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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1660/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1660/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione con provvedimento del 12/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Germania, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Paolo Sirugo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. nata PE (Francia) il Parte_2 C.F._2
03/11/1964, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Tiralongo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 04/06/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 06/06/1990.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 06/06/1990 in Comune di
Avola;
- che dall'unione nascevano i figli (il 21/6/1991), (il 10/7/1995) ed Per_1 Per_2
(il 28/7/1999); Per_3
- di essersi separati con sentenza n. 159/2020 emessa da questo Tribunale in data 3/2/2020, riformata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1413/2022 pronunciata su accordo delle parti in data 23/6/2022 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere a la complessiva somma di euro 250,00 di cui euro Pt_1 Parte_2
150,00 per il figlio , non ancora autonomo economicamente e di euro 100,00 per Per_2
l'ex moglie.
Con successive note scritte depositate in data 10/12/2025 le parti – su invito del giudice- chiarivano che, rispetto alla pronuncia della separazione, a differenza del secondogenito
, il figlio era divenuto economicamente indipendente, pertanto Per_2 Per_3 insistevano nell'omologa condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 12/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 4 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Avola il 06/06/1990 (Anno 1990 – n. 60 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne non indipendente risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
06/06/1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Avola dell'anno 1990 (Atto n. 60 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti al figlio , maggiorenne non indipendente, e Per_2 provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
20/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1660/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione con provvedimento del 12/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nato ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Germania, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Paolo Sirugo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. nata PE (Francia) il Parte_2 C.F._2
03/11/1964, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sebastiano Tiralongo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 04/06/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 06/06/1990.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 06/06/1990 in Comune di
Avola;
- che dall'unione nascevano i figli (il 21/6/1991), (il 10/7/1995) ed Per_1 Per_2
(il 28/7/1999); Per_3
- di essersi separati con sentenza n. 159/2020 emessa da questo Tribunale in data 3/2/2020, riformata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1413/2022 pronunciata su accordo delle parti in data 23/6/2022 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di corrispondere a la complessiva somma di euro 250,00 di cui euro Pt_1 Parte_2
150,00 per il figlio , non ancora autonomo economicamente e di euro 100,00 per Per_2
l'ex moglie.
Con successive note scritte depositate in data 10/12/2025 le parti – su invito del giudice- chiarivano che, rispetto alla pronuncia della separazione, a differenza del secondogenito
, il figlio era divenuto economicamente indipendente, pertanto Per_2 Per_3 insistevano nell'omologa condizioni riportate in seno al ricorso introduttivo.
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 12/12/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. il giudice poneva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale pagina 2 di 4 regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Avola il 06/06/1990 (Anno 1990 – n. 60 – Parte II- Serie A).
Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne non indipendente risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
06/06/1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Avola dell'anno 1990 (Atto n. 60 - Parte II – Serie A); omologa le condizioni inerenti al figlio , maggiorenne non indipendente, e Per_2 provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Avola di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
20/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4