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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa IA Concetta
Belcastro , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5016 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
nato in [...] il [...] (C.F.: ) che Parte_1 C.F._1
prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore nata in [...] il [...] Persona_1
(C.F.: ); nato in [...] il [...] (C.F.: C.F._2 Controparte_1
) che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._3
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore Persona_2
nato in [...] il [...] (C.F.: );
[...] C.F._4 Parte_2
nata in [...] il [...] (C.F.: ); nato in C.F._5 Parte_3
Brasile il 13.09.1999 (C.F.: ); nato in [...] il C.F._6 Parte_4
12.07.1980 (C.F.: ) che prende parte al presente ricorso in proprio ed in C.F._7
qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore
[...]
nata in [...] il [...] (C.F.: ; Persona_3 C.F._8 [...]
nata in [...] il [...] (C.F.: ) che prende Parte_5 C.F._9
parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori nato in [...] il [...] (C.F.: Persona_4
) e nata in [...] il [...] (C.F.: C.F._10 Parte_6
1 ); nato in [...] il [...] (C.F.: C.F._11 Parte_7
) che prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di C.F._12
rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore Persona_5
nato in [...] il [...] (C.F.: ); nato in C.F._13 Parte_8
Brasile il 07.07.1990 (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via C.F._14
Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo
De Simone (C.F.: ) e dall'avv. Valeria Saitta (C.F.: C.F._15
), in vicendevole sostituzione giusta procura da intendersi apposta in calce C.F._16 al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18 co. 5 D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M.
Giustizia n. 48/2013; - comunicazioni: pec - fax n. 0694443161 Email_1
-RICORRENTI-
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in Via G. Da
Fiore 34, CAP 88100 Catanzaro (CZ) PEC: Email_2
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_2 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato a [...] Persona_6
Finita (CS) il 22.04.1868 (doc. n. 1) il quale non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. n. 2).
Dall'unione tra il sig. e è nata nel 1920 Persona_6 CP_3 Persona_7
(doc. n. 3) la quale, nel 1944 contraeva matrimonio con il cittadino straniero
[...] Persona_8
(doc. n. 4).
[...]
Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
2 Nel 1945 è nata (doc. n. 5) alla quale, in virtù dell'art. 1 della legge Persona_9
n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina), non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
Nl 1951 a (doc. n. 6) e nel 1955 a EU IA Da OS LE (doc. n.7), a Persona_10
cui invece è stata trasmessa la cittadinanza per effetto delle note sentenze della Corte
Costituzionale. si sposava nel 1972 con (doc. n. 8). Nel 1973 è Persona_9 Persona_11
nato (doc. n. 9), nel 1976 (doc. n. 10) Parte_1 Controparte_1
e nel 1980 (doc. n. 11). Parte_2
si è unito in matrimonio nel 1995 con (doc. Parte_1 Persona_12
n. 12) e dalla loro unione è nata nel 2018 (doc. n. 13). Persona_1
si è sposato nel 2010 con (doc. n. 14) e dalla Controparte_1 Persona_13
loro unione è nato nel 2008 (doc. n. 15). Persona_2
Dal matrimonio, nel 2010, tra e (doc. n. Parte_2 Persona_14
16) è nato nel 1999 (doc. n. 17). Parte_3
si è sposata nel 1970 con (doc. n. 18) e nel Parte_9 Persona_15
1980 è nato (doc. n. 19), il quale si univa in matrimonio nel 2021 con Parte_4
(doc. n. 20) e dalla loro unione né nata nel 2018 Persona_16 Persona_3
(doc. n. 21).
[...]
EU IA Da OS LE si è sposata nel 1978 con (doc. n. 22) e dalla loro Persona_17
unione è nata nel 1980 (doc. n. 23), nel 1982 è nato Parte_5 Pt_5 [...]
(doc. n. 24) e nel 1990 è nato (doc. n. 25). Parte_7 Parte_8
Dal matrimonio nel 2006 tra e (doc. Parte_5 Parte_10
n. 26) è nata nel 2010 (doc. n. 27) e nel 2015 Parte_6 Persona_4
(doc. n. 28).
[...]
si è sposato nel 2011 con (doc. n Parte_7 Persona_18
29) e nel 2016 è nato (doc. n. 30). Persona_5
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana e trasmettendola alla propria figlia e da Persona_6
questa a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale di valutare la compatibilità Controparte_2
dei principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467 con quanto osservato dalla successiva sentenza della
3 Corte Cost. n. 10/15 nonché la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. n. 25318/2022 con quanto osservato nell'avverso ricorso. In particolare, sosteneva che l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n.
98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la citata pronuncia della Consulta che ha sancito il limite della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale qualora tali effetti siano suscettibili di incidere negativamente su altri valori costituzionali. Chiedeva, in subordine, la compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 26 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1 gennaio 1948 precisamente dall'avo
, nato a [...] il [...] il quale, emigrato in Brasile, Persona_6
aveva sposato senza mai naturalizzarsi brasiliano. CP_3
La linea di discendenza veniva trasmessa alla figlia nata dal matrimonio Persona_7
la quale, nel 1944 contraeva matrimonio con il cittadino straniero
[...] Persona_8
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
4 La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Con le sentenze gemelle n. 25317/22 e n. 25318/22 le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione” del 1889 che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la
5 cittadinanza brasiliana. La Corte, in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma, risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera appartenenza in un altro paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo;
la rinuncia allo status di cittadino italiano non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti, quale può essere la naturalizzazione massiva o semplici presunzioni, ma deve risultare da una esplicita e inequivoca manifestazione di volontà sostanziale dalla quale può desumersi con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana correlata all'accettazione di” un impiego da governo estero” senza permissione del governo italiano, deve intendersi come assunzioni di pubbliche funzioni all'estero che implicano obblighi di gerarchia e fedeltà al governo estero in maniera stabile e definitiva, e non anche il mero svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa pubblica o privata.
Tanto premesso, nella fattispecie, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare né i ricorrenti né il loro ascendente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciate dalla competente Autorità diplomatica italiana e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la
6 situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 15 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_11
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_12
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento jure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Ebbene, considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Pt_11
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 28873/08).
La complessità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nato in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...] (C.F.: ); Persona_1 C.F._2
nato in [...] il [...] (C.F.: ); Controparte_1 C.F._3
nato in [...] il [...] (C.F.: ); Persona_2 C.F._4
7 nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_2 C.F._5
nato in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_3 C.F._6
nato in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_4 C.F._7
nata in [...] il [...] (C.F.: ; Persona_3 C.F._8
nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_5 C.F._9
nato in [...] il [...] (C.F.: ); Persona_4 C.F._10
nata in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_6 C.F._11
nato in [...] il [...] (C.F.: ); Parte_7 C.F._12
nato in [...] il [...] (C.F.: ); Persona_5 C.F._13
nato in [...] il [...] (C.F.: ). Parte_8 C.F._17
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa IA Concetta Belcastro
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