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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12110/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 20 ottobre 2024 da
, elettivamente domiciliata in Monza, P.zza Parte_1
San Pietro Martire, 1, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Faranda, che la rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'Ordinanza ingiunzione notificata dall' di Milano Nord relativa ad atto CP_1 di accertamento nr. 4902.27/09/20210226120 del 27.09.21, riferita all'anno 2019. Protocollo nr. 4902.01/07/2024.0323987 CP_1
2) accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve pagare a titolo di sanzione in relazione a quanto dedotto nelle premesse
3) in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il potere sanzionatorio dell CP_1 risultasse correttamente esercitato, voglia l'Ill.mo Tribunale ridurre l'entità delle sanzioni al minimo di legge.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in quanto tardiva ex artt. 22 e 23 L.689/81;
2) in subordine, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
3) in ulteriore subordine, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare la ricorrente, , al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1 delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore a quella applicata.
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 20 ottobre 2024,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente di avere ricevuto il 25 settembre 2024, in ragione della sua qualità di amministratrice unica di WORLD HALAL AUTORITY s.r.l., la notifica dell'Ordinanza ingiunzione n. 4902.27/09/20210226120. Si ingiungeva alla opponente di pagare la sanzione di € 8.084,57 irrogata per il
“Mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019 (art. 2 comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito in con modificazione dalla Legge 11 novembre 19893, n. 638, come sostituiti dall'art. 3, comma 6, del D.L. 15 gennaio 2016 n 8 e novellato dal D.L. 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni nella L. 3 luglio 2023, 85)”. L'ordinanza-ingiunzione doveva ritenersi illegittima per i seguenti motivi: 1) omessa notifica e/o tardività degli atti di accertamento prodromici;
2) tardività della notifica dela ordinanza-ingiunzione voi rispetto ai termini previsti dall'art. 14 L. 689/81;
3) carenza di motivazione ed incongruità delle sanzioni. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, l' CP_1 CP_1 convenuto eccepiva la tardività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Riferiva che la sanzione comminata risultava già determinata in ossequio alle indicazioni degli artt. 23 segg. del D.L. n. 48/2023 e, segnatamente, con l'applicazione del coefficiente ordinario di 1,5.
2 All'udienza del 4 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è inammissibile. Parte_1
L'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 così dispone: “
6. Il ricorso
[di opposizione all'ordinanza-ingiunzione] è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.” L' ordinanza - ingiunzione opposta è stata notificata il 3 agosto 2024 (doc. 1 fasc.
) e non il 25 settembre 2024, come riferito nell'atto introduttivo, p. 2. CP_1
Il dubbio sulla la regolarità della notifica, avanzato dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza di discussione, non può essere condiviso, in considerazione non solo del fatto che vi è agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata conclusiva del procedimento notificatorio, ma anche che esso dà conto della circostanza per cui con la notifica prodotta dall sia stata portata a conoscenza dell'opponente CP_1 proprio questa ordinanza-ingiunzione, come risulta dal numero dell'atto indicato sia nella relata, sia nell'atto notificando (39825500448-4). Il ricorso giudiziale è stato depositato in data 20 ottobre 2024, 78 giorni dopo. La questione è, al più, se vada computata la sospensione feriale dei termini, che subiscono, come è noto, una sospensione di diritto dal 1° al 31 agosto inclusi (art. 1
L. 742/1969). Sul punto è stata pronunziata recentemente una sentenza delle sezioni unite del S.C., cui necessariamente questo Tribunale deve rifarsi. Così dispone Cass., sez. un., 29 gennaio 2021, n. 2145: “Nel regime introdotto dall'art. 6 D.lgs. n. 150/2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale”. Poiché la presente causa si volge a contestare un'ordinanza ingiunzione avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi lavorativi, deve ritenersi che si tratti proprio di una di quelle opposizioni per cui “l'art. 3 l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale”, secondo la citata massima. Pertanto, il ricorso va considerato tardivo, in accoglimento dell'eccezione svolta da
, con assorbimento di ogni altra questione. CP_1
3 2. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara inammissibile il ricorso di;
Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla Parte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio dll' liquidate in complessivi € CP_1
1.500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 4 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 20 ottobre 2024 da
, elettivamente domiciliata in Monza, P.zza Parte_1
San Pietro Martire, 1, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Faranda, che la rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'Ordinanza ingiunzione notificata dall' di Milano Nord relativa ad atto CP_1 di accertamento nr. 4902.27/09/20210226120 del 27.09.21, riferita all'anno 2019. Protocollo nr. 4902.01/07/2024.0323987 CP_1
2) accertare e dichiarare che la ricorrente nulla deve pagare a titolo di sanzione in relazione a quanto dedotto nelle premesse
3) in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il potere sanzionatorio dell CP_1 risultasse correttamente esercitato, voglia l'Ill.mo Tribunale ridurre l'entità delle sanzioni al minimo di legge.
1 PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in quanto tardiva ex artt. 22 e 23 L.689/81;
2) in subordine, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
3) in ulteriore subordine, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare la ricorrente, , al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1 delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore a quella applicata.
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 20 ottobre 2024,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di Parte_1 giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente di avere ricevuto il 25 settembre 2024, in ragione della sua qualità di amministratrice unica di WORLD HALAL AUTORITY s.r.l., la notifica dell'Ordinanza ingiunzione n. 4902.27/09/20210226120. Si ingiungeva alla opponente di pagare la sanzione di € 8.084,57 irrogata per il
“Mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019 (art. 2 comma 1-bis del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito in con modificazione dalla Legge 11 novembre 19893, n. 638, come sostituiti dall'art. 3, comma 6, del D.L. 15 gennaio 2016 n 8 e novellato dal D.L. 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni nella L. 3 luglio 2023, 85)”. L'ordinanza-ingiunzione doveva ritenersi illegittima per i seguenti motivi: 1) omessa notifica e/o tardività degli atti di accertamento prodromici;
2) tardività della notifica dela ordinanza-ingiunzione voi rispetto ai termini previsti dall'art. 14 L. 689/81;
3) carenza di motivazione ed incongruità delle sanzioni. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. In particolare, l' CP_1 CP_1 convenuto eccepiva la tardività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Riferiva che la sanzione comminata risultava già determinata in ossequio alle indicazioni degli artt. 23 segg. del D.L. n. 48/2023 e, segnatamente, con l'applicazione del coefficiente ordinario di 1,5.
2 All'udienza del 4 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è inammissibile. Parte_1
L'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 così dispone: “
6. Il ricorso
[di opposizione all'ordinanza-ingiunzione] è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.” L' ordinanza - ingiunzione opposta è stata notificata il 3 agosto 2024 (doc. 1 fasc.
) e non il 25 settembre 2024, come riferito nell'atto introduttivo, p. 2. CP_1
Il dubbio sulla la regolarità della notifica, avanzato dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza di discussione, non può essere condiviso, in considerazione non solo del fatto che vi è agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata conclusiva del procedimento notificatorio, ma anche che esso dà conto della circostanza per cui con la notifica prodotta dall sia stata portata a conoscenza dell'opponente CP_1 proprio questa ordinanza-ingiunzione, come risulta dal numero dell'atto indicato sia nella relata, sia nell'atto notificando (39825500448-4). Il ricorso giudiziale è stato depositato in data 20 ottobre 2024, 78 giorni dopo. La questione è, al più, se vada computata la sospensione feriale dei termini, che subiscono, come è noto, una sospensione di diritto dal 1° al 31 agosto inclusi (art. 1
L. 742/1969). Sul punto è stata pronunziata recentemente una sentenza delle sezioni unite del S.C., cui necessariamente questo Tribunale deve rifarsi. Così dispone Cass., sez. un., 29 gennaio 2021, n. 2145: “Nel regime introdotto dall'art. 6 D.lgs. n. 150/2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale”. Poiché la presente causa si volge a contestare un'ordinanza ingiunzione avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi lavorativi, deve ritenersi che si tratti proprio di una di quelle opposizioni per cui “l'art. 3 l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale”, secondo la citata massima. Pertanto, il ricorso va considerato tardivo, in accoglimento dell'eccezione svolta da
, con assorbimento di ogni altra questione. CP_1
3 2. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) dichiara inammissibile il ricorso di;
Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla Parte_1 rifusione delle spese processuali a vantaggio dll' liquidate in complessivi € CP_1
1.500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 4 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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