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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16160 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65412/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa SU CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65412 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 03/07/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in qualità di procuratore generale, giusta procura Notaio in Parte_1 Persona_1
Montreal (Canada) del 3/12/1992 legalizzata il 04/12/1992 presso il Consolato Generale d'Italia a
Montreal, in atti, di quale figlio ed erede di Parte_2 Persona_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Morrocco, presso il cui studio sito a Cassino, in Piazza San Giovanni
n. 47, è domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE
E
ONroparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E ONroparte_2 ONroparte_3
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 sono ex lege domiciliati.
pagina 1 di 12 INTERVENUTI
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte attrice in data 26/06/2025 e da parte intervenuta in data 01/07/2025 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti del 02/05/2023, poi differita al 09/05/2023), alla in ONroparte_1 data 29/03/2023 e, “ai fini dell'applicazione ex art. 43, comma 6, dl 30/4/22 n. 36 convertito con l 29/6/22 n.
79, alla Repubblica d'Italia, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'avvocatura generale dello
Stato”, all'Avvocatura Generale dello Stato, il 28/02/2023, , in qualità di procuratore generale di Parte_1
(nato il [...]), ha chiesto l'accoglimento della domanda di risarcimento del Parte_2 danno non patrimoniale subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la propria madre Per_2
(nata il [...] e deceduta il 03/02/1944), a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich durante la
[...] seconda guerra mondiale;
danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 456.011,55.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che durante la notte del 03/02/1944, durante un rastrellamento ad opera dei soldati tedeschi, erano decedute, uccise dai colpi di mitra, e la Persona_2 figlia all'esecuzione aveva assistito l'altro figlio, odierno ricorrente, CP_4 Pt_1 Parte_2
, dunque, quale civile, non direttamente coinvolta nel conflitto bellico, aveva subito crimini di Persona_2 guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quale l'omicidio da parte dei militari tedeschi.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di NI, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di Per_2
; 2) Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti
[...] dell'odierno ricorrente nella misura, come quantificata nel presente ricorso, o nella diversa misura che sarà
pagina 2 di 12 accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato antistatario”.
In data 18/04/2023 (per l'udienza di prima comparizione fissata, a fronte del deposito del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., per il 02/05/2023) sono intervenute la e il ONroparte_2 ONroparte_3
. In particolare, hanno eccepito:
[...] in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal ONroparte_3
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni del de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo).
Nel merito, hanno eccepito la carenza di allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur).
In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già
pagina 3 di 12 percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.p.r. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a ONroparte_3 titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
ONroparte_2
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 29/03/2023, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la ONroparte_5 contumacia.
All'udienza del 09/05/2023 è stato mutato il rito da speciale di cognizione ex art. 702 bis cpc a rito ordinario di cognizione. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla resistente, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle CP_1 domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco pagina 4 di 12 l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. ON La di NI (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il ONroparte_1 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di CP_1 adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di pagina 5 di 12 specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte ricorrente ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto che aveva subito l'omicidio da parte delle truppe tedesche, che Persona_2
“senza alcuna motivazione, hanno trucidato vittime civili” (pag. 3 atto introduttivo).
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, della ONroparte_2
e del ONroparte_3
pagina 6 di 12 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della di convenuta in giudizio è ONroparte_1 CP_1 infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica Federale di NI.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o giuridiche ONroparte_1 tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 CP_1 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica di CP_1
NI, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
pagina 7 di 12 Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della verso le vittime del Terzo Reich da CP_1 parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità CP_1 costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
e, in particolare, del (nel caso di ONroparte_2 ONroparte_3 specie entrambi intervenuti in giudizio) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal ONroparte_3
).
[...]
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse pagina 8 di 12 necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Quanto alla prova della qualità di erede di parte attrice, deve precisarsi che l'attore ha Parte_2 agito (tramite il nominato procuratore generale ) al fine di ottenere il danno subito iure proprio Parte_1 per effetto della perdita parentale con sua madre;
non è necessario quindi provare la qualità di Persona_2 erede, ma la sua qualità di prossimo congiunto. Dagli atti depositati unitamente all'atto introduttivo risulta che
(nato il [...]) è figlio , nata il [...] e morta il 03.02.1944 Parte_2 Persona_2
(cfr. doc. prodotti con la denominazione “certificati”).
Deve aggiungersi che il riferimento, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, al “risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia” deve ritenersi un mero refuso, non essendo stata allegata in fatto alcuna prigionia, né dell'attore, né della prossima congiunta.
7.Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Parte attrice ha allegato che nel novembre del 1943, il comune di Sant'Ambrogio sul NO era occupato militarmente dai soldati tedeschi a difesa della linea Gustav ed era “al centro del “fuoco incrociato” tra i
pagina 9 di 12 tedeschi che avevano occupato il paese e degli americani che in tutti i modi cercavano di avanzare” (pag. 2 atto introduttivo). In particolare, ha allegato che la popolazione (tra cui anche la propria congiunta, Per_3
cercava di rifugiarsi nei boschi per sfuggire “da un lato alle bombe degli americani e dall'altra al
[...] rastrellamento”. Ha aggiunto che “Durante la notte del 3.2.1944 la insieme ai figli, mentre Per_2 cercavano di spostarsi dalla proprietà San Rocco in via Cerasete, ove erano rifugiati altri parenti, furono avvistati dai soldati dei Reparti dell'SS che iniziarono a sparare con i mitra contro di loro”. Ha quindi dedotto che la sig.ra moriva insieme alla figlioletta che teneva per mano, in quanto attinta dai Per_2 CP_4 colpi dei soldati tedeschi.
Nel novembre del 1943, l'occupazione militare da parte dei tedeschi del comune di Sant'Ambrogio sul
NO può ritenersi un fatto storicamente accertato, mentre l'articolata ricostruzione non risulta contestata dalle parti costituite e trova riscontro nella documentazione prodotta da parte attrice (domanda di pensione di guerra e decreto di concessione della stessa a quale figlia di , dunque, sorella Persona_4 Persona_2 dell'odierno attore, docc. 7, 8, 9 allegati alla memoria ex art. 183 comma IV, c.p.c.). Dai documenti depositati si evince che aveva inoltrato la domanda di pensione quale orfana di guerra, in quanto la Persona_4 madre era deceduta “per eventi bellici il 3 febbraio 1944, come risulta dagli atti allegati…”
Il fatto di cui sopra costituisce un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, l'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statto Militare Internazionale dell'08/08/1945. Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione
“l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio
e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
pagina 10 di 12 Quanto al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale richiesto, si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di
Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass. 16-
03.2025, n. 6981).
È quindi risarcibile il danno subito da (di anni 11 al momento della morte della Parte_2 congiunta) per la perdita della mamma (di anni 53 al momento del decesso). Persona_2
Si reputa equo liquidare - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo Tribunale, aggiornate al 2025, tenuto conto del rapporto di parentela con le vittime (madre e figlio), della rispettiva età di queste (53 e 11anni)
l'importo di euro 358.025,20 (ovvero 11.549,20 € per n. 31 punti, di cui, n. 20 per il grado di parentela;
n. 2,5 per l'età della vittima;
n. 4,5 per l'età del figlio superstite;
n. 4 punti aggiuntivi per il rapporto di convivenza);
Tali somme devono essere ridotte di due terzi, e quindi sono liquidabili nella misura di euro 119.341,73, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno.
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
pagina 11 di 12 Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n.
36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al
Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda (tenuto conto del decisum) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore di l'importo di euro 119.341,73 a titolo di danno non patrimoniale Parte_2 iure proprio per la perdita del rapporto parentale con;
Persona_2
- condanna la parte convenuta e le parti intervenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso dell'importo di euro 259,00 versato per contributo unificato, spese generali e accessori come per legge.
Roma 18.11.2025
Il Giudice
SU CA
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa SU CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65412 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 03/07/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
in qualità di procuratore generale, giusta procura Notaio in Parte_1 Persona_1
Montreal (Canada) del 3/12/1992 legalizzata il 04/12/1992 presso il Consolato Generale d'Italia a
Montreal, in atti, di quale figlio ed erede di Parte_2 Persona_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Morrocco, presso il cui studio sito a Cassino, in Piazza San Giovanni
n. 47, è domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE
E
ONroparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E ONroparte_2 ONroparte_3
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 sono ex lege domiciliati.
pagina 1 di 12 INTERVENUTI
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte attrice in data 26/06/2025 e da parte intervenuta in data 01/07/2025 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti del 02/05/2023, poi differita al 09/05/2023), alla in ONroparte_1 data 29/03/2023 e, “ai fini dell'applicazione ex art. 43, comma 6, dl 30/4/22 n. 36 convertito con l 29/6/22 n.
79, alla Repubblica d'Italia, in persona del Presidente p.t., domiciliata presso l'avvocatura generale dello
Stato”, all'Avvocatura Generale dello Stato, il 28/02/2023, , in qualità di procuratore generale di Parte_1
(nato il [...]), ha chiesto l'accoglimento della domanda di risarcimento del Parte_2 danno non patrimoniale subito iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la propria madre Per_2
(nata il [...] e deceduta il 03/02/1944), a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich durante la
[...] seconda guerra mondiale;
danno quantificato in via indicativa in una somma non inferiore ad euro 456.011,55.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che durante la notte del 03/02/1944, durante un rastrellamento ad opera dei soldati tedeschi, erano decedute, uccise dai colpi di mitra, e la Persona_2 figlia all'esecuzione aveva assistito l'altro figlio, odierno ricorrente, CP_4 Pt_1 Parte_2
, dunque, quale civile, non direttamente coinvolta nel conflitto bellico, aveva subito crimini di Persona_2 guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quale l'omicidio da parte dei militari tedeschi.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di NI, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di Per_2
; 2) Per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti
[...] dell'odierno ricorrente nella misura, come quantificata nel presente ricorso, o nella diversa misura che sarà
pagina 2 di 12 accertata in corso di causa, oltre al risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia, da liquidarsi anche facendo ricorso a criteri equitativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato antistatario”.
In data 18/04/2023 (per l'udienza di prima comparizione fissata, a fronte del deposito del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., per il 02/05/2023) sono intervenute la e il ONroparte_2 ONroparte_3
. In particolare, hanno eccepito:
[...] in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal ONroparte_3
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni del de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo).
Nel merito, hanno eccepito la carenza di allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur).
In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già
pagina 3 di 12 percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.p.r. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a ONroparte_3 titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per
l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
ONroparte_2
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 29/03/2023, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la ONroparte_5 contumacia.
All'udienza del 09/05/2023 è stato mutato il rito da speciale di cognizione ex art. 702 bis cpc a rito ordinario di cognizione. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla resistente, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle CP_1 domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco pagina 4 di 12 l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. ON La di NI (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il ONroparte_1 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di CP_1 adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di pagina 5 di 12 specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte ricorrente ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto che aveva subito l'omicidio da parte delle truppe tedesche, che Persona_2
“senza alcuna motivazione, hanno trucidato vittime civili” (pag. 3 atto introduttivo).
La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, della ONroparte_2
e del ONroparte_3
pagina 6 di 12 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della di convenuta in giudizio è ONroparte_1 CP_1 infondata.
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica Federale di NI.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della o nei confronti di persone fisiche o giuridiche ONroparte_1 tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 CP_1 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica di CP_1
NI, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
pagina 7 di 12 Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della verso le vittime del Terzo Reich da CP_1 parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità CP_1 costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
e, in particolare, del (nel caso di ONroparte_2 ONroparte_3 specie entrambi intervenuti in giudizio) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal ONroparte_3
).
[...]
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata.
Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974
(all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse pagina 8 di 12 necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
Quanto alla prova della qualità di erede di parte attrice, deve precisarsi che l'attore ha Parte_2 agito (tramite il nominato procuratore generale ) al fine di ottenere il danno subito iure proprio Parte_1 per effetto della perdita parentale con sua madre;
non è necessario quindi provare la qualità di Persona_2 erede, ma la sua qualità di prossimo congiunto. Dagli atti depositati unitamente all'atto introduttivo risulta che
(nato il [...]) è figlio , nata il [...] e morta il 03.02.1944 Parte_2 Persona_2
(cfr. doc. prodotti con la denominazione “certificati”).
Deve aggiungersi che il riferimento, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, al “risarcimento del danno permanente conseguito al periodo di prigionia” deve ritenersi un mero refuso, non essendo stata allegata in fatto alcuna prigionia, né dell'attore, né della prossima congiunta.
7.Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Parte attrice ha allegato che nel novembre del 1943, il comune di Sant'Ambrogio sul NO era occupato militarmente dai soldati tedeschi a difesa della linea Gustav ed era “al centro del “fuoco incrociato” tra i
pagina 9 di 12 tedeschi che avevano occupato il paese e degli americani che in tutti i modi cercavano di avanzare” (pag. 2 atto introduttivo). In particolare, ha allegato che la popolazione (tra cui anche la propria congiunta, Per_3
cercava di rifugiarsi nei boschi per sfuggire “da un lato alle bombe degli americani e dall'altra al
[...] rastrellamento”. Ha aggiunto che “Durante la notte del 3.2.1944 la insieme ai figli, mentre Per_2 cercavano di spostarsi dalla proprietà San Rocco in via Cerasete, ove erano rifugiati altri parenti, furono avvistati dai soldati dei Reparti dell'SS che iniziarono a sparare con i mitra contro di loro”. Ha quindi dedotto che la sig.ra moriva insieme alla figlioletta che teneva per mano, in quanto attinta dai Per_2 CP_4 colpi dei soldati tedeschi.
Nel novembre del 1943, l'occupazione militare da parte dei tedeschi del comune di Sant'Ambrogio sul
NO può ritenersi un fatto storicamente accertato, mentre l'articolata ricostruzione non risulta contestata dalle parti costituite e trova riscontro nella documentazione prodotta da parte attrice (domanda di pensione di guerra e decreto di concessione della stessa a quale figlia di , dunque, sorella Persona_4 Persona_2 dell'odierno attore, docc. 7, 8, 9 allegati alla memoria ex art. 183 comma IV, c.p.c.). Dai documenti depositati si evince che aveva inoltrato la domanda di pensione quale orfana di guerra, in quanto la Persona_4 madre era deceduta “per eventi bellici il 3 febbraio 1944, come risulta dagli atti allegati…”
Il fatto di cui sopra costituisce un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, l'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statto Militare Internazionale dell'08/08/1945. Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione
“l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio
e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
pagina 10 di 12 Quanto al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale richiesto, si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di
Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass. 16-
03.2025, n. 6981).
È quindi risarcibile il danno subito da (di anni 11 al momento della morte della Parte_2 congiunta) per la perdita della mamma (di anni 53 al momento del decesso). Persona_2
Si reputa equo liquidare - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo Tribunale, aggiornate al 2025, tenuto conto del rapporto di parentela con le vittime (madre e figlio), della rispettiva età di queste (53 e 11anni)
l'importo di euro 358.025,20 (ovvero 11.549,20 € per n. 31 punti, di cui, n. 20 per il grado di parentela;
n. 2,5 per l'età della vittima;
n. 4,5 per l'età del figlio superstite;
n. 4 punti aggiuntivi per il rapporto di convivenza);
Tali somme devono essere ridotte di due terzi, e quindi sono liquidabili nella misura di euro 119.341,73, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno.
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
pagina 11 di 12 Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n.
36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al
Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda (tenuto conto del decisum) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida in favore di l'importo di euro 119.341,73 a titolo di danno non patrimoniale Parte_2 iure proprio per la perdita del rapporto parentale con;
Persona_2
- condanna la parte convenuta e le parti intervenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre al rimborso dell'importo di euro 259,00 versato per contributo unificato, spese generali e accessori come per legge.
Roma 18.11.2025
Il Giudice
SU CA
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