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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/07/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Schiavone - Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr e dif dal funzionario, Tagliente - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 22.4.25 il ricorrente chiese l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' si è costituito facendo presente che trattasi di visita di revisione e che non è mai stata CP_1
presentata domanda di aggravamento per godere dei benefici ulteriori di indennità di accompagnamento e l.104/92.
La causa è stata decisa all'odierna udienza come da infrascritto dispositivo.
Deve rilevarsi che effettivamente risulta documentato in atti che non è mai stata presentata domanda di aggravamento e che manca quindi la domanda amministrativa per le prestazioni in oggetto.
Stante la costituzione a mezzo di funzionario le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, 10.7.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Schiavone - Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr e dif dal funzionario, Tagliente - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 22.4.25 il ricorrente chiese l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' si è costituito facendo presente che trattasi di visita di revisione e che non è mai stata CP_1
presentata domanda di aggravamento per godere dei benefici ulteriori di indennità di accompagnamento e l.104/92.
La causa è stata decisa all'odierna udienza come da infrascritto dispositivo.
Deve rilevarsi che effettivamente risulta documentato in atti che non è mai stata presentata domanda di aggravamento e che manca quindi la domanda amministrativa per le prestazioni in oggetto.
Stante la costituzione a mezzo di funzionario le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, 10.7.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Il Cancelliere (dott.ssa Maria LEONE)