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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/11/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2730/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 19 novembre 2025 alle ore 11,22 dinanzi Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto del 15 novembre 2025 nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 2730/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CARIA Parte_1 P.IVA_1
LOREDANA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRANI MARCO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
P.I.V.A. , con il patrocinio dell'avv. Livio Caprile Controparte_2 P.IVA_3
RZ MA
T İç ve DI A.Ş (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 CP_4 P.IVA_4
AN SC
RZ MA
Il Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza e le conclusioni precisate dalle parti: per l'attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Accertare
e dichiarare la responsabilità della convenuta nei confronti della conchiudente, per tutti i motivi esposti,
e di conseguenza, condannare la convenuta al risarcimento integrale di tutti i danni, anche determinati secondo equità, nella misura non inferiore ad euro 24.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite tutte, oltre accessori di legge, aumentate del 30% ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, con distrazione di spese ex art. 93 c.p.c., da distrarsi in favore del legale scrivente, antistatario delle stesse”; pagina 1 di 10 per la convenuta : “NEL MERITO: - rigettare la domanda attorea in quanto Controparte_5 infondata in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità: - ritenere, in ogni caso, applicabile la limitazione nel quantum all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il
19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, per una somma non superiore a circa 10€ al kg di merce allo stesso affidata e non consegnata ai sensi dell'art. 1696 cc., per i motivi di cui in atto;
- condannare, in ogni caso, a pagare e CP_6
a manlevare e/o garantire e/o comunque tenere indenne la da qualsiasi domanda e/o pretesa Parte_2 relative al danno de quo e per cui l'esponente fosse eventualmente ritenuta responsabile a qualsiasi titolo ed anche solo in via parziale, in favore di qualsivoglia soggetto, in relazione al fatto per cui è causa;
- condannare, in ogni caso la a pagare e a manlevare e/o garantire e/o comunque tenere CP_2 indenne la da qualsiasi domanda e/o pretesa relative al danno de quo e per cui l'esponente Parte_2 fosse eventualmente ritenuta responsabile a qualsiasi titolo ed anche solo in via parziale, in favore di qualsivoglia soggetto, in relazione al fatto per cui è causa;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”; per la terza chiamata : “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis Controparte_2 rejectis, A) In VIA PRINCIPALE e nel merito, rigettare la domanda di condanna avanzata dalla attrice perchè infondata in fatto ed in diritto per mancata dimostrazione di responsabilità diretta della , Pt_2 soprattutto grave, nella causazione del danno B) in VIA SUBORDINATA e nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.U. ravvisasse una responsabilità diretta della nell'adempimento del Pt_2 proprio mandato di trasporto, limitarla ex art 1696, secondo comma, (8,33 DSP x Kg di merce perduta), accertando la mancanza di comportamenti gravemente colposi del vettore, calcolandola sul peso della merce trafugata e, conseguentemente condannare anche direttamente la TL di UL, quale diretto sub-vettore della , a manlevare la stessa in prima battuta, dall'eventuale condanna diretta alle Pt_2 pretese risarcitorie formulate nei suoi confronti dalle NC sia nel caso di accertamenti di responsabilità ordinarie e/o aggravate, anche alla luce del fatto che la ha già evocato nel giudizio anche la TL Pt_2 stessa. C) Sempre in VIA PRINCIPALE per quanto riguarda la copertura assicurativa, accertare che al momento dell'evento la polizza 61815 non era operativa, ex art 1901 c.c., per mancato pagamento della prima rata del premio assicurativo di 33.550 € avvenuto solo successivamente in data 26.06.23 nelle mani del broker;
D) Sempre IN VIA SUBORDINATA e nel merito nella denagata e non creduta ipotesi in cui il G.U. ravvisasse una responsabilità della nell'adempimento del proprio mandato di Pt_2 trasporto sia limitata che illimitata, e dovesse ritenere operante la copertura RCV al momento del furto, pagina 2 di 10 CP_ dato atto della applicabilità alcaso concreto della polizza 61815 emessa dalla si chiede che venga CP_ accertato da un lato il generico obbligo risarcitorio di nei confronti della sulla applicazione Pt_2 della sola Sezione RCV, ma con applicazione degli scoperti e delle franchgie di polizza come precisato nel testo di questa costituzione;
E) In Via ulteriomente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.U. ravvisasse una responsabilità della nell'adempimento del proprio mandato di Pt_2
CP_ trasporto sia limitata che illimitata, condannando la al reintegro assicurativo del danno come indicato, accertare sin d'ora il futuro diritto di surroga assicurativa ex art 1916 c.c., fino all'importo effettivamente pagato, nei confronti della T.L. di UL quale sub-vettore incaricato dalla del Pt_2 trasporto. In ogni caso, vinte le spese di giudizio, incluso il 15% per spese generali, oltre ai compensi professionali”; per la terza chiamata A.Ş: “1. respingere ogni Controparte_7 domanda nei confronti della DI;
2. in via Controparte_7 CP_8 subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda: condan-nare la
[...]
a manlevare e garantire la Controparte_9 Controparte_10
da qualsiasi conseguenza pregiudizie-vole derivante dalla decisione della presente causa;
3. spese,
[...] anche generali, e compensi del giudizio rifusi”.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA che segue
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 3 ottobre 2023, l'attrice citava Parte_1 dinanzi al Tribunale di Livorno la società ed esponeva che: Controparte_1 aveva stipulato con la società convenuta un contratto di trasporto di merce acquistata dalle società turche ET AK e LE AYA, costituita da 120 colli di calzature, per il relativo ritiro e consegna alla propria sede di Caselle Torinese (TO); la società convenuta emetteva la fattura n.2984/2023 avente come oggetto il trasporto da Istambul a
Caselle Torinese Calzature di colli 120/1307,2 Kg / 10.0 CBM;
la società convenuta stipulava un contratto di trasporto con la società turca YS AS
HIZMETLERI vc TIC LTD per il trasporto della merce dalla Turchia all'Italia; parte della merce veniva rubata, mentre si trovava in Agrate IA;
pagina 3 di 10 con lettera a mezzo email del 3 aprile 2023 la società attrice comunicava alla società convenuta che parte della merce era stata rubata;
dalla bolla di consegna del corriere della società risultava che erano stati consegnati solo 43 CP_9 colli rispetto ai 120 ordinati;
il valore della merce consegnata ammontava ad euro 9.886,00, mentre il valore della merce rubata ammontava ad euro 18.386,00, pari alla differenza tra quanto pagato alle venditrici turche e quanto ricevuto effettivamente;
domandava, infine, il risarcimento del danno per inadempimento al contratto di trasporto nella misura di euro 24.500,00 (euro 18.386,00 a titolo di danno patrimoniale emergente ed euro 6.114,00 a titolo di lucro cessante), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
II. Con comparsa depositata in data 10 gennaio 2024, si costituiva in giudizio la società CP_5
, la quale deduceva che:
[...] incaricata del trasporto della merce, la società convenuta commissionava a sua volta il trasporto alla società T Lojistik LA Tas. Ic Ve Dis Tic. A. S. di Istanbul, che emetteva le fatture del servizio e a sua volta incaricava la società con sede in Istanbul, di provvedere al trasporto delle merci da CP_9
Istanbul a Caselle Torinese, come da CMR n. 301 e 302 (documenti di trasporto); la merce veniva sdoganata ed introdotta nel territorio dello Stato;
nella notte tra il 31 marzo 2023 ed il 1 aprile 2023 parte della merce veniva rubata, mentre era in
Agrate IA nel possesso dell'autista della società ; CP_9 con comunicazione del 6 aprile 2023 la società convenuta comunicava l'accaduto alla società T Lojistik
LA e chiedeva il risarcimento dei danni;
la società , quale vettore, aveva l'incarico di trasportare la merce in Italia e aveva a Controparte_5 sua volta, quale spedizioniere e vettore, incaricato il vettore del trasporto, il quale aveva CP_6 incaricato il vettore , che in concreto aveva effettuato il trasporto della merce in Italia;
CP_9 la società doveva essere tenuta indenne dal vettore;
Controparte_5 CP_6 la responsabilità patrimoniale del vettore era dettata dall'art. 1696 cc ed era limitata al pagamento dell'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada ad una somma non superiore a circa 10€ al kg di merce trasportata;
il furto della merce integrava una causa di esclusione da responsabilità per forza maggiore.
III. Con comparsa depositata in data 6 maggio 2024 si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione e chiedeva il rigetto della domanda di garanzia della Controparte_2 [...]
; CP_5
pagina 4 di 10 IV. Con comparsa depositata in data 7 maggio 2024 si costituiva in giudizio la società
[...]
, la quale deduceva che: Controparte_10 aveva incaricato del trasporto della merce la di Istanbul;
Controparte_9 la lettera di vettura internazionale CMR emessa il 18 marzo 2023 in Istanbul era stata sottoscritta dalla
, quale unico vettore;
CP_9
l'unica obbligazione della era quella di organizzare dalla Turchia la spedizione delle merci al CP_6 destinatario di Torino Caselle e poichè l'obbligazione della , quale spedizioniere, era quella CP_6 di stipulare il contratto di trasporto con il vettore (art. 1737 cod. civ.), essa doveva essere dichiarata esente da ogni responsabilità per l'ipotetica perdita parziale del carico, responsabilità che, se del caso, era soltanto del vettore;
CP_9 la sottrazione della merce al vettore era stata causata da un furto e quindi da forza maggiore e non ricorreva la responsabilità del vettore;
il mittente non poteva chiedere la corresponsione di una indennità maggiore di quella stabilità dall'art. 23.3 CMR perché non aveva dichiarato il valore della merce e non aveva pagato alcun supplemento di prezzo al vettore ai sensi dell'art. 23.6 CMR;
doveva essere garantita da vettore YS Taşıma Hizmetleri ve Tic Ltd.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della fattura n.2984/2023, emessa dalla convenuta, emerge la prova che tra l'attrice
[...]
e la convenuta è stato stipulato un contratto di trasporto di merce Parte_3 Controparte_1
(calzature) da Istambul a Caselle Torinese.
Al contratto in parola si applica la Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, e ratificata dall'Italia con la legge 6 dicembre
1960 n.1621.
L'articolo 1 della convenzione statuisce che la relativa disciplina si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della
Convenzione.
E' pacifico in giudizio che parte della merce è stata rubata.
pagina 5 di 10 Deduce la convenuta che parte della merce veniva rubata la notte del 31 marzo 2023 Controparte_1 quando l'autotrasportatore effettuava il turno di riposo presso una stazione in Agrate IA.
In base al disposto dell'art. 17 della citata convenzione che: il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna;
il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
La norma di diritto internazionale provato è simile a quella dettata dall'art. 1693 cc.
La norma deve essere interpretata nel senso che il vettore può essere esonerato da responsabilità solo se prova che la perdita della mercè è avvenuta con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 32166 del 20/11/2023: “la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in
Italia con la l. n. 1621 del 1960) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia equiparata al dolo dalla legge dello Stato del giudice adito, di modo che, in virtù del principio per cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza, da parte di costui o dei suoi dipendenti o preposti, dovendosi, peraltro, accertare tale responsabilità in concreto, senza che possa invocarsi la presunzione del minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento del vettore, tenuto conto che la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, disposta dalla citata Convenzione, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale e, come tale, insuscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito nel senso dell'impossibilità di desumere la colpa grave del vettore dalla mera circostanza che la merce fosse andata perduta a seguito di un incidente stradale occorso al sub-vettore)”.
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, la prova liberatoria non è stata data né dal vettore né dal sub- Controparte_1 vettore . Controparte_10
Non solo, ma manca qualsiasi prova di una condotta dolosa del vettore e del sub vettore nella perdita della merce conseguente al delitto di furto.
La prova della conclusione del contratto di trasporto tra la convenuta e la terza Controparte_1 chiamata . deriva dalla emissione delle fatture Controparte_10 prodotte dalla predetta convenuta con i documenti n.4 e n.5.
Comunque la terza chiamata İç . ha ammesso la Controparte_10 Controparte_10 conclusione del contratto di trasporto a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta.
Venendo alla liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale, trova applicazione l'art. 1696 II comma cc e l'art. 23 III paragrafo della citata Convenzione (“tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante”).
In base a quanto può desumersi dalle lettere di vettura prodotte dalla società attrice
[...] con il documento n.10 allegato alla citazione, la merce consegnata al vettore per il Parte_1 trasporto era costituita da 120 colli del peso complessivo di Kg. 1.307,20 e del valore complessivo di euro 28.272,00.
Ciascun collo aveva, quindi, il peso di Kg. 10,89.
In base alla attendibile prova scritta offerta dalla società attrice, i colli sottratti ammontano al numero di
77 del peso presumibile di Kg. 838,53 (Kg. 10,89 x 77).
Procedendo, quindi, al calcolo dell'indennità ai sensi dell'art. 23 III paragrafo della Convenzione, la somma dovuta ammonta ad euro 8.561,79, pari a 8,33 diritti speciali di prelievo x 838,57 Kg. (euro
10,21 x 838,57).
Di conseguenza, viene condannata a pagare a a somma di Controparte_1 Parte_1 euro 8.561,79, oltre agli interessi al tasso annuo del 5% ai sensi dell'art. 28 della citata Convenzione dalla notifica della citazione del 3 ottobre 2023 al saldo effettivo.
Taşımacılık İç ve DI Ticaret A.Ş viene condannata a tenere indenne Controparte_10 [...] di quanto pagato dalla stessa a in esecuzione della sentenza. CP_1 Parte_1
L'inadempimento contrattuale, di cui è stata chiamata a rispondere è Parte_1 addebitabile alla terza chiamata . Controparte_10
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 29/07/2009: “in materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore pagina 7 di 10 della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso;
si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente un caso di garanzia propria, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, in un giudizio nel quale il venditore di un terreno - convenuto dall'acquirente per la riduzione del prezzo, in conseguenza dell'accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria - aveva chiamato in garanzia il che tale CP_11 impianto aveva installato)”.
Sulla domanda di garanzia impropria sussiste la giurisdizione italiana in quanto il terzo chiamato non ha sollevato eccezioni in merito ai sensi dell'art. 4 I comma legge 31 maggio 1995 n.218 e 6 Re. UE
n.1215/2012 (esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 2481 del 02/02/2025: “in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del
2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella israeliana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni)”.
Venendo ad esaminare la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di Controparte_1 [...]
la compagnia di assicurazione eccepisce che la , tramite la Controparte_2 Parte_2 [...] aveva stipulato una polizza di assicurazione a fa data 23.04.2018, ma, al momento Controparte_12 del sinistro del 31 marzo 2023, la non aveva pagato la prima rata del premio anticipato Parte_2 risultante dalla appendice di polizza n. 13 relativa al periodo assicurativo dal 15.03.23 al 14.03.24 e che al momento del sinistro, la polizza non era operativa ai sensi dell'art. 1901 cc.
Il pagamento del premio di euro 33.550,00 avveniva solo il 26 giugno 2023.
Con la memoria depositata in data 7 novembre 2024 la deduceva che la copertura CP_1 assicurativa era operante in quanto il broker assicurativo ASSITECA aveva concesso una proroga per il pagamento del premio assicurativo fino al 30 giugno 2023 con lettera a mezzo email del 20 giugno
2023.
La difesa della convenuta è infondata in diritto. Controparte_1
Nel contratto di assicurazione non vi è alcuna deroga scritta all'art. 1901 cc. pagina 8 di 10 Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 6623 del 12/03/2024: “la clausola che, in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell'art. 1932 c.c., purché abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 c.c., e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all'art. 1901 c.c.).
La domanda di garanzia in esame viene quindi respinta.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Controparte_1 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per Parte_1 spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore di che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non Parte_1 riscosso gli onorari.
, soccombente, viene condannata ai sensi Controparte_10 dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono CP_1 liquidate nella misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Controparte_1 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_2
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Controparte_5 nonché contro e Parte_1 Controparte_10 contro , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_2 respinta, così provvede: condanna a pagare a la somma di euro 8.561,79, con gli Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso annuo del 5% dal 3 ottobre 2023 al saldo effettivo;
condanna a tenere indenne Controparte_10 Controparte_1 di quanto pagato dalla stessa a n esecuzione della sentenza;
Parte_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
a somma di euro 237,00 per spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, Parte_1
pagina 9 di 10 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 93 cpc, dispone che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore di Parte_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle Controparte_10 spese processuali a la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al CP_1 rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...] la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_2 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 19 novembre 2025 alle ore 11,22 dinanzi Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto del 15 novembre 2025 nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 2730/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CARIA Parte_1 P.IVA_1
LOREDANA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRANI MARCO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
P.I.V.A. , con il patrocinio dell'avv. Livio Caprile Controparte_2 P.IVA_3
RZ MA
T İç ve DI A.Ş (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 CP_4 P.IVA_4
AN SC
RZ MA
Il Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza e le conclusioni precisate dalle parti: per l'attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Respinta ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
Accertare
e dichiarare la responsabilità della convenuta nei confronti della conchiudente, per tutti i motivi esposti,
e di conseguenza, condannare la convenuta al risarcimento integrale di tutti i danni, anche determinati secondo equità, nella misura non inferiore ad euro 24.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite tutte, oltre accessori di legge, aumentate del 30% ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, con distrazione di spese ex art. 93 c.p.c., da distrarsi in favore del legale scrivente, antistatario delle stesse”; pagina 1 di 10 per la convenuta : “NEL MERITO: - rigettare la domanda attorea in quanto Controparte_5 infondata in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità: - ritenere, in ogni caso, applicabile la limitazione nel quantum all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il
19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, per una somma non superiore a circa 10€ al kg di merce allo stesso affidata e non consegnata ai sensi dell'art. 1696 cc., per i motivi di cui in atto;
- condannare, in ogni caso, a pagare e CP_6
a manlevare e/o garantire e/o comunque tenere indenne la da qualsiasi domanda e/o pretesa Parte_2 relative al danno de quo e per cui l'esponente fosse eventualmente ritenuta responsabile a qualsiasi titolo ed anche solo in via parziale, in favore di qualsivoglia soggetto, in relazione al fatto per cui è causa;
- condannare, in ogni caso la a pagare e a manlevare e/o garantire e/o comunque tenere CP_2 indenne la da qualsiasi domanda e/o pretesa relative al danno de quo e per cui l'esponente Parte_2 fosse eventualmente ritenuta responsabile a qualsiasi titolo ed anche solo in via parziale, in favore di qualsivoglia soggetto, in relazione al fatto per cui è causa;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”; per la terza chiamata : “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis Controparte_2 rejectis, A) In VIA PRINCIPALE e nel merito, rigettare la domanda di condanna avanzata dalla attrice perchè infondata in fatto ed in diritto per mancata dimostrazione di responsabilità diretta della , Pt_2 soprattutto grave, nella causazione del danno B) in VIA SUBORDINATA e nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.U. ravvisasse una responsabilità diretta della nell'adempimento del Pt_2 proprio mandato di trasporto, limitarla ex art 1696, secondo comma, (8,33 DSP x Kg di merce perduta), accertando la mancanza di comportamenti gravemente colposi del vettore, calcolandola sul peso della merce trafugata e, conseguentemente condannare anche direttamente la TL di UL, quale diretto sub-vettore della , a manlevare la stessa in prima battuta, dall'eventuale condanna diretta alle Pt_2 pretese risarcitorie formulate nei suoi confronti dalle NC sia nel caso di accertamenti di responsabilità ordinarie e/o aggravate, anche alla luce del fatto che la ha già evocato nel giudizio anche la TL Pt_2 stessa. C) Sempre in VIA PRINCIPALE per quanto riguarda la copertura assicurativa, accertare che al momento dell'evento la polizza 61815 non era operativa, ex art 1901 c.c., per mancato pagamento della prima rata del premio assicurativo di 33.550 € avvenuto solo successivamente in data 26.06.23 nelle mani del broker;
D) Sempre IN VIA SUBORDINATA e nel merito nella denagata e non creduta ipotesi in cui il G.U. ravvisasse una responsabilità della nell'adempimento del proprio mandato di Pt_2 trasporto sia limitata che illimitata, e dovesse ritenere operante la copertura RCV al momento del furto, pagina 2 di 10 CP_ dato atto della applicabilità alcaso concreto della polizza 61815 emessa dalla si chiede che venga CP_ accertato da un lato il generico obbligo risarcitorio di nei confronti della sulla applicazione Pt_2 della sola Sezione RCV, ma con applicazione degli scoperti e delle franchgie di polizza come precisato nel testo di questa costituzione;
E) In Via ulteriomente subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.U. ravvisasse una responsabilità della nell'adempimento del proprio mandato di Pt_2
CP_ trasporto sia limitata che illimitata, condannando la al reintegro assicurativo del danno come indicato, accertare sin d'ora il futuro diritto di surroga assicurativa ex art 1916 c.c., fino all'importo effettivamente pagato, nei confronti della T.L. di UL quale sub-vettore incaricato dalla del Pt_2 trasporto. In ogni caso, vinte le spese di giudizio, incluso il 15% per spese generali, oltre ai compensi professionali”; per la terza chiamata A.Ş: “1. respingere ogni Controparte_7 domanda nei confronti della DI;
2. in via Controparte_7 CP_8 subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda: condan-nare la
[...]
a manlevare e garantire la Controparte_9 Controparte_10
da qualsiasi conseguenza pregiudizie-vole derivante dalla decisione della presente causa;
3. spese,
[...] anche generali, e compensi del giudizio rifusi”.
Il Giudice pronuncia
SENTENZA che segue
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 3 ottobre 2023, l'attrice citava Parte_1 dinanzi al Tribunale di Livorno la società ed esponeva che: Controparte_1 aveva stipulato con la società convenuta un contratto di trasporto di merce acquistata dalle società turche ET AK e LE AYA, costituita da 120 colli di calzature, per il relativo ritiro e consegna alla propria sede di Caselle Torinese (TO); la società convenuta emetteva la fattura n.2984/2023 avente come oggetto il trasporto da Istambul a
Caselle Torinese Calzature di colli 120/1307,2 Kg / 10.0 CBM;
la società convenuta stipulava un contratto di trasporto con la società turca YS AS
HIZMETLERI vc TIC LTD per il trasporto della merce dalla Turchia all'Italia; parte della merce veniva rubata, mentre si trovava in Agrate IA;
pagina 3 di 10 con lettera a mezzo email del 3 aprile 2023 la società attrice comunicava alla società convenuta che parte della merce era stata rubata;
dalla bolla di consegna del corriere della società risultava che erano stati consegnati solo 43 CP_9 colli rispetto ai 120 ordinati;
il valore della merce consegnata ammontava ad euro 9.886,00, mentre il valore della merce rubata ammontava ad euro 18.386,00, pari alla differenza tra quanto pagato alle venditrici turche e quanto ricevuto effettivamente;
domandava, infine, il risarcimento del danno per inadempimento al contratto di trasporto nella misura di euro 24.500,00 (euro 18.386,00 a titolo di danno patrimoniale emergente ed euro 6.114,00 a titolo di lucro cessante), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
II. Con comparsa depositata in data 10 gennaio 2024, si costituiva in giudizio la società CP_5
, la quale deduceva che:
[...] incaricata del trasporto della merce, la società convenuta commissionava a sua volta il trasporto alla società T Lojistik LA Tas. Ic Ve Dis Tic. A. S. di Istanbul, che emetteva le fatture del servizio e a sua volta incaricava la società con sede in Istanbul, di provvedere al trasporto delle merci da CP_9
Istanbul a Caselle Torinese, come da CMR n. 301 e 302 (documenti di trasporto); la merce veniva sdoganata ed introdotta nel territorio dello Stato;
nella notte tra il 31 marzo 2023 ed il 1 aprile 2023 parte della merce veniva rubata, mentre era in
Agrate IA nel possesso dell'autista della società ; CP_9 con comunicazione del 6 aprile 2023 la società convenuta comunicava l'accaduto alla società T Lojistik
LA e chiedeva il risarcimento dei danni;
la società , quale vettore, aveva l'incarico di trasportare la merce in Italia e aveva a Controparte_5 sua volta, quale spedizioniere e vettore, incaricato il vettore del trasporto, il quale aveva CP_6 incaricato il vettore , che in concreto aveva effettuato il trasporto della merce in Italia;
CP_9 la società doveva essere tenuta indenne dal vettore;
Controparte_5 CP_6 la responsabilità patrimoniale del vettore era dettata dall'art. 1696 cc ed era limitata al pagamento dell'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada ad una somma non superiore a circa 10€ al kg di merce trasportata;
il furto della merce integrava una causa di esclusione da responsabilità per forza maggiore.
III. Con comparsa depositata in data 6 maggio 2024 si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazione e chiedeva il rigetto della domanda di garanzia della Controparte_2 [...]
; CP_5
pagina 4 di 10 IV. Con comparsa depositata in data 7 maggio 2024 si costituiva in giudizio la società
[...]
, la quale deduceva che: Controparte_10 aveva incaricato del trasporto della merce la di Istanbul;
Controparte_9 la lettera di vettura internazionale CMR emessa il 18 marzo 2023 in Istanbul era stata sottoscritta dalla
, quale unico vettore;
CP_9
l'unica obbligazione della era quella di organizzare dalla Turchia la spedizione delle merci al CP_6 destinatario di Torino Caselle e poichè l'obbligazione della , quale spedizioniere, era quella CP_6 di stipulare il contratto di trasporto con il vettore (art. 1737 cod. civ.), essa doveva essere dichiarata esente da ogni responsabilità per l'ipotetica perdita parziale del carico, responsabilità che, se del caso, era soltanto del vettore;
CP_9 la sottrazione della merce al vettore era stata causata da un furto e quindi da forza maggiore e non ricorreva la responsabilità del vettore;
il mittente non poteva chiedere la corresponsione di una indennità maggiore di quella stabilità dall'art. 23.3 CMR perché non aveva dichiarato il valore della merce e non aveva pagato alcun supplemento di prezzo al vettore ai sensi dell'art. 23.6 CMR;
doveva essere garantita da vettore YS Taşıma Hizmetleri ve Tic Ltd.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali e documentali introdotte dalle parti e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della fattura n.2984/2023, emessa dalla convenuta, emerge la prova che tra l'attrice
[...]
e la convenuta è stato stipulato un contratto di trasporto di merce Parte_3 Controparte_1
(calzature) da Istambul a Caselle Torinese.
Al contratto in parola si applica la Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, e ratificata dall'Italia con la legge 6 dicembre
1960 n.1621.
L'articolo 1 della convenzione statuisce che la relativa disciplina si applica a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della
Convenzione.
E' pacifico in giudizio che parte della merce è stata rubata.
pagina 5 di 10 Deduce la convenuta che parte della merce veniva rubata la notte del 31 marzo 2023 Controparte_1 quando l'autotrasportatore effettuava il turno di riposo presso una stazione in Agrate IA.
In base al disposto dell'art. 17 della citata convenzione che: il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell'avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna, come pure del ritardo nella riconsegna;
il vettore è esonerato da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell'avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare.
La norma di diritto internazionale provato è simile a quella dettata dall'art. 1693 cc.
La norma deve essere interpretata nel senso che il vettore può essere esonerato da responsabilità solo se prova che la perdita della mercè è avvenuta con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 32166 del 20/11/2023: “la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (stipulata a Ginevra il 19 maggio 1956 e resa esecutiva in
Italia con la l. n. 1621 del 1960) richiede, per la sussistenza della responsabilità illimitata del vettore, che la colpa dello stesso sia equiparata al dolo dalla legge dello Stato del giudice adito, di modo che, in virtù del principio per cui, in tema di responsabilità contrattuale, le conseguenze giuridiche della colpa grave sono trattate allo stesso modo di quelle della condotta dolosa, va esclusa qualsiasi limitazione della responsabilità contrattuale del vettore (ai sensi dell'art. 29 di detta Convenzione) nel caso in cui sia rimasta accertata una straordinaria ed inescusabile imprudenza e l'omessa osservanza anche della minima diligenza, da parte di costui o dei suoi dipendenti o preposti, dovendosi, peraltro, accertare tale responsabilità in concreto, senza che possa invocarsi la presunzione del minor grado di colpa sufficiente ad integrare l'inadempimento del vettore, tenuto conto che la piena equiparazione degli stati soggettivi di dolo e colpa, disposta dalla citata Convenzione, lungi dal rispondere ad un principio generale dell'ordinamento, è eccezionale e, come tale, insuscettibile di estensione analogica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito nel senso dell'impossibilità di desumere la colpa grave del vettore dalla mera circostanza che la merce fosse andata perduta a seguito di un incidente stradale occorso al sub-vettore)”.
pagina 6 di 10 Nel caso di specie, la prova liberatoria non è stata data né dal vettore né dal sub- Controparte_1 vettore . Controparte_10
Non solo, ma manca qualsiasi prova di una condotta dolosa del vettore e del sub vettore nella perdita della merce conseguente al delitto di furto.
La prova della conclusione del contratto di trasporto tra la convenuta e la terza Controparte_1 chiamata . deriva dalla emissione delle fatture Controparte_10 prodotte dalla predetta convenuta con i documenti n.4 e n.5.
Comunque la terza chiamata İç . ha ammesso la Controparte_10 Controparte_10 conclusione del contratto di trasporto a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta.
Venendo alla liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale, trova applicazione l'art. 1696 II comma cc e l'art. 23 III paragrafo della citata Convenzione (“tuttavia l'indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante”).
In base a quanto può desumersi dalle lettere di vettura prodotte dalla società attrice
[...] con il documento n.10 allegato alla citazione, la merce consegnata al vettore per il Parte_1 trasporto era costituita da 120 colli del peso complessivo di Kg. 1.307,20 e del valore complessivo di euro 28.272,00.
Ciascun collo aveva, quindi, il peso di Kg. 10,89.
In base alla attendibile prova scritta offerta dalla società attrice, i colli sottratti ammontano al numero di
77 del peso presumibile di Kg. 838,53 (Kg. 10,89 x 77).
Procedendo, quindi, al calcolo dell'indennità ai sensi dell'art. 23 III paragrafo della Convenzione, la somma dovuta ammonta ad euro 8.561,79, pari a 8,33 diritti speciali di prelievo x 838,57 Kg. (euro
10,21 x 838,57).
Di conseguenza, viene condannata a pagare a a somma di Controparte_1 Parte_1 euro 8.561,79, oltre agli interessi al tasso annuo del 5% ai sensi dell'art. 28 della citata Convenzione dalla notifica della citazione del 3 ottobre 2023 al saldo effettivo.
Taşımacılık İç ve DI Ticaret A.Ş viene condannata a tenere indenne Controparte_10 [...] di quanto pagato dalla stessa a in esecuzione della sentenza. CP_1 Parte_1
L'inadempimento contrattuale, di cui è stata chiamata a rispondere è Parte_1 addebitabile alla terza chiamata . Controparte_10
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 29/07/2009: “in materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore pagina 7 di 10 della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso;
si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente un caso di garanzia propria, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, in un giudizio nel quale il venditore di un terreno - convenuto dall'acquirente per la riduzione del prezzo, in conseguenza dell'accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria - aveva chiamato in garanzia il che tale CP_11 impianto aveva installato)”.
Sulla domanda di garanzia impropria sussiste la giurisdizione italiana in quanto il terzo chiamato non ha sollevato eccezioni in merito ai sensi dell'art. 4 I comma legge 31 maggio 1995 n.218 e 6 Re. UE
n.1215/2012 (esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).
Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 2481 del 02/02/2025: “in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del
2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella israeliana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni)”.
Venendo ad esaminare la domanda di garanzia spiegata da nei confronti di Controparte_1 [...]
la compagnia di assicurazione eccepisce che la , tramite la Controparte_2 Parte_2 [...] aveva stipulato una polizza di assicurazione a fa data 23.04.2018, ma, al momento Controparte_12 del sinistro del 31 marzo 2023, la non aveva pagato la prima rata del premio anticipato Parte_2 risultante dalla appendice di polizza n. 13 relativa al periodo assicurativo dal 15.03.23 al 14.03.24 e che al momento del sinistro, la polizza non era operativa ai sensi dell'art. 1901 cc.
Il pagamento del premio di euro 33.550,00 avveniva solo il 26 giugno 2023.
Con la memoria depositata in data 7 novembre 2024 la deduceva che la copertura CP_1 assicurativa era operante in quanto il broker assicurativo ASSITECA aveva concesso una proroga per il pagamento del premio assicurativo fino al 30 giugno 2023 con lettera a mezzo email del 20 giugno
2023.
La difesa della convenuta è infondata in diritto. Controparte_1
Nel contratto di assicurazione non vi è alcuna deroga scritta all'art. 1901 cc. pagina 8 di 10 Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 6623 del 12/03/2024: “la clausola che, in deroga all'art. 1901, comma 1, c.c., prevede che la copertura assicurativa sia svincolata dal pagamento del premio è valida, ai sensi dell'art. 1932 c.c., purché abbia un contenuto specifico che non si limiti a fissare la durata del rapporto con decorrenza anteriore alla stipulazione, in deroga all'art. 1899 c.c., e sia provata per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mero riferimento, contenuto nella polizza, ad una decorrenza anteriore alla sua emissione integrasse gli estremi del patto derogatorio all'art. 1901 c.c.).
La domanda di garanzia in esame viene quindi respinta.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Controparte_1 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per Parte_1 spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 93 cpc deve essere disposto che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore di che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non Parte_1 riscosso gli onorari.
, soccombente, viene condannata ai sensi Controparte_10 dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di spese che vengono CP_1 liquidate nella misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di Controparte_1 lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_2
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Controparte_5 nonché contro e Parte_1 Controparte_10 contro , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e Controparte_2 respinta, così provvede: condanna a pagare a la somma di euro 8.561,79, con gli Controparte_1 Parte_1 interessi al tasso annuo del 5% dal 3 ottobre 2023 al saldo effettivo;
condanna a tenere indenne Controparte_10 Controparte_1 di quanto pagato dalla stessa a n esecuzione della sentenza;
Parte_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
a somma di euro 237,00 per spese anticipate ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, Parte_1
pagina 9 di 10 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 93 cpc, dispone che le spese anticipate e gli onorari siano versati direttamente al procuratore di Parte_1 condanna a pagare a titolo di rimborso delle Controparte_10 spese processuali a la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al CP_1 rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...] la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_2 spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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