Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 791
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione legale protratta per il termine di legge

    Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.

  • Accolto
    Accordo sul mantenimento del figlio maggiorenne non autonomo e dell'ex coniuge

    Il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti. Anche le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 791
    Giurisdizione : Trib. Siracusa
    Numero : 791
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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