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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/11/2025, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 3529/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Carrella, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Casalino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 12 bis L. 898/1970 depositato telematicamente il 4.10.2024 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 5.06.1982 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Salerno, atto n. 28, P. II, Serie A, Anno 1982); che dal matrimonio nascevano tre figli: (il 5.5.1983), (il 26.09.1986) e (il 23.11.1993); che con sentenza n. Per_1 Per_2 Per_3
2246/2006 il Tribunale di Salerno pronunciava la separazione dei coniugi, disponendo l'onere in capo ad di corrispondere l'assegno di € 900,00 mensili alla moglie a titolo di mantenimento;
che Controparte_1 con sentenza n. 2470/2019 del 18.06.2019 resa nel giudizio recante R.G. 10240/2010 il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra l'istante ed Controparte_1 con obbligo da parte di quest'ultimo di corrispondere l'assegno divorzile di € 500,00 mensili in favore della moglie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
che con sentenza n. 75/2020 la Corte di Appello di Salerno rideterminava l'onere, in capo al resistente, di corrispondere alla ricorrente l'assegno divorzile per l'importo mensile di € 550.00; che la ricorrente era disoccupata;
che il resistente, impiegato presso l'Azienda
Ospedaliera “Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno, avendo raggiunto l'età pensionabile, presentava domanda di pensionamento a far data dal 01.11.2024; che essa ricorrente aveva diritto alla percentuale del 40% dell'indennità di TFR spettante al coniuge divorziato, riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso col matrimonio, ovvero, dal 05.06.1982 ( data di celebrazione del matrimonio) al 18.06.2019 (data della sentenza di divorzio), per complessivi 37 anni, chiedeva all'adito
Tribunale di: “Ordinare al sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 12bis della legge Controparte_1
n.898/1970, di corrispondere in favore della sig.ra la quota percentuale, pari al 40%, Parte_1 dell'indennità di fine rapporto spettante in esito alla cessazione del rapporto di lavoro, riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ovvero , dal 05.06.1982 –data del matrimonio- al
18.06.2019 –data della sentenza di divorzio, pari a 37 anni. Segue la condanna al pagamento delle spese e compenso di giudizio. Inoltre, chiedeva di: “ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'odierno convenuto, ovvero, direttamente al datore di lavoro - Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona di Salerno, con sede in Salerno alla via San Leonardo, di esibire ogni documento utile al corretto computo del dovuto”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 27.03.2025 si costituiva il resistente CP_1
il quale precisava: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda
[...]
Ospedaliera Universitaria di Salerno dal 02.12.1979 all'1.11.2024 quando il rapporto di lavoro cessava per raggiungimento dell'età pensionabile;
che il matrimonio con la ricorrente cessava nel giugno 2019, per cui, limitatamente a tale periodo, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento del 40% del trattamento di fine rapporto maturato ai sensi dell'art. 12 bis della L. 898/1970; che pur non contestando la pretesa avversa, allo stato, non poteva essere determinata la quota di spettanza della ricorrente in quanto il pagamento del trattamento di fine servizio non era stato integralmente corrisposto dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
ciò posto, chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso in quanto il trattamento di fine servizio non è stato ancora quantificato né erogato;
2. Con vittoria di spese.”
Fissata l'udienza cartolare del 3.4.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto del 9.10.2024, e rinviato il giudizio al fine di consentire alle parti di formalizzare definitivamente l'accordo di bonario componimento della vertenza, il Giudice con ordinanza del 21.11.2025 emessa all'esito della celebrazione dell'udienza cartolare del 20.11.2205, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, va dichiarata la cessata materia del contendere essendosi sperimentato, nelle more del giudizio, il mutamento della situazione di fatto sotto il profilo oggettivo. È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuto formale accordo del 27.10.2025, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, in forza del quale la ricorrente accetta, a titolo di quota del TFS, alla medesima spettante, la somma offerta da controparte pari ad euro 20.198,60, la quale verrà corrisposta secondo tempi e modi di cui al verbale di accordo, allegato telematicamente ed in atti, cui integralmente si rinvia.
Dunque, preso atto della concorde volontà delle parti di definire il giudizio alle condizioni di cui al verbale di accordo del 27.10.2025, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai rispettivi procuratori costituiti;
ritenuto, altresì, che ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
dichiara la cessata materia del contendere per sopravvenuto accordo tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 3529/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Carrella, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Casalino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 12 bis L. 898/1970 depositato telematicamente il 4.10.2024 la ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 5.06.1982 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Salerno, atto n. 28, P. II, Serie A, Anno 1982); che dal matrimonio nascevano tre figli: (il 5.5.1983), (il 26.09.1986) e (il 23.11.1993); che con sentenza n. Per_1 Per_2 Per_3
2246/2006 il Tribunale di Salerno pronunciava la separazione dei coniugi, disponendo l'onere in capo ad di corrispondere l'assegno di € 900,00 mensili alla moglie a titolo di mantenimento;
che Controparte_1 con sentenza n. 2470/2019 del 18.06.2019 resa nel giudizio recante R.G. 10240/2010 il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra l'istante ed Controparte_1 con obbligo da parte di quest'ultimo di corrispondere l'assegno divorzile di € 500,00 mensili in favore della moglie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
che con sentenza n. 75/2020 la Corte di Appello di Salerno rideterminava l'onere, in capo al resistente, di corrispondere alla ricorrente l'assegno divorzile per l'importo mensile di € 550.00; che la ricorrente era disoccupata;
che il resistente, impiegato presso l'Azienda
Ospedaliera “Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno, avendo raggiunto l'età pensionabile, presentava domanda di pensionamento a far data dal 01.11.2024; che essa ricorrente aveva diritto alla percentuale del 40% dell'indennità di TFR spettante al coniuge divorziato, riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso col matrimonio, ovvero, dal 05.06.1982 ( data di celebrazione del matrimonio) al 18.06.2019 (data della sentenza di divorzio), per complessivi 37 anni, chiedeva all'adito
Tribunale di: “Ordinare al sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 12bis della legge Controparte_1
n.898/1970, di corrispondere in favore della sig.ra la quota percentuale, pari al 40%, Parte_1 dell'indennità di fine rapporto spettante in esito alla cessazione del rapporto di lavoro, riferito agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ovvero , dal 05.06.1982 –data del matrimonio- al
18.06.2019 –data della sentenza di divorzio, pari a 37 anni. Segue la condanna al pagamento delle spese e compenso di giudizio. Inoltre, chiedeva di: “ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'odierno convenuto, ovvero, direttamente al datore di lavoro - Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona di Salerno, con sede in Salerno alla via San Leonardo, di esibire ogni documento utile al corretto computo del dovuto”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del 27.03.2025 si costituiva il resistente CP_1
il quale precisava: di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda
[...]
Ospedaliera Universitaria di Salerno dal 02.12.1979 all'1.11.2024 quando il rapporto di lavoro cessava per raggiungimento dell'età pensionabile;
che il matrimonio con la ricorrente cessava nel giugno 2019, per cui, limitatamente a tale periodo, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento del 40% del trattamento di fine rapporto maturato ai sensi dell'art. 12 bis della L. 898/1970; che pur non contestando la pretesa avversa, allo stato, non poteva essere determinata la quota di spettanza della ricorrente in quanto il pagamento del trattamento di fine servizio non era stato integralmente corrisposto dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
ciò posto, chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso in quanto il trattamento di fine servizio non è stato ancora quantificato né erogato;
2. Con vittoria di spese.”
Fissata l'udienza cartolare del 3.4.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto del 9.10.2024, e rinviato il giudizio al fine di consentire alle parti di formalizzare definitivamente l'accordo di bonario componimento della vertenza, il Giudice con ordinanza del 21.11.2025 emessa all'esito della celebrazione dell'udienza cartolare del 20.11.2205, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, tutto quanto sopra premesso e richiamato, va dichiarata la cessata materia del contendere essendosi sperimentato, nelle more del giudizio, il mutamento della situazione di fatto sotto il profilo oggettivo. È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuto formale accordo del 27.10.2025, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, in forza del quale la ricorrente accetta, a titolo di quota del TFS, alla medesima spettante, la somma offerta da controparte pari ad euro 20.198,60, la quale verrà corrisposta secondo tempi e modi di cui al verbale di accordo, allegato telematicamente ed in atti, cui integralmente si rinvia.
Dunque, preso atto della concorde volontà delle parti di definire il giudizio alle condizioni di cui al verbale di accordo del 27.10.2025, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai rispettivi procuratori costituiti;
ritenuto, altresì, che ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede:
dichiara la cessata materia del contendere per sopravvenuto accordo tra le parti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire