TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della del Giudice
Onorario dott.ssa Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato , all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1886/2023 promossa da:
, C.F. nato Teramo (TE) Parte_1 C.F._1
il 26.09.1974 ed elettivamente domiciliato a Montorio al Vomano (TE) in via
Duca degli Abruzzi n. 115/127, presso e nello studio dell'Avv. Aldo De
Dominicis che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti,
Attore -opponente
E
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(TE), il 30 aprile 1970 e ivi residente in [...] elettivamente domiciliata, anche ai sensi dell'art. 47cod. civ., in Teramo
(TE), Via Della Banca n. 8, Cap 64100, presso e nello studio dell'Avv. Aldo
Canino, , che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 29 luglio 2021 nell'ambito del Giudizio n. 742/2021 R.G.E. al quale è stato riunito il
Giudizio n. 638/2021 R.G.E., nonché apposta in calce alla memoria difensiva in atti ,
Convenuta – opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare e agli atti esecutivi pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter per l'udienza odierna.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 616 c.p.c. iscritto a ruolo in data 20.7.2023,
[...]
e notificato a ha introdotto fase di Parte_1 Controparte_1 merito, a seguito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi proposta nell'esecuzione mobiliare presso terzi avente n. 638/2021 RGE e conclusasi con assegnazione delle somme in favore dell'opposta , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
1. Nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notificazione dell'atto di intimazione del 3.08.2020 e del successivo decreto ingiuntivo n.
987/2020 del 13.10.2020, nonché di tutti i successivi atti notificati in nome e per conto della Sig.ra e conseguentemente dichiarare Controparte_1
che la Sig.ra non aveva e non ha diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione nei confronti dell'odierno opponente;
2. Ulteriormente nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notificazione del precetto e dell'atto di pignoramento al sig. e per l'effetto Parte_1 dichiarare l'illegittimità della procedura esecutiva, conclusa con assegnazione di somme in favore della Sig.ra 3. Per l'effetto, CP_1
accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla restituzione Parte_1
degli importi medio tempore versati in favore della Sig.ra in forza CP_1 degli atti nulli, nella misura di € 1452,24 versati dal terzo pignorato
[...]
oltre a quanto versato dal terzo pignorato CP_2 Controparte_3 come meglio emergerà in sede istruttoria e, per l'effetto, condannarla al versamento di tali somme in favore del Sig. ; Con Parte_1 vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 30.07.2021 il proprio datore di lavoro,
[...]
, titolare di un'azienda agricola, gli consegnava copia di Parte_2
atto di pignoramento presso terzi datato 27.07.2021;
pagina 2 di 9 - che, dalla lettura di tale atto egli veniva a conoscenza di un'azione esecutiva mobiliare presso terzi nei confronti di INPS, Banca Intesa San
Paolo, e Controparte_4 Parte_3
e apprendeva dell'esistenza di un decreto ingiuntivo
[...] provvisoriamente esecutivo emesso nell'ambito del giudizio R.G. n.
2212/2020-1 Tribunale di Teramo, legato presumibilmente ad un procedimento per sfratto per morosità;
- che, inoltre, veniva a conoscenza di una procedura di sfratto per morosità con contestuale richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, iscritta a ruolo in data 01.09.2020;
- che, nel settembre 2020, pur nella piena consapevolezza che l'immobile fosse stato rilasciato, la Sig.ra aveva richiesto sfratto per morosità, CP_1 anziché limitarsi a chiedere un'ingiunzione di pagamento per le somme dovute;
- che tutti gli atti sono stati notificati presso l'immobile locato nel quale il sig.
risultava ancora residente, sebbene la sig.ra fosse Parte_1 CP_1
pienamente al corrente del nuovo domicilio effettivo, richiamando, altresì,
l'art. 17 del contratto di locazione sul punto;
- che a seguito di accesso al fascicolo della procedura di sfratto risulta che la notifica dell'intimazione di sfratto sia stata eseguita presso l'immobile locato mentre, da accessi eseguiti al Comune di Castellalto, non risulta alcuna notifica di ulteriori atti presso l'Ufficio di segreteria con tutte le ovvie conseguenze;
- che tutte le notifiche eseguite sono da ritenersi inesistenti e/o nulle in quanto non eseguite al domicilio eletto contrattualmente specie nella consapevolezza che il conduttore non occupasse più l'immobile locato;
- che era inutile ab origine, in quanto già rilasciato l'immobile, la procedura di sfratto ed ultronee le richieste di cui al decreto ingiuntivo con ingente danno arrecato al Sig. per avere egli un Parte_1
reddito molto ridotto;
- che la procedura esecutiva presso terzi si è conclusa con assegnazione delle somme in favore dell'opposta;
pagina 3 di 9 - che in data 19.08.2021 è stata introdotta opposizione ex art. 615 c.p.c. iscritta sub R.G. n. 638/2021 sub 1, conclusa con l'ordinanza del
21.04.2023, comunicata il 28.4.2023, con cui il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Si costituiva in giudizio con memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c la sig.ra contestando illimitatamente ed integralmente il ricorso CP_1
introduttivo , sostenendo la regolare e tempestiva notificazione di tutti gli atti prodromici all'esecuzione, nonché dell'atto di pignoramento presso terzi opposto e l'infondatezza e la temerarietà delle eccezioni sollevate da controparte e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “ - rigettare: il ricorso introduttivo del Giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. depositato a seguito di rigetto dell'opposizione all'esecuzione
e agli atti esecutivi, in quanto destituito di alcun fondamento fattuale e giuridico sia nelle eccezioni preliminari che nel merito e, per l'effetto, confermare: integralmente l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate (peraltro non oggetto di opposizione da parte del debitore) emessa in data 20 aprile 2023 dal Tribunale di Teramo, nella persona del
Giudice dell'Esecuzione, Dott.ssa Francesca Bellomo, nell'ambito del
Giudizio di esecuzione n. 742/2021 R.G.E. al quale è stato riunito il Giudizio di opposizione all'esecuzione n. 638/2021 R.G. ed anche confermare integralmente la separata ordinanza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi del 21 aprile 2023 emessa dallo stesso
Giudicante; - confermare integralmente tutti gli atti di esecuzione, compresi gli atti prodromici all'esecuzione, regolarmente notificati al debitore prodotti nell'ambito del Giudizio di Esecuzione n. 742/2021 R.G.E. innanzi al
Tribunale di Teramo, nella persona del Giudice, Dott.ssa Francesca
Bellomo, al quale procedimento è stata poi riunito il Giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi n. 638/2021 R.G., stante la loro regolarità, per le causali di cui in narrativa;
- condannare: il Signor Parte_1
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. art. 96 c.p.c., al risarcimento
[...] dei danni da “lite temeraria” per le causali di cui in narrativa, da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa, tenuto anche conto del comportamento assunto da controparte, il quale nonostante si asteneva dal proporre opposizione al
pagina 4 di 9 decreto ingiuntivo, tuttavia, continua ad eccepire questioni di merito coperte da Giudicato, peraltro, infondate e temerarie, quale destinatario di tutti gli atti prodromici all'esecuzione anche ai sensi e in conformità dell'art. 17 del contratto di locazione.
Merita inoltre richiamarsi ai fini del decidere l'art. 136, comma 2, del
D.P.R. n. 115/2001, il quale dispone che: “Con decreto il magistrato revoca
l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per
l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Scatta dunque la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio qualora il Magistrato adito accerti che l'azione del richiedente sia manifestamente infondata ed egli abbia agito con colpa grave.
Giova infatti segnalarsi l'onere della creditrice dover far fronte ad ulteriori spese processuali per resistente al presente Giudizio, invero, in relazione ad eccezioni avversarie manifestamente infondate e, inoltre, il temerario debitore trova quale unico incentivo a proporre l'azione giudiziale, proprio
l'esenzione alle spese processuali del proprio procuratore, purtroppo, sconfinando in una condotta meritevole di sanzione. - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di Avvocato del presente Giudizio, oltre accessori di legge.”
Così radicatosi il contraddittorio delle parti, la causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti ed è pervenuta all'udienza odierna, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e trattenuta in decisione, spirati i termini per il deposito delle note conclusionali delle parti.
*****
L'opposizione è infondata e andrà rigettata per i motivi e nei limiti che seguono.
Osserva la giudicante: nel caso di specie l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla verifica della regolarità delle notifiche in atti, a partire dall'atto di intimazione del 3.08.2020 e del successivo decreto ingiuntivo n.
987/2020 del 13.10.2020, nonché di tutti quelli successivi e di cui all'esecuzione mobiliare presso terzi suindicata e, conseguentemente,
pagina 5 di 9 dichiarare che la parte opposta non aveva e non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente.
Nel caso in esame risulta dimostrato per tabulas: a) che l'opponente ha provveduto al cambio di residenza- Castellalto, via Quasimodo, n.
1 - in data 28.9.2021; b) che il rilascio dell'immobile de quo è stato effettuato il giorno successivo, 29.9.2021, come da verbale concordato tra le parti, in cui l'opposto ha dichiarato quale sua residenza quella suddetta ( cfr. docc. nn.10 e 27, allegati alla memoria difensiva della parte opposta); c) che tutti gli atti di cui si discute sono stati notificati presso il predetto indirizzo, anche ai sensi dell'art 143 c.pc., come in atti.
Il tutto nel rispetto delle norme di legge di riferimento (artt. 137 e segg. Cc.p.c. e, quindi, del principio per cui l'atto deve essere recapitato presso la residenza del contribuente la quale , coincide di norma con quanto si evince dalla certificazione anagrafica comunale (il cosiddetto certificato di residenza), e, per il caso di specie, dell'art. 17 del contratto di locazione il quale prevede che “ A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati, e ove egli non li occupi o detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune dove è situato
l'immobile”.
Orbene: in primis va evidenziato che la regolare notifica dell'atto di intimazione di sfratto e del relativo procedimento e, soprattutto, del decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione mobiliare sopra richiamata comportano irrimediabilmente l'impossibilità di intervenire sulla formazione del titolo esecutivo, posto alla base dell'esecuzione de qua , a nulla rilevando presunte passate conoscenze/ consapevolezze della locatrice , dovendosi attenere la stessa , proprio al fine della regolare notifica e, in ultima analisi , della bontà dell'atto che si invia, all'indirizzo ufficiale, alla stessa noto al momento , in assenza di elementi certi da cui dedurre altra effettiva residenza.
Anche in questa sede va confermato quanto già evidenziato dal
G.E. nella fase cautelare laddove così decideva “… rilevato invero, con riferimento alle doglianze avverso gli atti esecutivi, che la dedotta
pagina 6 di 9 inesistenza delle notifiche sia del titolo che dei successivi atti non appare allo stato fondata, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 17 del contratto a suo tempo sottoscritto tra le parti, e la prova in atti della regolare notifica nei luoghi ivi indicati;
rilevato poi, stante la regolarità delle notifiche, che le ulteriori doglianze sollevate in questa sede, in quanto attinenti al merito della pretesa, sono coperte dalla definitività del titolo e, pertanto, non possono essere oggetto di valutazione ai fini della presente pronuncia;
considerato invero che per costante giurisprudenza, “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (da ultimo
Cass. Civ. ord. 2 agosto 2021, n. 22090; cfr. anche, ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928; Cass. Civ. 22402/2008);”.
Nulla è stato provato dalla parte opponente a sostegno di quanto dedotto nel ricorso introduttivo (del tutto ininfluente la prova testimoniale richiesta dalla parte opponente e non ammessa nel corso del giudizio, alla luce della documentazione in atti).
In particolare non è stato dimostrato che la locatrice
[...]
abbia concordato la risoluzione consensuale del contratto di CP_1
locazione con il conduttore né che abbia da questi accettato le chiavi,
seppur consegnate a terzi , circostanze già oggetto di missive stragiudiziali intervenute prima della notifica dell'intimazione di sfratto - e contestate dall'opposta tramite il proprio difensore e, quindi, superate dalla regolare procedura n. 2212/2020 RG, in cui l'opponente , peraltro, non è comparso ,
né che l'opponente avesse un domicilio effettivo diverso da quello di cui alle risultanze anagrafiche né che lo stesso non “occupasse” più l'immobile
de quo al momento della notifica degli atti sopra specificati, con la precisazione che grava sul destinatario l'onere della prova della sua pagina 7 di 9 residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna ( Cass.
n. 11562/2003; Cass. n. 9052/2002; Cass. n. 2143/1995) e che la dedotta
“non occupazione” dell'appartamento locato, al momento delle notifiche suindicate avvenute anche ai sensi dell'art. 143 c.pc., risulta smentita dal rilascio dello stesso avvenuto solo in data 29.9.2021 con riconsegna contestuale delle chiavi. Il che si traduce nel rilievo che non può trovare accoglimento la lagnanza della parte opposte laddove rileva che le notifiche laddove effettuate ai sensi dell'art 143 c.p.c. non siano regolari in quanto andavano eseguite “presso l'Ufficio di Segreteria quale domicilio eletto ex
contratto di locazione” (art. 17 del contratto di locazione), atteso che difetta la prova del principale presupposto che l'opponente non occupasse o detenesse l'immobile locato alle date sopra indicate .
E, dunque, all'evidenza a) il decreto ingiuntivo n. 987/2020 del 22 ottobre 2020, regolarmente notificato in data 26.11.2020 in una all'atto di precetto, non è stato opposto dal sig. ed è divenuto, pertanto, Parte_1 definitivamente esecutivo ai sensi di legge, b) l'immobile è stato riconsegnato al locatore successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi (in data 9.9.2021, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) e del cambio di residenza, c) conseguentemente va confermata la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'opponente.
Pertanto, per tutto quanto fin qui esposto l'opposizione proposta è del tutto infondata e va rigettata.
Nulla qauestio sulla richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla opposta atteso che sono carenti i presupposti dell'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c. nei termini di mancato utilizzo della normale diligenza nella condotta temeraria che si configura quando la parte possa avvertire agevolmente l'ingiustizia o l'infondatezza della propria domanda, addivenga alla consapevolezza del proprio torto, riveli la coscienza e volontà di servirsi del processo per conseguire scopi estranei ai suoi fini istituzionali o infine pagina 8 di 9 renda evidente il difetto della normale diligenza per l'acquisizione della coscienza temeraria.
L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc, per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave).
In merito, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento ( da € 1.101,00 ad € 5.200,00) con esclusione della fase di istruttoria/ trattazione, attesa la natura prettamente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n.
1886/2023 RG, sulla domanda proposta da Parte_1
contro , nel contraddittorio delle parti, ogni Controparte_1
ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in €. 1.701,00 per compenso oltre oneri di legge.
Così deciso in Teramo, lì 7.1.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
pagina 9 di 9