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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dott. Giovanni D'Antoni Presidente dott. Angelo Piraino Consigliere dott. Riccardo Trombetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 74 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tem- pore, con sede in Palermo via G. Del Duca n. 23, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo alla via A. De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;
Appellante
CONTRO (c.f. ), in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sal- vatore Infantino (PEC giusto Email_1 mandato in atti, elettivamente domiciliato in Cammarata via V. Emanuele n. 25; Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3073/2019 del 20 giugno 2019;
OGGETTO: Condannatorio;
IN FATTO
Con atto di citazione il conveniva in giu- Controparte_1 dizio l chiedendone la condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 230.775,98 a titolo di rimborso canoni di depurazione e fognari relativi agli anni 2006-2007 e fino al mese di maggio 2008, con gli interessi legali dalla scadenza sino al saldo effettivo. Con comparsa di costituzione l'ente avversava Parte_1 la domanda adducendo la genericità dell'atto di citazione e l'assenza di prova del credito, formulando altresì riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di €. 5.784,24 per utenze non pagate fino alla data del
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 22.08.2009. Con sentenza n. 3073/2019 del 20 giugno 2019 il Tribunale di Pa- Part lermo accoglieva la domanda attorea, evidenziando che l' ha omesso di produrre in giudizio, nonostante specifico ordine di esibizione, le rileva- zioni dei consumi d'acqua dalle quali desumere l'importo dei canoni di depurazione e fognari spettanti al limitandosi a produrre una CP_1 nota interna con cui si riconosce debitore della somma di € 123.997,75, peraltro al netto di insoluti, somma che si presenta notevolmente inferio- re rispetto alla media dei canoni fognari e di depurazione percetti dal
[...] nei pregressi anni 2001-2005, calcolata in € 95.493,49 per anno so- Pt_2 lare, con un complessivo dovuto quindi da stimarsi in € 230.775,93. Con l'atto di appello l'ente acquedotti si duole dunque delle sud- dette conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamenta che l'attore avrebbe dovuto fornire rigorosa prova in ordine alla avvenuta riscossione da parte dell'appellante proprio delle somme pretese negli anni indicati, rispetto alle quali si è avvalso di un criterio assolutamente apodittico, e Part cioè la media aritmetica tra le somme accreditate da per gli anni 2001-2005. Segnala poi che il disposto ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. contrasta con il principio secondo il quale l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi non può mai sopperire alle carenze probatorie delle par- ti. Deduce che nel desumere argomenti di prova il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della nota prot. n. 4021 del 20.2.2015 emessa dal Di- Part rigente del Servizio Amministrativo Finanziario dell' con cui venivano comunicati i quantitativi d'acqua potabile fatturati agli utenti del
[...] per gli anni 2006-2007, nonché reso noto che non risulta- Controparte_1 vano fatturate somme per l'anno 2008. Dai suddetti quantitativi veniva quindi rilevato l'importo emesso per canone fognario e di depurazione di competenza del per gli anni oggetto di causa, al Controparte_1 netto degli importi ancora insoluti alla data del 31.7.2013. Eccepisce quin- di che il Giudice ha tratto argomenti di prova dalla ritenuta inottemperan- za all'ordine di esibizione, senza tener conto che l'Ente non solo non si è rifiutato di depositare in giudizio la documentazione, ma ha altresì pro- dotto la nota del Dirigente emessa con il precipuo scopo di comunicare i quantitativi d'acqua potabile fatturati agli utenti del negli anni CP_1 Part 2006-2007, con la conseguenza che l'importo riscosso da e da riser- vare al per gli anni 2006 – 2007 è di € 123.997,75, da dichiararsi CP_1 inesigibili poiché l'ente è stato posto in liquidazione, e con accessori de- correnti dalla domanda giudiziale, poiché ai fini della costituzione in mora sarebbe stata necessaria un'intimazione per iscritto ex art. 1219 comma 1 c.c., senza che qui rilevino le richieste del a cau- Controparte_1 sa della loro indeterminatezza e genericità. Con il secondo motivo ribadi- sce che il medesimo è creditore nei confronti del appellato della CP_1 somma di € 5.784,24 a titolo di utenze comunali insolute alla data del 22.8.2009. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio l'ente municipa- le chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., o
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 comunque il rigetto nel merito. A quest'ultimo proposito fa presente che il ha reiterato le richieste di pagamento facendo pervenire CP_1 all' convenuto una prima lettera racc. a/r del 27/01/2009 prot. n° Pt_1
1918; una seconda lettera del 27/11/2009 prot. n° 205005 e, per ultimo, lettera di diffida, sempre con racc a/r fattagli pervenire in data 15/03/2010 prot. n° 4609, pervenuta a il 18/03/2010. Ciò malgrado, Pt_1 quest'ultimo Ente si è sottratto ai pagamenti per le causali di cui sopra, con la conseguenza che la somma richiesta è stata determinata dall'Ufficio Finanziario eseguendo una media aritmetica tra gli importi pa- gati, riferiti agli ultimi anni, il cui importo ammontava ad Euro 95.493,49, che rapportato per gli anni 2006/2007 e fino al mese di Maggio 2008, ammontava ad Euro 230.775,98. Tale ultima somma si sarebbe potuta contrastare producendo la “strisciata” delle bollette in uscita dei contato- ri, da cui si dipartiva la condotta che affluiva acqua potabile al Comune di onere cui l'ente si è altresì sottratto non ostante l'ordine CP_1 giudiziale ex art. 210 c.p.c. All'udienza del 2.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 11.4.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
L'appello si rivela in parte inaccoglibile ed in parte inammissibile. Con riferimento all'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato ex art. 342 c.p.c., chiare e precise rivelansi le doglianze dell'impugnante, come sopra del resto compendiate. Nel merito, infondato è invece il primo motivo. Premesso che si discetta esclusivamente sul quantum debeatur dell'obbligazione ex lege legata al riversamento del corrispettivo per i servizi di depurazione e fognatura riscosso dall'ente acquedotti in uno alle spettanze per la somministrazione idrica nelle bollette degli utenti ubicati nel Comune di afferenti il periodo 1 gennaio 2006 - 26 CP_1 maggio 2008 (atteso che il giorno dopo è avvenuto il passaggio della rete alla Girgenti acque s.p.a.), la municipalità attorea ebbe a dimostrare i vari solleciti inoltrati al debitore mediante missive del 2009-2010, rimaste inevase. Poiché allora il montante obbligatorio è quantificabile solo mercè la specifica collaborazione dell'ente sui volumi d'acqua erogati, a fronte della persistente inerzia del soggetto debitore, non ostante i documentati solleciti, con ordinanza del 2.10.2014 il giudicante ebbe ad adottare ordine di esibizione.
A fronte di ciò, il convenuto ebbe quindi a costituirsi mediante atto cartaceo e produrre, ai docc. 5-6-7-8, nota prot. n. 4021 del 20.2.2015 emessa dal Dirigente del Servizio Amministrativo Finanziario, presumibilmente munita di allegati giustificativi, pacificamente attestante un importo complessivo incassato e da riversare pari ad € 123.997,75 per i
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 soli anni 2006-2007, dato che non risultavano fatturate somme per l'anno 2008. La doglianza per cui è gravame involge allora il contenuto di tali atti, lamentando l'ente acquedotti siciliani il malgoverno della norma di cui all'art. 116 c.p.c., stante che gli argomenti di prova si sarebbero dovuti trarre dall'esame della nota amminitrativa che attestava chiaramente l'entità del debito invocato, sebbene per i soli anni 2006-2007. Premesso dunque che quanto prodotto non corrisponde alla documentazione giudizialmente richiesta ex art. 210 c.p.c., né si è avversata l'utilità della stessa al riguardo, solo risulterebbe una nota riepilogativa alla quale “prestare fede” nell'opacità dei documenti giustificativi. Gli è, poi, soprattutto, che questa Corte non è in grado di prendere cognizione della documentazione esibita, e valutare quindi la correttezza della lamentata inferenza giudiziale, atteso che il fascicolo cartaceo di parte risulta ritirato in primo grado dall' il Parte_1
14.10.2019, e non offerto nuovamente in digitale o cartaceo in questa fase d'appello, ove sotto la voce “fascicolo di parte” (nell'indice menzionato come allegato 2 all'atto di appello) solo figura la comparsa di risposta di primo grado, priva di documenti. Come è noto, allora, qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (così ancora Cass., n. 6645 del 2024; in precedenza Cass. 19 maggio 2010, n. 12250; Cass. 15 maggio 2007, n. 11196). Essendo dunque pacifico che, anziché produrre la documentazione giudizialmente richiesta ai fini del calcolo (o in subordine altra ritenuta maggiormente funzionale allo scopo), l'ente debitore sembra si sia limitato a depositare una sorta di riepilogo unilaterale assertivo delle altrui spettanze, pure manchevole delle mensilità del 2008 durante le quali gestiva ancora il servizio idrico e persino opacizzato a questo giudice di gravame sebbene specificamente oggetto delle proprie doglianze, correttamente il giudicante si è avvalso del criterio della media aritmetica delle ultime quattro annualità riversate, frazionando l'ultima di modo da giungere alla cifra di cui al condannatorio. Fondata risulta invece la subdoglianza sulla decorrenza degli accessori legati alla mora. Si duole infatti altresì l'appellante della statuita decorrenza degli interessi di mora “dalle singole annualità scadute”, anziché dalla domanda, poiché ai fini della costituzione in mora sarebbe stata necessaria un'intimazione scritta come previsto dal comma 1 dell'art. 1219 c.c. Premesso che sono agli atti le missive scritte di messa in mora
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 afferenti proprio l'obbligazione de qua, in assenza dei presupposti della mora ex re ai sensi dell'art. 1119 c.c., trattandosi di ente sottoposto alla contabilità pubblica, è dalla ricezione del primo atto di costituzione in mora che vanno fatti decorrere gli stessi. Relativamente invece al chiesto accertamento di inesegibilità del credito perché l'ente debitore è ancora in liquidazione giusto art. 1 della legge regionale n. 9/2004, trattasi di censura alla sentenza inammissibile per genericità, essendo rimasta del tutto fumosa la stringente ragione giuridica in forza della quale il profilo dell'esazione dovrebbe essere vagliato in questa sede di accertamento, non senza tralasciare che alcunchè è stato offerto sullo stato della procedura. Trattasi dunque di profilo eventualmente da esaminare in sede esecutiva. Quanto al secondo motivo di gravame ne va qui parimenti acclarata l'inammissibilità. Come già chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 21199 del 2017) rispetto ai requisiti contenutistici dell'appello proposto dopo il 2012, escluso che questo debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83/2012, poi convertito nella legge n. 134/2012, sanciscono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Orbene, non ostante il Tribunale abbia già argomentato nel senso del totale difetto di prova e allegazione in ordine alle imprecisate spettanze di € 5.784,24 in tesi vantate a titolo di utenze comunali insolute alla data del 22.8.2009, nulla è stato addotto a confutazione dell'argomento. Alla luce della superiore disamina, dunque, l'impugnata sentenza va solo parzialmente riformata in punto di decorrenza degli interessi. Relativamente alle spese processuali, il limitatissimo accoglimento del gravame in relazione alla mera decorrenza degli accessori induce all'adozione di un pronunciamento integralmente compensativo per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in merito all'appello proposto dall' Parte_3 nei confronti del in parziale rifor-
[...] Controparte_1 ma della sentenza Tribunale di Palermo n. 3073/2019 del 20 giugno 2019:
• Dispone che gli interessi moratori afferenti il capitale di € 230.775,98 già oggetto di condanna decorrano a far tempo dal primo atto di costi- tuzione in mora;
• Dichiara inammissibile l'accertamento di inesigibilità del credito sud-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 detto;
• Dichiara inammissibile il motivo di gravame afferente l'omessa con- danna al pagamento di € 5.784,24 a titolo di utenze comunali insolute alla data del 22.8.2009;
• Compensa integralmente le spese di lite afferenti il presente giudizio d'appello.
Così deciso in Palermo il 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 6
SENTENZA nella causa iscritta al n. 74 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tem- pore, con sede in Palermo via G. Del Duca n. 23, rappresentato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo alla via A. De Gasperi n. 81 è per legge domiciliato;
Appellante
CONTRO (c.f. ), in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sal- vatore Infantino (PEC giusto Email_1 mandato in atti, elettivamente domiciliato in Cammarata via V. Emanuele n. 25; Appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3073/2019 del 20 giugno 2019;
OGGETTO: Condannatorio;
IN FATTO
Con atto di citazione il conveniva in giu- Controparte_1 dizio l chiedendone la condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 230.775,98 a titolo di rimborso canoni di depurazione e fognari relativi agli anni 2006-2007 e fino al mese di maggio 2008, con gli interessi legali dalla scadenza sino al saldo effettivo. Con comparsa di costituzione l'ente avversava Parte_1 la domanda adducendo la genericità dell'atto di citazione e l'assenza di prova del credito, formulando altresì riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento di €. 5.784,24 per utenze non pagate fino alla data del
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 6 22.08.2009. Con sentenza n. 3073/2019 del 20 giugno 2019 il Tribunale di Pa- Part lermo accoglieva la domanda attorea, evidenziando che l' ha omesso di produrre in giudizio, nonostante specifico ordine di esibizione, le rileva- zioni dei consumi d'acqua dalle quali desumere l'importo dei canoni di depurazione e fognari spettanti al limitandosi a produrre una CP_1 nota interna con cui si riconosce debitore della somma di € 123.997,75, peraltro al netto di insoluti, somma che si presenta notevolmente inferio- re rispetto alla media dei canoni fognari e di depurazione percetti dal
[...] nei pregressi anni 2001-2005, calcolata in € 95.493,49 per anno so- Pt_2 lare, con un complessivo dovuto quindi da stimarsi in € 230.775,93. Con l'atto di appello l'ente acquedotti si duole dunque delle sud- dette conclusioni giudiziali. Con il primo motivo lamenta che l'attore avrebbe dovuto fornire rigorosa prova in ordine alla avvenuta riscossione da parte dell'appellante proprio delle somme pretese negli anni indicati, rispetto alle quali si è avvalso di un criterio assolutamente apodittico, e Part cioè la media aritmetica tra le somme accreditate da per gli anni 2001-2005. Segnala poi che il disposto ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. contrasta con il principio secondo il quale l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi non può mai sopperire alle carenze probatorie delle par- ti. Deduce che nel desumere argomenti di prova il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della nota prot. n. 4021 del 20.2.2015 emessa dal Di- Part rigente del Servizio Amministrativo Finanziario dell' con cui venivano comunicati i quantitativi d'acqua potabile fatturati agli utenti del
[...] per gli anni 2006-2007, nonché reso noto che non risulta- Controparte_1 vano fatturate somme per l'anno 2008. Dai suddetti quantitativi veniva quindi rilevato l'importo emesso per canone fognario e di depurazione di competenza del per gli anni oggetto di causa, al Controparte_1 netto degli importi ancora insoluti alla data del 31.7.2013. Eccepisce quin- di che il Giudice ha tratto argomenti di prova dalla ritenuta inottemperan- za all'ordine di esibizione, senza tener conto che l'Ente non solo non si è rifiutato di depositare in giudizio la documentazione, ma ha altresì pro- dotto la nota del Dirigente emessa con il precipuo scopo di comunicare i quantitativi d'acqua potabile fatturati agli utenti del negli anni CP_1 Part 2006-2007, con la conseguenza che l'importo riscosso da e da riser- vare al per gli anni 2006 – 2007 è di € 123.997,75, da dichiararsi CP_1 inesigibili poiché l'ente è stato posto in liquidazione, e con accessori de- correnti dalla domanda giudiziale, poiché ai fini della costituzione in mora sarebbe stata necessaria un'intimazione per iscritto ex art. 1219 comma 1 c.c., senza che qui rilevino le richieste del a cau- Controparte_1 sa della loro indeterminatezza e genericità. Con il secondo motivo ribadi- sce che il medesimo è creditore nei confronti del appellato della CP_1 somma di € 5.784,24 a titolo di utenze comunali insolute alla data del 22.8.2009. Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio l'ente municipa- le chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., o
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 6 comunque il rigetto nel merito. A quest'ultimo proposito fa presente che il ha reiterato le richieste di pagamento facendo pervenire CP_1 all' convenuto una prima lettera racc. a/r del 27/01/2009 prot. n° Pt_1
1918; una seconda lettera del 27/11/2009 prot. n° 205005 e, per ultimo, lettera di diffida, sempre con racc a/r fattagli pervenire in data 15/03/2010 prot. n° 4609, pervenuta a il 18/03/2010. Ciò malgrado, Pt_1 quest'ultimo Ente si è sottratto ai pagamenti per le causali di cui sopra, con la conseguenza che la somma richiesta è stata determinata dall'Ufficio Finanziario eseguendo una media aritmetica tra gli importi pa- gati, riferiti agli ultimi anni, il cui importo ammontava ad Euro 95.493,49, che rapportato per gli anni 2006/2007 e fino al mese di Maggio 2008, ammontava ad Euro 230.775,98. Tale ultima somma si sarebbe potuta contrastare producendo la “strisciata” delle bollette in uscita dei contato- ri, da cui si dipartiva la condotta che affluiva acqua potabile al Comune di onere cui l'ente si è altresì sottratto non ostante l'ordine CP_1 giudiziale ex art. 210 c.p.c. All'udienza del 2.4.2025, celebrata mediante note scritte sostitutive, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e con ordinanza del 11.4.2025 la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica. IN DIRITTO
L'appello si rivela in parte inaccoglibile ed in parte inammissibile. Con riferimento all'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato ex art. 342 c.p.c., chiare e precise rivelansi le doglianze dell'impugnante, come sopra del resto compendiate. Nel merito, infondato è invece il primo motivo. Premesso che si discetta esclusivamente sul quantum debeatur dell'obbligazione ex lege legata al riversamento del corrispettivo per i servizi di depurazione e fognatura riscosso dall'ente acquedotti in uno alle spettanze per la somministrazione idrica nelle bollette degli utenti ubicati nel Comune di afferenti il periodo 1 gennaio 2006 - 26 CP_1 maggio 2008 (atteso che il giorno dopo è avvenuto il passaggio della rete alla Girgenti acque s.p.a.), la municipalità attorea ebbe a dimostrare i vari solleciti inoltrati al debitore mediante missive del 2009-2010, rimaste inevase. Poiché allora il montante obbligatorio è quantificabile solo mercè la specifica collaborazione dell'ente sui volumi d'acqua erogati, a fronte della persistente inerzia del soggetto debitore, non ostante i documentati solleciti, con ordinanza del 2.10.2014 il giudicante ebbe ad adottare ordine di esibizione.
A fronte di ciò, il convenuto ebbe quindi a costituirsi mediante atto cartaceo e produrre, ai docc. 5-6-7-8, nota prot. n. 4021 del 20.2.2015 emessa dal Dirigente del Servizio Amministrativo Finanziario, presumibilmente munita di allegati giustificativi, pacificamente attestante un importo complessivo incassato e da riversare pari ad € 123.997,75 per i
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 6 soli anni 2006-2007, dato che non risultavano fatturate somme per l'anno 2008. La doglianza per cui è gravame involge allora il contenuto di tali atti, lamentando l'ente acquedotti siciliani il malgoverno della norma di cui all'art. 116 c.p.c., stante che gli argomenti di prova si sarebbero dovuti trarre dall'esame della nota amminitrativa che attestava chiaramente l'entità del debito invocato, sebbene per i soli anni 2006-2007. Premesso dunque che quanto prodotto non corrisponde alla documentazione giudizialmente richiesta ex art. 210 c.p.c., né si è avversata l'utilità della stessa al riguardo, solo risulterebbe una nota riepilogativa alla quale “prestare fede” nell'opacità dei documenti giustificativi. Gli è, poi, soprattutto, che questa Corte non è in grado di prendere cognizione della documentazione esibita, e valutare quindi la correttezza della lamentata inferenza giudiziale, atteso che il fascicolo cartaceo di parte risulta ritirato in primo grado dall' il Parte_1
14.10.2019, e non offerto nuovamente in digitale o cartaceo in questa fase d'appello, ove sotto la voce “fascicolo di parte” (nell'indice menzionato come allegato 2 all'atto di appello) solo figura la comparsa di risposta di primo grado, priva di documenti. Come è noto, allora, qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (così ancora Cass., n. 6645 del 2024; in precedenza Cass. 19 maggio 2010, n. 12250; Cass. 15 maggio 2007, n. 11196). Essendo dunque pacifico che, anziché produrre la documentazione giudizialmente richiesta ai fini del calcolo (o in subordine altra ritenuta maggiormente funzionale allo scopo), l'ente debitore sembra si sia limitato a depositare una sorta di riepilogo unilaterale assertivo delle altrui spettanze, pure manchevole delle mensilità del 2008 durante le quali gestiva ancora il servizio idrico e persino opacizzato a questo giudice di gravame sebbene specificamente oggetto delle proprie doglianze, correttamente il giudicante si è avvalso del criterio della media aritmetica delle ultime quattro annualità riversate, frazionando l'ultima di modo da giungere alla cifra di cui al condannatorio. Fondata risulta invece la subdoglianza sulla decorrenza degli accessori legati alla mora. Si duole infatti altresì l'appellante della statuita decorrenza degli interessi di mora “dalle singole annualità scadute”, anziché dalla domanda, poiché ai fini della costituzione in mora sarebbe stata necessaria un'intimazione scritta come previsto dal comma 1 dell'art. 1219 c.c. Premesso che sono agli atti le missive scritte di messa in mora
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 6 afferenti proprio l'obbligazione de qua, in assenza dei presupposti della mora ex re ai sensi dell'art. 1119 c.c., trattandosi di ente sottoposto alla contabilità pubblica, è dalla ricezione del primo atto di costituzione in mora che vanno fatti decorrere gli stessi. Relativamente invece al chiesto accertamento di inesegibilità del credito perché l'ente debitore è ancora in liquidazione giusto art. 1 della legge regionale n. 9/2004, trattasi di censura alla sentenza inammissibile per genericità, essendo rimasta del tutto fumosa la stringente ragione giuridica in forza della quale il profilo dell'esazione dovrebbe essere vagliato in questa sede di accertamento, non senza tralasciare che alcunchè è stato offerto sullo stato della procedura. Trattasi dunque di profilo eventualmente da esaminare in sede esecutiva. Quanto al secondo motivo di gravame ne va qui parimenti acclarata l'inammissibilità. Come già chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. SS.UU. n. 21199 del 2017) rispetto ai requisiti contenutistici dell'appello proposto dopo il 2012, escluso che questo debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83/2012, poi convertito nella legge n. 134/2012, sanciscono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Orbene, non ostante il Tribunale abbia già argomentato nel senso del totale difetto di prova e allegazione in ordine alle imprecisate spettanze di € 5.784,24 in tesi vantate a titolo di utenze comunali insolute alla data del 22.8.2009, nulla è stato addotto a confutazione dell'argomento. Alla luce della superiore disamina, dunque, l'impugnata sentenza va solo parzialmente riformata in punto di decorrenza degli interessi. Relativamente alle spese processuali, il limitatissimo accoglimento del gravame in relazione alla mera decorrenza degli accessori induce all'adozione di un pronunciamento integralmente compensativo per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando in merito all'appello proposto dall' Parte_3 nei confronti del in parziale rifor-
[...] Controparte_1 ma della sentenza Tribunale di Palermo n. 3073/2019 del 20 giugno 2019:
• Dispone che gli interessi moratori afferenti il capitale di € 230.775,98 già oggetto di condanna decorrano a far tempo dal primo atto di costi- tuzione in mora;
• Dichiara inammissibile l'accertamento di inesigibilità del credito sud-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 6 detto;
• Dichiara inammissibile il motivo di gravame afferente l'omessa con- danna al pagamento di € 5.784,24 a titolo di utenze comunali insolute alla data del 22.8.2009;
• Compensa integralmente le spese di lite afferenti il presente giudizio d'appello.
Così deciso in Palermo il 15.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Riccardo Trombetta dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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