Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1440/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
CALABRO (CS) in data 20/03/1978, rappresentata e difesa dall'avv. DI IACOVO PASQUALE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
CALABRO (CS) in data 16/10/1971, rappresentata e difesa dall'avv. LEONETTI GIOVANNI BATTISTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
in sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in Cancelleria in data 19/07/2024 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...] deducendo che: Controparte_1
- le parti hanno contratto matrimonio in data 9.3.2003;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- che il giudizio di separazione personale instaurato tra le parti dinanzi al Tribunale di
Castrovillari, iscritto al n. 1508/2021 R.G.A.C., si è concluso con decreto di omologa del
31/12/2021;
- non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e non sussiste alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 09/03/2003, tra il Sig. e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di Corigliano-Rossano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, in data 28.10.2024 si è costituita la parte resistente chiedendo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni della separazione.
All'udienza del 28.11.2024, preso atto della mancata conciliazione dei coniugi, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni del divorzio ed hanno precisato le conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa in decisione.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Nella specie sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. del 01.12.1970 n. 898, ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, atteso che la separazione si è protratta ininterrottamente (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata) da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione consensuale n. 1508/2021 R.G., definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 31.12.2021 (v. documentazione allegata).
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve, dunque, reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Quanto ai provvedimenti accessori, all'esito della comparizione dinanzi al giudice delegato, le parti, dalla cui unione non sono nati figli, hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti, concordando di richiedere la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corigliano
Calabro il 9.3.2003 da e come Parte_1 Controparte_1 sopra generalizzati, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune, con atto n. 11, parte II, serie A, anno 2003;
B. COMPENSA le spese di lite;
C. ORDINA che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano-Rossano in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al r.d. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) ed al d.p.r. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile). Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.1.2025.
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò