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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Ada Meterangelis Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2496/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OM LO ( ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via Giulio Palermo n. 103.
APPELLANTE
E
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Stefani
( ), come da procura speciale per notar del C.F._3 Persona_1
25.02.2021, Rep. 46100 Racc. 26703, con la quale è elett.te domicilia in Roma alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: accogliere l'appello e per l'effetto:
- dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del 2009;
- dichiarare la prescrizione della cartella n. 07120040075678014000; Pag. 1 a 12 - annullare l'intimazione di pagamento n. 07120189027398113000 del 2.4.2019;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Per l'appellata: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 618 commi 2 e 3 c.p.c. stante la non appellabilità della sentenza resa all'esito di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; - in via subordinata e nel merito, rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Di Stefani che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con ricorso depositato in data 16.4.2019, propose Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120189027398113000 dell'importo complessivo di € 126.586,57, notificata dall' Controparte_2
in data 02.04.2019.
[...]
Detto atto si componeva di due distinte cartelle di pagamento:
- la prima n. 07120030015525025000, notificata il 29.03.2003, ente creditore
Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia, numero ruolo 2002/2756, per omesso pagamento di imposte di registro, inerenti all'anno 1996, per un importo di € 528,67;
- la seconda n. 07120040075678014000, notificata il 13.09.2004, ente creditore Tribunale di Napoli-Ufficio Campione Penale, numero ruolo
2004/9151, per omesso pagamento di multe, ammende e spese processuali, inerenti all'anno 1999 per un importo complessivo di € 125.772,14.
1.1. precisò che l'opposizione era proposta esclusivamente avverso la Parte_1
seconda cartella di pagamento, e dedusse a sostegno:
Pag. 2 a 12 - l'illegittimità della cartella impugnata, in quanto priva degli elementi idonei a identificare il preteso credito, stante la sola generica indicazione di multe, ammende e spese processuali afferenti all'anno 1999;
- di non aver mai ricevuto alcun atto o richiesta di pagamento, prima della notifica dell'intimazione impugnata, con conseguente decorso del termine ordinario di prescrizione, applicabile a multe, ammende e spese processuali.
Precisò, infatti, che la stessa intimazione opposta riportava, quale atto prodromico, unicamente la precedente cartella di pagamento n.
07120040075678014000, indicata come notificata in data 13.9.2004, senza menzione che fossero state notificate ulteriori intimazioni. Dunque, sostenne si fosse compiuto il termine decennale di prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento del 13.09.2004 e la notifica della successiva intimazione di pagamento, oggetto di opposizione, effettuata in data 02.04.2019;
- inesistenza della notifica per omessa o, comunque, erronea relazione di notifica;
- decadenza dall'azione di riscossione per mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 17 e 25 DPR 602/73.
Indi, premessa l'inesistenza del titolo posto alla base dell'esecuzione, chiese, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, “accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto a vantare le somme di cui alla cartella impugnata per non aver mai il ricorrente ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica della presente cartella di pagamento;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, per i motivi esposti;
condannare l di Napoli, avendo agito Controparte_3
senza la normale prudenza, al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento nonché rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario”.
Pag. 3 a 12
1.2. Si costituì l' , contestando la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione, sostenendo la piena legittimità dell'intimazione opposta, conforme alle disposizioni normative e al modello approvato con decreto ministeriale e, in particolare, la piena esistenza e validità del credito azionato, stante l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, per effetto della pregressa notifica sia della cartella di pagamento n. 07120040075678014000, avvenuta in data 13.09.2004, mediante consegna a persona qualificatasi come moglie del destinatario, sia della successiva intimazione di pagamento, notificata in data 14.04.2009, mediante consegna a persona qualificatasi come moglie del destinatario, con successiva comunicazione al destinatario dell'avvenuta notifica, a mezzo di raccomandata n. 60693093928 dell'11.06.2009, con conseguente validità del diritto di cui all'intimazione notificata in data 02.04.2019.
A sostegno di quanto dedotto, depositò le relate di notifica.
1.3. Il Tribunale, preso atto delle contestazioni dell'opponente in ordine al valore probatorio delle relate depositate dall' -in Controparte_2
particolare la contestazione che “dal tenore della relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120040075678014000 del 13.09.2004, esibita e depositata in copia dalla controparte, non si comprende chi e come abbia effettuato tale adempimento;
che la notifica dell'avviso di intimazione n.
07120040075678014001 è stata effettuata per il tramite dell'AGENZIA
DEFENDINI S.R.L., quindi non a mezzo del servizio postale nazionale, bensì da un'agenzia privata”, da cui, secondo l'opponente, deriverebbe l'inesistenza dell'atto notificato a mezzo posta privata, non suscettibile di sanatoria-, trattenne la causa in decisione, con concessione dei termini per le difese conclusive.
1.4. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la motivazione adottata in sentenza, rilevò che “dall'esame della produzione di emerge che la Controparte_2
cartella di pagamento 07120040074678014000 è stata notificata in data Pag. 4 a 12 13.9.2004, mentre in data 14.4.2009 al ricorrente è stato notificato, per il sollecito del pagamento della cartella di pagamento 07120040074678014000, l'avviso di intimazione 07120040075678011400001. Entrambi gli atti sono stati notificati mediante consegna a , persona qualificatosi moglie del destinatario CP_4
e solo per l'avviso di intimazione è stata data notizia della notifica al destinatario, in ossequio a quanto disposto dall'art. 60, comma 1°lett. b-bis, del DPR n.
600/1973, così come modificato dal Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223
Articolo 37” e che “non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la
avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel CP_2
loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla matrice".
In ordine poi all'utilizzo di un'agenzia di poste privata, il Tribunale richiamò precedenti di legittimità, secondo i quali “la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell' , al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua Parte_2
a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l' e l'agenzia di recapito, e permane in capo Parte_2
al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, come nella specie”.
Su tali premesse, riconobbe la validità delle due notifiche, relative alla cartella di pagamento 07120040074678014000, e l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito esattoriale atteso che “tra la data di notifica della cartella di pagamento 07120040075678014000 (13.9.2004), la data di notifica dell'avviso di intimazione 071200400756780140001 (14.4.2009) e la data di notifica dell'avviso di intimazione opposta (2.4.2019) è trascorso un periodo inferiore a 10 anni”. Pag. 5 a 12 Osservò, infine, che “non si rinvengono, invece, atti interruttivi della prescrizione relativi alla cartella n. 07120030015525025000 notificata il 29.3.2003, dell'importo di euro 528,67, ente creditore Ufficio del registro di Castellammare di Stabia” ne dichiarò la prescrizione, ritenendo inapplicabili, al caso di specie,
i termini di decadenza eccepiti in ordine all'azione di riscossione.
All'esito dispose: “1) Accoglie la domanda limitatamente alla cartella n.
07120030015525025000 notificata il 29.3.2003, dell'importo di euro 528,67, ente creditore Ufficio del registro di Castellammare di Stabia e ne dichiara
l'intervenuta prescrizione;
2) Rigetta la domanda relativamente alla cartella n.
07120040075678014000 notificata il 13.9.2004, dell'importo di euro 125.772,14, ente creditore Tribunale di Napoli, 3) Spese Controparte_5
compensate”.
§.
2. Avverso la predetta sentenza è stata interposto gravame da
[...]
invocando la riforma della decisione da ritenersi erronea e iniqua. Parte_1
2.1. A sostegno, ha sviluppato un unico articolato motivo di appello con il quale denuncia che “La sentenza de qua è ingiusta, iniqua, carente e contraddittoria nella motivazione, omissiva su più punti decisivi della controversia, nonché gravatoria. Infatti, la sentenza resa dal primo giudice appare viziata da errore in procedendo, da errore nella valutazione dei principi giuridici, da errore nell'attribuzione al materiale probatorio di efficacia o inefficacia giuridica, in palese contrasto con le norme applicate, da errore di fatto, nonché viziata di ultrapetizione ed estesa da organo incompetente per materia”. In particolare, ha contestato la decisione laddove il Tribunale ha ritenuto valide le notifiche effettuate dall'ente di riscossione, concludendo per la mancata prescrizione del credito posto in esecuzione.
L'appellante, dopo aver premesso che dalla copia delle relate depositate, a suo avviso, non è dato comprendere né chi, né come abbia eseguito le notifiche a mezzo posta e che la notifica dell'avviso di intimazione del 14.04.2009 è stata effettuata tramite un'agenzia privata, deduce che il Giudice di primo grado ha Pag. 6 a 12 ignorato il principio secondo cui l'esclusività dei servizi, inerenti notificazioni e comunicazioni a mezzo posta di atti giudiziari, è riservata a Controparte_6
Per l'effetto, secondo la prospettazione dell'appellante, la notifica effettuata da un'agenzia privata rende l'atto giuridicamente inesistente e non suscettibile di sanatoria, con conseguente prescrizione del diritto azionato.
Con lo stesso motivo, lamenta, altresì, il vizio di ultrapetizione ed incompetenza per materia, impugnando la pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione della cartella n. 07120030015525025000 (relativa a imposte di registro) per la quale l'opponente non aveva formulato alcuna domanda.
L'appellante sostiene, in particolare, che la pronuncia è affetta da incompetenza per materia del G.O., poiché le controversie relative all'imposta di registro rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali, come stabilito dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.2.
2.2. Si è costituita l' eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 618, secondo e terzo comma, c.p.c., deducendo, sul punto, che il Tribunale ha ritenuto assorbente il motivo di opposizione relativo a vizi formali di notifica, con conseguente qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la cui decisione è unicamente ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Contestato, altresì, il merito dell'appello, l' insiste per il suo rigetto e la CP_1
conferma della decisione di primo grado.
§.
3. La Corte, all'udienza del 3.7.2025, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. In via preliminare va dato atto della mancata riproposizione di parte delle eccezioni articolate da in primo grado: l'appellante, infatti, si duole Parte_1
della decisione in ordine alla pretesa inesistenza o comunque nullità delle notifiche eseguite prima della cartella di pagamento, oggetto di opposizione.
Ogni altra difesa deve, quindi, intendersi per rinunciata ex art. 346 c.p.c.. Pag. 7 a 12
3.2. Tanto premesso, la Corte ritiene che meriti di essere condivisa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellata.
È principio consolidato presso questa Corte, e più volte espresso dal Giudice di nomofilachia, quello secondo il quale “La doglianza, concernente una presunta illegittimità della notifica della cartella esattoriale, perché eseguita in modo irregolare, è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell'azione esecutiva”
(da ultimo, Cass. civ. n. 29884/2024, Cass. civ. n. 3582/2022, Cass. civ.
10497/2006, Cass. civ. 5368/2003, Cass. civ. 4561/1997, Cass. civ.
3069/1998).
Va altresì ricordato che, in assenza di qualificazione dell'opposizione da parte del giudici di primo grado, il giudice del gravame deve necessariamente procedere alla sua qualificazione, al preliminare fine di individuare il rimedio esperibile avverso la sentenza di primo grado, prima di poter passare all'esame del merito dei motivi dedotti in appello, richiamando, sul punto, l'orientamento secondo il quale “L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza sicchè, soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, la qualificazione dell'opposizione spetta,
d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (cfr. Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404 ex plurimis: 13 agosto 2004, n. 15783; 20 dicembre 2002, n. 18137;
Cass. sez. un. 13 aprile 2004, n. 3467; 17 febbraio 1992, n. 1914).
La Corte di legittimità ha inoltre ribadito che “qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della sentenza deve seguire il Pag. 8 a 12 diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello, con riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è solo ricorribile per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost, con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi.
Ne discende, per l'effetto, che qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un 'opposizione agli atti esecutivi
e il giudice abbia ritenuto assorbente e si sia pronunciato solo in merito a quest'ultima, la sentenza è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e
111 Cost.” (Cass. civ. 31549/2023; Cass. civ. 3722/2020; Cass. civ.
19267/2015).
Orbene, premesse tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, la domanda proposta in primo grado, come ha affermato il primo giudice, non può che essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, rilevando sul punto che dopo aver genericamente contestato il diritto a procedere ad Parte_1
esecuzione forzata, ha mosso delle contestazioni unicamente afferenti il quomodo dell'esecuzione, ovvero l'inesistenza o comunque l'irregolarità delle notifiche prodromiche alla cartella di pagamento opposta.
Tali contestazioni sul quomodo dell'esecuzione sono state decise dal giudice di prime cure con valore assorbente di ogni altra questione.
Ricorre inoltre la circostanza dell'iscrizione a ruolo della causa eseguita dall'opponente, in primo grado, nei venti giorni successivi alla ricezione della notifica della cartella opposta, con ciò stesso avvalorando la proposizione, nel corpo del ricorso, di eccezioni afferenti alla modalità di esecuzione e non l'esistenza stessa del diritto, che, all'inverso, sono sottratte a termini processuali di proposizione.
E' incontestato che il Tribunale abbia ritenuto assorbente il motivo di opposizione afferente la validità delle notifiche, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con sentenza che, come detto, non può essere oggetto d'appello ma soltanto di ricorso per Pag. 9 a 12 Cassazione (in tal senso anche, Cassazione civile, sez. III, 10.04.2024, n. 9670;
Cassazione civile, sez. III, 24.11.2021, n. 36500, Cassazione civile, sez. VI,
15.04.2021, n. 9868 ma anche Cassazione civile, sez. III, 20.11.2024, n. 29884).
La decisione sui motivi oppositivi riconducibili all'art. 617 c.p.c., infatti, resta non impugnabile dinanzi la Corte d'Appello, ma solamente ricorribile per
Cassazione anche ove mai – e non è il caso di specie – sia stato compiuto un errore di qualificazione (Cassazione civile, sez. III, 27.08.2014, n. 18312; più recentemente Cassazione civile, sez. II, 23.03.2022, n. 9472).
Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. la censura va quindi dichiarata inammissibile.
3.3. Con il medesimo motivo di gravame, denuncia, altresì, il vizio di Parte_1
ultrapetizione, impugnando la decisione nella parte in cui dispone l'annullamento, per intervenuta prescrizione, della cartella n.
07120030015525025000 (relativa a imposte di registro), per la quale l'opponente non aveva formulato alcuna domanda. L'appellante sostiene, inoltre, che la pronuncia è affetta da incompetenza per materia del G.O., poiché le controversie relative all'imposta di registro rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali, come stabilito dal D.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, art.2.
Va dichiarata l'inammissibilità anche di tale doglianza, per evidente carenza di interesse sul rilievo che, nel caso di specie, non può ravvisarsi alcuna situazione di soccombenza, intesa in senso sostanziale, giacché dalla sentenza non deriva alcun pregiudizio all'appellante, determinando, all'inverso, una situazione a lui favorevole stante l'accertamento dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
La riforma della decisione di primo grado non comporterebbe, quindi, alcun risultato utile.
Mette conto ricordare che, secondo principi consolidati, “In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa Pag. 10 a 12 della decisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare, al proponente il gravame, dall'eventuale suo accoglimento” (Cass. civ.
38054/2022; 26246/019; 13395/2018), sicché l'interesse all'impugnazione, quale espressione del generale principio dell'interesse ad agire, si identifica con un interesse giuridicamente tutelabile, che consiste nella concreta utilità che deriva, alla parte, dalla rimozione della sentenza impugnata, con la conseguenza che non è sufficiente l'esistenza di un mero interesse ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, ma è necessaria una soccombenza della parte, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non solo formale.
Nel caso di specie, è evidente che non sussiste alcun interesse di a far Parte_1
valere il vizio di ultrapetizione della decisione, per assenza di soccombenza rispetto al capo della decisione impugnata, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento della censura non potrebbe sortire alcun risultato utile alla parte impugnante.
Ne consegue l'inammissibilità anche di tale doglianza e, con essa, di tutto l'appello proposto.
§.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività svolta e con riferimento ai parametri minimi, per la semplicità delle questioni trattate, di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08 ottobre
2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Sussistono, altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 987/2021, Parte_1
pubblicata in data 11.5.2021, del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: Pag. 11 a 12
1. Dichiara l'appello inammissibile;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna della parte appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Di Stefani dichiaratasi anticipataria;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 15.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 12 a 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Ada Meterangelis Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2496/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OM LO ( ), giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla via Giulio Palermo n. 103.
APPELLANTE
E
( , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Stefani
( ), come da procura speciale per notar del C.F._3 Persona_1
25.02.2021, Rep. 46100 Racc. 26703, con la quale è elett.te domicilia in Roma alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: accogliere l'appello e per l'effetto:
- dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del 2009;
- dichiarare la prescrizione della cartella n. 07120040075678014000; Pag. 1 a 12 - annullare l'intimazione di pagamento n. 07120189027398113000 del 2.4.2019;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Per l'appellata: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 618 commi 2 e 3 c.p.c. stante la non appellabilità della sentenza resa all'esito di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; - in via subordinata e nel merito, rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Di Stefani che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con ricorso depositato in data 16.4.2019, propose Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120189027398113000 dell'importo complessivo di € 126.586,57, notificata dall' Controparte_2
in data 02.04.2019.
[...]
Detto atto si componeva di due distinte cartelle di pagamento:
- la prima n. 07120030015525025000, notificata il 29.03.2003, ente creditore
Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia, numero ruolo 2002/2756, per omesso pagamento di imposte di registro, inerenti all'anno 1996, per un importo di € 528,67;
- la seconda n. 07120040075678014000, notificata il 13.09.2004, ente creditore Tribunale di Napoli-Ufficio Campione Penale, numero ruolo
2004/9151, per omesso pagamento di multe, ammende e spese processuali, inerenti all'anno 1999 per un importo complessivo di € 125.772,14.
1.1. precisò che l'opposizione era proposta esclusivamente avverso la Parte_1
seconda cartella di pagamento, e dedusse a sostegno:
Pag. 2 a 12 - l'illegittimità della cartella impugnata, in quanto priva degli elementi idonei a identificare il preteso credito, stante la sola generica indicazione di multe, ammende e spese processuali afferenti all'anno 1999;
- di non aver mai ricevuto alcun atto o richiesta di pagamento, prima della notifica dell'intimazione impugnata, con conseguente decorso del termine ordinario di prescrizione, applicabile a multe, ammende e spese processuali.
Precisò, infatti, che la stessa intimazione opposta riportava, quale atto prodromico, unicamente la precedente cartella di pagamento n.
07120040075678014000, indicata come notificata in data 13.9.2004, senza menzione che fossero state notificate ulteriori intimazioni. Dunque, sostenne si fosse compiuto il termine decennale di prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento del 13.09.2004 e la notifica della successiva intimazione di pagamento, oggetto di opposizione, effettuata in data 02.04.2019;
- inesistenza della notifica per omessa o, comunque, erronea relazione di notifica;
- decadenza dall'azione di riscossione per mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 17 e 25 DPR 602/73.
Indi, premessa l'inesistenza del titolo posto alla base dell'esecuzione, chiese, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, “accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto a vantare le somme di cui alla cartella impugnata per non aver mai il ricorrente ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica della presente cartella di pagamento;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, per i motivi esposti;
condannare l di Napoli, avendo agito Controparte_3
senza la normale prudenza, al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento nonché rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario”.
Pag. 3 a 12
1.2. Si costituì l' , contestando la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione, sostenendo la piena legittimità dell'intimazione opposta, conforme alle disposizioni normative e al modello approvato con decreto ministeriale e, in particolare, la piena esistenza e validità del credito azionato, stante l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, per effetto della pregressa notifica sia della cartella di pagamento n. 07120040075678014000, avvenuta in data 13.09.2004, mediante consegna a persona qualificatasi come moglie del destinatario, sia della successiva intimazione di pagamento, notificata in data 14.04.2009, mediante consegna a persona qualificatasi come moglie del destinatario, con successiva comunicazione al destinatario dell'avvenuta notifica, a mezzo di raccomandata n. 60693093928 dell'11.06.2009, con conseguente validità del diritto di cui all'intimazione notificata in data 02.04.2019.
A sostegno di quanto dedotto, depositò le relate di notifica.
1.3. Il Tribunale, preso atto delle contestazioni dell'opponente in ordine al valore probatorio delle relate depositate dall' -in Controparte_2
particolare la contestazione che “dal tenore della relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120040075678014000 del 13.09.2004, esibita e depositata in copia dalla controparte, non si comprende chi e come abbia effettuato tale adempimento;
che la notifica dell'avviso di intimazione n.
07120040075678014001 è stata effettuata per il tramite dell'AGENZIA
DEFENDINI S.R.L., quindi non a mezzo del servizio postale nazionale, bensì da un'agenzia privata”, da cui, secondo l'opponente, deriverebbe l'inesistenza dell'atto notificato a mezzo posta privata, non suscettibile di sanatoria-, trattenne la causa in decisione, con concessione dei termini per le difese conclusive.
1.4. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la motivazione adottata in sentenza, rilevò che “dall'esame della produzione di emerge che la Controparte_2
cartella di pagamento 07120040074678014000 è stata notificata in data Pag. 4 a 12 13.9.2004, mentre in data 14.4.2009 al ricorrente è stato notificato, per il sollecito del pagamento della cartella di pagamento 07120040074678014000, l'avviso di intimazione 07120040075678011400001. Entrambi gli atti sono stati notificati mediante consegna a , persona qualificatosi moglie del destinatario CP_4
e solo per l'avviso di intimazione è stata data notizia della notifica al destinatario, in ossequio a quanto disposto dall'art. 60, comma 1°lett. b-bis, del DPR n.
600/1973, così come modificato dal Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223
Articolo 37” e che “non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente per la
avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel CP_2
loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla matrice".
In ordine poi all'utilizzo di un'agenzia di poste privata, il Tribunale richiamò precedenti di legittimità, secondo i quali “la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell' , al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua Parte_2
a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l' e l'agenzia di recapito, e permane in capo Parte_2
al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, come nella specie”.
Su tali premesse, riconobbe la validità delle due notifiche, relative alla cartella di pagamento 07120040074678014000, e l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito esattoriale atteso che “tra la data di notifica della cartella di pagamento 07120040075678014000 (13.9.2004), la data di notifica dell'avviso di intimazione 071200400756780140001 (14.4.2009) e la data di notifica dell'avviso di intimazione opposta (2.4.2019) è trascorso un periodo inferiore a 10 anni”. Pag. 5 a 12 Osservò, infine, che “non si rinvengono, invece, atti interruttivi della prescrizione relativi alla cartella n. 07120030015525025000 notificata il 29.3.2003, dell'importo di euro 528,67, ente creditore Ufficio del registro di Castellammare di Stabia” ne dichiarò la prescrizione, ritenendo inapplicabili, al caso di specie,
i termini di decadenza eccepiti in ordine all'azione di riscossione.
All'esito dispose: “1) Accoglie la domanda limitatamente alla cartella n.
07120030015525025000 notificata il 29.3.2003, dell'importo di euro 528,67, ente creditore Ufficio del registro di Castellammare di Stabia e ne dichiara
l'intervenuta prescrizione;
2) Rigetta la domanda relativamente alla cartella n.
07120040075678014000 notificata il 13.9.2004, dell'importo di euro 125.772,14, ente creditore Tribunale di Napoli, 3) Spese Controparte_5
compensate”.
§.
2. Avverso la predetta sentenza è stata interposto gravame da
[...]
invocando la riforma della decisione da ritenersi erronea e iniqua. Parte_1
2.1. A sostegno, ha sviluppato un unico articolato motivo di appello con il quale denuncia che “La sentenza de qua è ingiusta, iniqua, carente e contraddittoria nella motivazione, omissiva su più punti decisivi della controversia, nonché gravatoria. Infatti, la sentenza resa dal primo giudice appare viziata da errore in procedendo, da errore nella valutazione dei principi giuridici, da errore nell'attribuzione al materiale probatorio di efficacia o inefficacia giuridica, in palese contrasto con le norme applicate, da errore di fatto, nonché viziata di ultrapetizione ed estesa da organo incompetente per materia”. In particolare, ha contestato la decisione laddove il Tribunale ha ritenuto valide le notifiche effettuate dall'ente di riscossione, concludendo per la mancata prescrizione del credito posto in esecuzione.
L'appellante, dopo aver premesso che dalla copia delle relate depositate, a suo avviso, non è dato comprendere né chi, né come abbia eseguito le notifiche a mezzo posta e che la notifica dell'avviso di intimazione del 14.04.2009 è stata effettuata tramite un'agenzia privata, deduce che il Giudice di primo grado ha Pag. 6 a 12 ignorato il principio secondo cui l'esclusività dei servizi, inerenti notificazioni e comunicazioni a mezzo posta di atti giudiziari, è riservata a Controparte_6
Per l'effetto, secondo la prospettazione dell'appellante, la notifica effettuata da un'agenzia privata rende l'atto giuridicamente inesistente e non suscettibile di sanatoria, con conseguente prescrizione del diritto azionato.
Con lo stesso motivo, lamenta, altresì, il vizio di ultrapetizione ed incompetenza per materia, impugnando la pronuncia di annullamento per intervenuta prescrizione della cartella n. 07120030015525025000 (relativa a imposte di registro) per la quale l'opponente non aveva formulato alcuna domanda.
L'appellante sostiene, in particolare, che la pronuncia è affetta da incompetenza per materia del G.O., poiché le controversie relative all'imposta di registro rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali, come stabilito dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.2.
2.2. Si è costituita l' eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 618, secondo e terzo comma, c.p.c., deducendo, sul punto, che il Tribunale ha ritenuto assorbente il motivo di opposizione relativo a vizi formali di notifica, con conseguente qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la cui decisione è unicamente ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Contestato, altresì, il merito dell'appello, l' insiste per il suo rigetto e la CP_1
conferma della decisione di primo grado.
§.
3. La Corte, all'udienza del 3.7.2025, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. In via preliminare va dato atto della mancata riproposizione di parte delle eccezioni articolate da in primo grado: l'appellante, infatti, si duole Parte_1
della decisione in ordine alla pretesa inesistenza o comunque nullità delle notifiche eseguite prima della cartella di pagamento, oggetto di opposizione.
Ogni altra difesa deve, quindi, intendersi per rinunciata ex art. 346 c.p.c.. Pag. 7 a 12
3.2. Tanto premesso, la Corte ritiene che meriti di essere condivisa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellata.
È principio consolidato presso questa Corte, e più volte espresso dal Giudice di nomofilachia, quello secondo il quale “La doglianza, concernente una presunta illegittimità della notifica della cartella esattoriale, perché eseguita in modo irregolare, è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell'azione esecutiva”
(da ultimo, Cass. civ. n. 29884/2024, Cass. civ. n. 3582/2022, Cass. civ.
10497/2006, Cass. civ. 5368/2003, Cass. civ. 4561/1997, Cass. civ.
3069/1998).
Va altresì ricordato che, in assenza di qualificazione dell'opposizione da parte del giudici di primo grado, il giudice del gravame deve necessariamente procedere alla sua qualificazione, al preliminare fine di individuare il rimedio esperibile avverso la sentenza di primo grado, prima di poter passare all'esame del merito dei motivi dedotti in appello, richiamando, sul punto, l'orientamento secondo il quale “L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza sicchè, soltanto nel caso in cui il giudice dell'esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta, la qualificazione dell'opposizione spetta,
d'ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima” (cfr. Cass. 20 febbraio 2004,
n. 3404 ex plurimis: 13 agosto 2004, n. 15783; 20 dicembre 2002, n. 18137;
Cass. sez. un. 13 aprile 2004, n. 3467; 17 febbraio 1992, n. 1914).
La Corte di legittimità ha inoltre ribadito che “qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della sentenza deve seguire il Pag. 8 a 12 diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello, con riguardo all'opposizione ex art. 615 c.p.c., mentre è solo ricorribile per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost, con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi.
Ne discende, per l'effetto, che qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un 'opposizione agli atti esecutivi
e il giudice abbia ritenuto assorbente e si sia pronunciato solo in merito a quest'ultima, la sentenza è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e
111 Cost.” (Cass. civ. 31549/2023; Cass. civ. 3722/2020; Cass. civ.
19267/2015).
Orbene, premesse tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, la domanda proposta in primo grado, come ha affermato il primo giudice, non può che essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, rilevando sul punto che dopo aver genericamente contestato il diritto a procedere ad Parte_1
esecuzione forzata, ha mosso delle contestazioni unicamente afferenti il quomodo dell'esecuzione, ovvero l'inesistenza o comunque l'irregolarità delle notifiche prodromiche alla cartella di pagamento opposta.
Tali contestazioni sul quomodo dell'esecuzione sono state decise dal giudice di prime cure con valore assorbente di ogni altra questione.
Ricorre inoltre la circostanza dell'iscrizione a ruolo della causa eseguita dall'opponente, in primo grado, nei venti giorni successivi alla ricezione della notifica della cartella opposta, con ciò stesso avvalorando la proposizione, nel corpo del ricorso, di eccezioni afferenti alla modalità di esecuzione e non l'esistenza stessa del diritto, che, all'inverso, sono sottratte a termini processuali di proposizione.
E' incontestato che il Tribunale abbia ritenuto assorbente il motivo di opposizione afferente la validità delle notifiche, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con sentenza che, come detto, non può essere oggetto d'appello ma soltanto di ricorso per Pag. 9 a 12 Cassazione (in tal senso anche, Cassazione civile, sez. III, 10.04.2024, n. 9670;
Cassazione civile, sez. III, 24.11.2021, n. 36500, Cassazione civile, sez. VI,
15.04.2021, n. 9868 ma anche Cassazione civile, sez. III, 20.11.2024, n. 29884).
La decisione sui motivi oppositivi riconducibili all'art. 617 c.p.c., infatti, resta non impugnabile dinanzi la Corte d'Appello, ma solamente ricorribile per
Cassazione anche ove mai – e non è il caso di specie – sia stato compiuto un errore di qualificazione (Cassazione civile, sez. III, 27.08.2014, n. 18312; più recentemente Cassazione civile, sez. II, 23.03.2022, n. 9472).
Ai sensi dell'art. 618 c.p.c. la censura va quindi dichiarata inammissibile.
3.3. Con il medesimo motivo di gravame, denuncia, altresì, il vizio di Parte_1
ultrapetizione, impugnando la decisione nella parte in cui dispone l'annullamento, per intervenuta prescrizione, della cartella n.
07120030015525025000 (relativa a imposte di registro), per la quale l'opponente non aveva formulato alcuna domanda. L'appellante sostiene, inoltre, che la pronuncia è affetta da incompetenza per materia del G.O., poiché le controversie relative all'imposta di registro rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali, come stabilito dal D.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, art.2.
Va dichiarata l'inammissibilità anche di tale doglianza, per evidente carenza di interesse sul rilievo che, nel caso di specie, non può ravvisarsi alcuna situazione di soccombenza, intesa in senso sostanziale, giacché dalla sentenza non deriva alcun pregiudizio all'appellante, determinando, all'inverso, una situazione a lui favorevole stante l'accertamento dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
La riforma della decisione di primo grado non comporterebbe, quindi, alcun risultato utile.
Mette conto ricordare che, secondo principi consolidati, “In tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa Pag. 10 a 12 della decisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare, al proponente il gravame, dall'eventuale suo accoglimento” (Cass. civ.
38054/2022; 26246/019; 13395/2018), sicché l'interesse all'impugnazione, quale espressione del generale principio dell'interesse ad agire, si identifica con un interesse giuridicamente tutelabile, che consiste nella concreta utilità che deriva, alla parte, dalla rimozione della sentenza impugnata, con la conseguenza che non è sufficiente l'esistenza di un mero interesse ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, ma è necessaria una soccombenza della parte, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non solo formale.
Nel caso di specie, è evidente che non sussiste alcun interesse di a far Parte_1
valere il vizio di ultrapetizione della decisione, per assenza di soccombenza rispetto al capo della decisione impugnata, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento della censura non potrebbe sortire alcun risultato utile alla parte impugnante.
Ne consegue l'inammissibilità anche di tale doglianza e, con essa, di tutto l'appello proposto.
§.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività svolta e con riferimento ai parametri minimi, per la semplicità delle questioni trattate, di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08 ottobre
2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
Sussistono, altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 987/2021, Parte_1
pubblicata in data 11.5.2021, del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede: Pag. 11 a 12
1. Dichiara l'appello inammissibile;
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna della parte appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Di Stefani dichiaratasi anticipataria;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 15.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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