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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/10/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “PRESTAZIONE: PENSIONE - ASSEGNO DI INVALIDITA - CP_1 CP_2
, promossa da:
[...] CP_3
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SAMMARCO COSIMO Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO,
LL IO - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 01.07.2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere i benefici di cui alla l. 222/84, inutilmente richiesti in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Il CTU della fase ATP, sulla scorta della nuova documentazione presentata, ha parzialmente modificato le proprie conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Ed invero il Ctu chiamato a rendere chiarimenti ha preso atto della documentazione sanitaria depositata successivamente al proprio elaborato peritale, ossia il giudizio di idoneità del medico competente dr del 4 dicembre 2024 e referto visita pneumologica del dr del Persona_1 CP_5
2 settembre 2025 e referto fisiatrico del 11 luglio 2025. Rilevato che dalla visita fisiatrica è emerso un aggravamento del quadro clinico ed in particolare delle spalle e del rachide cervicale, il Dott. ha Per_2 ritenuto necessario riformare il giudizio medico legale e considerare il ricorrente invalido ai sensi dell'articolo 1 legge 222 1984, con decorrenza Luglio 2025.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione,
CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1984 n. 222.
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso in sede giurisdizionale, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente, a percepire il benefico di cui all'art. 1 della l. 222/84 con decorrenza Luglio 2025.
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 23.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa avente ad OGGETTO: “PRESTAZIONE: PENSIONE - ASSEGNO DI INVALIDITA - CP_1 CP_2
, promossa da:
[...] CP_3
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SAMMARCO COSIMO Parte_1
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti BATTIATO RITA, CERTOMÀ FRANCESCO,
LL IO - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 01.07.2024 parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., procedersi ad accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario onde ottenere i benefici di cui alla l. 222/84, inutilmente richiesti in via amministrativa.
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto sul CP_1 rilievo dell'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.
La espletata CTU medico-legale non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
parte ricorrente, pertanto, ha formulato rituale dissenso, seguito da ricorso introduttivo del giudizio ordinario.
Il CTU della fase ATP, sulla scorta della nuova documentazione presentata, ha parzialmente modificato le proprie conclusioni.
All'udienza odierna la causa è stata discussa come da verbale che precede.
*********************
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta, limitatamente a quanto di ragione.
Ed invero il Ctu chiamato a rendere chiarimenti ha preso atto della documentazione sanitaria depositata successivamente al proprio elaborato peritale, ossia il giudizio di idoneità del medico competente dr del 4 dicembre 2024 e referto visita pneumologica del dr del Persona_1 CP_5
2 settembre 2025 e referto fisiatrico del 11 luglio 2025. Rilevato che dalla visita fisiatrica è emerso un aggravamento del quadro clinico ed in particolare delle spalle e del rachide cervicale, il Dott. ha Per_2 ritenuto necessario riformare il giudizio medico legale e considerare il ricorrente invalido ai sensi dell'articolo 1 legge 222 1984, con decorrenza Luglio 2025.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione,
CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Ricorrono, pertanto, le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1984 n. 222.
Avuto riguardo al fatto che la decorrenza del requisito sanitario è successiva sia alla domanda amministrativa sia al deposito del ricorso in sede giurisdizionale, appare equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente, a percepire il benefico di cui all'art. 1 della l. 222/84 con decorrenza Luglio 2025.
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 23.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)