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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. nato a [...] il [...] entrambi residenti e
[...] C.F._2
conviventi in Nardò alla Via Falloppio n. 25, nel procedimento R.G.P.U. n. 215-1//2024;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati depositato in data 04.10.2024 da e , assistito dall'OCC in Parte_1 Controparte_1
persona del Gestore dott.ssa ; Persona_1
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del CCII;
– rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
− considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – a fronte di un'esposizione debitoria pari ad €
292.575,81 il ad € 5.484,92 la e ad € 45.871,33 entrambe le parti, come CP_1 Pt_1
illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore – il patrimonio di cui dispongono è costituito da un appartamento, da due terreni e da due pacchetti azionari presso BPPB e
BCC di Leverano, mentre il reddito è complessivamente pari a circa € 2.575,00 mensili
(per quattro persone, i due coniugi e due figli nati rispettivamente nel 2003 e nel 2011), insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al
Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di
[...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1 CP_1
(C.F. nato a [...] il [...], nel procedimento
[...] C.F._2
R.G.P.U. n. 215-1//2024;
NOMINA
Giudice Delegato dr.ssa Annafrancesca Capone;
Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788
e 2855 c.c.;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possano trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di € 2.125,00, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove si dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
tutte le somme che superano tale importo (comprese quelle per tredicesima e quattordicesima mensilità, per eventuali gratifiche o TFR) dovranno essere destinate alla procedura per la durata di tre anni;
AVVERTE
i debitori che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione (facendo presente che i beni immobili – con esclusione di quelli eventualmente già stimati nella procedura esecutiva individuale – ed i pacchetti azionari dovranno essere stimati da tecnico, il cui nominativo dovrà essere tratto dall'Albo dei CTU del Tribunale e che dovrà utilizzare le modalità in vigore per le stime nelle procedure esecutive individuali vigenti presso questo Tribunale), depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,
CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore (che sarà determinato sulla base del passivo e dell'attivo riscosso); in corso di procedura, sarà possibile solo la corresponsione di acconti, ove vengano effettuati dei riparti parziali;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che il compenso dell'avvocato sarà liquidato dal giudice delegato tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (“volontaria giurisdizione”), tenendo conto dell'attività svolta;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita – per estratto, indicando i dati anagrafici dei debitori e l'indirizzo del Liquidatore, al quale i creditori potranno rivolgersi per maggiori informazioni) – nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Annafrancesca Capone dott.ssa Anna Rita PASCA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. nato a [...] il [...] entrambi residenti e
[...] C.F._2
conviventi in Nardò alla Via Falloppio n. 25, nel procedimento R.G.P.U. n. 215-1//2024;
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati depositato in data 04.10.2024 da e , assistito dall'OCC in Parte_1 Controparte_1
persona del Gestore dott.ssa ; Persona_1
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo
IV del CCII;
– rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
− considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che – a fronte di un'esposizione debitoria pari ad €
292.575,81 il ad € 5.484,92 la e ad € 45.871,33 entrambe le parti, come CP_1 Pt_1
illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore – il patrimonio di cui dispongono è costituito da un appartamento, da due terreni e da due pacchetti azionari presso BPPB e
BCC di Leverano, mentre il reddito è complessivamente pari a circa € 2.575,00 mensili
(per quattro persone, i due coniugi e due figli nati rispettivamente nel 2003 e nel 2011), insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
− verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al
Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
− osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso
OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di
[...]
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Pt_1 C.F._1 CP_1
(C.F. nato a [...] il [...], nel procedimento
[...] C.F._2
R.G.P.U. n. 215-1//2024;
NOMINA
Giudice Delegato dr.ssa Annafrancesca Capone;
Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
ORDINA ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo
Tribunale.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788
e 2855 c.c.;
STABILISCE in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori, tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possano trattenere per le necessità familiari l'importo mensile di € 2.125,00, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove si dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
tutte le somme che superano tale importo (comprese quelle per tredicesima e quattordicesima mensilità, per eventuali gratifiche o TFR) dovranno essere destinate alla procedura per la durata di tre anni;
AVVERTE
i debitori che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;
DISPONE che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare attentamente - e conseguentemente a motivare - il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis,
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione (facendo presente che i beni immobili – con esclusione di quelli eventualmente già stimati nella procedura esecutiva individuale – ed i pacchetti azionari dovranno essere stimati da tecnico, il cui nominativo dovrà essere tratto dall'Albo dei CTU del Tribunale e che dovrà utilizzare le modalità in vigore per le stime nelle procedure esecutive individuali vigenti presso questo Tribunale), depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,
CCII ai fini dell'esdebitazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore (che sarà determinato sulla base del passivo e dell'attivo riscosso); in corso di procedura, sarà possibile solo la corresponsione di acconti, ove vengano effettuati dei riparti parziali;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che il compenso dell'avvocato sarà liquidato dal giudice delegato tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (“volontaria giurisdizione”), tenendo conto dell'attività svolta;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;
ORDINA che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita – per estratto, indicando i dati anagrafici dei debitori e l'indirizzo del Liquidatore, al quale i creditori potranno rivolgersi per maggiori informazioni) – nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
INVITA il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
RAMMENTA
All'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Annafrancesca Capone dott.ssa Anna Rita PASCA