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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 16/02/2026, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2380/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2589/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campifoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9519/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativa alla TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, notificatole il
5.12.2024, con il quale veniva contestata l'omessa dichiarazione e pagamento della tassa sui rifiuti e della
TEFA, relativamente all'immobile di sua proprietà sito in Luogo_1 in Indirizzo_1 (censito al NCEU Daticatastali_1 l'appartamento e sub Daticatastali_2 la cantina).
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per avere pagato il tributo in relazione al suo immobile – allegando il relativo bollettino di pagamento con F23 e visura catastale - e rappresentando che l'avviso di accertamento indicava la Sig.ra Ricorrente_1 come titolare di immobile sito in Indirizzo_2. Ebbene la parte ricorrente evidenziava che per un cambio di toponomastica del Comune quella che un tempo era Indirizzo_2 era stata ridenominata Indirizzo_1. La parte ricorrente sottolineava altresì che la Sig.ra Ricorrente_1 era titolare di un solo immobile in Roma, quello di Indirizzo_1
.
Alla stregua di quanto esposto la parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, sostenendo che la controparte non aveva fornito prova adeguata del suo assunto, richiamando il provvedimento di rigetto adottato l'1.8.2025 in sede di autotutela dall'amministrazione comunale, in cui si rilevava l'insufficienza della documentazione offerta per l'accoglimento della tesi della Sig.ra Ricorrente_1 e si invitava la parte privata a fornirne altra più probante.
Roma Capitale chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza il Collegio decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente ha documentato di avere pagato il tributo TARI per l'immobile di Indirizzo_1
, con tanto di produzione di visura catastale e bollettino di pagamento F23.
Nell'avviso di accertamento opposto si menziona il nome della contribuente come residente in [...]
, ma poi le si applica il tributo per l'immobile di Indirizzo_2.
A fronte dell'eccezione di parte ricorrente Roma Capitale non è stata in grado di produrre nessun documento da cui ricavare che quanto dedotto e documentato dalla contribuente non sia vero, limitandosi a richiamare il provvedimento di rigetto in autotutela dell'1.8.2025, parimenti privo di qualunque documentazione a sostegno (salvo il richiamo alle risultanze delle banche dati dell'Agenzia del Territorio) e che poneva a carico dell'istante di allegare altra documentazione comprovante quanto sostenuto, cioè un banale cambio di toponomastica ignoto all'ufficio comunale di Roma Capitale che tale cambio avrebbe operato.
Appare tuttavia inaccettabile porre a carico della contribuente la dimostrazione di un cambio di toponomastica di una via che il comune non può non conoscere e documentare, in quanto autore dello stesso. Il difetto di comunicazione tra uffici comunali o la mancata attivazione per accertare la semplice circostanza di un cambio di nome di strada comunale da parte di quello responsabile per il tributo non appare giustificabile in alcun modo.
Tale omissione e la correlata lacuna probatoria devono ricadere in capo a Roma Capitale che poteva e doveva sforzarsi di argomentare e documentare – laddove avesse avuto ragione – l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente, tanto più a fronte della puntuale documentazione versata in atti da controparte.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto opposto.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PIZZA STEFANO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2589/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campifoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438264 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9519/2025 depositato il
10/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugnava con ricorso, proposto
contro
Roma Capitale, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativa alla TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023, notificatole il
5.12.2024, con il quale veniva contestata l'omessa dichiarazione e pagamento della tassa sui rifiuti e della
TEFA, relativamente all'immobile di sua proprietà sito in Luogo_1 in Indirizzo_1 (censito al NCEU Daticatastali_1 l'appartamento e sub Daticatastali_2 la cantina).
La parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per avere pagato il tributo in relazione al suo immobile – allegando il relativo bollettino di pagamento con F23 e visura catastale - e rappresentando che l'avviso di accertamento indicava la Sig.ra Ricorrente_1 come titolare di immobile sito in Indirizzo_2. Ebbene la parte ricorrente evidenziava che per un cambio di toponomastica del Comune quella che un tempo era Indirizzo_2 era stata ridenominata Indirizzo_1. La parte ricorrente sottolineava altresì che la Sig.ra Ricorrente_1 era titolare di un solo immobile in Roma, quello di Indirizzo_1
.
Alla stregua di quanto esposto la parte ricorrente chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, sostenendo che la controparte non aveva fornito prova adeguata del suo assunto, richiamando il provvedimento di rigetto adottato l'1.8.2025 in sede di autotutela dall'amministrazione comunale, in cui si rilevava l'insufficienza della documentazione offerta per l'accoglimento della tesi della Sig.ra Ricorrente_1 e si invitava la parte privata a fornirne altra più probante.
Roma Capitale chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
All'odierna udienza il Collegio decideva nel merito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente ha documentato di avere pagato il tributo TARI per l'immobile di Indirizzo_1
, con tanto di produzione di visura catastale e bollettino di pagamento F23.
Nell'avviso di accertamento opposto si menziona il nome della contribuente come residente in [...]
, ma poi le si applica il tributo per l'immobile di Indirizzo_2.
A fronte dell'eccezione di parte ricorrente Roma Capitale non è stata in grado di produrre nessun documento da cui ricavare che quanto dedotto e documentato dalla contribuente non sia vero, limitandosi a richiamare il provvedimento di rigetto in autotutela dell'1.8.2025, parimenti privo di qualunque documentazione a sostegno (salvo il richiamo alle risultanze delle banche dati dell'Agenzia del Territorio) e che poneva a carico dell'istante di allegare altra documentazione comprovante quanto sostenuto, cioè un banale cambio di toponomastica ignoto all'ufficio comunale di Roma Capitale che tale cambio avrebbe operato.
Appare tuttavia inaccettabile porre a carico della contribuente la dimostrazione di un cambio di toponomastica di una via che il comune non può non conoscere e documentare, in quanto autore dello stesso. Il difetto di comunicazione tra uffici comunali o la mancata attivazione per accertare la semplice circostanza di un cambio di nome di strada comunale da parte di quello responsabile per il tributo non appare giustificabile in alcun modo.
Tale omissione e la correlata lacuna probatoria devono ricadere in capo a Roma Capitale che poteva e doveva sforzarsi di argomentare e documentare – laddove avesse avuto ragione – l'infondatezza dell'assunto di parte ricorrente, tanto più a fronte della puntuale documentazione versata in atti da controparte.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto opposto.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.