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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8356 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 17878/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 17878/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
LUCA FABRIZIO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in C.F._2
atti
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t.. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 agosto 2024, il sig. ha proposto ap- Parte_1
pello nei confronti della per la riforma della sentenza n. 45057/2023 Controparte_1
del Giudice di Pace di Sez. VIII, dott. Guglielmo Ciaramella, resa il 27.11.23 e CP_1
depositata il 05.02.24, relativa al giudizio avente n. 12805/2023 R.G, con oggetto ricorso in opposizione ai sensi della L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione M_IT PR_NAUTG
00005731 Area III, relativa a sanzioni amministrative in oggetto per l'anno 2022, notificata all'odierno appellante il 22.02.23.
L'appellante ha censurato la statuizione di compensazione delle spese di lite, resa in
1
difetto dei presupposti di legge, pur a fronte dell'integrale accoglimento dell'opposizione.
La , pur ritualmente evocata in giudizio (cfr. notifica a mezzo pec presso CP_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato), ha omesso di costituirsi e ne va dichiarata la contu- macia.
Dato atto dello smarrimento del fascicolo di primo grado (cfr. pec dell'Ufficio del
Giudice di Pace depositata in atti in data 16 settembre 2025), la causa è stata rinviata alla data del 25 settembre 2025 per la discussione e decisione, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
Occorre esaminare la dedotta doglianza dell'appellante circa l'erroneo governo delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto la riforma della statuizione relativa al governo delle spese che vengono compensate integralmente tra le parti stante "in considerazione della peculia- rità della controversia”; secondo parte appellante, il giudice di prime cure ha utilizzato una mera formula di stile che non assolve l'obbligo motivazionale imposto al Giudice.
Pertanto, in riforma di detta statuizione, ha chiesto porsi le spese di lite relative al giudizio di primo grado in capo alla Controparte_1
L'appello è fondato e va accolto per il motivo che segue.
A sostengo della domanda, l'appellante adduce la violazione dell'art. 92 comma 2
c.p.c. per difetto di motivazione logica a sostegno della compensazione delle spese di lite;
la norma dispone che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Parte appellante ribadisce la mancanza dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per giustificare tale compensazione.
La motivazione utilizzata dal giudice di prime cure appare, infatti, illogica ed insuffi- ciente ed in contrasto con l'annullamento del provvedimento impugnato a seguito dell'accoglimento dell'opposizione.
Nel caso di specie, non c'è stata soccombenza reciproca, il giudizio di primo grado si
è concluso con l'accoglimento dello stesso e con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione
2
impugnata.
La Corte Costituzione, con la sentenza n. 77/2018, è intervenuta in materia di com- pensazione di spese di lite in giudizio ed ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre alle ipotesi tassativamente indicate dalla disposizione in esame.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, sia nelle due ipotesi nominate, sia ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
La Corte ha inoltre specificato che tale ratio di derogabilità del principio della soc- combenza può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia della stessa
Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravve- nienze. Le suddette ipotesi, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono ascrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Secondo la Corte, ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposi- zione censurata – l'assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni».
Nel caso di specie, la ragione adottata dal giudice di primo grado a fondamento dell'esercizio del potere di compensazione di cui all'art. 92 c.p.c., non rientra tra le ipotesi previste dalla norma in esame e nelle ipotesi previste dalla giurisprudenza, per cui non appare corretto prevedere la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, con
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conseguente applicabilità dell'ordinario criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Tenuto conto dell'assoluta semplicità delle questioni poste e dell'attività difensiva posta in essere, possono riconoscersi i minimi tariffari di cui al DM n.55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione corrispondente al valore della controversia e tenuto conto della modestissima attività difensiva svolta, concretizzatasi nello studio della controversia e redazione del ricorso introduttivo.
Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento delle spese di li- CP_1
te in favore dell'appellante spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, secondo gli stessi criteri sopra indicati.
In entrambi i casi con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
45057/2023 del Giudice di Pace di per l'effetto condanna la CP_1 CP_1
al pagamento in favore del Sig. delle spese di lite relative al
[...] Parte_1
giudizio di primo grado che si liquidano in misura pari al contributo unificato (ove se ne documenti il pagamento) ed € 173,00 per compenso del difensore, oltre rim- borso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna la a rifondere al signor le spese relati- Controparte_1 Parte_1
ve al giudizio di gravame, liquidate in misura pari al contributo unificato (ove se ne documenti il pagamento) ed € 332,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 17878/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. DE Parte_1 C.F._1
LUCA FABRIZIO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in C.F._2
atti
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t.. Controparte_1 P.IVA_1
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 agosto 2024, il sig. ha proposto ap- Parte_1
pello nei confronti della per la riforma della sentenza n. 45057/2023 Controparte_1
del Giudice di Pace di Sez. VIII, dott. Guglielmo Ciaramella, resa il 27.11.23 e CP_1
depositata il 05.02.24, relativa al giudizio avente n. 12805/2023 R.G, con oggetto ricorso in opposizione ai sensi della L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione M_IT PR_NAUTG
00005731 Area III, relativa a sanzioni amministrative in oggetto per l'anno 2022, notificata all'odierno appellante il 22.02.23.
L'appellante ha censurato la statuizione di compensazione delle spese di lite, resa in
1
difetto dei presupposti di legge, pur a fronte dell'integrale accoglimento dell'opposizione.
La , pur ritualmente evocata in giudizio (cfr. notifica a mezzo pec presso CP_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato), ha omesso di costituirsi e ne va dichiarata la contu- macia.
Dato atto dello smarrimento del fascicolo di primo grado (cfr. pec dell'Ufficio del
Giudice di Pace depositata in atti in data 16 settembre 2025), la causa è stata rinviata alla data del 25 settembre 2025 per la discussione e decisione, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
Occorre esaminare la dedotta doglianza dell'appellante circa l'erroneo governo delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto la riforma della statuizione relativa al governo delle spese che vengono compensate integralmente tra le parti stante "in considerazione della peculia- rità della controversia”; secondo parte appellante, il giudice di prime cure ha utilizzato una mera formula di stile che non assolve l'obbligo motivazionale imposto al Giudice.
Pertanto, in riforma di detta statuizione, ha chiesto porsi le spese di lite relative al giudizio di primo grado in capo alla Controparte_1
L'appello è fondato e va accolto per il motivo che segue.
A sostengo della domanda, l'appellante adduce la violazione dell'art. 92 comma 2
c.p.c. per difetto di motivazione logica a sostegno della compensazione delle spese di lite;
la norma dispone che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Parte appellante ribadisce la mancanza dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per giustificare tale compensazione.
La motivazione utilizzata dal giudice di prime cure appare, infatti, illogica ed insuffi- ciente ed in contrasto con l'annullamento del provvedimento impugnato a seguito dell'accoglimento dell'opposizione.
Nel caso di specie, non c'è stata soccombenza reciproca, il giudizio di primo grado si
è concluso con l'accoglimento dello stesso e con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione
2
impugnata.
La Corte Costituzione, con la sentenza n. 77/2018, è intervenuta in materia di com- pensazione di spese di lite in giudizio ed ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre alle ipotesi tassativamente indicate dalla disposizione in esame.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, sia nelle due ipotesi nominate, sia ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
La Corte ha inoltre specificato che tale ratio di derogabilità del principio della soc- combenza può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia della stessa
Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravve- nienze. Le suddette ipotesi, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono ascrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
Secondo la Corte, ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposi- zione censurata – l'assoluta novità della questione – che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni».
Nel caso di specie, la ragione adottata dal giudice di primo grado a fondamento dell'esercizio del potere di compensazione di cui all'art. 92 c.p.c., non rientra tra le ipotesi previste dalla norma in esame e nelle ipotesi previste dalla giurisprudenza, per cui non appare corretto prevedere la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, con
3
conseguente applicabilità dell'ordinario criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Tenuto conto dell'assoluta semplicità delle questioni poste e dell'attività difensiva posta in essere, possono riconoscersi i minimi tariffari di cui al DM n.55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione corrispondente al valore della controversia e tenuto conto della modestissima attività difensiva svolta, concretizzatasi nello studio della controversia e redazione del ricorso introduttivo.
Alla soccombenza segue la condanna della al pagamento delle spese di li- CP_1
te in favore dell'appellante spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, secondo gli stessi criteri sopra indicati.
In entrambi i casi con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
45057/2023 del Giudice di Pace di per l'effetto condanna la CP_1 CP_1
al pagamento in favore del Sig. delle spese di lite relative al
[...] Parte_1
giudizio di primo grado che si liquidano in misura pari al contributo unificato (ove se ne documenti il pagamento) ed € 173,00 per compenso del difensore, oltre rim- borso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
• condanna la a rifondere al signor le spese relati- Controparte_1 Parte_1
ve al giudizio di gravame, liquidate in misura pari al contributo unificato (ove se ne documenti il pagamento) ed € 332,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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