Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
1)– Dott.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2)- Dott.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere
3)– Dott. Paolo Barletta - Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.2.2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3294/2022 R.G. SEZ. LAV., vertente
TRA
, rappresentata e difesa come da mandato dagli avv.ti Arcangelo Parte_1
Fele e Daniela Sodano, presso il cui studio in Napoli al Corso Ponticelli n. 52 è elettivamente domiciliata -appellante-
E in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'avv.
Gianfranco Pepe, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi
n. 55 -appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6031, pubblicata il 23.11.2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da con cui Parte_1 quest'ultima – deducendo che dallo stato passivo del fallimento del datore di lavoro, Gepin
CP_ tassato alla fonte - convenendo in giudizio l , aveva chiesto di accertare l'illegittimità e inammissibilità della ritenuta fiscale pari ad € 2.420,47 operata dall'Ente e di condannare l a corrisponderle la suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. CP_1
A sostegno della sua domanda la ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Gepin s.r.l. (che a partire dal 2003 aveva subito vari processi di fusione per incorporazione con cambi di denominazione della società datrice di lavoro), fino alla cessazione del rapporto in data 16.2.2016 per licenziamento ex artt. 4, 5
e 24, L. 223/1991; di essere rimasta creditrice, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di diversi importi a titolo di T.F.R. e crediti diversi;
di aver richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo del complessivo importo di € 52.521,71, di cui € 39.985,77 a titolo di
TFR ed € 12.535,94 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori;
che sono seguiti pagamenti parziali da parte della società datrice, la quale con sentenza n. 30/2020
[... del 17.1.2020 del Tribunale di Roma, dichiarava il fallimento della Gepin s.r.l.
; di essere stata ammessa al passivo del fallimento per il complessivo importo CP_2 di € 10.040,82 netti a titolo di TFR;
di aver presentato al Fondo di Garanzia–Inps, in data CP_ 19.5.2021, domanda per la liquidazione del TFR a carico dell' e che l'Istituto nell'accogliere la stessa ha liquidato la complessiva somma di € 8.407,66 (comprensiva di
€ 160,27 di interessi legali, € 627,04 a titolo di rivalutazione monetaria) al netto delle ritenute di legge pari ad € 2.420,47, lamentando che detta somma di € 8.407,66 liquidata, era stata sottoposta due volte alle ritenute fiscali. CP_ Si costituiva l' che rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
Il Tribunale con la decisione impugnata, richiamata la normativa in materia, ha rigettato il ricorso ritenendo che dalla documentazione depositata non risultava che la ricorrente fosse stata ammessa al passivo del fallimento della Gepin s.r.l. per un importo “netto”, come asserito nell'atto introduttivo. Ciò non è emerso dal “Verbale di esame e di formazione dello stato passivo tempestive” del Tribunale di Roma in data 27.1.2021, laddove al cronologico n. 16, corrispondente alla posizione della , non è stata fatta Pt_1 alcuna precisazione circa l'ammissione dell'importo “al netto”, ma vi è solo la proposta del curatore fallimentare per l'ammissione per crediti privilegiati dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., “come richiesto” (cfr. all. decreto stato passivo, p. 22).
Avverso la suddetta decisione, in data 29.12.2022 ha proposto appello , Parte_1 censurando la sentenza impugnata per non aver ritenuto al netto l'importo ammesso al passivo di € 10.040,82 e sostenendo che dal verbale di conciliazione sottoscritto dall'appellante con la Gepin s.r.l. in data 9.8.2018, la società datrice di lavoro sarebbe risultata debitrice nei confronti della della somma netta di € 10.042,82 a saldo del Pt_1
TFR, corrispondente alla somma richiesta con la domanda di ammissione al passivo.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata l'accertamento della illegittimità della ritenuta fiscale pari ad € 2.420,47, operata CP_ dall' . CP_ Si è costituito l , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
Lette le note scritte, all'odierna udienza la Corte ha riservato la causa per la decisione.
L'appello è infondato per le considerazioni di seguito espresse. CP_ L'art. 2 della Legge n. 297/1982 ha istituito presso l il “Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto”, con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo. Il Fondo interviene in modo differente a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali: nel primo caso il Fondo garantisce il pagamento dell'intero TFR nella misura in cui viene accertato nell'ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro;
nel caso in cui invece il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure concorsuali e non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere il pagamento al Fondo di Garanzia se, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e se non sussiste contestazione il Fondo provvede al pagamento (art. 2, co.5, legge 297/82).
Il D.Lgs del 27 gennaio 1992 n. 80 “Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro” ha ripreso il doppio regime di tutela, prevedendo all'art. 1 comma 1 che “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979 n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982 n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art 2”; il comma
2 dello stesso articolo stabilisce che “ Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempre che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate, in tutto o in parte insufficienti”. CP_ La Cassazione ha chiarito che “in tema di intervento del Fondo di Garanzia dell' di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il trattamento di fine rapporto, che il Fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale” (Cass. civ. sez. lav. n. 10713/2008).
Nel presente giudizio non è in contestazione la sussistenza dei presupposti di legge per l'intervento del Fondo ma, piuttosto, la determinazione dell'ammontare spettante alla ricorrente, ritenendo parte appellante che l' abbia operato una duplice Controparte_3
e quindi illegittima decurtazione delle ritenute di legge.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sancito il principio secondo cui le spettanze del lavoratore maturano al lordo. Da ciò discende che se il lavoratore pretende in giudizio il pagamento di una somma netta deve allegare e dimostrare che siano state già operate le dovute ritenute fiscali (Cass. 18044/2015, 21010/2013, 3375/2011, 18584/2008), e ciò vale anche per il TFR (Cass. sez. lav. n. 25016/2017); inoltre le prestazioni a carico del
CP_ Fondo di Garanzia hanno natura previdenziale e non retributiva, e pertanto l deve operare in qualità di sostituto d'imposta tutte le dovute trattenute, sempre che non siano
CP_ state già operate in sede di ammissione al passivo (non potendo l operare una seconda trattenuta che incida una seconda volta sull'importo effettivo da erogare, posto CP_ che il meccanismo voluto dalla legge è inequivoco e non legittima l a pretendere che un lavoratore sia assoggettato due volte alla medesima trattenuta fiscale (Cass.
22516/2013).
Nel caso in esame, in base al citato verbale di esame e di formazione dello stato passivo del Tribunale di Roma, si evince che è stata accolta la richiesta della in ordine Pt_1 all'importo da ammettere al passivo, ma allo stesso tempo non è precisato - né del resto poteva esserlo alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali - che detto importo sia da intendersi “al netto”, come asserisce l'appellante. Inoltre, non risulta essere stato espletato alcun accertamento nel corso della procedura fallimentare riguardante la Gepin s.r.l., al fine di verificare se sia stato effettuato un versamento IRPEF relativo alla ritenuta di acconto sul TFR.
Né parte appellante ha assolto al proprio onere probatorio in relazione all'adempimento dell'obbligazione tributaria da parte dell'ex datore di lavoro.
In conclusione, dall'istruttoria in primo grado non è emerso che siano già state operate le ritenute di legge in sede di ammissione al passivo né che il datore di lavoro abbia provveduto precedentemente al loro versamento.
Le somme liquidate in sede di ammissione al passivo (€ 10.040,82) non potevano quindi CP_ essere considerate al netto e pertanto l ha legittimamente decurtato dalle stesse le ritenute fiscali pari ad euro 2.420,47.
L'appello deve quindi essere rigettato e confermata la gravata sentenza.
La novità della questione giuridica affrontata e la complessità del caso giustificano, a parere del Collegio, la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10.2.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente