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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1859/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002532653000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002532653000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004471343000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004471343000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1335/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate IO, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249002532653000, in relazione alla cartella esattoriale presupposta, riferita a tassa automobilistica per la vettura di pertinenza, in ordine agli anni 2017
e 2018, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato, tra l'altro, la prescrizione dei crediti tributari in questione e la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notificazione degli atti presupposti, ivi compreso l'avviso di accertamento.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, eccependo il difetto di legittimazione passiva e sollecitando il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 21 ottobre 2025, reso in applicazione dell'art. 14, comma 6- bis del d.l.vo 546/1992, come introdotto dal d.l.vo n. 220/2023, è stato ordinato alla parte ricorrente di procedere, entro il termine di trenta giorni, all'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione
Calabria, parte pretermessa.
Nell'udienza di rinvio del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per i ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024, l'art. 14, comma 6-bis del d.l.vo 546/1992, come introdotto dal d.l.vo n. 220/2023, prevede che: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso
è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nell'udienza del 21 ottobre 2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, nei confronti dell'Ente impositore, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione dell'ordinanza, che
è stata debitamente comunicata al contribuente.
La parte ricorrente, onerata all'integrazione del contraddittorio, non ha provveduto tempestivamente all'adempimento prescritto.
Preso atto della mancata ottemperanza all'odine d'integrazione del contraddittorio processuale, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 45 d.l.vo n. 546/1992.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
AN, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1859/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002532653000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249002532653000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004471343000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220004471343000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1335/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate IO, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249002532653000, in relazione alla cartella esattoriale presupposta, riferita a tassa automobilistica per la vettura di pertinenza, in ordine agli anni 2017
e 2018, nonché la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha lamentato, tra l'altro, la prescrizione dei crediti tributari in questione e la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notificazione degli atti presupposti, ivi compreso l'avviso di accertamento.
L'Agenzia resistente si è costituita con apposita comparsa, eccependo il difetto di legittimazione passiva e sollecitando il rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 21 ottobre 2025, reso in applicazione dell'art. 14, comma 6- bis del d.l.vo 546/1992, come introdotto dal d.l.vo n. 220/2023, è stato ordinato alla parte ricorrente di procedere, entro il termine di trenta giorni, all'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione
Calabria, parte pretermessa.
Nell'udienza di rinvio del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per i ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024, l'art. 14, comma 6-bis del d.l.vo 546/1992, come introdotto dal d.l.vo n. 220/2023, prevede che: “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso
è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Nell'udienza del 21 ottobre 2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, a cura del ricorrente, nei confronti dell'Ente impositore, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione dell'ordinanza, che
è stata debitamente comunicata al contribuente.
La parte ricorrente, onerata all'integrazione del contraddittorio, non ha provveduto tempestivamente all'adempimento prescritto.
Preso atto della mancata ottemperanza all'odine d'integrazione del contraddittorio processuale, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 45 d.l.vo n. 546/1992.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AN dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
AN, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico