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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott.ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
All'udienza del 13/06/2025 svoltasi con modalità cartolari ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 18519/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. VOLTO ANTONIO, Parte_1 in virtù di procura in atti, presso il cui studio in Napoli alla via Tommaso Caravita n°10, elettivamente domicilia;
-ricorrente-
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCHI MARIA PIA, come in atti;
-resistente-
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 21.08.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva ricorso in opposizione alle ordinanze-ingiunzione n. OI- 001631537 e n. OI-001629826 con le quali gli veniva ingiunto, nella qualità di amministratore p.t. del Condominio sito in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 10, di pagare rispettivamente la somma di € 1.325,05 (di cui € 9,05 per spese di notifica), quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017 e la somma di € 208,36 (di cui € 9,05 per spese di notifica), quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016. Si costituiva l' che rilevava che l'ufficio aveva provveduto in data CP_1
05.09.2024 ad annullare in autotutela le ordinanze impugnate per carenza di legittimazione passiva in capo al ricorrente. Instava quindi per la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese. All'odierna udienza, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
In ragione dell'intervenuto annullamento dei provvedimenti impugnati da parte dell' deve essere dichiarata la cessazione della materia del CP_1 contendere (c.f.r. provvedimento di annullamento in atti). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' in corso di giudizio, provvedeva in data 05.09.2024 ad annullare in CP_1 autotutela le ordinanze ingiunzioni impugnate per carenza di legittimazione passiva in capo al ricorrente. Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che l'annullamento è successivo alla opposizione e alla notifica degli atti introduttivi, le spese processuali vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.000,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 13/06/2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott.ssa Clara Ruggiero quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
All'udienza del 13/06/2025 svoltasi con modalità cartolari ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 18519/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: opposizione ordinanza di ingiunzione
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. VOLTO ANTONIO, Parte_1 in virtù di procura in atti, presso il cui studio in Napoli alla via Tommaso Caravita n°10, elettivamente domicilia;
-ricorrente-
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCHI MARIA PIA, come in atti;
-resistente-
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data 21.08.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva ricorso in opposizione alle ordinanze-ingiunzione n. OI- 001631537 e n. OI-001629826 con le quali gli veniva ingiunto, nella qualità di amministratore p.t. del Condominio sito in Napoli alla via Tommaso Caravita n. 10, di pagare rispettivamente la somma di € 1.325,05 (di cui € 9,05 per spese di notifica), quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017 e la somma di € 208,36 (di cui € 9,05 per spese di notifica), quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016. Si costituiva l' che rilevava che l'ufficio aveva provveduto in data CP_1
05.09.2024 ad annullare in autotutela le ordinanze impugnate per carenza di legittimazione passiva in capo al ricorrente. Instava quindi per la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese. All'odierna udienza, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
In ragione dell'intervenuto annullamento dei provvedimenti impugnati da parte dell' deve essere dichiarata la cessazione della materia del CP_1 contendere (c.f.r. provvedimento di annullamento in atti). Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, emerge dagli atti che l' in corso di giudizio, provvedeva in data 05.09.2024 ad annullare in CP_1 autotutela le ordinanze ingiunzioni impugnate per carenza di legittimazione passiva in capo al ricorrente. Ciò posto, si determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Tenuto conto della circostanza che l'annullamento è successivo alla opposizione e alla notifica degli atti introduttivi, le spese processuali vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.000,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A., con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 13/06/2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa Clara Ruggiero.