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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6252/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ater Del Comune Di Roma - 00410700587
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662203523 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13411/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si rporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ATER impugna avviso di accertamento per dichiarazione IMU infedele, relativo al 2020, per circa 66.000 immobili. Deduce l'illegittimità dell'atto in quanto trattasi di alloggi sociali che usufruiscono di esenzione, violazione del principio del contraddittorio c.d. preventivo di cui all'art.
6-bis della l. n. 212/2000 (introdotto dal d.l.gs. 219/2023), carenza di motivazione. In particolare, precisa di aver formulato precise osservazioni a seguito della notifica dello schema dell'atto, cui l'ufficio finanziario non ha dato riscontro. Chiede
l'annullamento dell'atto impugnato e condanna alle spese
La società ricorrente assume che compete agli immobili da essa posseduti l'esenzione di cui al comma 2 dell'art.13 del D.L. 201/2011 in quanto alloggi sociali, e non operi quindi il successivo comma decimo del medesimo articolo che prevede invece l'applicazione della detrazione di 200 euro all'aliquota ordinaria ovvero ridotta.
Si costituisce in giudizio Roma Capitale, la quale contro deduce, in ordine al difetto di motivazione e alla violazione del contraddittorio, che è chiaramente specificato nella motivazione dell'atto che l'istante non ha depositato in sede di controdeduzioni prove documentali esaustive che consentano di verificare in concreto la conformità degli immobili ai requisiti del Dm 22 aprile 2008. Precisa che ATER ha dichiarato esenti (in quanto asseritamente assimilabili ai cosiddetti alloggi sociali) immobili che- secondo parte resistente - esenti non sono, rientrando piuttosto nell'alveo degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Per gli alloggi assegnati dall'ATER si applica una disciplina speciale che prevede un'aliquota ordinaria, o ridotta se stabilito dall'Amministrazione, e una detrazione di 200 euro per ogni alloggio come previsto dall'art. 13, comma 10,
D.L. 201/11. Dunque, trattandosi di alloggi popolari di edilizia residenziale e non di alloggi sociali, il ricorso deve essere rigettato, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si premette che l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, è applicabile agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) ovvero dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, intese a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025 (Rv. 674096 - 01).
Nello stesso modo, si afferma che l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024 (Rv. 671391 - 01).
Ritiene questa Corte che la distinzione tra le due ipotesi di trattamento impositivo (esenzione o detrazione) discenda dalle caratteristiche dell'alloggio secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008 nonché dalle procedure dell'assegnazione degli alloggi, cioè dal soggetto che ha provveduto in concreto all'assegnazione in base a differenti presupposti proprio degli alloggi popolari di edilizia residenziale e degli alloggi sociali.
Al riguardo, si richiama l'art.10 co.1 della Legge Reg. Lazio 6.08.1999 n.12, che regola l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, individua e definisce le varie categorie di alloggi di ERP che, ove abbiano le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 12 aprile 2008, condividono la natura di alloggi sociali;
mentre al co.2 individua le categorie di alloggi ontologicamente escluse dalla nozione di alloggio sociale. Orbene, dall'esame del riparto di attribuzioni tra Enti che partecipano ai procedimenti di impiego di detti alloggi per le finalità istituzionali (artt.4 e 5 L.R. Lazio n.12 del 1999) apprendiamo che i procedimenti di assegnazione, compresa l'emissione dei bandi di concorso, e la sola riserva degli alloggi da destinare a situazioni di emergenza abitativa, sono di competenza dei singoli Comuni nel cui territorio insistono gli alloggi;
laddove alle ATER sono riservate l'assegnazione degli alloggi per soddisfare situazioni di emergenza abitativa e per affrontare i casi particolari previsti dalla legge, nonché la gestione dei rapporti contrattuali e la vigilanza sugli assegnatari.
Sulla scorta di tale riparto di attribuzioni è possibile apprezzare la differenza tra i casi nei quali le ATER possono usufruire dell'esenzione dall'IMU e quelli nei quali hanno diritto alla semplice detrazione: nel primo caso ricadono tutti quelli di assegnazione ordinaria da parte dei Comuni attraverso concorsi per bandi pubblici, che rappresentano la modalità standard attraverso la quale si realizza la finalità di assistenza abitativa per famiglie svantaggiate economicamente;
nel secondo caso, come si evince dal dettato normativo
(“alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati….”), quelli impiegati in concreto per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa di volta in volta apprezzate dall'Ente titolare del potere o previste dalla legge.
Tale diverso trattamento trova giustificazione nelle diverse situazioni che danno luogo all'assegnazione: nel primo caso si tratta del normale perseguimento degli scopi istituzionali del patrimonio abitativo pubblico, posto a servizio di persone più o meno bisognose dell'assistenza abitativa e perciò regolamentato (in parte) dall'autonomia regolamentare del Comune, ritenuto l'Ente che meglio conosce le peculiari caratteristiche e priorità delle situazioni di svantaggio nell'accesso all'abitazione; nel secondo di usi eccezionali, ed eventualmente temporanei, del medesimo patrimonio.
Da tale distinzione deve quindi farsi discendere quale conseguenza che, nel caso di specie, a fronte della allegazione dell'ATER circa la destinazione “ordinaria” a fini di assistenza abitativa degli alloggi per i quali viene richiesta l'IMU, comprovata dalla documentazione allegata circa le assegnazioni disposte a tali fini abitativi, il Comune che contesta l'esenzione e riconosce esclusivamente la menzionata mera detrazione avrebbe dovuto dimostrare che gli alloggi gestiti dall'ATER erano volti a fronteggiare solo emergenze temporanee ed eccezionali, anche in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022.
Ritiene infatti questa Corte di far seguito al recente arresto giurisprudenziale, a tenore del quale, in tema di
IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d'Inter. 22 aprile 2008, e che opera, in ordine all'onere della prova, il principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824). Occorre, infatti evidenziare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio
(cfr. Cass. 22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822).
Nel caso in disamina, a fronte di una relazione tecnica prodotta dalla parte ricorrente in ordine alla natura di alloggi sociali degli immobili per i quali è invocata l'esenzione, sil Comune, avendo la gestione diretta degli alloggi in questione, non avrebbe potuto limitarsi ad affermare che tutti i 66.000 immobili in questione non hanno le caratteristiche di alloggi sociali e che l'ATER è tenuta a fornire la prova dell'assimilazione agli alloggi sociali per ogni singolo immobile, essendo invece lo stesso ente tenuto a specificare quali tra gli immobili ATER siano da questa assegnati direttamente. Ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM 22 aprile 2008.
Per conseguenza il ricorso deve essere accolto.
La complessità interpretativa della questione in diritto affrontata fa ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso all'udienza del 16/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
PAESANO MARIA LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6252/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ater Del Comune Di Roma - 00410700587
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662203523 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13411/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si rporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ATER impugna avviso di accertamento per dichiarazione IMU infedele, relativo al 2020, per circa 66.000 immobili. Deduce l'illegittimità dell'atto in quanto trattasi di alloggi sociali che usufruiscono di esenzione, violazione del principio del contraddittorio c.d. preventivo di cui all'art.
6-bis della l. n. 212/2000 (introdotto dal d.l.gs. 219/2023), carenza di motivazione. In particolare, precisa di aver formulato precise osservazioni a seguito della notifica dello schema dell'atto, cui l'ufficio finanziario non ha dato riscontro. Chiede
l'annullamento dell'atto impugnato e condanna alle spese
La società ricorrente assume che compete agli immobili da essa posseduti l'esenzione di cui al comma 2 dell'art.13 del D.L. 201/2011 in quanto alloggi sociali, e non operi quindi il successivo comma decimo del medesimo articolo che prevede invece l'applicazione della detrazione di 200 euro all'aliquota ordinaria ovvero ridotta.
Si costituisce in giudizio Roma Capitale, la quale contro deduce, in ordine al difetto di motivazione e alla violazione del contraddittorio, che è chiaramente specificato nella motivazione dell'atto che l'istante non ha depositato in sede di controdeduzioni prove documentali esaustive che consentano di verificare in concreto la conformità degli immobili ai requisiti del Dm 22 aprile 2008. Precisa che ATER ha dichiarato esenti (in quanto asseritamente assimilabili ai cosiddetti alloggi sociali) immobili che- secondo parte resistente - esenti non sono, rientrando piuttosto nell'alveo degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Per gli alloggi assegnati dall'ATER si applica una disciplina speciale che prevede un'aliquota ordinaria, o ridotta se stabilito dall'Amministrazione, e una detrazione di 200 euro per ogni alloggio come previsto dall'art. 13, comma 10,
D.L. 201/11. Dunque, trattandosi di alloggi popolari di edilizia residenziale e non di alloggi sociali, il ricorso deve essere rigettato, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si premette che l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, è applicabile agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) ovvero dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto unità immobiliari destinate ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente, intese a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 3844 del 15/02/2025 (Rv. 674096 - 01).
Nello stesso modo, si afferma che l'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024 (Rv. 671391 - 01).
Ritiene questa Corte che la distinzione tra le due ipotesi di trattamento impositivo (esenzione o detrazione) discenda dalle caratteristiche dell'alloggio secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008 nonché dalle procedure dell'assegnazione degli alloggi, cioè dal soggetto che ha provveduto in concreto all'assegnazione in base a differenti presupposti proprio degli alloggi popolari di edilizia residenziale e degli alloggi sociali.
Al riguardo, si richiama l'art.10 co.1 della Legge Reg. Lazio 6.08.1999 n.12, che regola l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, individua e definisce le varie categorie di alloggi di ERP che, ove abbiano le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 12 aprile 2008, condividono la natura di alloggi sociali;
mentre al co.2 individua le categorie di alloggi ontologicamente escluse dalla nozione di alloggio sociale. Orbene, dall'esame del riparto di attribuzioni tra Enti che partecipano ai procedimenti di impiego di detti alloggi per le finalità istituzionali (artt.4 e 5 L.R. Lazio n.12 del 1999) apprendiamo che i procedimenti di assegnazione, compresa l'emissione dei bandi di concorso, e la sola riserva degli alloggi da destinare a situazioni di emergenza abitativa, sono di competenza dei singoli Comuni nel cui territorio insistono gli alloggi;
laddove alle ATER sono riservate l'assegnazione degli alloggi per soddisfare situazioni di emergenza abitativa e per affrontare i casi particolari previsti dalla legge, nonché la gestione dei rapporti contrattuali e la vigilanza sugli assegnatari.
Sulla scorta di tale riparto di attribuzioni è possibile apprezzare la differenza tra i casi nei quali le ATER possono usufruire dell'esenzione dall'IMU e quelli nei quali hanno diritto alla semplice detrazione: nel primo caso ricadono tutti quelli di assegnazione ordinaria da parte dei Comuni attraverso concorsi per bandi pubblici, che rappresentano la modalità standard attraverso la quale si realizza la finalità di assistenza abitativa per famiglie svantaggiate economicamente;
nel secondo caso, come si evince dal dettato normativo
(“alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati….”), quelli impiegati in concreto per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa di volta in volta apprezzate dall'Ente titolare del potere o previste dalla legge.
Tale diverso trattamento trova giustificazione nelle diverse situazioni che danno luogo all'assegnazione: nel primo caso si tratta del normale perseguimento degli scopi istituzionali del patrimonio abitativo pubblico, posto a servizio di persone più o meno bisognose dell'assistenza abitativa e perciò regolamentato (in parte) dall'autonomia regolamentare del Comune, ritenuto l'Ente che meglio conosce le peculiari caratteristiche e priorità delle situazioni di svantaggio nell'accesso all'abitazione; nel secondo di usi eccezionali, ed eventualmente temporanei, del medesimo patrimonio.
Da tale distinzione deve quindi farsi discendere quale conseguenza che, nel caso di specie, a fronte della allegazione dell'ATER circa la destinazione “ordinaria” a fini di assistenza abitativa degli alloggi per i quali viene richiesta l'IMU, comprovata dalla documentazione allegata circa le assegnazioni disposte a tali fini abitativi, il Comune che contesta l'esenzione e riconosce esclusivamente la menzionata mera detrazione avrebbe dovuto dimostrare che gli alloggi gestiti dall'ATER erano volti a fronteggiare solo emergenze temporanee ed eccezionali, anche in applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022.
Ritiene infatti questa Corte di far seguito al recente arresto giurisprudenziale, a tenore del quale, in tema di
IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d'Inter. 22 aprile 2008, e che opera, in ordine all'onere della prova, il principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2025, n. 3824). Occorre, infatti evidenziare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in virtù del principio di collaborazione e buona fede, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio
(cfr. Cass. 22/04/2021, n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822).
Nel caso in disamina, a fronte di una relazione tecnica prodotta dalla parte ricorrente in ordine alla natura di alloggi sociali degli immobili per i quali è invocata l'esenzione, sil Comune, avendo la gestione diretta degli alloggi in questione, non avrebbe potuto limitarsi ad affermare che tutti i 66.000 immobili in questione non hanno le caratteristiche di alloggi sociali e che l'ATER è tenuta a fornire la prova dell'assimilazione agli alloggi sociali per ogni singolo immobile, essendo invece lo stesso ente tenuto a specificare quali tra gli immobili ATER siano da questa assegnati direttamente. Ne consegue che gli immobili in questione devono ritenersi esenti dall'IMU in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», non avendo l'ente locale fornito alcuna indicazione circa la concreta mancata conformità degli stessi alle caratteristiche dianzi illustrate di cui al DM 22 aprile 2008.
Per conseguenza il ricorso deve essere accolto.
La complessità interpretativa della questione in diritto affrontata fa ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso all'udienza del 16/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente