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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14024/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 15/07/1974), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE PAOLA MARIA LUISA;
(ROMA (RM), 10/01/1962), con il patrocinio CP_1
dell'avv. DE PAOLA MARIA LUISA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, Sigg.ri
[...]
e , autorizzandoli a vivere separati e con Parte_1 CP_1
l'obbligo di reciproco rispetto;
2. Ordinare al Comune di Albano Laziale di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. La casa coniugale di Via Fonti del Clitunno 11 di proprietà esclusiva del marito, Sig. resterà assegnata allo stesso insieme ai CP_1
mobili e agli arredi che la compongono, essendosi la moglie trasferita nell'immobile sito in Roma, Via Grottaferrata 103 ed avendo già asportato quanto di sua pertinenza;
4. Il Sig. verserà a titolo di contributo di CP_1
mantenimento della moglie la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Dicembre 2024;
Per_ 5. La figlia minore resterà affidata in maniera congiunta e condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna di Via Grottaferrata 103, pur mantenendo la residenza presso l'abitazione del padre;
6. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di
Per_ maggiore interesse che riguardano la figlia , relativamente alla sua istruzione, alla sua educazione ed alla sua salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
7. Il padre potrà visitare la figlia e tenerla con sé quando lo riterrà
opportuno, compatibilmente con le necessità della ragazza e le proprie esigenze lavorative;
Per_ 8. La figlia minore pernotterà con il padre ogni fine settimana o più spesso, secondo le sue necessità e le sue volontà;
9. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia durante il periodo in cui ha con sé la minore, fatte salve le spese sanitarie, non coperte dal SSN, e scolastiche per la figlia che saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, tutte le altre spese straordinarie per la figlia, da concordare preventivamente fra i coniugi, saranno suddivise anch'esse nella misura del 50%;
10. Per quanto riguarda le spese straordinarie da ripartire tra entrambe i genitori, le parti si riportano al Protocollo d'intesa adottato dal
Tribunale Civile di Roma che si allega al presente ricorso;
Per_ 11. La figlia minore trascorrerà con i genitori in maniera alternata quattordici giorni durante le vacanze estive, nel mese di luglio o di agosto, mentre le feste natalizie, di fine anno, dell'epifania, nonché quelle pasquali saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore ad anni alterni;
12. Il motoveicolo HONDA PCX 150 Tg.EC59560, resterà in uso al Sig.
che provvederà al passaggio di proprietà; CP_1
13. L'autovettura DACIA Duster del 2013 Tg. ES638EL resterà in uso alla Sig.ra che provvederà al passaggio di proprietà; Parte_1 14. Le parti si impegnano ad estinguere nel minor tempo possibile il
Cont Conto Corrente n. 575 e il Conto Corrente n. 3417081 aperto presso la ed alla ripartizione di quanto in essi in giacenza;
CP_3
15. I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14024/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 15/07/1974) e (ROMA (RM), CP_1
10/01/1962) relativamente al matrimonio contratto in Albano Laziale in data
18/07/1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Albano Laziale al n. 149, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi