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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/09/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1505/2023R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Claudio Gabriele C.F._1
Maria Basile (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante – Appellato incidentale nei confronti di:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), con Parte_2 Controparte_1
Pa sede in Catania (c.f. 613 170 873), rappresentata e difesa per procura in atti (anche disgiuntamente) dall'Avv. Prof. Enrico Macrì e dall'Avv. Martina Motta (del Foro di
Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata – Appellante incidentale
OGGETTO: condannatorio. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 30.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata la interponeva Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1833/2019 con cui il Tribunale di
Catania gli faceva obbligo di versare ad la somma Parte_1
di € 220.000,00, oltre interessi e spese di procedura.
Esponeva detta società, a sostegno della propria opposizione:
- che nel corso del 2009 essa CIV aveva promesso di vendere all - sia Pt_1
pure senza che, in ragione degli stretti rapporti di parentela (essendo infatti i due soci di essa medesima opponente – ed – Persona_1 Persona_2
rispettivamente padre e fratello di controparte), l'accordo venisse formalizzato per iscritto - l'appartamento di proprietà in Catania, via del Rotolo n. 44, palazzina A, piano terzo, censito in Catasto Urbano al foglio 17, p.lla 19 sub 27
(z.c. 1, categoria A/3, classe 6, vani 5), al prezzo di € 250.000,00, comprensivo Part anche dei costi della ristrutturazione dell'unità immobiliare che essa si obbligava, attenendosi alle indicazioni del promissario acquirente, ad eseguire a proprie spese,
- che, successivamente a detta ristrutturazione, nelle more della stipula della sua compravendita veniva addì 25 novembre 2009 formalizzato tra le parti contratto di comodato dell'unità immobiliare (registrato presso l'Agenzia delle
Entrate il 14 dicembre 2009 al n. 15376/3),
- che contestualmente l' corrispondeva, mediante due bonifici ed il rilascio Pt_1
di assegno bancario, la complessiva somma di € 220.000,00, che veniva regolarmente registrata nelle scritture contabili con la causale “clienti c/caparre confirmatorie”.
Ciò premesso, deduceva la società opponente che, nonostante l'intesa tra le parti,
l' si fosse sistematicamente sottratto ai ripetuti inviti a procedere alla stipula - Pt_1
dietro pagamento del saldo-prezzo di € 30.000,00 - di contratto definitivo di compravendita: e di avere, pertanto, diritto a recedere dal contratto preliminare già stipulato tra esse controparti e ad incamerare, consecutivamente, detta somma di €
220.000,00 già versata a titolo di caparra confirmatoria.
In subordine, “nella non temuta ipotesi in cui non venisse accolta la tesi difensiva che vede stipulato tra le Parti il contratto preliminare di compravendita disatteso dall'Opposto”, deduceva altresì la società opponente che “in ogni caso l'ing. , Pt_1
Part negando ingiustificatamente a l'acquisto dell'immobile ed il versamento del saldo prezzo, e per di più avviando azione monitoria per il recupero delle somme versate in acconto prezzo, ha stravolto e disatteso gli accordi preliminari raggiunti tra le parti nel 2009, ponendo in essere una condotta contra legem, espressamente disciplinata e sanzionata dal nostro ordinamento, fonte di risarcimento dei danni in favore del soggetto che la subisce, vale a dire . Agli effetti di cui all'art. Parte_2
1337 c.c., infatti, l “approfittando della tolleranza di ha deciso, a Pt_1 Parte_2
distanza di oltre sei anni e senza alcun valido motivo, di non stipulare l'atto di acquisto dell'immobile per il quale ha versato, per sua stessa ammissione, la somma in acconto prezzo di € 220.000,00, così violando la norma citata e ledendo i diritti della Convenuta che sulla vendita dell'immobile di via del Rotolo n. 44 ha fatto legittimo affidamento sin dall'anno 2009. Tanto è vero che nello stesso anno CIV, in vista della futura cessione della proprietà, ha stipulato con l'Opposto il contratto di comodato gratuito sopra citato (cfr. doc. 4), così consentendo a quest'ultimo di immettersi nel possesso dell'immobile per fruirne immediatamente, ed ha, inoltre, adempiuto all'obbligo assunto di ristrutturarlo a proprie spese sulla base delle richieste dell'ing. futuro acquirente”. Pt_1
Ritenuto che al fine del risarcimento del danno da lesione dell'interesse negativo idoneo, nei casi di specie, a rilevare dovesse tenersi in conto sia “il danno emergente, vale a dire le spese inutilmente subite e sostenute in previsione della conclusione del contratto che, nel caso che ci occupa, sono pari a complessivi € 35.552,00, di cui € Part 30.000,00 a titolo di spese sostenute da per ristrutturare l'immobile seguendo le volontà dell'Attore ed € 5.552,00 quali spese di straordinaria amministrazione sostenute dalla in attesa della conclusione del contratto di compravendita Parte_2
in favore dell'ing. ”, sia “il lucro cessante, che nel caso che ci occupa è pari Pt_1
alla complessiva somma di € 167.200,00, di cui € 30.000,00 a titolo di saldo prezzo mai percepito, € 87.200,00 per canoni di locazione non percepiti - pari a € 800,00, mensili come da stime dell'Osservatorio immobiliare - a far data da quella di immissione nel possesso dell'immobile (dicembre 2009) oggetto delle trattative sino al mese odierno (maggio 2019), oltre quelli che matureranno sino alla riconsegna dell'immobile, ed € 50.000,00 quale differenza tra il reale valore di mercato dell'immobile nel 2009 ed il prezzo per il quale è stato promesso in vendita all'Opposto, che è stato determinato in maniera minore in considerazione dei rapporti familiari esistenti”, essa giungeva a concludere chiedendo che il Parte_2
Tribunale adito “voglia: nel merito, accertare l'avvenuta conclusione tra le Parti in causa di contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Catania, Via del Rotolo 44, l'inadempimento dell'ing. che si è rifiutato di stipulare il Pt_1
contratto definitivo, e, conseguentemente, il diritto di a trattenere le somme Parte_2
versate dall'ing. a titolo di caparra confirmatoria, pari a € 220.000,00, e Pt_1
dunque, per l'effetto, revocare integralmente e/o annullare e/o riformare il Decreto
Ingiuntivo n. 1833/2019 oggetto della presente opposizione o comunque dichiarare, con qualsivoglia formula, che la nulla deve all'ing. per qualsivoglia Parte_2 Pt_1
ragione, titolo o causa;
in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dell'ing. per violazione, ai danni Parte_1
della società del disposto dell'art. 1337 c.c. e per l'effetto, in via Parte_2
riconvenzionale, condannare l'Opposto a risarcire alla la somma Parte_2
complessiva di € 202.752,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e canoni locativi maturandi dall'1 giugno 2019 sino all'effettiva riconsegna dell'immobile, o quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi Part legali dal dovuto al soddisfo, compensandola con le somme che la sarà chiamata a corrispondere all'ing. e, per l'effetto, riformare il Decreto Ingiuntivo n. Pt_1
1833/2019, oggetto della presente opposizione”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio veniva a ribadire, a Parte_1
contestazione degli assunti di controparte, che mai fosse stato nella specie concluso alcun contratto preliminare;
e, quanto alla domanda subordinatamente formulata dalla in via riconvenzionale, che in ogni caso “essa risulta del tutto carente di Parte_2
prova, mancando qualunque riferimento documentale anche ai fantomatici lavori di ristrutturazione”. Infine, e pertanto, chiedendo che fosse mantenuta ferma l'ingiunzione di pagamento a torto opposta dalla Parte_2
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa il gravato decreto veniva munito, con ordinanza del 6.10.2019, della clausola di provvisoria esecuzione. Indi, essendosi ritenuto che la causa potesse essere decisa per tabulas, veniva sollecitamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione –il primo giudice considerava:
- che fondatamente l avesse fatto valere che “Nella specie non appare Pt_1
sussistere alcun contratto che manifesta in forma scritta, a pena di nullità, la concorde volontà di obbligarsi ad acquistare, da un lato, e a trasferire, dall'altro, l'immobile in oggetto. ……. Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde" (Cass. Civ.
8765/21). ….. A ciò si aggiunga che [..] il 25.11.2009 le parti stipulano solo un contratto di comodato gratuito, afferente proprio l'immobile sito in via del
Rotolo 44, che non fa alcun accenno o riferimento al contratto preliminare, in contrasto con la tesi dell'opponente che ne asserisce la contestuale conclusione”, - che – quanto alla domanda formulata dalla società opponente in via riconvenzionale e gradata – andasse escluso che all potesse essere Pt_1
addebitata alcuna responsabilità precontrattuale: atteso che “parte opponente non ha provato la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza gravante sull'opposto in relazione alla futura stipula del contratto definitivo di compravendita, non essendo nemmeno in nuce possibile verificare l'esistenza di una condotta che abbia indotto la società opponente a porre un serio ed apprezzabile affidamento alla conclusione dell'affare. Ed invero - seppur in altri procedimenti incoati tra le parti sia la opponente (dichiarando che l' occupasse sine titulo l'immobile) sia l'opposto (dichiarando di aver Pt_1
versato dette somme per finanziare la società) abbiano assunto strategie difensive diverse - tuttavia, proprio il legame familiare che sussiste tra il primo e l'allora rappresentante legale della giustifica, da un lato, il Parte_2
contratto di comodato gratuito relativo all'immobile in oggetto e, dall'altro, il versamento a distanza di tempo delle predette somme a titolo di finanziamento e/o investimento immobiliare, che non si è definito a causa di vicende familiari avverse ed ulteriori controversie giudiziarie che hanno minato gli originari positivi intendimenti”,
- che, ciò posto, in ogni caso la società opponente non avesse neppure “provato il danno subito, quale perdita di concrete possibilità di disporre del bene in oggetto;
senza considerare che il predetto bene era stato in precedenza ceduto in comodato gratuito a tempo indeterminato all'opposto, quindi, con una rinuncia implicita della società opponente a percepire i frutti di tale bene. A ciò si aggiunga, peraltro, che nel predetto contratto è stato pattuito che, con riguardo ai lavori di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie o addizioni sarebbero rimaste a beneficio della proprietà e, quindi, se, da un lato, il comodatario non avrebbe potuto chiedere il rimborso di eventuali costi sostenuti a tal fine, parimenti nessuna somma può chiedere la società opponente per eventuali lavori straordinari eseguiti in quanto rimangono a beneficio della proprietà”,
- che, vero bensì essendo tutto quanto sopra, “Tuttavia, appare pacifico e documentalmente provato che il contratto di comodato in oggetto è stato risolto tra le parti, come ammesso dall'opposto nei propri scritti difensivi (si veda, tra l'altro, la comparsa conclusionale del 06.06.2023, nonché la pec inviata dalla società opponente il 17.10.2015). Pertanto, appare indubbio, stante il mancato rilascio dell'immobile, che esso venga occupato sine titulo dall'opposto. In diritto, la scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l'estinzione ed il conseguente obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto, il cui inadempimento è idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, e che può essere determinato sulla base di indici presuntivi anche tenendo conto del valore locativo del bene locato (Cass. Civ., n.7539/03). Sicchè, va disposta la immediata restituzione dell'immobile in oggetto e, alla luce della relazione tecnica depositata dalla società opponente, che appare esente da contraddizioni logiche evidenti, e stante la mancata contestazione specifica al riguardo, appare congruo determinare il valore locativo dell'immobile in euro
800,00 mensili. Pertanto, l'opposto deve essere condannato al pagamento della somma di euro 800,00 mensili da ottobre 2015 - e cioè dalla data di richiesta di restituzione dell'immobile con pec del 17.10.2015, ai sensi dell'art.1810 c.c. trattandosi di comodato precario - a ottobre 2023: pari alla complessiva somma di euro 77.600,00 (97 mesi x euro 800,00), oltre quelli a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”.
Pertanto, con sentenza n. 4508/2023 del 3.11.2023, così statuiva infine il Tribunale di
Catania, definitivamente pronunziando:”
P Q M
.. Conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara l'efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, ordina la immediata restituzione dell'immobile in oggetto e condanna a pagare a la Parte_1 Parte_2
complessiva somma di euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in complessivi € 5.622,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge”.
§§§
Avverso detta sentenza interponevano appello sia, in via principale, Parte_1
con citazione tempestivamente notificata il 23.11.2023, sia - con la
[...]
sua comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in cancelleria il 21.5.2024 - la Parte_2
Censurava l - con l'unico motivo del suo appello principale - che la sentenza Pt_1
impugnata fosse viziata da extrapetizione avendo, infatti, il primo giudice “statuito su un rapporto di comodato di immobile che non è stato oggetto del procedimento R.G.
7937/2019 e che veniva richiamato da questa difesa solo per escludere l'esistenza del contratto preliminare di compravendita asseritamente riferito dalla difesa avversaria allo stesso immobile, e per escludere l'esistenza della asserita responsabilità precontrattuale per la futura stipula di contratto definitivo di compravendita. …. Il
Giudice fa riferimento al contratto di comodato - dell'immobile in relazione al quale ha escluso l'esistenza di un contratto preliminare di compravendita - e al danno da occupazione sine titulo - che fa decorrere dall'ottobre 2015, determinato in base al valore locativo dell'immobile - in assenza di alcuna domanda in merito”.
Peraltro – si rimarcava – “la non avrebbe potuto richiedere, come in effetti Pt_2
non ha richiesto, alcun danno da occupazione sine titulo in relazione al contratto di comodato del 25.11.2009 avendo le parti totalmente definito il rapporto con verbale di conciliazione di procedimento di mediazione del 3 dicembre 2019. Il Giudice, pronunciando extra petita e ultra petita, ha statuito su un rapporto tra le parti che è stato oggetto di altro procedimento civile - RG 16369/2015 avanti il Tribunale di Catania, che si è concluso con la condanna della – ed anche di una Pt_2
procedura di mediazione - avviata dalla come condizione di procedibilità Pt_2
avente ad oggetto accertamento della cessazione del rapporto di comodato e della conseguente detenzione senza titolo dell'immobile sito in Catania via Del Rotolo n.
44 - che si è conclusa con verbale di conciliazione del 3 dicembre 2019 (All. 1) con cui le parti hanno dichiarato la cessazione del rapporto e concordato il rilascio dell'immobile, poi effettivamente rilasciato in data 20.01.2020”.
Pertanto, concludeva l' invocando la riforma della sentenza impugnata e Pt_1
dunque chiedendo alla Corte adita di “accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla da ” nonché di “accertare e dichiarare che Pt_2 Parte_1
nessun immobile deve essere rilasciato da ”; con la condanna di Parte_1
controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
§§§
A sua volta la - oltre che contestare l'impugnazione di controparte, Parte_2
all'uopo deducendo che non incorra nel vizio di extrapetizione il giudice che proceda ad autonoma qualificazione giuridica dei fatti sottoposti al suo vaglio – interponeva appello incidentale per lamentare, con il suo unico motivo, che “sebbene il Giudice abbia ritenuto di non poter riconoscere la sussistenza di un contratto preliminare non essendo stata integrata la forma scritta ad substantiam così come richiesto per legge, certamente ha errato a non rinvenire tuttavia negli ulteriori e copiosi elementi probatori in atti indici inconfutabili della sussistenza di trattative avanzate fra le parti volte alla compravendita dell'immobile in oggetto, così disconoscendo una responsabilità precontrattuale in capo all'Ing. ”. Pt_1
Deduceva al riguardo che “Nel caso de quo sussistono tutti i presupposti della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., che devono rinvenirsi nello stadio avanzato delle trattative, nel ragionevole affidamento suscitato nella conclusione del contratto, nell'assenza di una giusta causa di recesso e, quindi, nella violazione degli obblighi di buona fede (Cass. Civ. n. 34510 del 6 novembre 2021; Cass. Civ. n. 6587 del 14 marzo 2017; Cass. Civ. n. 7545 del 15 aprile 2016; Cass. Civ. n. 7768 del 29 marzo 2007; Cass. Civ. n. 11438 del 18 giugno 2004)”; indi venendo a ribadire che Part
“la è una società che opera nel settore edilizio sin dal 1989 e, pertanto, avrebbe certamente potuto immettere nel mercato immobiliare l'appartamento sito a Catania, via del Rotolo n. 44, ad un prezzo ben più conveniente di quello proposto all'Appellante, trasformando l'acquisto societario in un vero e proprio affare. Tale Part possibilità di guadagno per la non si è potuta concretizzare, evidentemente, proprio in virtù della vendita dell'immobile paventata a favore dell'Ing. che, Pt_1
Part inopinatamente ed a fronte della disponibilità prestata dalla , non solo si è rifiutato di stipulare il contratto di acquisto ma ha richiesto indietro le somme corrisposte in acconto sul prezzo definitivo della compravendita”.
E per quanto così sinteticamente riassunto essa concludeva chiedendo alla Parte_2
Corte di “dichiarare inammissibile, in via preliminare, l'appello promosso dall'Ing.
in quanto carente delle caratteristiche dettagliatamente indicate dall'art. 342, Pt_1
comma 1, c.p.c.; nel merito, in ogni caso rigettare l'appello avversario per le ragioni rassegnate in parte motiva;
nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale promosso dalla ed in riforma parziale della Sentenza n. 4508/2023, Parte_2
pubblicata in data 3 novembre 2023 dal Tribunale di Catania, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., la responsabilità precontrattuale dell'Ing. e, per l'effetto, condannare l'Ing. Parte_1
a risarcire alla la somma complessiva di Parte_1 Parte_2
202.752,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e canoni locativi maturandi dall'1 giugno 2019 sino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile, o quella maggiore o minore somma verrà determinata dal Giudice, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n. 4508/2023, pubblicata in data 3 novembre 2023 dal Tribunale di Catania, condannare l'Ing.
a ristorare le spese processuali sostenute in primo Parte_1
Part grado dalla per la propria difesa nonché, venendo meno la soccombenza, a Part rifondere alla le spese processuali riconosciute in favore dell'Ing.
[...] e liquidate in complessivi 5.622,00 euro oltre IVA, CPA e Parte_1
spese generali come per legge;
qualora non si ritenga di accogliere l'appello incidentale, previo rigetto dell'appello proposto dall'Ing. Parte_1
, confermare la Sentenza n. 4508/2023 pubblicata in data 3 novembre 2023 dal
[...]
Tribunale di Catania nella parte in cui “in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, ordina la immediata restituzione dell'immobile in oggetto e condanna a pagare a la complessiva somma di Parte_1 Parte_2
euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”; in ogni caso, rigettare la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dall'Ing. Parte_1
in quanto infondata;
accogliere le istanze istruttore esposte in parte motiva;
in
[...]
ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del primo grado”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte – ritenuta, ancorchè in base ad una valutazione sommaria, la manifesta fondatezza dell'appello dell' (posto che “la responsabilità Pt_1
precontrattuale dell deducendo la quale la (fatto riferimento al Pt_1 Parte_2
contratto di comodato del 25.11.2009 in virtù del quale il predetto veniva immesso nella detenzione dell'appartamento pure oggetto del parallelo giudizio, iscritto presso il Tribunale di Catania al n. 16369/2015 R.G., sfociato infine nel prodotto verbale di mediazione del 3.12.2019 con cui l' si obbligava a rilasciare Pt_1
l'appartamento medesimo entro il 20.1.2020) richiedeva la condanna dell'odierno appellante principale al pagamento anche “della somma di 87.200,00 euro per canoni di locazione non percepiti - pari a 800,00 euro mensili come da stime dell'Osservatorio immobiliare - a far data dalla di immissione nel possesso dell'immobile (dicembre 2009) oggetto delle trattative sino al mese di incardinamento del giudizio di primo grado (maggio 2019), oltre quelli maturandi sino alla riconsegna dell'immobile” integra, di tutta evidenza, causa petendi affatto diversa dalla responsabilità per inadempimento degli obblighi del comodatario affermando la quale il primo giudice ha condannato l al pagamento di detta Pt_1
somma di “euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile””) - accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata già avanzata da detto appellante principale ex art. 283 c.p.c.
Indi rimettendo sollecitamente le parti, ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c., ad altra udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In forza di quanto già correttamente divisato in sede interinale - e che in questa sede di definizione del giudizio merita, all'esito di plena cognitio, di essere ribadito -
l'appello interposto in atti da deve dirsi fondato. Parte_1
Sol che, invero, si faccia puntuale riferimento a quelle che erano le conclusioni rassegnate dalla nel giudizio di primo grado, come in premessa Parte_2
testualmente riportate: conclusioni rivolte, in via subordinata, ad ottenere bensì la condanna dell al pagamento di detta complessiva somma di € 202.752,00 a Pt_1
titolo di risarcimento da presunta responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ma non anche, e giammai, alcuna declaratoria di risoluzione del contratto di comodato immobiliare già stipulato tra le parti il 25.11.2009 né, tanmeno, la condanna di controparte a titolo di responsabilità contrattuale per la ritardata restituzione dell'immobile.
D'altro canto, la mancata formulazione (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) di ulteriori domande del genere risulta – come non a torto fatto valere dall' - Pt_1
nient'affatto casuale quanto, invece, strettamente legata alla circostanza che ogni questione relativa al contratto di comodato de quo avesse costituito separato oggetto Part della domanda di mediazione che la presentava ad organismo abilitato e che trovava definizione con il succitato verbale di conciliazione del 3 dicembre 2019 a termini del quale le parti, con indubbio intento tombale, “dichiarano la cessazione del rapporto di comodato e l'Ing. , con il consenso della Parte_1 Parte_2
si impegna a rilasciare l'immobile entro il 20 gennaio 2020” (come poi di fatto – secondo quanto di per sé rimasto pacifico ed incontroverso – accadeva).
E tanto essendosi precisato ad abundantiam, non ci si deve allora esimere dal dare atto della piena ammissibilità – invece contestata dalla - della produzione Parte_2
del verbale anzidetto solo nel presente giudizio d'appello, in allegato alla relativa citazione introduttiva: costituendo, infatti, causa non imputabile alla parte – per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. – anche il vizio di ultra od extrapetizione da cui sia infirmata la sentenza impugnata e che costringa la parte a spiegare in appello le proprie difese anche in ordine a thema decidendum già estraneo alle allegazioni venute a compendiare la materia del giudizio di primo grado.
In accoglimento del vagliato motivo di impugnazione la condanna di
[...]
alla “immediata restituzione dell'immobile” in Catania, via Parte_1
del Rotolo n. 44, palazzina A, piano terzo (censito in Catasto Urbano al foglio 17,
p.lla 19 sub 27), nonché al pagamento in favore della della “complessiva Parte_2
somma di euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo” – già pronunciata con la sentenza appellata - deve essere dunque annullata.
§§§
Per converso, ritiene la Corte che le pur sintetiche considerazioni che conducevano il primo giudice a disattendere la domanda di risarcimento del danno da presunta responsabilità precontrattuale dell' - già formulata dalla in via Pt_1 Parte_2
Part riconvenzionale - non si espongano ai rilievi che la stessa ha inteso loro muovere con la sua impugnazione incidentale.
Giacchè appare, in ispecie, affermazione inoppugnabile quella che le emergenze di causa non rendano (come si ripete) “nemmeno in nuce possibile verificare l'esistenza di una condotta che abbia indotto la società opponente a porre un serio ed apprezzabile affidamento alla conclusione dell'affare” (ed anche quella che la prova testimoniale nella quale detta appellante incidentale ha insistito non si appalesi - in ragione della inconducenza delle circostanze capitolate, ovvero della inammissibilità di quei capitoli che, pur in linea di principio idonei a fornire validi elementi di giudizio, risultano tuttavia privi di alcuna, pur indispensabile, esatta collocazione nel tempo e nello spazio della relativa circostanza [con ciò facendosi in particolare riferimento al capitolo 4):”Vero o no che per la vendita dell'immobile sito in Catania,
Via del Rotolo, n. 44, di proprietà della fu concordato con l'ing. il Parte_2 Pt_1
prezzo di €250.000,00?”] – “idonea a colmare le lacune probatorie evidenziate”). In realtà, il rapporto di stretta parentela sussistente tra l' e la compagine societaria Pt_1
della convince, ancora una volta, del fatto che lo stesso sia Parte_2 Pt_1
intervenuto in soccorso della società di famiglia in crisi di liquidità con l'intesa che il debito da quest'ultima così contratto potesse essere estinto anche - ma non necessariamente - mediante il trasferimento di uno degli appartamenti di proprietà di essa (o che questa avesse in seguito realizzato) ed in particolare - ma non Parte_2
necessariamente – di detto appartamento di via del Rotolo n. 44 di cui tempo prima l' aveva ottenuto la cessione in comodato a beneficio dei suoceri. Pt_1
E, a petto della fluidità e della scioltezza che tipicamente connotano i rapporti tra prossimi congiunti, discettare nella specie – in assenza di alcuna formalità negoziale
(quale avrebbe potuto essere la stipula di quel valido contratto preliminare di compravendita originariamente oggetto delle perorazioni della cui il Parte_2
giudizio potesse essere diversamente ancorato – di trattative tra le parti giunte a uno stadio idoneo ad ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto – per gli effetti altrimenti destinati a discenderne ex art. 1337 c.c. - appare decisamente un fuordopera.
§§§
Conclusivamente – mentre, in accoglimento dell'appello spiegato in via principale da
, la sentenza impugnata deve essere annullata nella Parte_1
parte in cui condannava lo stesso (oltre che alla “immediata restituzione Pt_1
dell'immobile in oggetto”) al pagamento in favore della della “complessiva Parte_2
somma di euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo” – l'appello proposto in via incidentale dalla deve essere rigettato. Parte_2
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla totale soccombenza finale della e si liquidano - sulla base esclusivamente (cfr. Cass. Parte_2
31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 deve, in ragione del valore della causa, farsi applicazione), e dietro valutazione dell'importanza, della natura e della difficoltà della controversia nonché delle caratteristiche e del pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene sommando – quanto al giudizio di primo grado - €
2.552,00 x fase studio + € 1.628,00 x fase introduttiva + € 2.835,00 x fase di trattazione + € 2.126,50 x fase decisionale;
e, quanto al giudizio di secondo grado, €
2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + € 2.163,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Parte_2
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4508/2023 del 3.11.2023 proposto, con citazione del
23.11.2023, da nei confronti della Parte_1 Parte_2
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima interposto - così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui condannava al pagamento in Parte_1
favore della della “complessiva somma di euro 77.600,00, oltre euro Parte_2
800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”,
- rigetta l'appello incidentale,
- condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_2
che si liquidano - quanto al giudizio di primo grado - in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di appello, in complessivi € 9.162,50 per compensi professionali, oltre spese borsuali documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di versamento di Parte_2
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr.ssa Maria Stella Arena)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott.ssa Maria Stella Arena Presidente
Dott. Nicolò Crascì Consigliere rel. est.
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1505/2023R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Claudio Gabriele C.F._1
Maria Basile (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante – Appellato incidentale nei confronti di:
(in persona del legale rappresentante p.t. ), con Parte_2 Controparte_1
Pa sede in Catania (c.f. 613 170 873), rappresentata e difesa per procura in atti (anche disgiuntamente) dall'Avv. Prof. Enrico Macrì e dall'Avv. Martina Motta (del Foro di
Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata – Appellante incidentale
OGGETTO: condannatorio. In esito all'udienza di discussione finale della causa del 30.6.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione tempestivamente notificata la interponeva Parte_3
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1833/2019 con cui il Tribunale di
Catania gli faceva obbligo di versare ad la somma Parte_1
di € 220.000,00, oltre interessi e spese di procedura.
Esponeva detta società, a sostegno della propria opposizione:
- che nel corso del 2009 essa CIV aveva promesso di vendere all - sia Pt_1
pure senza che, in ragione degli stretti rapporti di parentela (essendo infatti i due soci di essa medesima opponente – ed – Persona_1 Persona_2
rispettivamente padre e fratello di controparte), l'accordo venisse formalizzato per iscritto - l'appartamento di proprietà in Catania, via del Rotolo n. 44, palazzina A, piano terzo, censito in Catasto Urbano al foglio 17, p.lla 19 sub 27
(z.c. 1, categoria A/3, classe 6, vani 5), al prezzo di € 250.000,00, comprensivo Part anche dei costi della ristrutturazione dell'unità immobiliare che essa si obbligava, attenendosi alle indicazioni del promissario acquirente, ad eseguire a proprie spese,
- che, successivamente a detta ristrutturazione, nelle more della stipula della sua compravendita veniva addì 25 novembre 2009 formalizzato tra le parti contratto di comodato dell'unità immobiliare (registrato presso l'Agenzia delle
Entrate il 14 dicembre 2009 al n. 15376/3),
- che contestualmente l' corrispondeva, mediante due bonifici ed il rilascio Pt_1
di assegno bancario, la complessiva somma di € 220.000,00, che veniva regolarmente registrata nelle scritture contabili con la causale “clienti c/caparre confirmatorie”.
Ciò premesso, deduceva la società opponente che, nonostante l'intesa tra le parti,
l' si fosse sistematicamente sottratto ai ripetuti inviti a procedere alla stipula - Pt_1
dietro pagamento del saldo-prezzo di € 30.000,00 - di contratto definitivo di compravendita: e di avere, pertanto, diritto a recedere dal contratto preliminare già stipulato tra esse controparti e ad incamerare, consecutivamente, detta somma di €
220.000,00 già versata a titolo di caparra confirmatoria.
In subordine, “nella non temuta ipotesi in cui non venisse accolta la tesi difensiva che vede stipulato tra le Parti il contratto preliminare di compravendita disatteso dall'Opposto”, deduceva altresì la società opponente che “in ogni caso l'ing. , Pt_1
Part negando ingiustificatamente a l'acquisto dell'immobile ed il versamento del saldo prezzo, e per di più avviando azione monitoria per il recupero delle somme versate in acconto prezzo, ha stravolto e disatteso gli accordi preliminari raggiunti tra le parti nel 2009, ponendo in essere una condotta contra legem, espressamente disciplinata e sanzionata dal nostro ordinamento, fonte di risarcimento dei danni in favore del soggetto che la subisce, vale a dire . Agli effetti di cui all'art. Parte_2
1337 c.c., infatti, l “approfittando della tolleranza di ha deciso, a Pt_1 Parte_2
distanza di oltre sei anni e senza alcun valido motivo, di non stipulare l'atto di acquisto dell'immobile per il quale ha versato, per sua stessa ammissione, la somma in acconto prezzo di € 220.000,00, così violando la norma citata e ledendo i diritti della Convenuta che sulla vendita dell'immobile di via del Rotolo n. 44 ha fatto legittimo affidamento sin dall'anno 2009. Tanto è vero che nello stesso anno CIV, in vista della futura cessione della proprietà, ha stipulato con l'Opposto il contratto di comodato gratuito sopra citato (cfr. doc. 4), così consentendo a quest'ultimo di immettersi nel possesso dell'immobile per fruirne immediatamente, ed ha, inoltre, adempiuto all'obbligo assunto di ristrutturarlo a proprie spese sulla base delle richieste dell'ing. futuro acquirente”. Pt_1
Ritenuto che al fine del risarcimento del danno da lesione dell'interesse negativo idoneo, nei casi di specie, a rilevare dovesse tenersi in conto sia “il danno emergente, vale a dire le spese inutilmente subite e sostenute in previsione della conclusione del contratto che, nel caso che ci occupa, sono pari a complessivi € 35.552,00, di cui € Part 30.000,00 a titolo di spese sostenute da per ristrutturare l'immobile seguendo le volontà dell'Attore ed € 5.552,00 quali spese di straordinaria amministrazione sostenute dalla in attesa della conclusione del contratto di compravendita Parte_2
in favore dell'ing. ”, sia “il lucro cessante, che nel caso che ci occupa è pari Pt_1
alla complessiva somma di € 167.200,00, di cui € 30.000,00 a titolo di saldo prezzo mai percepito, € 87.200,00 per canoni di locazione non percepiti - pari a € 800,00, mensili come da stime dell'Osservatorio immobiliare - a far data da quella di immissione nel possesso dell'immobile (dicembre 2009) oggetto delle trattative sino al mese odierno (maggio 2019), oltre quelli che matureranno sino alla riconsegna dell'immobile, ed € 50.000,00 quale differenza tra il reale valore di mercato dell'immobile nel 2009 ed il prezzo per il quale è stato promesso in vendita all'Opposto, che è stato determinato in maniera minore in considerazione dei rapporti familiari esistenti”, essa giungeva a concludere chiedendo che il Parte_2
Tribunale adito “voglia: nel merito, accertare l'avvenuta conclusione tra le Parti in causa di contratto preliminare di compravendita dell'immobile sito in Catania, Via del Rotolo 44, l'inadempimento dell'ing. che si è rifiutato di stipulare il Pt_1
contratto definitivo, e, conseguentemente, il diritto di a trattenere le somme Parte_2
versate dall'ing. a titolo di caparra confirmatoria, pari a € 220.000,00, e Pt_1
dunque, per l'effetto, revocare integralmente e/o annullare e/o riformare il Decreto
Ingiuntivo n. 1833/2019 oggetto della presente opposizione o comunque dichiarare, con qualsivoglia formula, che la nulla deve all'ing. per qualsivoglia Parte_2 Pt_1
ragione, titolo o causa;
in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità dell'ing. per violazione, ai danni Parte_1
della società del disposto dell'art. 1337 c.c. e per l'effetto, in via Parte_2
riconvenzionale, condannare l'Opposto a risarcire alla la somma Parte_2
complessiva di € 202.752,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e canoni locativi maturandi dall'1 giugno 2019 sino all'effettiva riconsegna dell'immobile, o quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi Part legali dal dovuto al soddisfo, compensandola con le somme che la sarà chiamata a corrispondere all'ing. e, per l'effetto, riformare il Decreto Ingiuntivo n. Pt_1
1833/2019, oggetto della presente opposizione”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio veniva a ribadire, a Parte_1
contestazione degli assunti di controparte, che mai fosse stato nella specie concluso alcun contratto preliminare;
e, quanto alla domanda subordinatamente formulata dalla in via riconvenzionale, che in ogni caso “essa risulta del tutto carente di Parte_2
prova, mancando qualunque riferimento documentale anche ai fantomatici lavori di ristrutturazione”. Infine, e pertanto, chiedendo che fosse mantenuta ferma l'ingiunzione di pagamento a torto opposta dalla Parte_2
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa il gravato decreto veniva munito, con ordinanza del 6.10.2019, della clausola di provvisoria esecuzione. Indi, essendosi ritenuto che la causa potesse essere decisa per tabulas, veniva sollecitamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione –il primo giudice considerava:
- che fondatamente l avesse fatto valere che “Nella specie non appare Pt_1
sussistere alcun contratto che manifesta in forma scritta, a pena di nullità, la concorde volontà di obbligarsi ad acquistare, da un lato, e a trasferire, dall'altro, l'immobile in oggetto. ……. Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde" (Cass. Civ.
8765/21). ….. A ciò si aggiunga che [..] il 25.11.2009 le parti stipulano solo un contratto di comodato gratuito, afferente proprio l'immobile sito in via del
Rotolo 44, che non fa alcun accenno o riferimento al contratto preliminare, in contrasto con la tesi dell'opponente che ne asserisce la contestuale conclusione”, - che – quanto alla domanda formulata dalla società opponente in via riconvenzionale e gradata – andasse escluso che all potesse essere Pt_1
addebitata alcuna responsabilità precontrattuale: atteso che “parte opponente non ha provato la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza gravante sull'opposto in relazione alla futura stipula del contratto definitivo di compravendita, non essendo nemmeno in nuce possibile verificare l'esistenza di una condotta che abbia indotto la società opponente a porre un serio ed apprezzabile affidamento alla conclusione dell'affare. Ed invero - seppur in altri procedimenti incoati tra le parti sia la opponente (dichiarando che l' occupasse sine titulo l'immobile) sia l'opposto (dichiarando di aver Pt_1
versato dette somme per finanziare la società) abbiano assunto strategie difensive diverse - tuttavia, proprio il legame familiare che sussiste tra il primo e l'allora rappresentante legale della giustifica, da un lato, il Parte_2
contratto di comodato gratuito relativo all'immobile in oggetto e, dall'altro, il versamento a distanza di tempo delle predette somme a titolo di finanziamento e/o investimento immobiliare, che non si è definito a causa di vicende familiari avverse ed ulteriori controversie giudiziarie che hanno minato gli originari positivi intendimenti”,
- che, ciò posto, in ogni caso la società opponente non avesse neppure “provato il danno subito, quale perdita di concrete possibilità di disporre del bene in oggetto;
senza considerare che il predetto bene era stato in precedenza ceduto in comodato gratuito a tempo indeterminato all'opposto, quindi, con una rinuncia implicita della società opponente a percepire i frutti di tale bene. A ciò si aggiunga, peraltro, che nel predetto contratto è stato pattuito che, con riguardo ai lavori di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie o addizioni sarebbero rimaste a beneficio della proprietà e, quindi, se, da un lato, il comodatario non avrebbe potuto chiedere il rimborso di eventuali costi sostenuti a tal fine, parimenti nessuna somma può chiedere la società opponente per eventuali lavori straordinari eseguiti in quanto rimangono a beneficio della proprietà”,
- che, vero bensì essendo tutto quanto sopra, “Tuttavia, appare pacifico e documentalmente provato che il contratto di comodato in oggetto è stato risolto tra le parti, come ammesso dall'opposto nei propri scritti difensivi (si veda, tra l'altro, la comparsa conclusionale del 06.06.2023, nonché la pec inviata dalla società opponente il 17.10.2015). Pertanto, appare indubbio, stante il mancato rilascio dell'immobile, che esso venga occupato sine titulo dall'opposto. In diritto, la scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l'estinzione ed il conseguente obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto, il cui inadempimento è idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire ove non provi che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile, e che può essere determinato sulla base di indici presuntivi anche tenendo conto del valore locativo del bene locato (Cass. Civ., n.7539/03). Sicchè, va disposta la immediata restituzione dell'immobile in oggetto e, alla luce della relazione tecnica depositata dalla società opponente, che appare esente da contraddizioni logiche evidenti, e stante la mancata contestazione specifica al riguardo, appare congruo determinare il valore locativo dell'immobile in euro
800,00 mensili. Pertanto, l'opposto deve essere condannato al pagamento della somma di euro 800,00 mensili da ottobre 2015 - e cioè dalla data di richiesta di restituzione dell'immobile con pec del 17.10.2015, ai sensi dell'art.1810 c.c. trattandosi di comodato precario - a ottobre 2023: pari alla complessiva somma di euro 77.600,00 (97 mesi x euro 800,00), oltre quelli a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”.
Pertanto, con sentenza n. 4508/2023 del 3.11.2023, così statuiva infine il Tribunale di
Catania, definitivamente pronunziando:”
P Q M
.. Conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara l'efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, ordina la immediata restituzione dell'immobile in oggetto e condanna a pagare a la Parte_1 Parte_2
complessiva somma di euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in complessivi € 5.622,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge”.
§§§
Avverso detta sentenza interponevano appello sia, in via principale, Parte_1
con citazione tempestivamente notificata il 23.11.2023, sia - con la
[...]
sua comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in cancelleria il 21.5.2024 - la Parte_2
Censurava l - con l'unico motivo del suo appello principale - che la sentenza Pt_1
impugnata fosse viziata da extrapetizione avendo, infatti, il primo giudice “statuito su un rapporto di comodato di immobile che non è stato oggetto del procedimento R.G.
7937/2019 e che veniva richiamato da questa difesa solo per escludere l'esistenza del contratto preliminare di compravendita asseritamente riferito dalla difesa avversaria allo stesso immobile, e per escludere l'esistenza della asserita responsabilità precontrattuale per la futura stipula di contratto definitivo di compravendita. …. Il
Giudice fa riferimento al contratto di comodato - dell'immobile in relazione al quale ha escluso l'esistenza di un contratto preliminare di compravendita - e al danno da occupazione sine titulo - che fa decorrere dall'ottobre 2015, determinato in base al valore locativo dell'immobile - in assenza di alcuna domanda in merito”.
Peraltro – si rimarcava – “la non avrebbe potuto richiedere, come in effetti Pt_2
non ha richiesto, alcun danno da occupazione sine titulo in relazione al contratto di comodato del 25.11.2009 avendo le parti totalmente definito il rapporto con verbale di conciliazione di procedimento di mediazione del 3 dicembre 2019. Il Giudice, pronunciando extra petita e ultra petita, ha statuito su un rapporto tra le parti che è stato oggetto di altro procedimento civile - RG 16369/2015 avanti il Tribunale di Catania, che si è concluso con la condanna della – ed anche di una Pt_2
procedura di mediazione - avviata dalla come condizione di procedibilità Pt_2
avente ad oggetto accertamento della cessazione del rapporto di comodato e della conseguente detenzione senza titolo dell'immobile sito in Catania via Del Rotolo n.
44 - che si è conclusa con verbale di conciliazione del 3 dicembre 2019 (All. 1) con cui le parti hanno dichiarato la cessazione del rapporto e concordato il rilascio dell'immobile, poi effettivamente rilasciato in data 20.01.2020”.
Pertanto, concludeva l' invocando la riforma della sentenza impugnata e Pt_1
dunque chiedendo alla Corte adita di “accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta alla da ” nonché di “accertare e dichiarare che Pt_2 Parte_1
nessun immobile deve essere rilasciato da ”; con la condanna di Parte_1
controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
§§§
A sua volta la - oltre che contestare l'impugnazione di controparte, Parte_2
all'uopo deducendo che non incorra nel vizio di extrapetizione il giudice che proceda ad autonoma qualificazione giuridica dei fatti sottoposti al suo vaglio – interponeva appello incidentale per lamentare, con il suo unico motivo, che “sebbene il Giudice abbia ritenuto di non poter riconoscere la sussistenza di un contratto preliminare non essendo stata integrata la forma scritta ad substantiam così come richiesto per legge, certamente ha errato a non rinvenire tuttavia negli ulteriori e copiosi elementi probatori in atti indici inconfutabili della sussistenza di trattative avanzate fra le parti volte alla compravendita dell'immobile in oggetto, così disconoscendo una responsabilità precontrattuale in capo all'Ing. ”. Pt_1
Deduceva al riguardo che “Nel caso de quo sussistono tutti i presupposti della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., che devono rinvenirsi nello stadio avanzato delle trattative, nel ragionevole affidamento suscitato nella conclusione del contratto, nell'assenza di una giusta causa di recesso e, quindi, nella violazione degli obblighi di buona fede (Cass. Civ. n. 34510 del 6 novembre 2021; Cass. Civ. n. 6587 del 14 marzo 2017; Cass. Civ. n. 7545 del 15 aprile 2016; Cass. Civ. n. 7768 del 29 marzo 2007; Cass. Civ. n. 11438 del 18 giugno 2004)”; indi venendo a ribadire che Part
“la è una società che opera nel settore edilizio sin dal 1989 e, pertanto, avrebbe certamente potuto immettere nel mercato immobiliare l'appartamento sito a Catania, via del Rotolo n. 44, ad un prezzo ben più conveniente di quello proposto all'Appellante, trasformando l'acquisto societario in un vero e proprio affare. Tale Part possibilità di guadagno per la non si è potuta concretizzare, evidentemente, proprio in virtù della vendita dell'immobile paventata a favore dell'Ing. che, Pt_1
Part inopinatamente ed a fronte della disponibilità prestata dalla , non solo si è rifiutato di stipulare il contratto di acquisto ma ha richiesto indietro le somme corrisposte in acconto sul prezzo definitivo della compravendita”.
E per quanto così sinteticamente riassunto essa concludeva chiedendo alla Parte_2
Corte di “dichiarare inammissibile, in via preliminare, l'appello promosso dall'Ing.
in quanto carente delle caratteristiche dettagliatamente indicate dall'art. 342, Pt_1
comma 1, c.p.c.; nel merito, in ogni caso rigettare l'appello avversario per le ragioni rassegnate in parte motiva;
nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale promosso dalla ed in riforma parziale della Sentenza n. 4508/2023, Parte_2
pubblicata in data 3 novembre 2023 dal Tribunale di Catania, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., la responsabilità precontrattuale dell'Ing. e, per l'effetto, condannare l'Ing. Parte_1
a risarcire alla la somma complessiva di Parte_1 Parte_2
202.752,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, e canoni locativi maturandi dall'1 giugno 2019 sino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile, o quella maggiore o minore somma verrà determinata dal Giudice, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n. 4508/2023, pubblicata in data 3 novembre 2023 dal Tribunale di Catania, condannare l'Ing.
a ristorare le spese processuali sostenute in primo Parte_1
Part grado dalla per la propria difesa nonché, venendo meno la soccombenza, a Part rifondere alla le spese processuali riconosciute in favore dell'Ing.
[...] e liquidate in complessivi 5.622,00 euro oltre IVA, CPA e Parte_1
spese generali come per legge;
qualora non si ritenga di accogliere l'appello incidentale, previo rigetto dell'appello proposto dall'Ing. Parte_1
, confermare la Sentenza n. 4508/2023 pubblicata in data 3 novembre 2023 dal
[...]
Tribunale di Catania nella parte in cui “in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, ordina la immediata restituzione dell'immobile in oggetto e condanna a pagare a la complessiva somma di Parte_1 Parte_2
euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”; in ogni caso, rigettare la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dall'Ing. Parte_1
in quanto infondata;
accogliere le istanze istruttore esposte in parte motiva;
in
[...]
ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio e del primo grado”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte – ritenuta, ancorchè in base ad una valutazione sommaria, la manifesta fondatezza dell'appello dell' (posto che “la responsabilità Pt_1
precontrattuale dell deducendo la quale la (fatto riferimento al Pt_1 Parte_2
contratto di comodato del 25.11.2009 in virtù del quale il predetto veniva immesso nella detenzione dell'appartamento pure oggetto del parallelo giudizio, iscritto presso il Tribunale di Catania al n. 16369/2015 R.G., sfociato infine nel prodotto verbale di mediazione del 3.12.2019 con cui l' si obbligava a rilasciare Pt_1
l'appartamento medesimo entro il 20.1.2020) richiedeva la condanna dell'odierno appellante principale al pagamento anche “della somma di 87.200,00 euro per canoni di locazione non percepiti - pari a 800,00 euro mensili come da stime dell'Osservatorio immobiliare - a far data dalla di immissione nel possesso dell'immobile (dicembre 2009) oggetto delle trattative sino al mese di incardinamento del giudizio di primo grado (maggio 2019), oltre quelli maturandi sino alla riconsegna dell'immobile” integra, di tutta evidenza, causa petendi affatto diversa dalla responsabilità per inadempimento degli obblighi del comodatario affermando la quale il primo giudice ha condannato l al pagamento di detta Pt_1
somma di “euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile””) - accoglieva l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata già avanzata da detto appellante principale ex art. 283 c.p.c.
Indi rimettendo sollecitamente le parti, ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c., ad altra udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In forza di quanto già correttamente divisato in sede interinale - e che in questa sede di definizione del giudizio merita, all'esito di plena cognitio, di essere ribadito -
l'appello interposto in atti da deve dirsi fondato. Parte_1
Sol che, invero, si faccia puntuale riferimento a quelle che erano le conclusioni rassegnate dalla nel giudizio di primo grado, come in premessa Parte_2
testualmente riportate: conclusioni rivolte, in via subordinata, ad ottenere bensì la condanna dell al pagamento di detta complessiva somma di € 202.752,00 a Pt_1
titolo di risarcimento da presunta responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ma non anche, e giammai, alcuna declaratoria di risoluzione del contratto di comodato immobiliare già stipulato tra le parti il 25.11.2009 né, tanmeno, la condanna di controparte a titolo di responsabilità contrattuale per la ritardata restituzione dell'immobile.
D'altro canto, la mancata formulazione (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) di ulteriori domande del genere risulta – come non a torto fatto valere dall' - Pt_1
nient'affatto casuale quanto, invece, strettamente legata alla circostanza che ogni questione relativa al contratto di comodato de quo avesse costituito separato oggetto Part della domanda di mediazione che la presentava ad organismo abilitato e che trovava definizione con il succitato verbale di conciliazione del 3 dicembre 2019 a termini del quale le parti, con indubbio intento tombale, “dichiarano la cessazione del rapporto di comodato e l'Ing. , con il consenso della Parte_1 Parte_2
si impegna a rilasciare l'immobile entro il 20 gennaio 2020” (come poi di fatto – secondo quanto di per sé rimasto pacifico ed incontroverso – accadeva).
E tanto essendosi precisato ad abundantiam, non ci si deve allora esimere dal dare atto della piena ammissibilità – invece contestata dalla - della produzione Parte_2
del verbale anzidetto solo nel presente giudizio d'appello, in allegato alla relativa citazione introduttiva: costituendo, infatti, causa non imputabile alla parte – per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. – anche il vizio di ultra od extrapetizione da cui sia infirmata la sentenza impugnata e che costringa la parte a spiegare in appello le proprie difese anche in ordine a thema decidendum già estraneo alle allegazioni venute a compendiare la materia del giudizio di primo grado.
In accoglimento del vagliato motivo di impugnazione la condanna di
[...]
alla “immediata restituzione dell'immobile” in Catania, via Parte_1
del Rotolo n. 44, palazzina A, piano terzo (censito in Catasto Urbano al foglio 17,
p.lla 19 sub 27), nonché al pagamento in favore della della “complessiva Parte_2
somma di euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo” – già pronunciata con la sentenza appellata - deve essere dunque annullata.
§§§
Per converso, ritiene la Corte che le pur sintetiche considerazioni che conducevano il primo giudice a disattendere la domanda di risarcimento del danno da presunta responsabilità precontrattuale dell' - già formulata dalla in via Pt_1 Parte_2
Part riconvenzionale - non si espongano ai rilievi che la stessa ha inteso loro muovere con la sua impugnazione incidentale.
Giacchè appare, in ispecie, affermazione inoppugnabile quella che le emergenze di causa non rendano (come si ripete) “nemmeno in nuce possibile verificare l'esistenza di una condotta che abbia indotto la società opponente a porre un serio ed apprezzabile affidamento alla conclusione dell'affare” (ed anche quella che la prova testimoniale nella quale detta appellante incidentale ha insistito non si appalesi - in ragione della inconducenza delle circostanze capitolate, ovvero della inammissibilità di quei capitoli che, pur in linea di principio idonei a fornire validi elementi di giudizio, risultano tuttavia privi di alcuna, pur indispensabile, esatta collocazione nel tempo e nello spazio della relativa circostanza [con ciò facendosi in particolare riferimento al capitolo 4):”Vero o no che per la vendita dell'immobile sito in Catania,
Via del Rotolo, n. 44, di proprietà della fu concordato con l'ing. il Parte_2 Pt_1
prezzo di €250.000,00?”] – “idonea a colmare le lacune probatorie evidenziate”). In realtà, il rapporto di stretta parentela sussistente tra l' e la compagine societaria Pt_1
della convince, ancora una volta, del fatto che lo stesso sia Parte_2 Pt_1
intervenuto in soccorso della società di famiglia in crisi di liquidità con l'intesa che il debito da quest'ultima così contratto potesse essere estinto anche - ma non necessariamente - mediante il trasferimento di uno degli appartamenti di proprietà di essa (o che questa avesse in seguito realizzato) ed in particolare - ma non Parte_2
necessariamente – di detto appartamento di via del Rotolo n. 44 di cui tempo prima l' aveva ottenuto la cessione in comodato a beneficio dei suoceri. Pt_1
E, a petto della fluidità e della scioltezza che tipicamente connotano i rapporti tra prossimi congiunti, discettare nella specie – in assenza di alcuna formalità negoziale
(quale avrebbe potuto essere la stipula di quel valido contratto preliminare di compravendita originariamente oggetto delle perorazioni della cui il Parte_2
giudizio potesse essere diversamente ancorato – di trattative tra le parti giunte a uno stadio idoneo ad ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto – per gli effetti altrimenti destinati a discenderne ex art. 1337 c.c. - appare decisamente un fuordopera.
§§§
Conclusivamente – mentre, in accoglimento dell'appello spiegato in via principale da
, la sentenza impugnata deve essere annullata nella Parte_1
parte in cui condannava lo stesso (oltre che alla “immediata restituzione Pt_1
dell'immobile in oggetto”) al pagamento in favore della della “complessiva Parte_2
somma di euro 77.600,00, oltre euro 800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo” – l'appello proposto in via incidentale dalla deve essere rigettato. Parte_2
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla totale soccombenza finale della e si liquidano - sulla base esclusivamente (cfr. Cass. Parte_2
31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 deve, in ragione del valore della causa, farsi applicazione), e dietro valutazione dell'importanza, della natura e della difficoltà della controversia nonché delle caratteristiche e del pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene sommando – quanto al giudizio di primo grado - €
2.552,00 x fase studio + € 1.628,00 x fase introduttiva + € 2.835,00 x fase di trattazione + € 2.126,50 x fase decisionale;
e, quanto al giudizio di secondo grado, €
2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + € 2.163,00 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di Parte_2
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4508/2023 del 3.11.2023 proposto, con citazione del
23.11.2023, da nei confronti della Parte_1 Parte_2
nonché sull'appello incidentale da quest'ultima interposto - così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale, annulla la sentenza impugnata nella parte in cui condannava al pagamento in Parte_1
favore della della “complessiva somma di euro 77.600,00, oltre euro Parte_2
800,00 mensili a scadere fino al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”,
- rigetta l'appello incidentale,
- condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_2
che si liquidano - quanto al giudizio di primo grado - in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di appello, in complessivi € 9.162,50 per compensi professionali, oltre spese borsuali documentate e rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico della dell'obbligo di versamento di Parte_2
cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Consigliere est.
(Dr. Nicolò Crascì)
Il Presidente
(Dr.ssa Maria Stella Arena)