Articolo 168 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 167Articolo 169
Versione
20 settembre 1975
Art. 168.
L' articolo 433 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 433 - Persone obbligate. - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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