Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 23/06/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2025, proposto da Celegato S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B221ECBF81, B221ECC059, B221ECD12C, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Mengassini, Sergio Massimiliano Sambri e Francesco Rodelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per Le Autostrade Siciliane, non costituito in giudizio;
nei confronti
CR Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione e/o adozione di idonee misure cautelari,
- della comunicazione prot. n. 10984/2025 del 22 aprile 2025, trasmessa in pari data a mezzo pec, con la quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane (di seguito anche solo la “Stazione Appaltante”) ha comunicato il non accoglimento dell’istanza di autotutela della RI inviata in data 4 aprile 2025 per mezzo del portale appalti dell’ente (Doc. 1);
- dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione nel frattempo intervenuto in relazione alla gara di cui è causa denominata “Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nelle opere d’arte delle autostrade A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina-NI” suddiviso in tre lotti (Lotto LOTTO 1 – A/20 Messina – Palermo - CIG: B221ECBF81 dal Km 0+000 al Km 107+000; LOTTO 2 – A/20 Messina – Palermo - CIG: B221ECC059 dal Km 107+000 al Km 183+000. LOTTO 3 – A/18 Messina - NI - CIG: B221ECD12C);
- di ogni altro atto e/o provvedimento (completo dei relativi allegati) comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o richiamato nei suindicati provvedimenti impugnati anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dalla RI (ivi inclusa la decisione della Commissione di gara di cui al verbale della seduta pubblica n. 10 pubblicato il 24 marzo 2025 nell’ambito della quale si procedeva all’esame delle buste tecniche dei concorrenti, assegnando alla RI per tutti i tre Lotti in gara, punteggio pari a 0 (zero) per il criterio B.2 “Personale specializzato per l’apposizione della segnaletica temporanea stradale” ed altresì di cui al verbale di gara “sedute riservate” n. 4 e n. 5 in relazione alle sedute di gara del 7 aprile 2025 e 17 aprile 2025, pubblicato il 18 aprile 2025, che si conclude con la proposta di aggiudicazione dei tre lotti di gara – Doc. 2 e 3);
nonché
per l’eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more del giudizio, e per la condanna della Resistente al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e l’affidamento dell’accordo quadro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CR Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22.5.2025 e depositato il 30.5.2025, Celegato s.r.l. agisce per l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare, della nota prot. n. 10984/2025 del 22 aprile 2025, trasmessa in pari data a mezzo pec, con la quale il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha respinto l’istanza di riesame del verbale di gara relativo all’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica, nell’ambito di procedura aperta per l’affidamento di accordo quadro per lavori di manutenzione suddivisa in tre lotti.
2. Premette in fatto la ricorrente che:
- ha partecipato alla gara europea a procedura aperta, indetta dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, avente ad oggetto l’affidamento di “ Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione nelle opere d’arte delle autostrade A/20 Messina-Palermo e A/18 Messina- NI, suddiviso in tre lotti ” (Lotto 1 – A/20 Messina – Palermo - CIG: B221ECBF81 dal Km 0+000 al Km 107+000; Lotto 2 – A/20 Messina – Palermo - CIG: B221ECC059 dal Km 107+000 al Km 183+000. Lotto 3 – A/18 Messina - NI - CIG: B221ECD12C);
- per quanto d’interesse, il disciplinare di gara includeva, tra i criteri tabellari di apprezzamento dell’offerta tecnica, il criterio B2 “ Personale specializzato per l’apposizione della segnaletica temporanea stradale ”, in relazione al quale stabiliva che: “ La Commissione attribuirà il punteggio previsto (10 punti) nel caso in cui il concorrente abbia già in organico (alla data di presentazione dell’offerta) almeno tre persone in possesso dell’attestato di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle 4 attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare (secondo il DM 22/01/2019), di cui almeno uno per preposto. A tal proposito il concorrente dovrà fornire apposito elenco del personale già in organico, allegando il relativo attestato in corso di validità ” (doc. 4 di parte ricorrente, pag. 33);
- nella sua offerta tecnica, la stessa società esponente ha dichiarato la presenza in organico di 39 addetti e 22 preposti con la formazione richiesta, ma, per dimenticanza, non ha allegato i relativi attestati, che afferma essere preesistenti e in corso di validità;
- nella seduta del 24 marzo 2025 (come riportato nel verbale: doc. 2 di parte ricorrente), la commissione giudicatrice non le ha assegnato punteggio per il criterio B2 su tutti e tre i lotti. La mancata attribuzione dei corrispondenti dieci punti si è rivelata determinante, impedendole di sopravanzare la prima in graduatoria per tutti i lotti;
- contestando la mancata attivazione del c.d. soccorso procedimentale, essa ha presentato istanza di riesame del verbale di gara del 24 marzo 2025 (con allegazione degli attestati di formazione sulla segnaletica stradale: doc. 6 di parte ricorrente, pag. 6 e ss.), che la commissione ha respinto con l’atto oggi avversato, sul rilievo della non applicabilità in specie dell’istituto del soccorso, in quanto, ai sensi degli artt. 101 D.Lgs. n. 36/2023 e 13 del disciplinare di gara, la mancata allegazione degli attestati richiesti dalla clausola del disciplinare configurava una carenza del contenuto sostanziale dell’offerta tecnica; tale da precludere la possibilità di successive integrazioni documentali;
- con verbali nn. 4 e 5 della seduta del 17 aprile 2025, la commissione di gara ha formato le graduatorie per i tre lotti per cui è controversia che vedono Celegato: quanto al primo lotto, in settima posizione con 86,036 punti (a fronte dei 94,576 della prima classificata CR Costruzioni s.r.l.); quanto al secondo lotto, al terzo posto con 88,671 punti (a fronte dei 91,813 della prima classificata CR Costruzioni s.r.l.); quanto al terzo lotto, al sesto posto con 88,128 punti (a fronte dei 93,750 della prima classificata CR Costruzioni s.r.l.). Nella stessa sede la commissione ha proposto l’aggiudicazione della gara alla società CR Costruzioni s.r.l.
3. Lamentando con unico, articolato motivo di ricorso “ Violazione degli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione – Violazione dei principi di tutela della concorrenza e di più ampia partecipazione ai procedimenti di gara pubblica – Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 36/2023 ed in particolare dei principi di cui agli artt. da 1 a 3 e dell’art. 101 – Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara ed in particolare dell’art. 13 in materia di soccorso istruttorio – Falsa applicazione dei principi a tutela della par condicio - Difetto di istruttoria e di motivazione – Contraddittorietà – Illogicità ed ingiustizia manifesta ”, la ricorrente deduce che la commissione di gara avrebbe dovuto consentire l’esibizione, in forza dell’art. 101 comma 3 D.lgs. 36/2023, degli attestati di formazione e, conseguentemente, assegnare il punteggio previsto per il criterio B.2; ciò in quanto il dato relativo alla formazione professionale del personale risultava già dichiarato nel contesto dell’offerta tecnica per tutti e tre i lotti, ove peraltro, la stessa società esponente aveva affermato che “ Si allegano gli attestati di formazione ”. Di conseguenza, l’attivazione del soccorso procedimentale -che può esplicarsi anche attraverso acquisizioni documentali- avrebbe consentito in specie di riconciliare una mera incongruenza formale, senza implicare alcuna modifica sostanziale dell’offerta, ma permettendo la semplice specificazione e comprova di una volontà negoziale già completa dell’espresso riferimento al dato richiesto dal predetto criterio.
4. Si è costituita la prima classificata nelle graduatorie per i tre lotti CR Costruzioni s.r.l. -convenuta quale controinteressata- che, con memoria del 17.6.2025 si è opposta all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare per: inammissibilità, in ragione della natura non provvedimentale dell’atto gravato; irricevibilità; nonché infondatezza attesa la non soccorribilità dell’omessa allegazione degli attestati poiché inibita dallo stesso art. 101 comma 3 D.lgs. 36/2023 pur invocato dalla ricorrente, che non permette l’integrazione sostanziale dell’offerta tecnica o economica, e dall’art. 13 del disciplinare (recante pedissequa disposizione).
5. Non si è costituita, invece, la stazione appaltante sebbene ritualmente evocata mediante notifica del ricorso presso indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi.
6. All’udienza camerale del 19 giugno 2025, preannunciata la possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Come da rituale annuncio in udienza, la controversia può essere decisa con sentenza in forma semplificata, sussistendo gli occorrenti presupposti processuali.
8. In particolare, il ricorso deve ritenersi manifestamente inammissibile, ritenendo il collegio dirimente e fondata l’eccezione di CR Costruzioni s.r.l. di radicale difetto d’interesse all’azione stante la natura endoprocedimentale e la portata non lesiva dell’atto impugnato. Tanto esime, conformemente all’art. 49 comma 2 cod. proc. amm., dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri operatori economici che, nelle graduatorie provvisorie dei tre lotti, si collocano in posizione intermedia tra la ricorrente e la prima classificata CR costruzioni s.r.l. Del resto, nel difetto della statura provvedimentale dell’atto impugnato, non appaiono configurabili al fondo posizioni di reale controinteresse.
9. Giova ribadire in fatto che la controversia trae origine dalle risultanze del verbale di gara della seduta del 24 marzo 2025, nel corso della quale la commissione ha vagliato le offerte tecniche dei concorrenti e ha mancato di attribuire alla ricorrente i dieci punti corrispondenti al criterio B2, e dalla susseguente nota (oggi impugnata: doc. 1 Celegato s.r.l.) con cui la stessa commissione ha motivatamente respinto la richiesta della ricorrente di riesaminare le valutazioni espresse in quella sede, escludendo la soccorribilità degli attestati professionali che essa ha mancato di allegare all’offerta; con conseguente conferma dei punteggi ivi attribuiti. È inoltre pacifico che non è stata ancora adottata la determinazione conclusiva della gara, essendosi il RUP limitato a proporre l’aggiudicazione nei confronti della prima classificata (pag. 7 § 15 del ricorso e doc. 3 Celegato s.r.l.).
10. Orbene, proprio perché proposto sostanzialmente in prevenzione, precorrendo l’aggiudicazione dei lotti (cfr. pag. 15 del ricorso ove il periculum in mora è individuato esattamente nella circostanza che “ la Stazione Appaltante nelle more del presente giudizio, procederebbe all’aggiudicazione dell’accordo quadro e darebbe avvio all’esecuzione dello stesso ”), e appuntandosi su un atto confinato entro il perimetro della procedura (e neppure comportante l’esclusione dalla gara), nel gravame in oggetto non si ravvisa una situazione di immediata e concreta lesività; tale da giustificare la delibazione nel merito delle doglianze.
10.1. Con maggiore impegno esplicativo: per costante e condiviso insegnamento, fino alla determinazione conclusiva della procedura, gli operatori economici che partecipano alla gara sono titolari di un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla sua conclusione e non già di una posizione giuridica qualificata, che può derivare soltanto dall’aggiudicazione (cfr., tra le altre, C.G.A.R.S., sez. giurisd., 1.6.2020 n. 329; Cons. Stato, sez. V, 23.10.2014 n. 329; T.A.R. Roma, sez. III, 29.1.2020, n. 1238). Segnatamente, la fisiologica possibilità che la stazione appaltante non proceda ad aggiudicazione alcuna esclude qualsivoglia affidamento tutelabile in sede di impugnazione degli atti della procedura selettiva.
10.2. Discende, quale precipitato, che il riesame della graduatoria di una gara (non ancora definitivamente approvata), per la sua natura endoprocedimentale non sortisce alcun effetto di consolidamento sulle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente collocati in graduatoria (cfr., ex multis, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 1.2.2024 n. 76); non costituendo, perciò, manifestazione di autotutela decisoria; tanto da sottrarsi agli obblighi partecipativi.
Al medesimo approdo deve pervenirsi anche nella situazione speculare -ricorrente nel caso in oggetto- di conferma da parte della commissione giudicatrice, benché all’esito di rinnovata istruttoria, dei punteggi attribuiti e del correlato diniego alla modifica del (mero) verbale di gara ove quei punteggi sono espressi, in quanto del pari sprovvisto di portata provvedimentale. Esattamente come il riesame, infatti, pure la conferma -ancorché “in senso proprio”- della graduatoria provvisoria, giacché non ancora cristallizzata nel provvedimento finale della procedura, si palesa inidonea a imprimere di per sé una conformazione definitiva all’assetto degli interessi in gioco. Anche tale atto, quantunque con finalità conservativa dell’originario apprezzamento delle offerte e suffragato da un nuovo e più arricchito percorso argomentativo, si pone, perciò, allo stesso modo fuori dalla categoria dell’autotutela e, secondo la tecnica della c.d. doppia impugnazione, è impugnabile solo insieme al provvedimento di aggiudicazione, per illegittimità derivata.
Non depone in contrario la circostanza che, nella vicenda in esame, detta conferma dei punteggi per l’offerta tecnica origini da un’istanza di parte e si fondi sul rifiuto del seggio di gara di espletare il soccorso procedimentale, risultando comunque dirimente la sua natura di atto presupposto, ad effetti instabili e interinali, nel quadro di un iter procedimentale dichiaratamente non concluso, e perciò privo di autonoma rilevanza esterna quanto alla definitiva assegnazione del bene della vita conteso.
Peraltro, se è noto che anche un atto endoprocedimentale può eccezionalmente essere sottoposto ad impugnazione anticipata, ciò è consentito, però, solo in relazione ad atti di natura vincolata, idonei a determinare in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento, ovvero ad atti interlocutori, che comportino un arresto procedimentale (cfr. Cons. Stato sez. V, 14.2.2025, n. 1225). L’atto impugnato non è riconducibile ad alcuna delle due anzidette fattispecie atteso che, stante la fisiologica instabilità della proposta di aggiudicazione (peraltro, in specie, neppure impugnata) deve escludersi che le sottostanti determinazioni della commissione di gara possano, a fortiori , marcare un indirizzo ineluttabile sul provvedimento finale di aggiudicazione, non precludendo un diverso sviluppo della procedura.
In definitiva, il ricorso deve dichiararsi manifestamente inammissibile per difetto genetico di interesse all’azione stante la rilevata natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti della parte resistente. Nulla deve statuirsi sulle spese quanto all’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio. Rimane a carico di parte ricorrente il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara manifestamene inammissibile secondo quanto in motivazione.
Spese di lite compensate nei confronti di CR Costruzioni s.r.l. Nulla per le spese quanto a Consorzio Autostrade Siciliane, non costituito in giudizio. Rimane a carico di parte ricorrente il versamento del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO