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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 16034/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato nei termini note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 6.3.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 16034 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett. dom.ta in Milano, Piazza Ernesto De Angeli n. 14, presso lo studio dell'avv. Marcello Apicella che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P. I. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elett. dom.ta in Napoli, alla Via Duomo n. 133, presso lo studio degli avv.ti Luca Migliore e Ernesto De Maria che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: Transazione. Accollo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.7.2023, Pt_1
citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale,
[...] CP_1
al fine di vedersi accogliere le richieste:
[...]
“1) nel merito, in via principale accertare e dichiarare che l'atto di transazione concluso in data 15 giugno 2022 è stato correttamente e interamente eseguito da , che si è fatta carico di tutti gli impegni Pt_1 assunti con l'accordo medesimo, meglio descritti in narrativa. In particolare, accertare e dichiarare che la condotta delle parti, e
Cont specificamente quella della , successiva al pagamento del 26 luglio
2022 - come l'emissione della fattura “a saldo dell'accordo
” e l'abbandono dei giudizi pendenti innanzi la Parte_2
Corte d'Appello di Napoli (RGA n. 1093/2021) e al Tribunale di Napoli
(RG n. 16752/2021) – provano e confermano la volontà delle stesse di dare esecuzione alla transazione in ogni sua parte, come effettivamente avvenuto. Accertare, altresì, che la lettera/diffida del 30 giugno 2023 è
Cont stata inviata da quando l'accordo transattivo era stato eseguito in ogni sua parte ed ha un chiaro intento fraudolento nei confronti della
, volto ad ottenere dalla società esponente un importo non Pt_1
dovuto. Respingere tutte le domande proposte dalla convenuta perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 3 2) Nel merito, in subordine accertare e dichiarare che il ritardo di un giorno nel versamento del saldo deve considerarsi ininfluente nell'economia dell'accordo transattivo e che tale è stato considerato
Cont dalle parti, in particolare dalla che non ha mosso alcuna
Cont obiezione, se non con la pretestuosa e tardiva diffida della del 30 giugno 2023 l'intero accordo era già stato eseguito e Parte_3
definito in ogni sua parte. Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'atto di transazione concluso in data 15 giugno 2022 è stato correttamente e interamente eseguito da e respingere tutte le Pt_1
domande proposte dalla convenuta perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
3) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In particolare, la società attrice fondava le proprie argomentazioni su un contratto di transazione stipulato con la in data Controparte_1
15.6.2022, il quale prevedeva che essa attrice si accollasse il pagamento di una somma originariamente dovuta da un'altra società.
In virtù dell'accordo transattivo, si impegnava a versare un Parte_1
importo complessivo di €72.500,00, suddiviso in tre rate, oltre al pagamento di €7.000,00 a favore del legale della CP_1
Il contratto di transazione stabiliva le seguenti modalità di pagamento da parte di a favore della un primo Parte_1 Controparte_1 versamento di €30.000,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo; un secondo pagamento di €20.000,00 da effettuarsi entro il 27.6.2026
e, infine, un terzo pagamento di €22.500,00 entro il 18.7.2022.
Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti, il contratto prevedeva una penale di €10.000,00 e, qualora il ritardo si fosse protratto oltre il 25 luglio 2022, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c..
L'attrice sosteneva che il pagamento delle prime due rate fosse avvenuto correttamente, mentre l'ultima rata era stata versata con un giorno di ritardo, precisamente il 26 luglio 2022.
Data la penale per il ritardo, l'attrice allora aveva provveduto a versare un ulteriore importo di €10.000,00 in data 4.8.2022.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Successivamente, la convenuta aveva emesso diffida ad adempiere nei confronti di in data 30 giugno 2023 richiedendo il Parte_1
pagamento dell'importo originariamente previsto prima della transazione, detratte le somme già ricevute, pari a €111.744,36, perché non era stato rispettato il termine essenziale previsto dall'accordo transattivo.
Per tali ragioni, l'attrice proponeva un'azione di accertamento innanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto di transazione.
3. Si costituiva la convenuta che eccepiva:
“1) Nel merito, rigettare la domanda formulata dalla con Parte_1
l'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio poiché infondata in fatto ed in diritto.
2) All'esito del punto 1 che precede, accertare e dichiarare che la transazione del 15.06.2022 si è risolta per inadempimento della Pt_1
non avendo la stessa rispettato i termini temporali per i pagamenti
[...] pur essendo chiaramente riportato nell'atto che il mancato rispetto di questi avrebbe comportato la risoluzione in danno della Parte_1
3) Accogliere la domanda riconvenzionale e, per effetto della stessa, condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore della dell'importo Controparte_1 di € 104.904,72= oltre interessi legali dalla data del 04.08.2022 e fino al soddisfo.
4) Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento, in favore della del Controparte_1 maggior danno che si quantifica provvisoriamente in € 50.000,00= e pari alle somme che la è stata costretta a sborsare in Controparte_1 più, rispetto all'ordinaria sorta capitale, in favore di altri creditori sociali, non avendo potuto fare affidamento sul rispetto dei termini essenziali di cui alla transazione del 15.06.2022, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che l'On. le Tribunale adito riterrà di giustizia.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 5 5) Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nello specifico la convenuta contestava gli assunti di parte attorea affermando che il contratto di transazione si fosse risolto ex art. 1457
c.c..
Questo comportava per la convenuta una riviviscenza delle originarie obbligazioni così come previste prima della transazione, maggiorate negli interessi legali, la responsabilità della società attrice e il risarcimento dei danni che è stata costretta a subire dai creditori sociali a causa del ritardo delle somme.
4. In prima udienza (21.12.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie di parte attrice in quanto relative a circostanze documentali e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale al 6.3.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. La domanda attorea è fondata per le motivazioni che seguiranno.
6.1. Le parti in causa stipulavano un contratto di transazione il
15.6.2022.
In tale contratto l'attrice si accollava un debito di €72.500,00, suddiviso in tre rate, oltre al pagamento di €7.000,00 a favore del legale di controparte, nei confronti di CP_1
Il primo pagamento di €30.000,00 da versare al momento della sottoscrizione dell'accordo, un secondo pagamento di €20.000,00 da effettuarsi entro il 27.6.2022 e, infine, un terzo pagamento di
€22.500,00 entro il 18.7.2022.
Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti, il contratto prevedeva una penale di €10.000,00 e, qualora il ritardo si fosse protratto oltre il 25 luglio 2022, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c..
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 6 I punti cruciali della vicenda tra attrice e convenuta sono due: 1)
l'essenzialità o meno dei termini contenuti nel contratto di transazione;
2) il comportamento successivo della convenuta che convaliderebbe o meno l'accordo transattivo.
6.1.1. Partendo dalla prima questione si può notare come i termini contestati - previsti dal contratto di transazione del 15.6.2022 - sono essenzialmente due: il 18.7.2022 e il 25.7.2022 (v. allegati di parte attrice, atto di transazione doc. 7).
La dizione normativa del 1457 c.c. afferma che “se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.”
In considerazione del dettato normativo, il primo termine del 18.7.2022 può considerarsi essenziale.
E' noto, viceversa, che “la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte,
Cass. 6 dicembre 2007 n. 25549) è univocamente orientata nel senso che “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”
(Cass. 21838/2010).
La valutazione dell'essenzialità pertanto deve essere svolta avendo riguardo, da un lato, alle stesse espressioni utilizzate dalle parti nel n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 7 contratto (Cass. nn. 10751/1996; 8233/1997; 2491/1999; 14426/2016); dall'altro, e soprattutto, alla natura e all'oggetto del contratto al fine di accertare se il decorso inutile del termine generi la perdita di utilità del contratto (Cass. n. 2347/1995).
L'essenzialità del termine tuttavia non può essere desunta esclusivamente dall'uso di espressioni particolari quale “entro e non oltre”, che si raffigura quale mera locuzione di stile (Cass. nn.
5509/2002; 25549/2007), ma è indispensabile che le parti qualifichino la natura di tale termine, anche solo con il richiamo della disposizione codicistica di riferimento.
La dottrina tradizionale suole distinguere tra essenzialità oggettiva, che deriva dalla natura stessa della prestazione che può essere utile per il creditore soltanto in quanto venga eseguita nei modi e tempi pattuiti, e soggettiva, quando dalle pattuizioni contrattuali espressamente o implicitamente risulti escluso l'interesse del creditore all'esecuzione della prestazione oltre il termine indicato.
Nel caso in esame, le parti espressamente hanno indicato il termine del
18.7.2022 come essenziale.
Ancora, il punto 4) della transazione definisce come essenziale il termine previsto per il pagamento del “saldo”, che è quello del
18.7.2022.
A nulla rileva che le parti soltanto per il termine del 25.7.2022 hanno espressamente indicato che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto.
Invero, ai sensi dell'art. 1457 comma 2 c.c., tale previsione non è necessaria.
Ciò premesso, nonostante il pagamento effettuato il 26.7.2022, il contratto non può intendersi risolto per le motivazioni che seguiranno.
6.1.2. L'istituto previsto dall'art. 1457 c.c. consente alla scadenza del termine essenziale di risolvere ipso iure il contratto senza una espressa manifestazione di volontà.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 8 Tuttavia, la norma consente alla parte nel cui interesse il termine è stabilito, anche dopo la scadenza di quest'ultimo, di chiedere l'esecuzione del contratto purché ciò avvenga entro un lasso temporale non superiore a tre giorni.
Si tratta quindi di una risoluzione “claudicante” perché può venire meno in determinate circostanze in base al comportamento del creditore, esplicito o implicito.
Infatti, “[…] la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo” (v. Cass. 22.7.2024,
n. 20052; Cass., 10.12.2019, n. 32238; nello stesso senso Cass.,
5.7.2013, n. 16880).
Nel caso de quo lo scrivente ritiene che CFR Group s.r.l., nel cui interesse era stato fissato il termine del 25.7.2022, abbia rinunciato tacitamente alla risoluzione del contratto per una serie di ragioni:
1) la prestazione dell'ultima rata dell'attrice si è verificata dopo un giorno di ritardo, ossia nel tempo deliberativo di tre giorni previsto dall'art. 1457 c.c.;
2) la natura complessa della fattispecie negoziale in oggetto, che non costituisce un semplice accollo come afferma parte convenuta, ma un accollo di debito contenuto in un contratto di transazione di cui
è parte contrattuale. Parte_1
Tale aspetto è confermato dall'intestazione del contratto, dalle premesse di fatto che sono parte integrante del regolamento negoziale, dalla circostanza che al seguito delle prestazioni in rate della la società CFR Group s.r.l. avrebbe dovuto tenere Parte_1 determinati comportamenti, come l'emissione di fatture successive con casuali specifiche e l'assenza per 309 c.p.c. delle controversie litigiose oggetto di transazione diverse (v. contratto di transazione pdf, art. 3, in particolare causale per le singole rate).
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 9 Ne consegue un inevitabile nesso tra le prestazioni di Parte_1
e quelle di CFR Group s.r.l.;
3) l'art. 1362 c.c. impone al giudicante, nell'esegesi contrattuale, di non limitarsi al significato letterale delle parole, ma anche di valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore, alla conclusione del contratto.
A tal proposito, vi sono diversi indizi che suggeriscono che la parte convenuta abbia accettato un adempimento tardivo da parte dell'attrice:
a) l'emissione di fatture successive ai versamenti da parte convenuta con le causali specifiche pattuite (cfr. prima rata, seconda rata e ultima rata, v. doc. nn. 8, 9, 10 pdf bonifici);
b) l'assenza della convenuta ai giudizi, relativi agli r.g. n.
16752/2021 del Tribunale Napoli e r.g.a. n. 1093/2021 della Corte
d'Appello di Napoli, che rappresenta la controprestazione della stessa di fronte all'esecuzione del pagamento di €72.500,00 da parte di Parte_1
c) l'emissione di una diffida ad adempiere la prestazione originaria un anno dopo l'ultimo pagamento effettuato dall'attrice.
4) Nello specifico gli ultimi due elementi sono di particolare rilevanza per la risoluzione della controversia anche alla luce dell'art. 1366
c.c. che impone di interpretare il contratto secondo buona fede.
Con tale norma il legislatore impone che la bona fides permei tutto il rapporto contrattuale al fine di tutelare l'affidamento che una parte ripone sulla correttezza dell'altra parte alla luce di tutte le circostanze che si sviluppano nell'intera vita negoziale.
Pertanto, se il contratto di transazione si fosse effettivamente risolto come afferma parte convenuta alla scadenza del termine del
25.7.2022, allora quest'ultima avrebbe ben potuto e dovuto far valere le proprie pretese innanzi ai giudizi ancora in corso all'epoca dei fatti, visto che l'estinzione degli stessi si è verificata successivamente alla prestazione dell'attrice, ossia nel 17.1.2023, circostanza quest'ultima non contestata da parte convenuta, e per di più secondo le modalità pattuite nell'accordo transattivo, ossia ai n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 10 sensi dell'art. 309 c.p.c. (v. doc. n. 12 pdf, allegati di parte attrice, atto di citazione, cfr. comparsa di costituzione e risposta pdf).
Ciò era dovuto anche per evitare inutili duplicazioni processuali e pluralità di spese di lite.
Inoltre, la circostanza che la convenuta abbia emanato diffida ad adempiere non subito dopo i pagamenti, ma ben dopo un anno dalla vicenda e soprattutto dopo l'estinzione dei giudizi su richiamati, rafforza la situazione di apparenza di un'accettazione dell'adempimento tardivo dell'attrice.
In base a tutte queste ragioni ne consegue la rinuncia tacita della convenuta all'effetto risolutivo previsto ai sensi dell'art. 1457 c.c..
7. Per i motivi sopra illustrati devono essere rigettate le eccezioni e le domande riconvenzionali di parte convenuta e deve essere accolta domanda attorea di accertamento della corretta esecuzione del contratto di transazione del 15.6.2022.
8. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione da €52.000,00 ed
€ 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) per l'effetto di cui sub 1) accerta e dichiara il corretto adempimento del contratto di transazione del 15.6.2022 da parte di Parte_1
3) rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali di parte convenuta;
4) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali ed €790,00 per esborsi oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 11 Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 12
11 SEZIONE CIVILE
N. 16034/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, entrambe le parti hanno depositato nei termini note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 6.3.2025, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 16034 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett. dom.ta in Milano, Piazza Ernesto De Angeli n. 14, presso lo studio dell'avv. Marcello Apicella che la difende e rappresenta, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P. I. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elett. dom.ta in Napoli, alla Via Duomo n. 133, presso lo studio degli avv.ti Luca Migliore e Ernesto De Maria che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: Transazione. Accollo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.7.2023, Pt_1
citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale,
[...] CP_1
al fine di vedersi accogliere le richieste:
[...]
“1) nel merito, in via principale accertare e dichiarare che l'atto di transazione concluso in data 15 giugno 2022 è stato correttamente e interamente eseguito da , che si è fatta carico di tutti gli impegni Pt_1 assunti con l'accordo medesimo, meglio descritti in narrativa. In particolare, accertare e dichiarare che la condotta delle parti, e
Cont specificamente quella della , successiva al pagamento del 26 luglio
2022 - come l'emissione della fattura “a saldo dell'accordo
” e l'abbandono dei giudizi pendenti innanzi la Parte_2
Corte d'Appello di Napoli (RGA n. 1093/2021) e al Tribunale di Napoli
(RG n. 16752/2021) – provano e confermano la volontà delle stesse di dare esecuzione alla transazione in ogni sua parte, come effettivamente avvenuto. Accertare, altresì, che la lettera/diffida del 30 giugno 2023 è
Cont stata inviata da quando l'accordo transattivo era stato eseguito in ogni sua parte ed ha un chiaro intento fraudolento nei confronti della
, volto ad ottenere dalla società esponente un importo non Pt_1
dovuto. Respingere tutte le domande proposte dalla convenuta perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 3 2) Nel merito, in subordine accertare e dichiarare che il ritardo di un giorno nel versamento del saldo deve considerarsi ininfluente nell'economia dell'accordo transattivo e che tale è stato considerato
Cont dalle parti, in particolare dalla che non ha mosso alcuna
Cont obiezione, se non con la pretestuosa e tardiva diffida della del 30 giugno 2023 l'intero accordo era già stato eseguito e Parte_3
definito in ogni sua parte. Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'atto di transazione concluso in data 15 giugno 2022 è stato correttamente e interamente eseguito da e respingere tutte le Pt_1
domande proposte dalla convenuta perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
3) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
In particolare, la società attrice fondava le proprie argomentazioni su un contratto di transazione stipulato con la in data Controparte_1
15.6.2022, il quale prevedeva che essa attrice si accollasse il pagamento di una somma originariamente dovuta da un'altra società.
In virtù dell'accordo transattivo, si impegnava a versare un Parte_1
importo complessivo di €72.500,00, suddiviso in tre rate, oltre al pagamento di €7.000,00 a favore del legale della CP_1
Il contratto di transazione stabiliva le seguenti modalità di pagamento da parte di a favore della un primo Parte_1 Controparte_1 versamento di €30.000,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo; un secondo pagamento di €20.000,00 da effettuarsi entro il 27.6.2026
e, infine, un terzo pagamento di €22.500,00 entro il 18.7.2022.
Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti, il contratto prevedeva una penale di €10.000,00 e, qualora il ritardo si fosse protratto oltre il 25 luglio 2022, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c..
L'attrice sosteneva che il pagamento delle prime due rate fosse avvenuto correttamente, mentre l'ultima rata era stata versata con un giorno di ritardo, precisamente il 26 luglio 2022.
Data la penale per il ritardo, l'attrice allora aveva provveduto a versare un ulteriore importo di €10.000,00 in data 4.8.2022.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 4 Successivamente, la convenuta aveva emesso diffida ad adempiere nei confronti di in data 30 giugno 2023 richiedendo il Parte_1
pagamento dell'importo originariamente previsto prima della transazione, detratte le somme già ricevute, pari a €111.744,36, perché non era stato rispettato il termine essenziale previsto dall'accordo transattivo.
Per tali ragioni, l'attrice proponeva un'azione di accertamento innanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto di transazione.
3. Si costituiva la convenuta che eccepiva:
“1) Nel merito, rigettare la domanda formulata dalla con Parte_1
l'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio poiché infondata in fatto ed in diritto.
2) All'esito del punto 1 che precede, accertare e dichiarare che la transazione del 15.06.2022 si è risolta per inadempimento della Pt_1
non avendo la stessa rispettato i termini temporali per i pagamenti
[...] pur essendo chiaramente riportato nell'atto che il mancato rispetto di questi avrebbe comportato la risoluzione in danno della Parte_1
3) Accogliere la domanda riconvenzionale e, per effetto della stessa, condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore della dell'importo Controparte_1 di € 104.904,72= oltre interessi legali dalla data del 04.08.2022 e fino al soddisfo.
4) Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento, in favore della del Controparte_1 maggior danno che si quantifica provvisoriamente in € 50.000,00= e pari alle somme che la è stata costretta a sborsare in Controparte_1 più, rispetto all'ordinaria sorta capitale, in favore di altri creditori sociali, non avendo potuto fare affidamento sul rispetto dei termini essenziali di cui alla transazione del 15.06.2022, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che l'On. le Tribunale adito riterrà di giustizia.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 5 5) Condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nello specifico la convenuta contestava gli assunti di parte attorea affermando che il contratto di transazione si fosse risolto ex art. 1457
c.c..
Questo comportava per la convenuta una riviviscenza delle originarie obbligazioni così come previste prima della transazione, maggiorate negli interessi legali, la responsabilità della società attrice e il risarcimento dei danni che è stata costretta a subire dai creditori sociali a causa del ritardo delle somme.
4. In prima udienza (21.12.2023), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., venivano rigettate le richieste istruttorie di parte attrice in quanto relative a circostanze documentali e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale al 6.3.2025.
5. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. La domanda attorea è fondata per le motivazioni che seguiranno.
6.1. Le parti in causa stipulavano un contratto di transazione il
15.6.2022.
In tale contratto l'attrice si accollava un debito di €72.500,00, suddiviso in tre rate, oltre al pagamento di €7.000,00 a favore del legale di controparte, nei confronti di CP_1
Il primo pagamento di €30.000,00 da versare al momento della sottoscrizione dell'accordo, un secondo pagamento di €20.000,00 da effettuarsi entro il 27.6.2022 e, infine, un terzo pagamento di
€22.500,00 entro il 18.7.2022.
Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti, il contratto prevedeva una penale di €10.000,00 e, qualora il ritardo si fosse protratto oltre il 25 luglio 2022, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c..
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 6 I punti cruciali della vicenda tra attrice e convenuta sono due: 1)
l'essenzialità o meno dei termini contenuti nel contratto di transazione;
2) il comportamento successivo della convenuta che convaliderebbe o meno l'accordo transattivo.
6.1.1. Partendo dalla prima questione si può notare come i termini contestati - previsti dal contratto di transazione del 15.6.2022 - sono essenzialmente due: il 18.7.2022 e il 25.7.2022 (v. allegati di parte attrice, atto di transazione doc. 7).
La dizione normativa del 1457 c.c. afferma che “se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.
In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.”
In considerazione del dettato normativo, il primo termine del 18.7.2022 può considerarsi essenziale.
E' noto, viceversa, che “la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte,
Cass. 6 dicembre 2007 n. 25549) è univocamente orientata nel senso che “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo;
tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”
(Cass. 21838/2010).
La valutazione dell'essenzialità pertanto deve essere svolta avendo riguardo, da un lato, alle stesse espressioni utilizzate dalle parti nel n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 7 contratto (Cass. nn. 10751/1996; 8233/1997; 2491/1999; 14426/2016); dall'altro, e soprattutto, alla natura e all'oggetto del contratto al fine di accertare se il decorso inutile del termine generi la perdita di utilità del contratto (Cass. n. 2347/1995).
L'essenzialità del termine tuttavia non può essere desunta esclusivamente dall'uso di espressioni particolari quale “entro e non oltre”, che si raffigura quale mera locuzione di stile (Cass. nn.
5509/2002; 25549/2007), ma è indispensabile che le parti qualifichino la natura di tale termine, anche solo con il richiamo della disposizione codicistica di riferimento.
La dottrina tradizionale suole distinguere tra essenzialità oggettiva, che deriva dalla natura stessa della prestazione che può essere utile per il creditore soltanto in quanto venga eseguita nei modi e tempi pattuiti, e soggettiva, quando dalle pattuizioni contrattuali espressamente o implicitamente risulti escluso l'interesse del creditore all'esecuzione della prestazione oltre il termine indicato.
Nel caso in esame, le parti espressamente hanno indicato il termine del
18.7.2022 come essenziale.
Ancora, il punto 4) della transazione definisce come essenziale il termine previsto per il pagamento del “saldo”, che è quello del
18.7.2022.
A nulla rileva che le parti soltanto per il termine del 25.7.2022 hanno espressamente indicato che il mancato rispetto del termine avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto.
Invero, ai sensi dell'art. 1457 comma 2 c.c., tale previsione non è necessaria.
Ciò premesso, nonostante il pagamento effettuato il 26.7.2022, il contratto non può intendersi risolto per le motivazioni che seguiranno.
6.1.2. L'istituto previsto dall'art. 1457 c.c. consente alla scadenza del termine essenziale di risolvere ipso iure il contratto senza una espressa manifestazione di volontà.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 8 Tuttavia, la norma consente alla parte nel cui interesse il termine è stabilito, anche dopo la scadenza di quest'ultimo, di chiedere l'esecuzione del contratto purché ciò avvenga entro un lasso temporale non superiore a tre giorni.
Si tratta quindi di una risoluzione “claudicante” perché può venire meno in determinate circostanze in base al comportamento del creditore, esplicito o implicito.
Infatti, “[…] la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo” (v. Cass. 22.7.2024,
n. 20052; Cass., 10.12.2019, n. 32238; nello stesso senso Cass.,
5.7.2013, n. 16880).
Nel caso de quo lo scrivente ritiene che CFR Group s.r.l., nel cui interesse era stato fissato il termine del 25.7.2022, abbia rinunciato tacitamente alla risoluzione del contratto per una serie di ragioni:
1) la prestazione dell'ultima rata dell'attrice si è verificata dopo un giorno di ritardo, ossia nel tempo deliberativo di tre giorni previsto dall'art. 1457 c.c.;
2) la natura complessa della fattispecie negoziale in oggetto, che non costituisce un semplice accollo come afferma parte convenuta, ma un accollo di debito contenuto in un contratto di transazione di cui
è parte contrattuale. Parte_1
Tale aspetto è confermato dall'intestazione del contratto, dalle premesse di fatto che sono parte integrante del regolamento negoziale, dalla circostanza che al seguito delle prestazioni in rate della la società CFR Group s.r.l. avrebbe dovuto tenere Parte_1 determinati comportamenti, come l'emissione di fatture successive con casuali specifiche e l'assenza per 309 c.p.c. delle controversie litigiose oggetto di transazione diverse (v. contratto di transazione pdf, art. 3, in particolare causale per le singole rate).
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 9 Ne consegue un inevitabile nesso tra le prestazioni di Parte_1
e quelle di CFR Group s.r.l.;
3) l'art. 1362 c.c. impone al giudicante, nell'esegesi contrattuale, di non limitarsi al significato letterale delle parole, ma anche di valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore, alla conclusione del contratto.
A tal proposito, vi sono diversi indizi che suggeriscono che la parte convenuta abbia accettato un adempimento tardivo da parte dell'attrice:
a) l'emissione di fatture successive ai versamenti da parte convenuta con le causali specifiche pattuite (cfr. prima rata, seconda rata e ultima rata, v. doc. nn. 8, 9, 10 pdf bonifici);
b) l'assenza della convenuta ai giudizi, relativi agli r.g. n.
16752/2021 del Tribunale Napoli e r.g.a. n. 1093/2021 della Corte
d'Appello di Napoli, che rappresenta la controprestazione della stessa di fronte all'esecuzione del pagamento di €72.500,00 da parte di Parte_1
c) l'emissione di una diffida ad adempiere la prestazione originaria un anno dopo l'ultimo pagamento effettuato dall'attrice.
4) Nello specifico gli ultimi due elementi sono di particolare rilevanza per la risoluzione della controversia anche alla luce dell'art. 1366
c.c. che impone di interpretare il contratto secondo buona fede.
Con tale norma il legislatore impone che la bona fides permei tutto il rapporto contrattuale al fine di tutelare l'affidamento che una parte ripone sulla correttezza dell'altra parte alla luce di tutte le circostanze che si sviluppano nell'intera vita negoziale.
Pertanto, se il contratto di transazione si fosse effettivamente risolto come afferma parte convenuta alla scadenza del termine del
25.7.2022, allora quest'ultima avrebbe ben potuto e dovuto far valere le proprie pretese innanzi ai giudizi ancora in corso all'epoca dei fatti, visto che l'estinzione degli stessi si è verificata successivamente alla prestazione dell'attrice, ossia nel 17.1.2023, circostanza quest'ultima non contestata da parte convenuta, e per di più secondo le modalità pattuite nell'accordo transattivo, ossia ai n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 10 sensi dell'art. 309 c.p.c. (v. doc. n. 12 pdf, allegati di parte attrice, atto di citazione, cfr. comparsa di costituzione e risposta pdf).
Ciò era dovuto anche per evitare inutili duplicazioni processuali e pluralità di spese di lite.
Inoltre, la circostanza che la convenuta abbia emanato diffida ad adempiere non subito dopo i pagamenti, ma ben dopo un anno dalla vicenda e soprattutto dopo l'estinzione dei giudizi su richiamati, rafforza la situazione di apparenza di un'accettazione dell'adempimento tardivo dell'attrice.
In base a tutte queste ragioni ne consegue la rinuncia tacita della convenuta all'effetto risolutivo previsto ai sensi dell'art. 1457 c.c..
7. Per i motivi sopra illustrati devono essere rigettate le eccezioni e le domande riconvenzionali di parte convenuta e deve essere accolta domanda attorea di accertamento della corretta esecuzione del contratto di transazione del 15.6.2022.
8. Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione da €52.000,00 ed
€ 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) per l'effetto di cui sub 1) accerta e dichiara il corretto adempimento del contratto di transazione del 15.6.2022 da parte di Parte_1
3) rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali di parte convenuta;
4) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali ed €790,00 per esborsi oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 11 Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 16034/2023 r.g.a.c. Pag. 12