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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6199/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Marino Julo Cosentino e Francesca Scalia;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 21 giugno 2022 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere le somme erogategli a titolo di cd. CP_1
indennità covid ex art. 15, d.l. 137/2020. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto che il 4 aprile 2019 aveva stipulato un contratto di co.co.co. con la e Parte_2
che era iscritto alla Gestione separata dell' già dall'anno 2011 (cfr. ricorso per la CP_1
compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 22 novembre 2024 l ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, evidenziando che alla data del 23 febbraio 2020 il non avrebbe Pt_1
avuto in corso alcun rapporto di co.co.co. (cfr. memoria).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché a fronte del rilievo dell' il ricorrente non CP_1
ha fornito alcuna prova della sussistenza del rapporto di co.co.co. alla data del 23 febbraio
2020 (circostanza, tra l'altro, non emergente neppure dall'estratto conto contributivo depositato dallo stesso come allegato n. 5 del suo ricorso). Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1
giudiziali, che liquida in € 431,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6199/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Marino Julo Cosentino e Francesca Scalia;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 21 giugno 2022 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere le somme erogategli a titolo di cd. CP_1
indennità covid ex art. 15, d.l. 137/2020. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto che il 4 aprile 2019 aveva stipulato un contratto di co.co.co. con la e Parte_2
che era iscritto alla Gestione separata dell' già dall'anno 2011 (cfr. ricorso per la CP_1
compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 22 novembre 2024 l ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, evidenziando che alla data del 23 febbraio 2020 il non avrebbe Pt_1
avuto in corso alcun rapporto di co.co.co. (cfr. memoria).
Ciò detto, il ricorso va respinto perché a fronte del rilievo dell' il ricorrente non CP_1
ha fornito alcuna prova della sussistenza del rapporto di co.co.co. alla data del 23 febbraio
2020 (circostanza, tra l'altro, non emergente neppure dall'estratto conto contributivo depositato dallo stesso come allegato n. 5 del suo ricorso). Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1
giudiziali, che liquida in € 431,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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