrattuali. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e, in base alle circostanze del caso concreto, ottenere un'equa indennità (così facendo vengono contemperati i due interessi contrapposti di committente e appaltatore, in quanto analoga facoltà di recesso è riconosciuta al committente medesimo laddove le variazioni siano di notevole entità);
- inoltre, vi possono essere le variazioni ordinate dal committente: in base al disposto dell'art. 1661 c.c., è riconosciuto al committente medesimo il potere di apportare unilateralmente variazioni all'opera dedotta in contratto (trattasi di ius variandi); ciò corrisponde alla funzione tipica del contratto d'appalto: l'opera, infatti, è prodotta nell'interesse dell'appaltante, ne deriva l'esigenza pratica e logica di non vincolare il committente all'invariabilità dell'opera medesima
(in ogni caso, è doveroso rispettare i limiti di cui all'art. 1661 co. 2 c.c.).
Così delineato il quadro normativo di riferimento, è evidente come le opere contestate dagli appellanti non rientrino nell'ambito dell'art. 1659 c.c. (opere realizzate unilateralmente dall'appaltatrice volenti l'autorizzazione scritta da parte dei committenti), bensì, rientrino nella diversa fattispecie normativa di cui all'art. 1661 c.c.: infatti, non solo l'esecuzione di tali opere, come anche messo in evidenza dal
Tribunale, non è stata oggetto di contestazione da parte dei committenti entro il termine perentorio di pagina 12 di 16 cui al precedente grado di giudizio, ma dato che trattasi di opere visibili e dato che non è stato dimostrato in atti che durante l'esecuzione delle stesse gli appellanti non si siano opposti alla loro esecuzione, da un punto di vista logico, tali opere non possono che essere state richieste dai committenti stessi, non essendo, di sicuro, opere arbitrariamente eseguite per mera volontà dell'appaltatrice. Posto quindi che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 1661 c.c., è del tutto irrilevante l'assenza di una qualsivoglia autorizzazione in forma scritta dato che “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto
"ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. Civ., Sez. II, n. 32989/2019).
Inoltre, è inconferente il richiamo all'art. 1664 c.c. (“qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”): posto che il Tribunale non ha mai applicato tale norma (e quindi, già di per sé, non si comprende il richiamo alla predetta disposizione), in ogni caso, giova evidentemente rimembrare come tale norma consista in una applicazione specifica dell'art. 1467 c.c. concernente l'eccessiva onerosità sopravvenuta. La disposizione de qua introduce un meccanismo di revisione del prezzo (e non quindi la risoluzione del contratto) quando, per l'effetto di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, si sia verificato un significativo squilibrio delle prestazioni contrattuali;
la ratio è evidente: il Legislatore ha voluto implementare un rimedio manutentivo del contratto e non caducatorio (qual è la risoluzione) per evitare inutili dispersioni di ricchezza e di tempo. Tuttavia, come poc'anzi indicato, il richiamo all'art. 1664 non ha ragion d'essere dato che nel caso di specie vi sono state delle variazioni riconducibili agli artt. 1660 c.c. e 1661 c.c., e non delle circostanze imprevedibili rientranti nel disposto dell'art. 1664
c.c.
Non è meritevole di condivisione, neppure, la tesi degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe errato “ove ha ritenuto apoditticamente che il rifacimento del terrazzo fosse stato dovuto a un errore del progetto, e così appioppando a e il relativo costo per la non trascurabile somma Pt_1 Pt_2
pagina 13 di 16 di € 4.266,13” (cfr. atto di citazione in appello, p. 14): perché in sede di verifica tecnica lo stesso consulente tecnico ha statuito “che il costo totale del rifacimento del terrazzo non può essere posto in carico a (cfr. CTU, p. 30), in ogni caso, le lavorazioni inerenti al terrazzo sono state richieste Pt_2 dall'arch. (doc. n. 22 appellata, fascicolo di primo grado) a cause di problematiche inerenti al Per_1
progetto, con nessuna possibilità che possa sorgere alcun tipo di responsabilità in capo a CP_1
(trattandosi, per l'appunto, di errore progettuale).
Alla luce di tutto ciò, è corretta la quantificazione in € 34.397,91 delle opere extracontratto realizzate dall'appaltatrice.
Risulta altresì infondato il terzo motivo di appello: con riferimento all'impianto di raffrescamento dell'aria condizionata, il consulente, nella propria relazione, ha espressamente evidenziato come
“l'impianto funziona anche se deve essere settato e ottimizzato” (cfr. CTU, p. 56), eventuali altre asserite problematiche non possono essere imputate alla società appaltatrice e, in ogni caso, come anche osservato dal Tribunale, al più si rende necessario l'intervento del progettista e dell'installatore.
Anche il quarto motivo di appello non può essere accolto: gli appellanti si dolgono del fatto che la società appaltatrice non abbia consegnato loro la documentazione inerente alla fine dei lavori e, conseguenzialmente, chiedono una somma risarcitoria che quantificano, in via equitativa, in €
10.000,00. Ebbene, sul punto valgono le seguenti considerazioni:
- è pacifico che i committenti abbiano avuto la disponibilità del bene in data 31.07.2018 e che la fine dei lavori sia stata comunicata dall'appaltatrice in data 18.09.2018;
- è parimenti pacifico che tutte le certificazioni siano state poi fornite da CP_1
- è fatto documentato che nel momento della richiesta, da parte dei committenti, della suddetta documentazione, non era ancora stata effettuata la chiusura dei lavori da parte del DL, nonostante la società appaltatrice avesse, per l'appunto, comunicato la fine dei lavori stessi in data 18.09.2018 (doc. n. 8 appellata, fascicolo di primo grado);
- ma soprattutto: costituisce principio giuridicamente pacifico quello secondo cui non può sorgere alcuna responsabilità – e quindi non vi può essere alcun risarcimento – laddove, non vi sia stata la causazione di un danno. Nel caso di specie, infatti, gli appellanti si sono limitati a dolersi della mancata ricezione, al momento della messa in disponibilità dell'unità immobiliare, di una serie di certificazioni, non provando, tuttavia, l'asserito danno su cui si basa la propria richiesta risarcitoria in via equitativa. L'art. 1226 c.c. (“se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”) consente all'organo giudicante di stabilire in via equitativa la somma risarcitoria dovuta in presenza di un danno che sia certo, ma non di liquidare un importo risarcitorio in assenza della prova dell'an del danno pagina 14 di 16 medesimo;
in altri termini il potere di cui all'art. 1226 c.c. conferisce al giudice di merito il potere di sopperire alle difficoltà insite alla quantificazione del danno al fine di assicurare effettività alla tutela risarcitoria, ma non può mai assumere valenza surrogatoria della prova;
ciò, tra l'altro, è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9744/2023).
In assenza quindi della prova di un concreto pregiudizio risarcibile, non può essere accolta la domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti.
In ultima istanza è, altresì, infondato il quinto motivo di appello: con il quale si contesta il mancato riconoscimento della penale da ritardo. Anche tale doglianza non coglie nel segno: in primis, è fuori luogo la considerazione degli appellanti secondo cui “il primo giudice ha del tutto negato a e Pt_1 questo risarcimento, nonostante l'art. 1384 c.c. gli conferisca la facoltà solo di ridurla, e non Pt_2 di eliminarla del tutto” (cfr. atto di citazione in appello, p. 18), perché il Tribunale non ha applicato l'art. 1384 c.c. (norma che conferisce all'organo giudicante il potere di ridurre la penale laddove essa sia manifestamente eccessiva, o laddove vi sia stata una parziale esecuzione della prestazione).Invero, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione delle regole che governano la disciplina della penale per ritardo (art. 1382 c.c.): costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui “nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cass. Civ., Sez. II, n. 9152/2019); da ciò ne deriva che
“l'efficacia della penale è, tuttavia, conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. Civ.,
Sez. II, Ord. n. 12396/2024). Non ha pregio l'argomentazione degli appellanti secondo cui “l'art. 6 del contratto d'appalto prevedeva che il ritardo nella consegna dell'opera, prevista per il 30/9/2017 e avvenuta il 31/7/2018, poteva comportare l'esonero da responsabilità per solo se CP_1
dovuta a modifica del computo metrico richiesto dalla committenza, o a imprevisti dovuti a eventi non rilevabili allo stato attuale, imprevisti di forza maggiore quali scoppi, incendi, fermo cantiere per controlli ASL di competenza, etc.” (cfr. atto di citazione in appello, p. 19): a differenza di quando sostenuto dalla difesa, tale clausola contrattuale non prevede un esonero di responsabilità di Re
pagina 15 di 16 Modulor solo nel caso delle situazioni ivi tipizzate, viceversa, tale previsione pattizia, si limita a sancire la possibilità di mutare il termine della consegna dell'opera in caso di determinati accadimenti.
Inoltre, gli appellanti perseverano nelle proprie artate ed erronee ricostruzioni nel momento in cui sostengono che “è evidente che in corso di causa non è stato dimostrato alcuno dei presupposti per esonerare dal pagamento della penale concordata”; come poc'anzi rimembrato, e CP_1
come più volte affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, è il committente che deve fornire adeguata prova della colpa dell'appaltatore in ordine alla ritardata consegna e non viceversa.
Quindi, dato che non risulta in atti un nuovo termine per la consegna contrattualmente convenuto tra le parti e dato che i committenti non hanno fornito idonea prova della colpa dell'appaltatrice ai fini del ritardo della consegna, è da confermare la sentenza oggetto di gravame anche sotto questo profilo.
In ragione di tutto quanto suesposto, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. tenendo conto degli importi medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00 con esclusione della fase di trattazione.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, pronunciandosi sull'appello proposto da Pt_1
e contro avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Controparte_1
8587/2024 resa dal Tribunale di Milano, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e cpa;
3. Dà atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.05.2025 la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Vinicia Calendino
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Composta dal seguente collegio
Dott. Vinicia Calendino Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Roberta Nunnari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'Avv. Marco Veneruso. C.F._2
APPELLANTI
CONTRO
P.IVA con gli Avv.ti Francesca De Florio (cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
) e Francesco Tamborino (cod. fisc. . C.F._3 C.F._4
APPELLATA
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per e “Per le ragioni che abbiamo esposto, le Parte_1 Parte_2
conclusioni alle quali confidiamo che la Corte vorrà attenersi sono le seguenti:
1) Il corrispettivo per le opere extracontratto, che il Ctu ha stimato in € 34.397,91, andrà ridotto di €
18.810,35, corrispondente al valore delle opere non autorizzate e non accettate da e Pt_1
Quindi l'importo dovuto a a tale titolo ammonta a € 15.587,56, da detrarsi Pt_2 CP_1 dall'importo astrattamente dovuta a pari a € 328.740,30. CP_1
2) L'importo dovuto da a e per il ritardo nella consegna dell'opera CP_1 Pt_1 Pt_2 ammonta a € 30.000,00, oltre a una somma determinata equitativamente dal Giudice per la mancata consegna delle certificazioni fino al 25/7/2022 e del certificato di fine lavori.
3) infine, dovrà restituire a e € 9.055,95, ingiustamente pagati CP_1 Pt_1 Pt_2 all'esito della concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 7082/2021, azionato per il pagamento della fattura n. 36/2018, che è stato richiesto nella domanda proposta nella causa n.
30394/2021 r.g.
Effettuate le compensazioni, ha quindi astrattamente diritto a ricevere da e CP_1 Pt_1
€ 274.096,79 (€ 328.740,30 - € 54.643,51), ma poiché costoro gli hanno pagato € 300.382,48, Pt_2 risultano creditori di di almeno € 26.285,69. CP_1
Impregiudicato il diritto a percepire le somme loro spettanti in via equitativa per il ritardato rilascio delle certificazioni la certificazione di conformità dell'impianto elettrico (doc. 17) e idrico e del gas
(doc. 18), datate rispettivamente il 25 ottobre 2018 e 31 ottobre 2018 e consegnate a e Pt_1
solo il 25/7/2022 e in pendenza di causa, e per il mancato rilascio del certificato di fine Pt_2 lavori, oltre a un congruo risarcimento per il mancato e perdurante mancato funzionamento dell'aria condizionata. Si chiede pertanto l'accoglimento delle già precisate conclusioni. Con la più ampia riserva, sia istruttoria che di merito”.
Per Pertanto, per tutti i motivi sin qui esposti, si chiede che l'Ecc.ma Corte Controparte_1
di Appello di Milano, Voglia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
Dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_3
e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 8587/2024, emessa dal Tribunale di Milano,
[...]
sez. VII Civile, Dott.ssa Novelli, in data 03.10.2024, pubblicata in data 04.10.2024, per tutti i motivi esposti in fatto e diritto del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge”.
pagina 2 di 16 **************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Causa rg 27308/2021
Con atto di citazione notificato in data 7.06.2021 e (committenti) Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 7082/2021, emesso a favore di Controparte_1
(impresa appaltatrice) per il pagamento dell'importo di €18.660,80 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale, effettuata nell'ambito di un più ampio contratto d'appalto.
Gli attori a fondamento dell'opposizione deducevano che: -il credito si basava solo sull'esistenza di una singola fattura (n. 36/2018), senza che vi fosse l'indicazione dei lavori posti a fondamento;
- i lavori non erano ancora terminati, presentavano comunque vizi e difetti e, l'unità immobiliare non era ancora agibile stante la mancanza delle relative certificazioni;
- avevano già corrisposto a tutto il dovuto, fatti salvi i saldi risultanti dalla CP_1
contabilità finale delle opere che doveva essere redatta nel contraddittorio tra le parti.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale, a sua volta, deduceva che: Controparte_1
-l'opposizione era inammissibile in quanto notificata oltre i termini di legge;
- il giudizio monitorio aveva ad oggetto la sola fornitura dei materiali e non i lavori inerenti al contratto d'appalto (fornitura mai contestata dagli attori);
- i committenti, inoltre, avevano corrisposto parte del prezzo indicato nella fattura n. 36/2018, riconoscendo così il debito.
Veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. e la predetta causa veniva riunita con la causa r.g.
n. 3094/2021 successivamente instaurata dalla società appaltatrice la quale, citando in giudizio Pt_1
e aveva chiesto il pagamento del saldo del prezzo pari a complessivi
[...] Parte_2
€80.829,91 di cui era ancora creditrice, inerente alla esecuzione delle lavorazioni di manutenzione straordinaria svolte sulla base del contratto di appalto – sottoscritto in data 6.02.2017 - e del corrispettivo per l'esecuzione di opere in variante, aventi ad oggetto il bene immobile sito a Milano, via
Paisiello n. 10. Nello specifico, la società appaltatrice allegava:
-di aver realizzato opere in variante, a norma dell'art. 1660 c.c., in quanto necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del progetto, ed opere su richiesta dei committenti proprietari, disciplinate dall'art. 1661 c.c.:
- la e il avevano accettato l'opera, fatto idoneo quindi ad esonerare Pt_1 Pt_2
l'appaltatrice dalla responsabilità per vizi o difformità dell'opera e sulla base del conto finale pagina 3 di 16 elaborato dal D.L. chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di
€42.347,84;
- i ritardi nell'ultimazione dei lavori non erano dipesi dall'appaltatrice, ma dal dai CP_2
committenti (i quali proposero varie modifiche al progetto iniziale), e da altre circostanze imprevedibili come la problematica dell'amianto.
A fronte di tali allegazioni, la ed il contestavano la domanda evidenziando che: Pt_1 Pt_2
- l'atto di citazione era nullo poiché non era possibile capire sulla base di quali fatti fosse stata richiesta l'emissione, in via preliminare, di un'ordinanza di ingiunzione per un importo pari a €
42.347,84, atteso che la relazione del direttore lavori, oggetto di puntuale contestazione, quantificava il saldo dovuto a in €38.501,86, nonostante, i committenti Controparte_1 avessero già corrisposto la somma di €300.382,48; difettava la contabilità delle opere e delle forniture extra capitolato;
l'opera ristrutturata non solo non era stata consegnata ai committenti ma presentava plurimi vizi e difformità ed era stata messa nella disponibilità dei committenti con ritardo rispetto alla data prevista in contratto;
chiedevano dunque il rigetto della domanda;
- in via riconvenzionale principale, chiedevano di condannare l'appaltatrice alla restituzione della somma di euro 31.621,14, pagata in eccedenza e della somma di euro 153.000,00 a titolo di danno da ritardo;
- in via riconvenzionale subordinata, accertato che l'opera era stata resa nella disponibilità dei committenti dal 30.07.2018 di condannare parte attorea al pagamento della somma di euro 21.000,00 a titolo di danno da ritardo oltre al risarcimento del danno liquidato in euro 50.000,00 per la mancata verifica dell'opera, la mancata consegna delle certificazioni energetiche;
- in ogni caso, di condannare al risarcimento del danno per il Controparte_1 mancato funzionamento dell'aria condizionata, per il sovradimensionamento del calorifero del bagno, per l'insufficiente pressione dell'acqua, per il montaggio dello scaldabagno senza il filtro, e per la mancata installazione del sistema di allarme, liquidandolo nella somma di euro
20.000,00 o quella diversa e anche maggior somma che riterrà di giustizia. Inoltre, i convenuti erano creditori dell'importo di € 21.000,00 a titolo di danno da ritardo calcolata sulla base della penale prevista nel contratto di appalto.
Concessi i termini di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e disposta CTU, all'esito delle memorie ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, con la sentenza n.8587/2024 così decideva:
“1) rigetta l'opposizione di e di nella causa R.G. n. 27308/2021, Parte_1 Parte_2
e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 7082/2021 emesso dal Tribunale di
Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna e in via solidale, nella causa R.g.n. 30394/2021 Parte_1 Parte_2
pagina 4 di 16 al pagamento, a favore di della somma di euro 28.357,82 oltre interessi legali Controparte_1
a norma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
3) rigetta le domande riconvenzionali formulate da e nella Parte_1 Parte_2
causa R.g.n. 30394/2021;
4) pone definitivamente a carico solidale di parte attorea e di parte convenuta le spese della CTU;
5) condanna e in via solidale, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di che si liquidano in € 759,00 per spese esenti ed € 8.000,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge”.
In particolare, il primo giudice rigettava l'opposizione al D.I. essendo risultata pacifica, all'esito della
CTU espletata, la fornitura e posa dei materiali di cui alla fattura azionata, l'accordo delle parti sulla fornitura di tali beni ed il fatto che il corrispettivo dovuto, non rientrasse nel compenso pattuito nel contratto di appalto. Quanto alla domanda di pagamento per le opere extra contratto il Tribunale, dopo aver rilevato che i committenti non avevano contestato la sussistenza di una fonte negoziale né, con allegazioni specifiche a norma dell'art. 115 c.p.c., l'esecuzione delle opere in variante, ma avevano eccepito, da un lato, che pagarono l'intero corrispettivo, vantando, anzi un credito restitutorio per il pagamento in eccesso effettuato, dall'altro, la titolarità di crediti derivanti da vizi e difformità dell'opera e dal ritardo nel completamento della stessa, ha accertato sulla base della CTU che spettavano a € 219.610,63 per le opere in contratto eseguite;
€ 74.581,13 per forniture di CP_1
materiali; € 34.547,91 per opere in variante, e quindi, riconosceva in capo all'appaltatrice un diritto di credito minore pari a € 28.357,82 derivante dalla differenza tra quanto dovuto dai committenti e quanto già corrisposto da quest'ultimi e comprensivo, altresì, della somma corrispondente alla fattura n.
36/2018 fatta valere nell'ambito del procedimento monitorio. Viceversa, in relazione alle domande riconvenzionale e al risarcimento dei danni per vizi e difformità, proposte dai committenti il giudice di prime cure rigettava ogni domanda mettendo in evidenza che:
- l'omessa realizzazione del sistema d'allarme non poteva qualificarsi quale vizio e/o difformità, bensì quale voce da decurtare in quanto non realizzata;
- le problematiche inerenti alla pressione dell'acqua e allo scaldabagno senza filtro non erano imputabili all'attività dell'appaltatrice;
- parimenti, i problemi di settaggio e ottimizzazione dell'aria condizionata, sulla base delle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, non erano riferibili a Controparte_1
- l'erroneo posizionamento del radiatore era imputabile ad una società terza e quindi nessun addebito poteva essere formulato nei confronti dell'appaltatrice.
pagina 5 di 16 Inoltre, con riferimento alla penale per il ritardo, riteneva che non fosse imputabile a la CP_1
consegna tardiva perché necessitata dalle variazioni progettuali ordinate dai committenti stessi e non essendo stata dimostrata la pattuizione di un nuovo termine da parte dei contraenti rispetto a tali nuovi interventi, non accoglieva la domanda di condanna al pagamento della penale medesima.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello del 04.11.2024, e impugnavano la Parte_1 Parte_2
predetta sentenza sulla base di cinque motivi di appello che saranno di seguito esaminati e ne chiedevano l'integrale riforma;
si costituiva ritualmente in giudizio contestando in fatto e CP_3
diritto le deduzioni avversarie.
All'udienza di prima comparizione del 13.03.2025 i difensori davano atto di come non fosse possibile un accordo transattivo. Il Consigliere istruttore, visto l'art. 350 co. 3, n. 2, c.p.c., invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste le precisavano come in atti;
inoltre, visto l'art. 350 bis c.p.c., fissava l'udienza collegiale del 22.05.2025 per la discussione orale ed assegnava alle parti termine fino il 30.04.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali. Alla predetta udienza le parti discutevano riportandosi ai rispettivi atti e documenti tutti e la causa veniva poi decisa nella camera di consiglio del 28.05.2025
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello gli appellanti denunciano l' ”erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il saldo della fattura n. 36/2018 di € 18.60,00 fosse dovuto in ragione della mancata contestazione dell'avvenuta fornitura (consegna e posa in opera) del rovere plancia verniciato tea naturale, rovere bianco Genova, ceramica fioranese, cementine black and white, esclusa dal corrispettivo del contratto d'appalto all'art. 2 per violazione dell'art. 2697 c.c.
e degli artt. 633 n. 1 c.p.c. e 634 c.p.c.”. Infatti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo n. 7082/2021 poiché, il diritto di credito vantato non poteva considerarsi certo (in difetto, quindi, dei presupposti di legge): il Tribunale ha omesso di considerare, quale motivo idoneo a causarne la revoca, “la mancanza di una contabilità finale delle opere e delle forniture eseguite da
[...]
donde l'incertezza in ordine alla quantità di materiale fornito e la correlativa CP_1 infondatezza della richiesta di pagamento delle quantità indicate in fattura” (cfr. atto di citazione in appello, p. 11). In ogni caso, evidenziano che l'appaltatrice aveva chiesto l'importo di €18.660,80 invece, a seguito della CTU, il consulente ha accertato come dovuta per le forniture ivi indicate la minore somma di €16.944,05 risultanti dalla contabilità finale delle opere, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto revocare il predetto decreto ingiuntivo e, conseguenzialmente, gli appellanti hanno pagina 6 di 16 diritto alla restituzione della somma pagata in eccedenza quantificabile in € 9.055,95 comprensiva degli interessi moratori non dovuti, e delle spese del D.I. parimenti, non dovute.
Con il secondo motivo si appello gli appellanti si dolgono dell' ”erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha tenuto conto che il contratto d'appalto era a corpo (a forfait)
e che l'appaltatore aveva diritto solo al pagamento del corrispettivo pattuito, maggiorato solo dei corrispettivi dovuti a per le forniture dei pavimenti, dei rivestimenti, del parquet, dei CP_1
sanitari, delle rubinetterie e dei serramenti interni ed esterni e per l'esecuzione delle sole opere extra contratto commissionate da e per violazione degli artt. 1372, 1659, 1660 e 1664 Pt_1 Pt_2
c.c.”. Gli appellanti contestano la relazione del consulente tecnico d'ufficio in quanto quest'ultimo, riferendo al giudice che le opere extracontratto realizzate da ammontano a € 34.397,91, ha CP_1
compreso, altresì, il valore di opere né autorizzate, né accettate successivamente dai committenti, ossia:
- la fornitura e posa di piano lavabo in marmo di carrara al quarto piano, € 800,00;
- la posa in opera di facciata ventilata terrazzo quarto piano, € 700,00;
- la fornitura e posa di tubazione scarico cappa, e cassonetto in cartongesso per cappa, € 900,00;
- il rifacimento del terrazzo, dovuta a fatto attribuibile a € 4.266,13; CP_1
- il noleggio extra ponteggio, € 834,00;
- le lattonerie aggiuntive, € 1.250,00;
- le varianti all'impianto impianto idraulico, € 1.700,00;
- le varianti all'impianto elettrico, € 8.360,22.
Il Tribunale, quindi, non solo ha disapplicato il disposto degli artt. 1659 c.c. e 1660 c.c., ma non ha altresì, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “che ritiene che per gli appalti a corpo (ovvero a forfait) non trova applicazione l'art. art. 1664 c.c. (tenuto peraltro conto che non ha dato dimostrazione che tali opere fossero dovute a circostanze CP_1 imprevedibili” (cfr. atto di citazione in appello, pp. 12-13).
Ma vi è di più. Il giudice di prime cure ha errato anche ove ha apoditticamente ritenuto, nonostante, il consulente tecnico si sia espresso differentemente, che il rifacimento del terrazzo fosse stato dovuto a un errore del progetto, addossando ai committenti l'ulteriore somma di € 4.266,13.
Quindi, gli appellanti in riforma chiedono che venga detratto dal valore complessivo delle opere eseguite da ovvero € 328.702,33 (€ 294.304,42 + € 34.397,91) il corrispettivo richiesto CP_1
per opere non previste in contratto e non autorizzate da e ossia € 18.810,35. Pt_1 Pt_2
Con il terzo motivo di appello gli appellanti denunciano l' ”erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto i danni patiti da e per la carente Pt_1 Pt_2
pagina 7 di 16 pressione dell'acqua e per il mancato funzionamento dell'aria condizionata non fossero risarcibili da per violazione dell'art. 2697 c.c. e 1223 e segg. c.c.”. CP_1
Nella propria relazione, il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato determinati vizi dell'impianto di raffrescamento dell'aria condizionata, evidenziando come l'impianto stesso vada “settato e ottimizzato,
e la sua prestazione (per essere efficace) potrebbe essere sensibilmente migliorata con un intervento integrativo al piano quarto costituito dall'installazione di una macchina supplementare nella zona ingresso con relative bocchette di mandata e ripresa oltre dalla realizzazione di bocchette di mandata dell'impianto esistente e ciò al fine di conseguire una omogenea climatizzazione dei volumi” (cfr. atto di citazione in appello, p. 15). Dato che il consulente ha implicitamente ammesso quanto dedotto dai committenti, è legittima la sospensione del pagamento dell'impianto di raffrescamento, pari a €
6.500,00, fino a quando non lo avrà reso a regola d'arte. CP_1
Con il quarto motivo di appello gli appellanti sostengono l' ”erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che l'opera venne completata e accettata da e Pt_1
in data 18/9/2018, e non ha accordato a e il danno cagionato loro per il Pt_2 Pt_1 Pt_2
mancato rilascio delle certificazioni energetiche e del certificato di agibilità dell'opera, per violazione degli artt. 1218 e 1665 c.c.”.
Il Tribunale ha errato nel ritenere che l'opera fosse stata consegnata ai committenti in data 18.09.2018 sulla base di una mail del Direttore dei Lavori arch. , perché la fine dei lavori può Persona_1
essere dichiarata solo dopo lo svolgimento delle seguenti attività:
- la pulizia del cantiere da detriti, materiali inutilizzati e attrezzature non più necessarie;
- la conduzione di collaudi e ispezioni finali per verificare che il lavoro sia stato eseguito in conformità con i piani, le prescrizioni normative e le specifiche del progetto;
- la risoluzione dei problemi residui rilevati durante le ispezioni, che possono essere affrontati efficacemente mediante un elenco di controllo che indica quali sono e come gestire i difetti, le problematiche e i lavori incompleti del progetto;
- la chiusura dei contratti ancora aperti, inclusa la liquidazione dei vari appaltatori e fornitori, e la valutazione dei costi sostenuti rispetto al budget preventivato;
- la consegna dell'opera al committente e l'archiviazione di tutta la documentazione relativa al progetto (tra cui i permessi, i piani, i certificati, le relazioni sull'avanzamento dei lavori, ecc.), che deve essere accuratamente conservata per riferimenti futuri o potenziali reclami.
Ebbene, non solo l'appaltatrice non ha adempiuto a tali incombenti, ma non ha neppure provveduto all'elaborazione ed al rilascio di una serie di documenti tecnici ed amministrativi accertanti il pagina 8 di 16 completamento di tutte le attività e idonei ad assicurare la rispondenza del progetto alle specifiche prestabilite;
tale documentazione è composta da:
- gli elaborati redatti dal progettista che riflettono lo stato finale del progetto, comprese eventuali modifiche apportate durante la costruzione;
- il report sulle ispezioni finali atti a verificare la funzionalità e la corretta esecuzione delle componenti strutturali, meccaniche, elettriche, idrauliche, antincendio, di sicurezza, ecc.;
- l'elenco dei lavori da completare, comprendente tutti i problemi che devono essere risolti o completati prima che la costruzione sia considerata finita (come lavori di finitura, correzione di difetti o imperfezioni, pulizia finale ecc.);
- il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione delle opere (che si deve basare su un'ispezione accurata e sulla verifica che l'esecuzione sia conforme al contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicatrice, in termini di forma, dimensioni, qualità, quantità, forniture dei materiali ed adempimenti);
- le dichiarazioni di conformità degli impianti che hanno lo scopo di valutare la corretta funzionalità degli impianti installati all'interno dell'edificio;
- il certificato di agibilità: è un documento che viene richiesto dopo quindici giorni dalla fin dei lavori e serve ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'edificio.
Dati quindi i plurimi inadempimenti da parte dell'appaltatrice, il Tribunale doveva accogliere la domanda risarcitoria, quantificata in via equitativa in € 10.000,00.
Con il quinto motivo di appello gli appellanti denunciano l' ”erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice non ha riconosciuto a e il danno da ritardo nella consegna Pt_2 Pt_1 dell'opera, avvenuta il 31/07/2018, con un ritardo di 10 mesi rispetto alla data convenuta del
30/9/2017, nonostante, fosse contrattualmente previsto nella somma di € 3.000,00 al mese per ciascun mese di ritardo rispetto alla data pattuita, per violazione degli artt. 1223 e 1384 c.c.”.
È pacifico, infatti, che l'unità immobiliare oggetto di edificazione sia stata consegnata ai committenti in data 31.07.2018, con un ritardo di dieci mesi rispetto a quanto previsto negozialmente (30.09.2017); quindi, dato che “l'art. 6 del contratto d'appalto prevedeva (e prevede tuttora) una penale a carico di di € 3.000,00 per ciascun mese di ritardo nella consegna dell'opera, a e CP_1 Pt_1 spettavano (e spettano tuttora) € 30.000,00 a tale titolo, oltre agli interessi dal 30/7/2018 al Pt_2 saldo effettivo” (cfr. atto di citazione in appello, p. 18).
- l'art. 1384 c.c. conferisce al giudice il potere di ridurre la penale ma non quello di escluderla;
pagina 9 di 16 - il giudice di prime cure ha fondato la propria statuizione sulla base di pronunce della giurisprudenza di legittimità del tutto inconferenti;
- inoltre, “l'art. 6 del contratto d'appalto prevedeva che il ritardo nella consegna dell'opera, prevista per il 30/9/2017 e avvenuta il 31/7/2018, poteva comportare l'esonero da responsabilità per solo se dovuta a modifica del computo metrico richiesto CP_1
dalla committenza, o a imprevisti dovuti a eventi non rilevabili allo stato attuale, imprevisti di forza maggiore quali scoppi, incendi, fermo cantiere per controlli ASL di competenza, etc.
Poiché nessuno di questi eventi è accaduto, né tantomeno è stato provato, la penale concordata era senz'altro dovuta a e nella misura stabilita anche per questo motivo” Pt_1 Pt_2
(cfr. atto di citazione in appello, p. 18).
In ragione di ciò, l'appaltatrice deve essere condannata ad una somma pari a € 30.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell'opera.
Opinione della Corte
L'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della appellata, non sussistono i presupposti dell'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. da parte degli appellanti (consistente in un fenomeno di accettazione della sentenza) perché e hanno dichiarato di prestare acquiescenza alle Pt_1 Pt_2
sole conclusioni del Ctu e alla correlativa decisione del primo giudice, nella parte in cui si afferma: i) che e hanno pagato a la complessiva somma di € 300.382,48 oltre Pt_1 Pt_2 CP_1
iva, a saldo di tutte le fatture emesse da quest'ultima (pag. 47 dell'elaborato); ii) che le opere eseguite da hanno un valore di € 328.740,30; iii) che pertanto avrebbe avuto CP_1 CP_1 astrattamente diritto a ricevere da e la somma di € 28.357,82 (€ 328.740,30 - € Pt_1 Pt_2
300.382,48) rinunciando pertanto alle note critiche nella parte in cui si contestava questa contabilità finale, viceversa, contestano tutte le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza.
Il primo motivo è infondato: gli appellanti ritengono che non sia dovuto l'importo riconducibile alla fattura n. 36/2018 (doc. n. 1 appellanti, fascicolo di primo grado) per un importo residuo pari a €
18.660,00, per la fornitura di beni e materiali, in quanto difetterebbero i presupposti di legge previsti per l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 7082/2021.
Tuttavia, ai fini dell'emissione di in decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c., è doveroso ricordare che:
- la somma oggetto del credito fatto valere sia liquida, ossia precisa nel proprio ammontare;
pagina 10 di 16 - la somma oggetto del credito azionato sia esigibile, ossia un importo per cui il creditore possa richiedere il pagamento;
- il creditore fornisca una prova scritta del credito fatto valere.
Ebbene, l'appaltatrice in sede monitoria aveva prodotto il contratto d'appalto (cioè la fonte negoziale del credito), la relativa fattura corredata dall'estratto autentico notarile, ed il bonifico attestante l'acconto di € 3.679,45 pagato dai committenti. Ma vi è di più: il contratto d'appalto stesso prevedeva che non facessero parte del negozio le seguenti forniture: pavimenti;
rivestimenti; parquet;
sanitari; rubinetterie;
serramenti esterni;
serramenti interni. E ancora: gli appellanti non hanno mai contestato l'avvenuta fornitura dei predetti materiali, limitandosi a sollevare eccezioni relativamente ai vizi e difetti dell'opera oggetto del contratto d'appalto “effettivamente consegnati ai Sigg.ri e Pt_1
(cfr. memoria 183 appellanti, p. 2) ed il CTU ne ha accertato la posa. Parte_2
Ne consegue che l'affermazione degli appellanti secondo cui vi sarebbe “l'incertezza in ordine alla quantità di materiale fornito e la correlativa infondatezza della richiesta di pagamento delle quantità indicate in fattura di rovere plancia verniciato tea naturale, rovere bianco Genova, ceramica fioranese, cementine black and white, effettivamente fornite e posate” (cfr. atto di citazione in appello,
p. 11) è del tutto infondata perché la fattura n. 36/2018 è anche corredata dall'indicazione della quantità dei materiali forniti (doc. n. 5 appellata, fascicolo di primo grado);
- l'art. 2 del contratto d'appalto, come suesposto e come altresì messo in evidenza dal Tribunale, prevedeva che la fornitura di beni e materiali costituisse una operazione indipendente rispetto ai lavori concernenti l'unità immobiliare oggetto della stipula;
- non è meritevole di condivisione, neppure, l'ulteriore considerazione degli appellanti per cui
“L'opposizione si è rivelata fondata, dal momento che con riguardo a questa fornitura, il Ctu
(alle pagg. 16 e 17 dell'elaborato peritale) ha quantificato che e avrebbero Pt_1 Pt_2 dovuto pagare: € 7.878,91 per rovere plancia verniciato tea naturale, invece di € 9.259,50 richiesti con il ricorso per ingiunzione (ovvero € 1.380,59 in difetto); € 1.120,00 per rovere bianco Genova, invece di € 1.456,16 richiesti con il ricorso per ingiunzione (ovvero € 336,16 in difetto)” (cfr. atto di citazione in appello, p. 12): occorre mettere in evidenza come il consulente tecnico d'ufficio, nel quantificare il corrispettivo per le forniture in €74.581,13, abbia già effettuato le riduzioni di prezzo in rapporto a quanto già corrisposto dai committenti medesimi.
In ragione di ciò, il motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
È parimenti infondato il secondo motivo di appello: gli appellanti ritengono che il consulente tecnico d'ufficio, nel quantificare in € 34.397,91 il valore delle opere extracontratto realizzate dall'appaltatrice, abbia erroneamente ricompreso anche il valore di opere né autorizzate, né accettate dai committenti pagina 11 di 16 quali: - rifacimento del terrazzo, dovuta a fatto attribuibile a € 4.266,13; - noleggio extra CP_1 ponteggio, € 834,00; -lattonerie aggiuntive, € 1.250,00; -varianti all'impianto impianto idraulico, €
1.700,00; -lavorazioni sull'impianto elettrico, € 8.360,22, ed il Tribunale nel riconoscere tali importi ha violato ed erroneamente interpretato gli artt. 1659 c.c. e 1660 c.c.
In realtà, tale doglianza non ha pregio: il contratto d'appalto rientra nell'ambito dei contratti di risultato, e l'opera deve essere realizzata in conformità alle prescrizioni previste nel capitolato, senza che l'appaltatore possa effettuare variazioni unilaterali al progetto originario. Tuttavia, tale principio di invariabilità dell'opera, in base al dettato normativo, subisce tre deroghe:
- in primis, l'appaltatore può introdurre variazioni e addizioni unilaterali all'opera, laddove, queste siano espressamente autorizzate in forma scritta dal committente (art. 1659 co. 1 c.c.); è necessaria la forma scritta ad probationem (art. 1659 co. 2 c.c.);
- vi sono poi modifiche derivanti da variazioni necessarie al progetto: il disposto dell'art. 1660
c.c. disciplina il caso in cui l'esecuzione dell'opera a regola d'arte renda necessario, per l'appunto, l'apporto di variazioni al progetto stesso, affidando al giudice, in caso di disaccordo tra le parti, il compito di determinare le variazioni e le correlative variazioni di prezzo;
trattasi di un potere speciale esercitabile dall'organo giudicante in quanto sostitutivo dell'autonomia privata, volto a rideterminare il contenuto delle prestazioni contrattuali. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e, in base alle circostanze del caso concreto, ottenere un'equa indennità (così facendo vengono contemperati i due interessi contrapposti di committente e appaltatore, in quanto analoga facoltà di recesso è riconosciuta al committente medesimo laddove le variazioni siano di notevole entità);
- inoltre, vi possono essere le variazioni ordinate dal committente: in base al disposto dell'art. 1661 c.c., è riconosciuto al committente medesimo il potere di apportare unilateralmente variazioni all'opera dedotta in contratto (trattasi di ius variandi); ciò corrisponde alla funzione tipica del contratto d'appalto: l'opera, infatti, è prodotta nell'interesse dell'appaltante, ne deriva l'esigenza pratica e logica di non vincolare il committente all'invariabilità dell'opera medesima
(in ogni caso, è doveroso rispettare i limiti di cui all'art. 1661 co. 2 c.c.).
Così delineato il quadro normativo di riferimento, è evidente come le opere contestate dagli appellanti non rientrino nell'ambito dell'art. 1659 c.c. (opere realizzate unilateralmente dall'appaltatrice volenti l'autorizzazione scritta da parte dei committenti), bensì, rientrino nella diversa fattispecie normativa di cui all'art. 1661 c.c.: infatti, non solo l'esecuzione di tali opere, come anche messo in evidenza dal
Tribunale, non è stata oggetto di contestazione da parte dei committenti entro il termine perentorio di pagina 12 di 16 cui al precedente grado di giudizio, ma dato che trattasi di opere visibili e dato che non è stato dimostrato in atti che durante l'esecuzione delle stesse gli appellanti non si siano opposti alla loro esecuzione, da un punto di vista logico, tali opere non possono che essere state richieste dai committenti stessi, non essendo, di sicuro, opere arbitrariamente eseguite per mera volontà dell'appaltatrice. Posto quindi che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 1661 c.c., è del tutto irrilevante l'assenza di una qualsivoglia autorizzazione in forma scritta dato che “in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto
"ad substantiam", mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente” (Cass. Civ., Sez. II, n. 32989/2019).
Inoltre, è inconferente il richiamo all'art. 1664 c.c. (“qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”): posto che il Tribunale non ha mai applicato tale norma (e quindi, già di per sé, non si comprende il richiamo alla predetta disposizione), in ogni caso, giova evidentemente rimembrare come tale norma consista in una applicazione specifica dell'art. 1467 c.c. concernente l'eccessiva onerosità sopravvenuta. La disposizione de qua introduce un meccanismo di revisione del prezzo (e non quindi la risoluzione del contratto) quando, per l'effetto di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, si sia verificato un significativo squilibrio delle prestazioni contrattuali;
la ratio è evidente: il Legislatore ha voluto implementare un rimedio manutentivo del contratto e non caducatorio (qual è la risoluzione) per evitare inutili dispersioni di ricchezza e di tempo. Tuttavia, come poc'anzi indicato, il richiamo all'art. 1664 non ha ragion d'essere dato che nel caso di specie vi sono state delle variazioni riconducibili agli artt. 1660 c.c. e 1661 c.c., e non delle circostanze imprevedibili rientranti nel disposto dell'art. 1664
c.c.
Non è meritevole di condivisione, neppure, la tesi degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe errato “ove ha ritenuto apoditticamente che il rifacimento del terrazzo fosse stato dovuto a un errore del progetto, e così appioppando a e il relativo costo per la non trascurabile somma Pt_1 Pt_2
pagina 13 di 16 di € 4.266,13” (cfr. atto di citazione in appello, p. 14): perché in sede di verifica tecnica lo stesso consulente tecnico ha statuito “che il costo totale del rifacimento del terrazzo non può essere posto in carico a (cfr. CTU, p. 30), in ogni caso, le lavorazioni inerenti al terrazzo sono state richieste Pt_2 dall'arch. (doc. n. 22 appellata, fascicolo di primo grado) a cause di problematiche inerenti al Per_1
progetto, con nessuna possibilità che possa sorgere alcun tipo di responsabilità in capo a CP_1
(trattandosi, per l'appunto, di errore progettuale).
Alla luce di tutto ciò, è corretta la quantificazione in € 34.397,91 delle opere extracontratto realizzate dall'appaltatrice.
Risulta altresì infondato il terzo motivo di appello: con riferimento all'impianto di raffrescamento dell'aria condizionata, il consulente, nella propria relazione, ha espressamente evidenziato come
“l'impianto funziona anche se deve essere settato e ottimizzato” (cfr. CTU, p. 56), eventuali altre asserite problematiche non possono essere imputate alla società appaltatrice e, in ogni caso, come anche osservato dal Tribunale, al più si rende necessario l'intervento del progettista e dell'installatore.
Anche il quarto motivo di appello non può essere accolto: gli appellanti si dolgono del fatto che la società appaltatrice non abbia consegnato loro la documentazione inerente alla fine dei lavori e, conseguenzialmente, chiedono una somma risarcitoria che quantificano, in via equitativa, in €
10.000,00. Ebbene, sul punto valgono le seguenti considerazioni:
- è pacifico che i committenti abbiano avuto la disponibilità del bene in data 31.07.2018 e che la fine dei lavori sia stata comunicata dall'appaltatrice in data 18.09.2018;
- è parimenti pacifico che tutte le certificazioni siano state poi fornite da CP_1
- è fatto documentato che nel momento della richiesta, da parte dei committenti, della suddetta documentazione, non era ancora stata effettuata la chiusura dei lavori da parte del DL, nonostante la società appaltatrice avesse, per l'appunto, comunicato la fine dei lavori stessi in data 18.09.2018 (doc. n. 8 appellata, fascicolo di primo grado);
- ma soprattutto: costituisce principio giuridicamente pacifico quello secondo cui non può sorgere alcuna responsabilità – e quindi non vi può essere alcun risarcimento – laddove, non vi sia stata la causazione di un danno. Nel caso di specie, infatti, gli appellanti si sono limitati a dolersi della mancata ricezione, al momento della messa in disponibilità dell'unità immobiliare, di una serie di certificazioni, non provando, tuttavia, l'asserito danno su cui si basa la propria richiesta risarcitoria in via equitativa. L'art. 1226 c.c. (“se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”) consente all'organo giudicante di stabilire in via equitativa la somma risarcitoria dovuta in presenza di un danno che sia certo, ma non di liquidare un importo risarcitorio in assenza della prova dell'an del danno pagina 14 di 16 medesimo;
in altri termini il potere di cui all'art. 1226 c.c. conferisce al giudice di merito il potere di sopperire alle difficoltà insite alla quantificazione del danno al fine di assicurare effettività alla tutela risarcitoria, ma non può mai assumere valenza surrogatoria della prova;
ciò, tra l'altro, è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato” (Cass. Civ., Sez. III, n. 9744/2023).
In assenza quindi della prova di un concreto pregiudizio risarcibile, non può essere accolta la domanda risarcitoria avanzata dagli appellanti.
In ultima istanza è, altresì, infondato il quinto motivo di appello: con il quale si contesta il mancato riconoscimento della penale da ritardo. Anche tale doglianza non coglie nel segno: in primis, è fuori luogo la considerazione degli appellanti secondo cui “il primo giudice ha del tutto negato a e Pt_1 questo risarcimento, nonostante l'art. 1384 c.c. gli conferisca la facoltà solo di ridurla, e non Pt_2 di eliminarla del tutto” (cfr. atto di citazione in appello, p. 18), perché il Tribunale non ha applicato l'art. 1384 c.c. (norma che conferisce all'organo giudicante il potere di ridurre la penale laddove essa sia manifestamente eccessiva, o laddove vi sia stata una parziale esecuzione della prestazione).Invero, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione delle regole che governano la disciplina della penale per ritardo (art. 1382 c.c.): costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui “nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti” (Cass. Civ., Sez. II, n. 9152/2019); da ciò ne deriva che
“l'efficacia della penale è, tuttavia, conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (Cass. Civ.,
Sez. II, Ord. n. 12396/2024). Non ha pregio l'argomentazione degli appellanti secondo cui “l'art. 6 del contratto d'appalto prevedeva che il ritardo nella consegna dell'opera, prevista per il 30/9/2017 e avvenuta il 31/7/2018, poteva comportare l'esonero da responsabilità per solo se CP_1
dovuta a modifica del computo metrico richiesto dalla committenza, o a imprevisti dovuti a eventi non rilevabili allo stato attuale, imprevisti di forza maggiore quali scoppi, incendi, fermo cantiere per controlli ASL di competenza, etc.” (cfr. atto di citazione in appello, p. 19): a differenza di quando sostenuto dalla difesa, tale clausola contrattuale non prevede un esonero di responsabilità di Re
pagina 15 di 16 Modulor solo nel caso delle situazioni ivi tipizzate, viceversa, tale previsione pattizia, si limita a sancire la possibilità di mutare il termine della consegna dell'opera in caso di determinati accadimenti.
Inoltre, gli appellanti perseverano nelle proprie artate ed erronee ricostruzioni nel momento in cui sostengono che “è evidente che in corso di causa non è stato dimostrato alcuno dei presupposti per esonerare dal pagamento della penale concordata”; come poc'anzi rimembrato, e CP_1
come più volte affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, è il committente che deve fornire adeguata prova della colpa dell'appaltatore in ordine alla ritardata consegna e non viceversa.
Quindi, dato che non risulta in atti un nuovo termine per la consegna contrattualmente convenuto tra le parti e dato che i committenti non hanno fornito idonea prova della colpa dell'appaltatrice ai fini del ritardo della consegna, è da confermare la sentenza oggetto di gravame anche sotto questo profilo.
In ragione di tutto quanto suesposto, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. tenendo conto degli importi medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00 con esclusione della fase di trattazione.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, pronunciandosi sull'appello proposto da Pt_1
e contro avverso la sentenza n.
[...] Parte_2 Controparte_1
8587/2024 resa dal Tribunale di Milano, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti a rifondere, in favore dell'appellata, le spese di lite del grado che si liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e cpa;
3. Dà atto della sussistenza, a carico degli appellanti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.05.2025 la cons. est. la presidente
Maria Teresa Brena Vinicia Calendino
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